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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/12/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa CA AC, chiamato il procedimento iscritto al n. 3789/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11.30 sono presenti l'avv. Pietro Cascio per parte ricorrente nonché l'avv. Simonetta
Di TA in sostituzione dell'avv. Delia Cernigliaro per l . CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CA AC pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3789 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro TRA
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/12/2025
DISPOSITIVO
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Altofonte n. 96/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Cascio per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3
legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, C.F , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14 - 00142, C.F. e p. Controparte_4
I.V.A. ., rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Rosa Bianca Maria Torrisi, per mandato in P.IVA_2
atti.
Resistenti
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
Annulla la cartella di pagamento n. 29620110014478387000 e gli avvisi di addebito n.
59620112000233382000 e n. 59620160008353936000, per intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti;
Annulla gli avvisi di addebito n. 59620160001473148000, n. 59620160006007508000, n.
59620170002543843000, n.59620180002664827000 n. 59620180006593265000, n.
59620190001711960000, e n. 5959620190005772929000, per sopravvenuta estinzione dell'obbligo contributivo;
e per l'effetto
- Annulla la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29676202500001395000, notificata in data 19.02.2025
disponendo la riduzione della somma in essa contemplata limitatamente ai crediti previdenziali portati dai summenzionati atti;
-Rigetta l'opposizione in ordine all'avviso di addebito 59620160008948227000 e n.
59620170000168909000 di cui conferma la debenza.
- Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l alla rifusione dei residui due terzi, che liquida, così CP_2
ridotte, complessivamente in €. 2.484,67 oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e CP_4
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2025, l'odierno istante proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500001395000, notificata in data 19.02.2025 limitatamente ai seguenti atti, aventi ad oggetto contributi previdenziali IVS:
1) Cartella di pagamento n. 29620110014478387000;
2) Avviso di addebito 59620112000233382000;
3) Avviso di addebito 59620160001473148000;
4)Avviso di addebito 59620160006007508000;
5) Avviso di addebito 59620160008353936000;
6) Avviso di addebito 59620160008948227000; 7) Avviso di addebito 59620170000168909000;
8) Avviso di addebito 59620170002543843000;
9) Avviso di addebito 59620180002664827000;
10) Avviso di addebito 59620180006593265000;
11) Avviso di addebito 59620190001711960000;
12) Avviso di addebito 59620190005772929000.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 7 della l. 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente); l'intervenuta estinzione dei crediti ingiunti per prescrizione del credito, la mancata individuazione del bene immobile e/o mobile registrato su cui era destinato a valere il vincolo ipotecario.
Per tali motivi concludeva chiedendo, di accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676202500001395000, con vittoria di spese e onorari di giudizio
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza CP_2
dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Deduceva l'inammissibilità del ricorso per la tardività
dell'opposizione, attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'esclusiva imputabilità all' CP_4
nel caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi.
[...]
Precisava che, con provvedimento del 19.03.2024, la posizione del ricorrente era stata cancellata dalla gestione artigiani a far data dal 23.01.2013, pertanto aveva proceduto ai conseguenti sgravi per effetto della cessazione
“Per mero scrupolo di difesa, corre l'obbligo riferire in ordine a circostanze non dedotte né eccepite
dall'opponente. Si rileva infatti che l'Istituto, consultando i ruoli affidati all'Agente della Riscossione, abbia
riscontrato che i crediti portati nella cartella n. 29620110014478387000, notificata a cura di , risultasse CP_4
parzialmente pagata presso il medesimo Agente;
si allega il file contenente la relativa lista di riscossione.
Conseguentemente, con provvedimento del 19.03.2024, la posizione del ricorrente è stata cancellata dalla
gestione artigiani a far data dal 23.01.2013 (si allega provvedimento con ricevute di notifica) e sono stati
effettuati i conseguenti sgravi per effetto della cessazione. Si allega pertanto il file riepilogativo degli avvisi
di addebito ancora dovuti e di quelli sgravati. Sarà dunque cura di verificare se sussistano ancora i CP_4
presupposti per l'adozione del provvedimento di iscrizione ipotecaria per cui oggi è causa.” Solo in data si costituiva tardivamente eccependo l'inammissibilità dell'azione del ricorrente per CP_4
mancata impugnazione degli atti prodromici, la carenza di legittimazione passiva, la legittimità della riscossione e la regolarità della notifica degli atti prodromici, l'inesistenza della prescrizione per avere notificato vari atti di intimazione di pagamento ai fini interruttivi, l'infondatezza dei doglianze afferenti la mancata motivazione e alla mancata individuazione del bene sul quale veniva minacciata l'iscrizione ipotecaria.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza viene decisa.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo ad poiché, in virtù CP_4
della impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per intervenuta prescrizione, la stessa è oggi parte del giudizio.
Ancora in via preliminare risulta infondata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito de quibus, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente
può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella
di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo la mancata notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque,
pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Parimenti, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per omessa motivazione, atteso che nell'atto impugnato sono stati indicati tutti gli elementi previsti dalla legge 241/1990 e dalla legge 212/2000, ovvero gli elementi identificativi ed essenziali del rapporto giuridico cui si riferiscono (quali l'Ente impositore, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito nonché i contributi non versati che ne costituiscono l'oggetto).
Va altresì disattesa l'eccezione, relativa alla mancata identificazione del bene immobile sul quale è stata minacciata l'iscrizione ipotecaria, alla luce della la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione
(ordinanza 25456/2025) che ha sancito “In tema di riscossione esattoriale, la comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quale atto a
contenuto informativo-sollecitatorio, deve contenere esclusivamente l'avviso che, in mancanza del pagamento
delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, con l'indicazione del credito
tributario per cui si procede sotto il profilo del titolo e dell'entità, senza che sia necessaria l'indicazione
specifica dell'immobile o degli immobili sui quali l'agente della riscossione procederà ad
iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore. L'individuazione dei beni immobili
risulta necessaria soltanto al momento della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con
l'esecuzione della pubblicità immobiliare, poiché l'ipoteca nasce con l'iscrizione e non già con il suo preavviso.
La scelta normativa di non prevedere come obbligatoria l'indicazione nel preavviso dei beni immobili da
sottoporre a vincolo non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, il quale conosce la
consistenza del proprio patrimonio immobiliare e può reagire con i rimedi ordinari di fronte ad un'ipoteca
illegittimamente iscritta, potendo altresì impugnare dinanzi alla giurisdizione tributaria l'iscrizione ipotecaria
sproporzionata rispetto all'ammontare del credito garantito.”
Ciò posto non resta che esaminare la notifica degli atti impositivi e la prescrizione dei crediti sottesi.
Come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9 L.
335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”),
Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non Controparte_5
muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata, continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995 atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di “giudicato”. Ora quanto alla cartella di pagamento n. 29620110014478387000, il procedimento notificatorio non può
ritenersi ritualmente perfezionato, atteso che si è avvalsa della Società di posta privata “ CP_4 [...]
per l'invio della raccomandata informativa. Parte_2
Infatti, per costante giurisprudenza “nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita
dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore
della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della
notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo
dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della
mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di
poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. Sez. Unite, 29 maggio 2017,
nn. 13452 e 13453, punto 3.8)
La Cassazione ha poi ha in modo cristallino riepilogato il punto della situazione precisando: «[..] va rilevato
che Il D. Lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Dir. n. 97/67/CE (emanata con il preciso scopo di dettare
"regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualità del servizio"), ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un
servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati "gli invii raccomandati attinenti alle
CP_ procedure amministrative e giudiziarie".
2.3 Alla suindicata Dir. del 1997, è seguita la n. 2008/6/CE,
recepita con D. Lgs. n. 58 del 2011, che ha modificato il D. Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, stabilendo che "Per
esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi
inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le
notificazioni a mezzo posta di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201".
2.4 L'evoluzione normativa della
materia ha avuto il suo epilogo nella L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), che ha espressamente
abrogato il D. Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva alla società
quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e Controparte_7
comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni
delle violazioni al codice della strada ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 201. 2.5 La liberalizzazione del servizio può quindi dirsi completata solo a partire dal 10/9/2017 data di entrata in vigore della L. n. 124
del 2017»”(. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord. del 7/02/2022 n. 3740).
Alla luce del superiore orientamento non può ritenersi legittima la notifica della indicata cartella in quanto effettuata nell'anno 2011 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, ne consegue che i crediti sottostanti erano già prescritti alla data di notifica (14.1.2017) dell'atto di intimazione n.
n.29620169011998428 effettuata da ai fini interruttivi. CP_4
Va invece rilevata ex actis la regolare notifica degli avvisi di addebito n. 59620112000233382000, in data
7/07/2011, n. 59620160008353936000, in data 28/12/2016, n. 59620160008948227000, in data 09/01/2017,
n. 59620170000168909000, in data 13/03/2017.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L.
ord. n. 26101del 2-11-2017).
Ciò detto, con riguardo al periodo successivo alle notificazioni, va accoltal'eccezione di prescrizione in ordine all'avviso di addebito n.59620112000233382000 i cui crediti risultano già prescritti alla data di notifica
(14.1.2017) dell'intimazione di pagamento n.29620169011998428, effettuata da ai fini interruttivi. CP_4
Parimenti in ordine l'avviso di addebito n.59620160008353936000, i crediti ad esso sottesi, anche tenendo conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre
2020 e fino al 30 giugno 2021), appaiono irrimediabilmente prescritti alla data di notifica (8.6.2022)
dell'intimazione n. 29620229011877519000 da parte di CP_4
In merito non può ritenersi, ad avviso di questo giudice, cristallizzato il credito contributivo, stante la mancata opposizione alle suddette intimazioni di pagamento, condividendosi sul punto le considerazioni svolte alla
Corte d'Appello di Torino con la Sentenza n. 500 del 20.12.2024 le cui motivazioni si richiamano ex art 118
disp att. c.p.c. (« [..] 4.1. In considerazione della natura non impugnatoria del processo in materia
contributiva, l'omessa impugnazione di un atto della riscossione o di un atto prodromico della stessa
(intimazione di pagamento, preavviso di fermo, ecc.) non determina l'irretrattabilità del credito;
ed infatti,
come correttamente osservato dal Tribunale, le domande proposte davanti al giudice ordinario, a seguito della notificazione di questi atti dell'agente della riscossione, vanno qualificate come azioni di accertamento
negativo della pretesa creditoria (v. Cass. 28528/2018, Cass. 18041/2019). Dunque, la notifica di un atto
esecutivo o pre-esecutivo non impugnato dal debitore non ha l'effetto di fare decorrere un nuovo termine di
prescrizione nonostante l'avvenuta maturazione della prescrizione al momento di detta notifica, bensì
unicamente di interrompere la prescrizione, purché, ovviamente, essa non si sia già perfezionata in epoca
anteriore»)
Va altresì disattesa l'applicazione dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, ( con sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo compreso tra l'8 marzo del 2020 e il 31 agosto del 2021) invocata da CP_4
atteso che tale norma si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti e derivanti da avvisi o cartelle esattoriali, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso in esame posto che i termini dei versamenti dovuti risultavano già scaduti alla data dell'8 marzo del 2020.
Diversamente, per agli avvisi di addebito n. 59620160008948227000 e n. 59620170000168909000, tenuto conto dei termini di sospensione covid, nessuna prescrizione risulta maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229011877519000 (8.6.2022), la cui debenza pertanto va confermata.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59620160001473148000, n. 59620160006007508000, n.
59620170002543843000, n.59620180002664827000 n. 59620180006593265000, n.
59620190001711960000, e n. 5959620190005772929000 gli stessi vanno annullati per sopravvenuta estinzione dell'obbligo contributivo, in quanto aventi ad oggetto la contribuzione previdenziale IVS per gli anni dal 2015 al 2019 e quindi successiva alla cancellazione della posizione del ricorrente, avvenuta con provvedimento del 19.03.2024, a far data dal 23.01.2013.
Nel caso di specie seppur è pacifico l'estinzione dell'obbligo contributivo a seguito della detta cancellazione,
pur tuttavia i suddetti avvisi di addebito non risultano compresi nell'elenco degli atti sgravati, allegato dall' agli atti del giudizio. CP_2
In conclusione, assorbita ogni altra questione, in parziale accoglimento del ricorso, vanno annullati la cartella di pagamento n. 29620110014478387000 e gli avvisi di addebito n. 59620112000233382000 e n.
59620160008353936000 per intervenuta prescrizione dei crediti sottostanti, nonché gli avvisi di addebito n.59620160001473148000, n. 59620160006007508000, n. 59620170002543843000, n.59620180002664827000 n. 59620180006593265000, n. 59620190001711960000 e n.
5959620190005772929000 per sopravvenuta estinzione dell'obbligo contributivo e conseguentemente va annullata la comunicazione preventiva di ipoteca impugnata limitatamente ai suddetti atti.
Va infine rigettata l'opposizione in ordine agli avvisi di addebito 59620160008948227000 e n.
59620170000168909000, di cui si conferma la debenza.
Le spese di lite, considerato il parziale accoglimento del ricorso e il valore dei crediti, vanno compensate per un terzo, mentre i residui due terzi vanno posti a carico dell' e vengono liquidati come in dispositivo con CP_2
distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale di ed all'esclusiva responsabilità CP_4
dell' per l'intervenuta estinzione dei crediti oggetto di causa, per compensare integralmente le spese di CP_2
lite tra i primi e l'opponente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 19.12.2025
Il Giudice Onorario
CA AC