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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 3686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3686 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3237/2016
Oggi, 26 novembre 2025, lette le note depositate, Il Giudice, dott. Stefano Riccio, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3237/2016 R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Umberto Visciano;
Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 giusta procura alle liti agli atti, dall'avv. Vitiello Giuseppe;
PARTE CONVENUTA
IO ; CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che in data 09/05/2013, ore 17:00 circa, in Scafati, Via
Manzoni, n. 111, il conducente del veicolo BMW TG EC932WL, proprietà di , Controparte_3
assicurato dalla compagnia convenuta, travolgeva parte attrice, mentre la stessa era su uno scaletto davanti alla propria abitazione;
si domandava, pertanto, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del responsabile civile, con condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva che nel referto del pronto soccorso non risultava barrata la casella relativa ai traumi da incidente stradale;
concludeva per il rigetto della domanda.
Rimaneva contumace il responsabile civile.
La domanda giudiziale proposta da parte attrice è fondata, e può trovare accoglimento nei limiti indicati.
Tenuto conto di quanto oggetto di effettiva e concreta contestazione, in relazione alla dinamica dell'evento la stessa risulta descritta dai testimoni, secondo i quali: CO , mia Parte_1 moglie è la sorella del marito della signora abitiamo vicino, 50-100 metri di distanza;
nel Parte_1
2013, mese di maggio, di pomeriggio, ero diretto a piedi verso il barbiere, via Alessandro Manzoni, ed ho visto una BMW bianca parcheggiata di fronte a casa della sig.ra davanti all'ingresso; Parte_1
nel fare retromarcia per immettersi sulla strada, la BMW ha urtato lo scaletto dove si trovava la sig.ra intenta a fare le pulizie sul portoncino di ingresso;
il conducente della BMW era un uomo, Parte_1 lo conosco, si chiama , non ricordo il cognome;
è il genero della sig.ra infortunata”; “dopo CP_2
l'urto la sig.ra è caduta dallo scaletto, lamentando dolore al piede sinistro;
quindi il marito Parte_1 della sig.ra ed alcuni passanti hanno preso una sedia e l'hanno condotta in casa;
io dopo Parte_1
circa 5-10 minuti me ne sono andato;
”; “la via Manzoni, Comune di Scafati, prima – anni fa - si chiamava via statale;
preciso che l'ingresso dell'abitazione della sig.ra è ad altezza strada”; Parte_1
“riconosco nelle foto esibitemi il portone di ingresso della sig.ra e lo indico apponendo un Parte_1
segno e sottoscrivendo;
preciso inoltre che la BMX era parcheggiata con il lato posteriore della vettura davanti all'ingresso”; “preciso di non ricordare precisamente il colore della BMW”; “all'epoca ero piccolo commerciante, libero professionista”; (Testimone udienza del Testimone_1
17/11/2022); CO , abitiamo vicino, a Scafati;
mi stavo recando dal barbiere, nel Parte_1
2013, ore 17:00, a maggio;
prima di entrare dal barbiere notai una BMW scura, era su Parte_1
uno scaletto vicino alla propria abitazione, puliva una finestra;
il BMW fece retromarcia, urtò lo scaletto e la signora cadde a terra;
io non mi avvicinai, ma notai il sig. che si Testimone_1 avvicinava;
io mi allontanai, non so se è arrivata l'ambulanza; dopo l'urto non ricordo cosa fece la
BMW, il conducente era un giovane uomo, che non conosco;
non ricordo i punti di impatto, né se la macchina camminava o era parcheggiata prima della retromarcia;
il fatto è avvenuto sulla via statale, prima si chiamava così”; “è la mia prima testimonianza”;” (Testimone udienza Testimone_2
del 22/05/2024).
Le dichiarazioni testimoniali si presentano sufficientemente precise nella descrizione della dinamica,
e dalle stesse, nonchè dalla compatibilità tra dinamica e danno dichiarata dal CTU, emerge che il sinistro è stato cagionato esclusivamente in ragione della incauta condotta di retromarcia eseguita dal veicolo di proprietà del responsabile civile;
viceversa, non emerge alcun contributo causale, nella produzione dell'evento, ascrivibile alla danneggiata. Testi Si aggiunga, inoltre, che “la dichiarazione della sig.ra esa al medico durante il suo accesso presso il Pronto Soccorso del 12.3.2017 (per cui la caduta sarebbe avvenuta la sera prima), non ha valore di prova legale, poiché il referto del Pronto Soccorso fa fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino
a querela di falso, solo della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o dallo stesso compiuti, e non della veridicità delle dichiarazioni in questione;
del resto il medico (pubblico ufficiale) non può accertare né garantire che le parti abbiano effettivamente dichiarato il vero, ma solo del fatto che esse sono state effettivamente rese in sua presenza come indicato nell'atto (Cass. n. 9380/2011; Cass. n. 12386/2006)” (Trib. Firenze, n. 3033 del 2022); si aggiunga che, nel caso di specie, la responsabilità del veicolo di proprietà del responsabile civile - nella produzione del danno - emerge dalle dichiarazioni testimoniali in atti, il cui contenuto non può essere superato dalla sola omessa compilazione della casella richiamata da parte convenuta.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attrice sono quantificabili nella misura del 20%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 11 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 90 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, e giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea parziale al
50%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato come sussistano spese sostenute pari ad euro
732,66.
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Ciò posto, in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico residuato, un importo complessivo pari ad euro 85.362,50, comprensivo del danno morale.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma all'attrice: costei, difatti, non ha concretamente né dedotto, né allegato, né tantomeno provato alcun ulteriore danno patito.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro 85.362,50,
a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 09/05/2013 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3237/2016 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, condanna le parti convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 85.362,50, oltre interessi come in motivazione, ed euro 732,66 per spese mediche, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge, giusta decreto del 17 novembre 2025;
3. condanna le parti convenute al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 9.887,00 per compenso professionale, euro 790,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 26 novembre 2025.
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3237/2016
Oggi, 26 novembre 2025, lette le note depositate, Il Giudice, dott. Stefano Riccio, decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3237/2016 R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Umberto Visciano;
Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 giusta procura alle liti agli atti, dall'avv. Vitiello Giuseppe;
PARTE CONVENUTA
IO ; CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c. così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che in data 09/05/2013, ore 17:00 circa, in Scafati, Via
Manzoni, n. 111, il conducente del veicolo BMW TG EC932WL, proprietà di , Controparte_3
assicurato dalla compagnia convenuta, travolgeva parte attrice, mentre la stessa era su uno scaletto davanti alla propria abitazione;
si domandava, pertanto, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del responsabile civile, con condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva che nel referto del pronto soccorso non risultava barrata la casella relativa ai traumi da incidente stradale;
concludeva per il rigetto della domanda.
Rimaneva contumace il responsabile civile.
La domanda giudiziale proposta da parte attrice è fondata, e può trovare accoglimento nei limiti indicati.
Tenuto conto di quanto oggetto di effettiva e concreta contestazione, in relazione alla dinamica dell'evento la stessa risulta descritta dai testimoni, secondo i quali: CO , mia Parte_1 moglie è la sorella del marito della signora abitiamo vicino, 50-100 metri di distanza;
nel Parte_1
2013, mese di maggio, di pomeriggio, ero diretto a piedi verso il barbiere, via Alessandro Manzoni, ed ho visto una BMW bianca parcheggiata di fronte a casa della sig.ra davanti all'ingresso; Parte_1
nel fare retromarcia per immettersi sulla strada, la BMW ha urtato lo scaletto dove si trovava la sig.ra intenta a fare le pulizie sul portoncino di ingresso;
il conducente della BMW era un uomo, Parte_1 lo conosco, si chiama , non ricordo il cognome;
è il genero della sig.ra infortunata”; “dopo CP_2
l'urto la sig.ra è caduta dallo scaletto, lamentando dolore al piede sinistro;
quindi il marito Parte_1 della sig.ra ed alcuni passanti hanno preso una sedia e l'hanno condotta in casa;
io dopo Parte_1
circa 5-10 minuti me ne sono andato;
”; “la via Manzoni, Comune di Scafati, prima – anni fa - si chiamava via statale;
preciso che l'ingresso dell'abitazione della sig.ra è ad altezza strada”; Parte_1
“riconosco nelle foto esibitemi il portone di ingresso della sig.ra e lo indico apponendo un Parte_1
segno e sottoscrivendo;
preciso inoltre che la BMX era parcheggiata con il lato posteriore della vettura davanti all'ingresso”; “preciso di non ricordare precisamente il colore della BMW”; “all'epoca ero piccolo commerciante, libero professionista”; (Testimone udienza del Testimone_1
17/11/2022); CO , abitiamo vicino, a Scafati;
mi stavo recando dal barbiere, nel Parte_1
2013, ore 17:00, a maggio;
prima di entrare dal barbiere notai una BMW scura, era su Parte_1
uno scaletto vicino alla propria abitazione, puliva una finestra;
il BMW fece retromarcia, urtò lo scaletto e la signora cadde a terra;
io non mi avvicinai, ma notai il sig. che si Testimone_1 avvicinava;
io mi allontanai, non so se è arrivata l'ambulanza; dopo l'urto non ricordo cosa fece la
BMW, il conducente era un giovane uomo, che non conosco;
non ricordo i punti di impatto, né se la macchina camminava o era parcheggiata prima della retromarcia;
il fatto è avvenuto sulla via statale, prima si chiamava così”; “è la mia prima testimonianza”;” (Testimone udienza Testimone_2
del 22/05/2024).
Le dichiarazioni testimoniali si presentano sufficientemente precise nella descrizione della dinamica,
e dalle stesse, nonchè dalla compatibilità tra dinamica e danno dichiarata dal CTU, emerge che il sinistro è stato cagionato esclusivamente in ragione della incauta condotta di retromarcia eseguita dal veicolo di proprietà del responsabile civile;
viceversa, non emerge alcun contributo causale, nella produzione dell'evento, ascrivibile alla danneggiata. Testi Si aggiunga, inoltre, che “la dichiarazione della sig.ra esa al medico durante il suo accesso presso il Pronto Soccorso del 12.3.2017 (per cui la caduta sarebbe avvenuta la sera prima), non ha valore di prova legale, poiché il referto del Pronto Soccorso fa fede, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino
a querela di falso, solo della provenienza dello stesso dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o dallo stesso compiuti, e non della veridicità delle dichiarazioni in questione;
del resto il medico (pubblico ufficiale) non può accertare né garantire che le parti abbiano effettivamente dichiarato il vero, ma solo del fatto che esse sono state effettivamente rese in sua presenza come indicato nell'atto (Cass. n. 9380/2011; Cass. n. 12386/2006)” (Trib. Firenze, n. 3033 del 2022); si aggiunga che, nel caso di specie, la responsabilità del veicolo di proprietà del responsabile civile - nella produzione del danno - emerge dalle dichiarazioni testimoniali in atti, il cui contenuto non può essere superato dalla sola omessa compilazione della casella richiamata da parte convenuta.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attrice sono quantificabili nella misura del 20%, e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 11 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 90 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, e giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea parziale al
50%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato come sussistano spese sostenute pari ad euro
732,66.
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Ciò posto, in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico residuato, un importo complessivo pari ad euro 85.362,50, comprensivo del danno morale.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma all'attrice: costei, difatti, non ha concretamente né dedotto, né allegato, né tantomeno provato alcun ulteriore danno patito.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro 85.362,50,
a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 09/05/2013 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Per quanto attiene alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 3237/2016 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, condanna le parti convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 85.362,50, oltre interessi come in motivazione, ed euro 732,66 per spese mediche, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge, giusta decreto del 17 novembre 2025;
3. condanna le parti convenute al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano nella misura di € 9.887,00 per compenso professionale, euro 790,00 per spese vive, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 26 novembre 2025.