Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5577
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento n. 29620110014478387000 non sia stata ritualmente perfezionata dall'operatore di posta privata prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017, con conseguente prescrizione dei crediti sottostanti.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti

    Il giudice ha accolto la eccezione di prescrizione per la cartella n. 29620110014478387000 e per gli avvisi di addebito n. 59620112000233382000 e n. 59620160008353936000, ritenendo che i crediti fossero prescritti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento. Ha altresì annullato gli avvisi di addebito n. 59620160001473148000, n. 59620160006007508000, n. 59620170002543843000, n.59620180002664827000 n. 59620180006593265000, n. 59620190001711960000, e n. 5959620190005772929000 per sopravvenuta estinzione dell'obbligo contributivo.

  • Accolto
    Sopravvenuta estinzione dell'obbligo contributivo

    Il giudice ha annullato gli avvisi di addebito n. 59620160001473148000, n. 59620160006007508000, n. 59620170002543843000, n.59620180002664827000 n. 59620180006593265000, n. 59620190001711960000, e n. 5959620190005772929000 per sopravvenuta estinzione dell'obbligo contributivo, in quanto aventi ad oggetto la contribuzione previdenziale IVS per anni successivi alla cancellazione della posizione del ricorrente.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione

    Il giudice ha rigettato l'eccezione, ritenendo che nell'atto impugnato fossero indicati tutti gli elementi previsti dalla legge, inclusi gli enti impositori e gli atti presupposti.

  • Rigettato
    Mancata individuazione del bene immobile

    Il giudice ha disatteso tale eccezione, richiamando una pronuncia della Cassazione che esclude la necessità di indicare specifici immobili nel preavviso di ipoteca.

  • Rigettato
    Debenza degli avvisi di addebito

    Il giudice ha confermato la debenza di tali avvisi, ritenendo che, tenuto conto dei termini di sospensione COVID, nessuna prescrizione fosse maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5577
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 5577
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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