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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/09/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott. Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2838 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione con ordinanza del
12.6.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Claudia Bolognini Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Folco Trabalza CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione personale
1 FATTO E DIRITTO
1. ha domandato la pronuncia della separazione dal Parte_1
coniuge, con il quale ha contratto matrimonio in data CP_1
28.7.2015 in Roma, precisando che dall'unione coniugale tra le parti sono nati i figli , nato a [...] il [...], e , nata a Persona_1 Persona_2
Roma il 30.10.2017.
2. Parte ricorrente ha depositato telematicamente in data 22.11.2024
documento denominato “ricorso per separazione consensuale dei coniugi”,
recante condizioni di separazione consensuale tra le odierne parti e sottoscritto dalle stesse unitamente ai difensori.
2.1. Medesimo documento è stato depositato telematicamente in data
25.11.2024 anche dal resistente, costituitosi in giudizio.
3. Con atto depositato in data 21.5.2025, , assistita da Parte_1
altro difensore, ha articolato richieste aggiuntive e modificative, non condivise dal resistente, rispetto alle condizioni di separazione congiuntamente rassegnate dalle parti, nei seguenti termini:
4. Parte resistente ha indi dedotto, con memoria depositata fuori udienza,
l'irrevocabilità unilaterale del consenso già prestato.
5. All'udienza del 10.6.2025, parte ricorrente ha dedotto di voler apportare all'accordo raggiunto le seguenti modifiche: “aumento del contributo
2 ordinario dovuto dal padre per il mantenimento della prole o in alternativa
percezione dell'intero assegno unico da parte della madre;
scorporo delle spese
sportive da quelle straordinarie non sottoponendole al consenso di entrambe le
parti; fissazione di percorso di psicoterapia in favore dei minori come prospettato
dal servizio sociale, nonché di mediazione familiare.”.
5.1. Parte resistente si è opposta alle modifiche richieste da parte ricorrente e ha instato per disporsi in conformità al ridetto accordo.
6. La causa è stata indi rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22, ult.
comma, cod. proc. civ.
7. Ciò posto, mette conto rilevare, in limine, che parte ricorrente ha chiesto di apportare talune modifiche alle condizioni concordate dalle parti,
consistenti in un aumento del contributo al mantenimento ivi previsto, in una parzialmente diversa disciplina delle spese straordinarie e nella previsione di effettuazione di percorso di psicoterapia in favore dei minori, nonché di mediazione familiare.
7.1. Non sussistono dunque questioni controverse in ordine alla domanda separativa, rispetto alla quale entrambi i coniugi risultano insistere.
7.2. Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'accordo intervenuto tra i coniugi con la presentazione di ricorso congiunto ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, non contemplando l'ammissibile revoca unilaterale del consenso da parte di un coniuge, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo in ordine alle condizioni di separazione e alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali,
configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di
3 entrambi i coniugi (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19348 del
2021).
7.3. Il presente giudizio, tuttavia, risulta instaurato in forma contenziosa da contro e nel corso del giudizio le parti Parte_1 CP_1
hanno depositato documento denominato “ricorso per separazione
consensuale dei coniugi”, senza tuttavia abbandonare il presente procedimento contenzioso per coltivarne uno consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 cod. proc. civ., sibbene qui versando le condizioni dalle parti congiuntamente rassegnate.
7.4. Non si è dunque verificato, nel presente giudizio contenzioso, il meccanismo di paritetica e comune presentazione della domanda di separazione consensuale, con congiunta determinazione delle parti in ordine sia alle condizioni di separazione sia all'iter processuale, essendo invece sopravvenuto al deposito di ricorso per separazione giudiziale un accordo che dunque non implica, atteso il carattere contezioso del presente giudizio per come proposto, la comune scelta delle parti di ab origine
concordare un percorso processuale consensuale e un'unica domanda congiunta.
7.5. Non si produce, di conseguenza, nel presente giudizio, per la sua stessa fisionomia e per le posizioni processuali assunte dalle parti, quel fenomeno di irrevocabilità unilaterale del consenso da parte di uno dei due ricorrenti che abbiano presentato ricorso congiunto che, già enucleato dalla giurisprudenza prima della recente riforma processuale (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, n. 19540/2018, Rv. 650192 - 01), è stato confermato nel contesto dell'art. 473bis.51 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28727/2023,
paragrafo n. 9).
7.6. Alla base del presente giudizio contenzioso, in cui le parti assumono la posizione rispettivamente di ricorrente e resistente, non vi è dunque una
4 comune scelta dei coniugi, non revocabile se non da entrambi, bensì la domanda unilateralmente proposta da una parte che può convergere, ove ne consti il consenso sino alla rimessione della causa in decisione, con le conclusioni rassegnate dall'altra parte, senza che le rispettive posizioni si confondano in un'unica comune domanda, come avviene invece nel procedimento congiunto, ove entrambe le parti assumono la posizione di ricorrenti.
7.7. Spetta dunque al Tribunale, non constando il perdurante consenso delle parti sino alla rimessione della causa in decisione, valutare, secondo il suo prudente apprezzamento e nell'interesse della prole, le questioni controverse tra le parti.
8. Tanto premesso, deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e , essendo risultato Parte_1 CP_1
evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è
giustificata dalla mancata conciliazione e dalle emergenze processuali,
dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
8.1. Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi,
nonché ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM)
di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.
5 9. Ciò posto, quanto alle condizioni della separazione, osserva il Collegio
che parte ricorrente ha chiesto di apportare talune modifiche, relative ai rapporti patrimoniali e all'assistenza psicologica, rispetto alle condizioni congiuntamente rassegnate con l'altra parte, su cui, dunque, per gli aspetti non attinti (quali in ispecie il regime di affidamento, collocazione e frequentazione della prole), deve ritenersi, alla stregua di quanto rappresentato in atti e alla menzionata udienza, ancora permanere la comune volontà delle parti.
9.1. Quanto agli aspetti economici, il contributo indiretto per il mantenimento della prole posto a carico del padre, già convenuto dalle parti nella misura di euro 500,00 mensili (250,00 euro per figlio), è ritenuto dal Tribunale, secondo il proprio apprezzamento in ragione del carattere controverso della questione, congruo, considerate la capacità di lavoro nonché le condizioni economiche e reddituali delle parti per come rappresentate, l'età e le esigenze dei figli, il regime di frequentazione con i genitori, il contributo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole,
nonché il principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
17089 del 10/07/2013, Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
19299 del 16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01), tenuto altresì conto di quanto le parti hanno previsto in ordine al sostenimento al 50%
ciascuno della rata di mutuo gravante sull'immobile adibito a casa familiare, ove vive la madre unitamente alla prole.
9.2. Per le spese straordinarie, con riguardo agli aspetti su cui non consti il consenso delle parti, dovrà aversi riguardo alla relativa esaustiva regolamentazione recata dal protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli, con ripartizione al 50% tra i genitori.
9.3. Quanto alla questione involgente la percezione dell'assegno unico, il
Tribunale osserva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del
6 d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, l'assegno unico è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, spettando invece ad un solo genitore (affidatario) nel caso di affidamento esclusivo.
9.4. Tuttavia, secondo i princìpi enunziati dalla condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità, la finalità semplificatoria dell'assegno unico consente al Giudice di individuare nel genitore collocatario, in presenza di affidamento condiviso, il percettore dell'assegno nell'interesse della prole,
in quanto quest'ultimo deve affrontare le spese conseguenti alla gestione quotidiana del figlio, ferma restando la precisazione secondo cui
“l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di
un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma
nell'esclusivo interesse della prole” (cfr. Cass. civ. sez. 1, ordinanza n. 4672 del
2025).
9.5. Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, considerata l'ampia frequentazione divisata dalle parti, l'assegno unico debba essere erogato come per legge per il caso di affidamento condiviso della prole.
10. Alla luce di quanto congruamente osservato dai servizi sociali incaricati dal Tribunale con il decreto di fissazione d'udienza, deve disporsi che la Asl del distretto sanitario competente per territorio effettui,
a sostegno dei minori e , una valutazione psicodiagnostica e Per_1 Per_2
predisponga, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per gli stessi.
11. Quanto all'ulteriore richiesta di parte ricorrente, volta alla previsione di un percorso di mediazione per i genitori, è noto come l'Autorità
giudiziaria non possa, nell'ordinamento giuridico italiano, imporre percorsi terapeutici o di mediazione familiare a soggetti adulti, dotati di capacità di autodeterminazione (cfr., ex aliis, Cass. I civile, ord. n.
18222/2019, dep. 05.07.2019).
7 11.1. La richiesta deve essere pertanto respinta.
12. Devono dunque, sulla base dell'autonomo vaglio dell'Autorità
giudiziaria nel prevalente interesse della prole, essere accolte le condizioni di separazione per come già convenuto dalle parti, secondo il documento depositato telematicamente in atti in data 25.11.2024, ai sensi sopra espressi.
13. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 28.7.2015 in Roma;
[...]
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2
quali continueranno ad esercitare in maniera condivisa la responsabilità
genitoriale ex articolo 316 cod. civ. con ogni connessa responsabilità. I
genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori relativamente all'istruzione, educazione e salute,
tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da documento depositato in atti in data 25.11.2024, ai sensi di cui in motivazione;
8 - dispone che la Asl del distretto sanitario competente per territorio effettui, a sostegno dei minori e una Persona_1 Persona_2
valutazione psicodiagnostica e predisponga, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per gli stessi;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2015, numero 61, parte 1, serie A)
ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla Asl del distretto sanitario competente e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott. Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2838 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione con ordinanza del
12.6.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Claudia Bolognini Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Folco Trabalza CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione personale
1 FATTO E DIRITTO
1. ha domandato la pronuncia della separazione dal Parte_1
coniuge, con il quale ha contratto matrimonio in data CP_1
28.7.2015 in Roma, precisando che dall'unione coniugale tra le parti sono nati i figli , nato a [...] il [...], e , nata a Persona_1 Persona_2
Roma il 30.10.2017.
2. Parte ricorrente ha depositato telematicamente in data 22.11.2024
documento denominato “ricorso per separazione consensuale dei coniugi”,
recante condizioni di separazione consensuale tra le odierne parti e sottoscritto dalle stesse unitamente ai difensori.
2.1. Medesimo documento è stato depositato telematicamente in data
25.11.2024 anche dal resistente, costituitosi in giudizio.
3. Con atto depositato in data 21.5.2025, , assistita da Parte_1
altro difensore, ha articolato richieste aggiuntive e modificative, non condivise dal resistente, rispetto alle condizioni di separazione congiuntamente rassegnate dalle parti, nei seguenti termini:
4. Parte resistente ha indi dedotto, con memoria depositata fuori udienza,
l'irrevocabilità unilaterale del consenso già prestato.
5. All'udienza del 10.6.2025, parte ricorrente ha dedotto di voler apportare all'accordo raggiunto le seguenti modifiche: “aumento del contributo
2 ordinario dovuto dal padre per il mantenimento della prole o in alternativa
percezione dell'intero assegno unico da parte della madre;
scorporo delle spese
sportive da quelle straordinarie non sottoponendole al consenso di entrambe le
parti; fissazione di percorso di psicoterapia in favore dei minori come prospettato
dal servizio sociale, nonché di mediazione familiare.”.
5.1. Parte resistente si è opposta alle modifiche richieste da parte ricorrente e ha instato per disporsi in conformità al ridetto accordo.
6. La causa è stata indi rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22, ult.
comma, cod. proc. civ.
7. Ciò posto, mette conto rilevare, in limine, che parte ricorrente ha chiesto di apportare talune modifiche alle condizioni concordate dalle parti,
consistenti in un aumento del contributo al mantenimento ivi previsto, in una parzialmente diversa disciplina delle spese straordinarie e nella previsione di effettuazione di percorso di psicoterapia in favore dei minori, nonché di mediazione familiare.
7.1. Non sussistono dunque questioni controverse in ordine alla domanda separativa, rispetto alla quale entrambi i coniugi risultano insistere.
7.2. Ebbene, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'accordo intervenuto tra i coniugi con la presentazione di ricorso congiunto ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, non contemplando l'ammissibile revoca unilaterale del consenso da parte di un coniuge, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo in ordine alle condizioni di separazione e alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali,
configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di
3 entrambi i coniugi (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19348 del
2021).
7.3. Il presente giudizio, tuttavia, risulta instaurato in forma contenziosa da contro e nel corso del giudizio le parti Parte_1 CP_1
hanno depositato documento denominato “ricorso per separazione
consensuale dei coniugi”, senza tuttavia abbandonare il presente procedimento contenzioso per coltivarne uno consensuale ai sensi dell'art. 473bis.51 cod. proc. civ., sibbene qui versando le condizioni dalle parti congiuntamente rassegnate.
7.4. Non si è dunque verificato, nel presente giudizio contenzioso, il meccanismo di paritetica e comune presentazione della domanda di separazione consensuale, con congiunta determinazione delle parti in ordine sia alle condizioni di separazione sia all'iter processuale, essendo invece sopravvenuto al deposito di ricorso per separazione giudiziale un accordo che dunque non implica, atteso il carattere contezioso del presente giudizio per come proposto, la comune scelta delle parti di ab origine
concordare un percorso processuale consensuale e un'unica domanda congiunta.
7.5. Non si produce, di conseguenza, nel presente giudizio, per la sua stessa fisionomia e per le posizioni processuali assunte dalle parti, quel fenomeno di irrevocabilità unilaterale del consenso da parte di uno dei due ricorrenti che abbiano presentato ricorso congiunto che, già enucleato dalla giurisprudenza prima della recente riforma processuale (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, n. 19540/2018, Rv. 650192 - 01), è stato confermato nel contesto dell'art. 473bis.51 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28727/2023,
paragrafo n. 9).
7.6. Alla base del presente giudizio contenzioso, in cui le parti assumono la posizione rispettivamente di ricorrente e resistente, non vi è dunque una
4 comune scelta dei coniugi, non revocabile se non da entrambi, bensì la domanda unilateralmente proposta da una parte che può convergere, ove ne consti il consenso sino alla rimessione della causa in decisione, con le conclusioni rassegnate dall'altra parte, senza che le rispettive posizioni si confondano in un'unica comune domanda, come avviene invece nel procedimento congiunto, ove entrambe le parti assumono la posizione di ricorrenti.
7.7. Spetta dunque al Tribunale, non constando il perdurante consenso delle parti sino alla rimessione della causa in decisione, valutare, secondo il suo prudente apprezzamento e nell'interesse della prole, le questioni controverse tra le parti.
8. Tanto premesso, deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e , essendo risultato Parte_1 CP_1
evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è
giustificata dalla mancata conciliazione e dalle emergenze processuali,
dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
8.1. Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi,
nonché ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM)
di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze previste dalla Legge.
5 9. Ciò posto, quanto alle condizioni della separazione, osserva il Collegio
che parte ricorrente ha chiesto di apportare talune modifiche, relative ai rapporti patrimoniali e all'assistenza psicologica, rispetto alle condizioni congiuntamente rassegnate con l'altra parte, su cui, dunque, per gli aspetti non attinti (quali in ispecie il regime di affidamento, collocazione e frequentazione della prole), deve ritenersi, alla stregua di quanto rappresentato in atti e alla menzionata udienza, ancora permanere la comune volontà delle parti.
9.1. Quanto agli aspetti economici, il contributo indiretto per il mantenimento della prole posto a carico del padre, già convenuto dalle parti nella misura di euro 500,00 mensili (250,00 euro per figlio), è ritenuto dal Tribunale, secondo il proprio apprezzamento in ragione del carattere controverso della questione, congruo, considerate la capacità di lavoro nonché le condizioni economiche e reddituali delle parti per come rappresentate, l'età e le esigenze dei figli, il regime di frequentazione con i genitori, il contributo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole,
nonché il principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
17089 del 10/07/2013, Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
19299 del 16/09/2020, Rv. 658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018, Rv. 647894 – 01), tenuto altresì conto di quanto le parti hanno previsto in ordine al sostenimento al 50%
ciascuno della rata di mutuo gravante sull'immobile adibito a casa familiare, ove vive la madre unitamente alla prole.
9.2. Per le spese straordinarie, con riguardo agli aspetti su cui non consti il consenso delle parti, dovrà aversi riguardo alla relativa esaustiva regolamentazione recata dal protocollo siglato dal Tribunale di Tivoli, con ripartizione al 50% tra i genitori.
9.3. Quanto alla questione involgente la percezione dell'assegno unico, il
Tribunale osserva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del
6 d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, l'assegno unico è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, spettando invece ad un solo genitore (affidatario) nel caso di affidamento esclusivo.
9.4. Tuttavia, secondo i princìpi enunziati dalla condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità, la finalità semplificatoria dell'assegno unico consente al Giudice di individuare nel genitore collocatario, in presenza di affidamento condiviso, il percettore dell'assegno nell'interesse della prole,
in quanto quest'ultimo deve affrontare le spese conseguenti alla gestione quotidiana del figlio, ferma restando la precisazione secondo cui
“l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di
un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma
nell'esclusivo interesse della prole” (cfr. Cass. civ. sez. 1, ordinanza n. 4672 del
2025).
9.5. Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, considerata l'ampia frequentazione divisata dalle parti, l'assegno unico debba essere erogato come per legge per il caso di affidamento condiviso della prole.
10. Alla luce di quanto congruamente osservato dai servizi sociali incaricati dal Tribunale con il decreto di fissazione d'udienza, deve disporsi che la Asl del distretto sanitario competente per territorio effettui,
a sostegno dei minori e , una valutazione psicodiagnostica e Per_1 Per_2
predisponga, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per gli stessi.
11. Quanto all'ulteriore richiesta di parte ricorrente, volta alla previsione di un percorso di mediazione per i genitori, è noto come l'Autorità
giudiziaria non possa, nell'ordinamento giuridico italiano, imporre percorsi terapeutici o di mediazione familiare a soggetti adulti, dotati di capacità di autodeterminazione (cfr., ex aliis, Cass. I civile, ord. n.
18222/2019, dep. 05.07.2019).
7 11.1. La richiesta deve essere pertanto respinta.
12. Devono dunque, sulla base dell'autonomo vaglio dell'Autorità
giudiziaria nel prevalente interesse della prole, essere accolte le condizioni di separazione per come già convenuto dalle parti, secondo il documento depositato telematicamente in atti in data 25.11.2024, ai sensi sopra espressi.
13. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 28.7.2015 in Roma;
[...]
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2
quali continueranno ad esercitare in maniera condivisa la responsabilità
genitoriale ex articolo 316 cod. civ. con ogni connessa responsabilità. I
genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori relativamente all'istruzione, educazione e salute,
tenendo conto dei loro bisogni, capacità, nonché delle inclinazioni naturali ed aspirazioni degli stessi. Ciascuno dei genitori eserciterà, invece, la responsabilità separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- dispone che le condizioni della separazione siano regolate come da documento depositato in atti in data 25.11.2024, ai sensi di cui in motivazione;
8 - dispone che la Asl del distretto sanitario competente per territorio effettui, a sostegno dei minori e una Persona_1 Persona_2
valutazione psicodiagnostica e predisponga, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per gli stessi;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2015, numero 61, parte 1, serie A)
ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla Asl del distretto sanitario competente e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
9