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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13116/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0056358717000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13327/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato cartella di pagamento n. 09720190056358717000 per tributi iscritti a ruolo dall'Ente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2, relativa a Ires e irpef 2015, deducendo decadenza e prescrizione.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia della entrate rappresentando che, a seguito delle verifiche svolte, che non sono stati riscontrati elementi e/o documenti utili a sostenere la tempestiva notifica della cartella di pagamento n. 09720190056358717000, relativa alla iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore.
Ritenendo dunque fondata l'eccezione di prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento, l'Agente della Riscossione ha provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto e ha formulato richiesta di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e le richieste di parte si dichiara l'estinzione del processo ex art. 46 del dlgs 546/92 per cessata materia del contendere stante il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione sul credito sotteso alla cartella di pagamento n.09720190056358717000 e la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite. Così deciso all'udienza del 16/12/025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13116/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0056358717000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13327/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato cartella di pagamento n. 09720190056358717000 per tributi iscritti a ruolo dall'Ente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2, relativa a Ires e irpef 2015, deducendo decadenza e prescrizione.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia della entrate rappresentando che, a seguito delle verifiche svolte, che non sono stati riscontrati elementi e/o documenti utili a sostenere la tempestiva notifica della cartella di pagamento n. 09720190056358717000, relativa alla iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore.
Ritenendo dunque fondata l'eccezione di prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento, l'Agente della Riscossione ha provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto e ha formulato richiesta di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e le richieste di parte si dichiara l'estinzione del processo ex art. 46 del dlgs 546/92 per cessata materia del contendere stante il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione sul credito sotteso alla cartella di pagamento n.09720190056358717000 e la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.
Le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite. Così deciso all'udienza del 16/12/025