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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/09/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n.484/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 484/2022 R.G. promossa da:
P. IV ) Parte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Salvatore Martino Cinnera,
-parte attrice - nei confronti di
(P. IV ), Controparte_1 P.IVA_2 col patrocinio degli Avv.ti Paolo Ricchiuto e Salvatore Barresi,
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis CPC depositato in data 25.03.2022 Parte_1 ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale deducendo
[...] Controparte_1 che la società convenuta (che gestisce una banca dati contenente informazioni su imprese e persone fisiche, utilizzata per valutare il merito creditizio e l'affidabilità dei soggetti monitorati) nel mese di aprile 2017, in considerazione dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale “in rinnovazione” su dei beni acquistati dall'attrice nel 2008 da di (debitrice originaria), ha illegittimamente PE1 ON modificato la classificazione dell'azienda da “positiva” a “negativa”, arrecando così alla società attrice un grave danno sia nei rapporti commerciali che con gli istituti di credito.
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande: Pt_1
1) ritenere e dichiarare che la valutazione di “impresa inaffidabile” pubblicizzata dalla convenuta
è erronea ed illegittima, siccome occasionata dalla erronea imputazione alla ricorrente del CP_1
Pag. 1 di 6 debito garantito dall'ipoteca iscritta sull'immobile che essa ha acquistato dalla signora ON
;
[...]
2) ordinare alla convenuta di smettere di pubblicizzare quella valutazione negativa a carico CP_1 della d il pregiudizio ad essa illegittimamente riferito;
Parte_1
3) ritenere e dichiarare che la a diritto al risarcimento di tutti Parte_1
i danni subiti e subendi in conseguenza della illegittima pubblicizzazione della valutazione di
“impresa inaffidabile” da parte della nonché per l'attribuzione del debito Controparte_1 iscritto sull'immobile acquistato dalla signora;
ON
4) di conseguenza, condannare la a risarcire la ricorrente di tutti i danni CP_1 CP_1 subiti, nella misura che risulterà dalla chiesta istruttoria o anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, da riconoscersi nella misura di cui al D. lgs. n. 231/2002 dal deposito del presente ricorso, come previsto dal novellato art. 1284 comma 4 c.c.;
5) valutare il rifiuto all'invito alla negoziazione assistita da parte della resistente ai fini delle spese del presente giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c., ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 132/2014.
Con comparsa del 05.10.2022 si è costituita in giudizio contestando le domande CP_1 di parte attrice, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, ha evidenziato di avere pubblicato nei propri dossiers delle informazioni CP_1 conformi a quanto contenuto nei pubblici registri, e segnatamente nei registri immobiliari;
sicché nessuna responsabilità può imputarsi alla stessa, dovendo piuttosto l'attrice agire nei confronti della propria dante causa ( ) ovvero del Notaio rogante per non aver segnalato al momento ON della stipula dell'atto di compravendita la presenza di una formalità pregiudizievole.
Con ordinanza del 30.10.2022 è stato disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702 ter CPC.
In corso di causa sono stati escussi come testimoni e Tes_1 Testimone_2 [...]
Tes_3
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 15 Luglio 2025 posta in decisione con rinuncia ai termini ex art.190 CPC.
*****
La domanda attorea è infondata, per quanto appresso esplicitato.
Dalla documentazione in atti si evince che fino al mese di marzo 2017
[...]
ha sempre avuto valutazioni positive da parte di attestanti la propria Parte_1 CP_1 affidabilità commerciale.
Nel mese di aprile 2017 detta valutazione è mutata, passando da “positiva” a “negativa”, in quanto in data 21.4.2017 è stata iscritta presso la Conservatoria di Messina un'ipoteca “in rinnovazione” su
Pag. 2 di 6 beni originariamente di proprietà di ed acquistati in data 27.11.2008 da ON
. Pt_1
Secondo detta valutazione sarebbe erronea e illegittima, atteso che nel contratto di Pt_1 compravendita la venditrice ha dichiarato la libertà del bene da iscrizioni ipotecarie.
è stata convenuta in giudizio poiché ha sostenuto che CP_1 Parte_1 siano riconducibili alla sua condotta vicende societarie negative verificatesi a partire dall'anno 2017.
In particolare, ha lamentato l'interruzione di rapporti con importanti fornitori, la Pt_1 negazione di contratti di leasing, un generale decremento degli affari.
ha contestato la superiore domanda, evidenziando di avere pubblicato nei propri dossiers CP_1 delle informazioni conformi a quanto contenuto nei pubblici registri;
e che l'attrice nel caso di specie avrebbe dovuto, eventualmente, agire nei confronti della propria dante causa per le dichiarazioni non veritiere rese nell'atto di compravendita.
Preliminarmente all'esame della sussistenza e dell'entità del danno, occorre inquadrare l'ambito nel quale si inserisce la responsabilità di . CP_1
In primo luogo, deve precisarsi che la fattispecie in questione viene qualificata per orientamento dominante quale responsabilità extracontrattuale, non essendovi alcun negozio intercorrente tra le parti, bensì agendo su gli effetti del contratto intervenuto tra e gli operatori Pt_1 CP_1 economici che si avvalgono della sua prestazione d'opera.
La prestazione di consiste nella raccolta di informazioni di rilievo per gli operatori CP_1 economici, utili a fornire una valutazione sull'affidabilità del soggetto economico e attribuendo anche direttamente una valutazione.
Nella specie, il rapporto ha assegnato a un CP_1 Parte_1
“semaforo” rosso, indicante valutazione di affidabilità commerciale con esito negativo.
Dal momento che si verte in ipotesi di responsabilità ex art.2043 CC, il primo elemento è costituito dalla condotta (dolosa o) colposa.
Come si esplica la condotta colposa di , o di altro sistema di informazione creditizia? CP_1
Per quanto attiene specificamente al caso in esame, la responsabilità ricorre laddove abbia CP_1 trasmesso informazioni scorrette.
Diversamente da quanto accade, ad esempio, nel caso delle segnalazioni presso le Centrali Rischi, e alle ipotesi previste dagli artt. 125 e ss. cd. TUB, si “limita” a raccogliere dati, senza CP_1 svolgere attività di segnalazione.
La raccolta di dati, tuttavia, non è una attività neutra, in quanto la cernita delle informazioni utili avviene a discrezione dell'operatore, e lo stesso operatore attribuisce una valutazione positiva ovvero negativa sulla scorta delle informazioni raccolte.
Pag. 3 di 6 Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che effettivamente in data 21.4.2017 è stata iscritta presso la Conservatoria di Messina un'ipoteca in rinnovazione su beni originariamente di proprietà
(pro quota) di ed acquistati in data 27.11.2008 da . ON Pt_1
La circostanza che nel rogito la parte venditrice abbia dichiarato il bene libero da iscrizioni ipotecarie
è del tutto irrilevante nel caso in esame, essendosi limitata ad evidenziare una trascrizione CP_1 pregiudizievole risultante dai pubblici registri.
La documentazione prodotta ha dimostrato che i dati trattati da , società che Controparte_1 fornisce un servizio essenzialmente rivolto ad operatori economici e del settore finanziario interessati ad acquisire informazioni sulla solvibilità ed affidabilità degli operatori del mercato, risultano conformi alle informazioni contenute in pubblici registri e sono stati distribuiti nel rispetto della normativa che ne impone il trattamento secondo correttezza.
Dunque, ammesso in via meramente ipotetica e astratta che la valutazione negativa espressa da sia di per sé preclusiva persino dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'istituto bancario (si CP_1 confronti sul punto quanto affermato dal testimone verbale di udienza del 13.2.2024), tanto Tes_2 premesso in via meramente ipotetica e astratta, nel caso specifico si può rimproverare a di CP_1 avere effettuato una valutazione scorretta?
In altri termini, l'attore ha dimostrato che la valutazione negativa non fosse congruamente supportata?
Alla luce degli elementi di causa, alle superiori domande deve darsi riposta negativa.
Attesa la destinazione delle suddette informazioni ad un'utenza qualificata e specializzata degli operatori commerciali e finanziari, non può essere condivisa la prospettazione di un'induzione in errore per l'accostamento dell'evento-rinnovazione dell'ipoteca alla valutazione di affidabilità negativa.
Invero, considerata l'attività della società (gestore di banca dati relativa ad imprese ed al loro CP_1 grado di affidabilità economica), considerata l'esattezza dei dati tratti da pubblici registri ed aggregati dalla società per la finalità di rendere all'utente un quadro patrimoniale e delle attività commerciali complessivo del singolo operatore economico, deve ritenersi che le informazioni commerciali contestate siano invece esatte, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo lecitamente perseguito dalla società . CP_1
Inoltre, l'informazione resa da deve ritenersi legittima atteso il bilanciamento degli opposti CP_1 interessi coinvolti: il diritto alla protezione dei dati personali e alla tutela della propria immagine professionale e sociale vantato dal ricorrente cede necessariamente di fronte all'opposto interesse dei fruitori della banca dati, ovverosia degli operatori commerciali, di acquisire informazioni utili, le quali ultime devono necessariamente essere tali da consentire di effettuare le dovute valutazioni in ordine al rischio dell'attività creditizia ed all'affidabilità del soggetto che aspiri ad accedervi.
Pag. 4 di 6 Invero, deve piuttosto ritenersi che abbia giustificatamente eseguito la propria valutazione CP_1 ponderando la pendenza di un diritto reale gravante sull'immobile in proprietà di . Pt_1
Si vuol dire che l'attore, nel sostenere la propria tesi, avrebbe dovuto dimostrare la colpa di CP_1 nel valutare le informazioni raccolte e pertanto, specificamente, dimostrare sulla scorta di quali elementi l'ipoteca gravante sul proprio immobile non dovesse rivestire il peso attribuito nella valutazione dell'affidabilità economica.
Deve invece riconoscersi come evidente, in assenza di elementi di segno contrario, che l'esistenza di una ipoteca inevitabilmente incide sul patrimonio di un soggetto, elidendo la consistenza della garanzia patrimoniale.
Tanto premesso, è irrilevante che abbia creduto di acquistare un bene libero da pesi, Pt_1 perché ciò coinvolgerebbe eventualmente una responsabilità del dante causa ovvero del notaio rogante, ma non di . CP_1
Allo stesso modo, è irrilevante che il debito non appartenga direttamente alla sfera giuridica di PE
, essendo stato contratto da , dante causa di nel contratto di Pt_1 Pt_1 compravendita, poiché la garanzia concessa in favore di quella obbligazione incide direttamente sul valore dell'immobile acquistato.
Quanto appena affermato appare di immediata evidenza: sebbene non sia il debitore, il terzo acquirente è esposto all'espropriazione ex art.602 CPC (per debito altrui).
Tuttavia, vale la pena riportare sul punto quanto affermato dal testimone a chiarimento della Tes_3 rilevanza pratica dell'iscrizione: “Con l'evidenza che il cliente aveva un'ipoteca non aveva i requisiti per accedere alla garanzia di stato” (verbale udienza del 10.12.2024).
Appare utile osservare, poi, che dalla lettura degli atti emerge come il prezzo di compravendita dell'immobile sia stato di euro 30.000,00 e l'ipoteca sull'immobile sia stata iscritta per euro 154.937, deducendosene immediatamente l'azzeramento del valore dell'immobile nella valutazione della consistenza patrimoniale, che anzi si risolve in un valore negativo, fondando ragionevolmente- sebbene non in termini deterministici- la valutazione negativa di solvibilità.
Considerato tutto fin qui esposto, a questo punto ogni altra valutazione circa l'esistenza o meno del danno diventa irrilevante dal momento che, a monte, non è stata provata la condotta antigiuridica di
. CP_1
Sulla scorta di ciò, un eventuale pregiudizio patito da non sarebbe ricollegabile Pt_1 eziologicamente all'attività del convenuto.
La domanda, quindi, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore della domanda.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.
Così deciso il 17 Settembre 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 484/2022 R.G. promossa da:
P. IV ) Parte_1 P.IVA_1 col patrocinio dell'Avv. Salvatore Martino Cinnera,
-parte attrice - nei confronti di
(P. IV ), Controparte_1 P.IVA_2 col patrocinio degli Avv.ti Paolo Ricchiuto e Salvatore Barresi,
-parte convenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis CPC depositato in data 25.03.2022 Parte_1 ha convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale deducendo
[...] Controparte_1 che la società convenuta (che gestisce una banca dati contenente informazioni su imprese e persone fisiche, utilizzata per valutare il merito creditizio e l'affidabilità dei soggetti monitorati) nel mese di aprile 2017, in considerazione dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale “in rinnovazione” su dei beni acquistati dall'attrice nel 2008 da di (debitrice originaria), ha illegittimamente PE1 ON modificato la classificazione dell'azienda da “positiva” a “negativa”, arrecando così alla società attrice un grave danno sia nei rapporti commerciali che con gli istituti di credito.
ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande: Pt_1
1) ritenere e dichiarare che la valutazione di “impresa inaffidabile” pubblicizzata dalla convenuta
è erronea ed illegittima, siccome occasionata dalla erronea imputazione alla ricorrente del CP_1
Pag. 1 di 6 debito garantito dall'ipoteca iscritta sull'immobile che essa ha acquistato dalla signora ON
;
[...]
2) ordinare alla convenuta di smettere di pubblicizzare quella valutazione negativa a carico CP_1 della d il pregiudizio ad essa illegittimamente riferito;
Parte_1
3) ritenere e dichiarare che la a diritto al risarcimento di tutti Parte_1
i danni subiti e subendi in conseguenza della illegittima pubblicizzazione della valutazione di
“impresa inaffidabile” da parte della nonché per l'attribuzione del debito Controparte_1 iscritto sull'immobile acquistato dalla signora;
ON
4) di conseguenza, condannare la a risarcire la ricorrente di tutti i danni CP_1 CP_1 subiti, nella misura che risulterà dalla chiesta istruttoria o anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, da riconoscersi nella misura di cui al D. lgs. n. 231/2002 dal deposito del presente ricorso, come previsto dal novellato art. 1284 comma 4 c.c.;
5) valutare il rifiuto all'invito alla negoziazione assistita da parte della resistente ai fini delle spese del presente giudizio e di quanto previsto dall'art. 96 c.p.c., ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 132/2014.
Con comparsa del 05.10.2022 si è costituita in giudizio contestando le domande CP_1 di parte attrice, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, ha evidenziato di avere pubblicato nei propri dossiers delle informazioni CP_1 conformi a quanto contenuto nei pubblici registri, e segnatamente nei registri immobiliari;
sicché nessuna responsabilità può imputarsi alla stessa, dovendo piuttosto l'attrice agire nei confronti della propria dante causa ( ) ovvero del Notaio rogante per non aver segnalato al momento ON della stipula dell'atto di compravendita la presenza di una formalità pregiudizievole.
Con ordinanza del 30.10.2022 è stato disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702 ter CPC.
In corso di causa sono stati escussi come testimoni e Tes_1 Testimone_2 [...]
Tes_3
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 15 Luglio 2025 posta in decisione con rinuncia ai termini ex art.190 CPC.
*****
La domanda attorea è infondata, per quanto appresso esplicitato.
Dalla documentazione in atti si evince che fino al mese di marzo 2017
[...]
ha sempre avuto valutazioni positive da parte di attestanti la propria Parte_1 CP_1 affidabilità commerciale.
Nel mese di aprile 2017 detta valutazione è mutata, passando da “positiva” a “negativa”, in quanto in data 21.4.2017 è stata iscritta presso la Conservatoria di Messina un'ipoteca “in rinnovazione” su
Pag. 2 di 6 beni originariamente di proprietà di ed acquistati in data 27.11.2008 da ON
. Pt_1
Secondo detta valutazione sarebbe erronea e illegittima, atteso che nel contratto di Pt_1 compravendita la venditrice ha dichiarato la libertà del bene da iscrizioni ipotecarie.
è stata convenuta in giudizio poiché ha sostenuto che CP_1 Parte_1 siano riconducibili alla sua condotta vicende societarie negative verificatesi a partire dall'anno 2017.
In particolare, ha lamentato l'interruzione di rapporti con importanti fornitori, la Pt_1 negazione di contratti di leasing, un generale decremento degli affari.
ha contestato la superiore domanda, evidenziando di avere pubblicato nei propri dossiers CP_1 delle informazioni conformi a quanto contenuto nei pubblici registri;
e che l'attrice nel caso di specie avrebbe dovuto, eventualmente, agire nei confronti della propria dante causa per le dichiarazioni non veritiere rese nell'atto di compravendita.
Preliminarmente all'esame della sussistenza e dell'entità del danno, occorre inquadrare l'ambito nel quale si inserisce la responsabilità di . CP_1
In primo luogo, deve precisarsi che la fattispecie in questione viene qualificata per orientamento dominante quale responsabilità extracontrattuale, non essendovi alcun negozio intercorrente tra le parti, bensì agendo su gli effetti del contratto intervenuto tra e gli operatori Pt_1 CP_1 economici che si avvalgono della sua prestazione d'opera.
La prestazione di consiste nella raccolta di informazioni di rilievo per gli operatori CP_1 economici, utili a fornire una valutazione sull'affidabilità del soggetto economico e attribuendo anche direttamente una valutazione.
Nella specie, il rapporto ha assegnato a un CP_1 Parte_1
“semaforo” rosso, indicante valutazione di affidabilità commerciale con esito negativo.
Dal momento che si verte in ipotesi di responsabilità ex art.2043 CC, il primo elemento è costituito dalla condotta (dolosa o) colposa.
Come si esplica la condotta colposa di , o di altro sistema di informazione creditizia? CP_1
Per quanto attiene specificamente al caso in esame, la responsabilità ricorre laddove abbia CP_1 trasmesso informazioni scorrette.
Diversamente da quanto accade, ad esempio, nel caso delle segnalazioni presso le Centrali Rischi, e alle ipotesi previste dagli artt. 125 e ss. cd. TUB, si “limita” a raccogliere dati, senza CP_1 svolgere attività di segnalazione.
La raccolta di dati, tuttavia, non è una attività neutra, in quanto la cernita delle informazioni utili avviene a discrezione dell'operatore, e lo stesso operatore attribuisce una valutazione positiva ovvero negativa sulla scorta delle informazioni raccolte.
Pag. 3 di 6 Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che effettivamente in data 21.4.2017 è stata iscritta presso la Conservatoria di Messina un'ipoteca in rinnovazione su beni originariamente di proprietà
(pro quota) di ed acquistati in data 27.11.2008 da . ON Pt_1
La circostanza che nel rogito la parte venditrice abbia dichiarato il bene libero da iscrizioni ipotecarie
è del tutto irrilevante nel caso in esame, essendosi limitata ad evidenziare una trascrizione CP_1 pregiudizievole risultante dai pubblici registri.
La documentazione prodotta ha dimostrato che i dati trattati da , società che Controparte_1 fornisce un servizio essenzialmente rivolto ad operatori economici e del settore finanziario interessati ad acquisire informazioni sulla solvibilità ed affidabilità degli operatori del mercato, risultano conformi alle informazioni contenute in pubblici registri e sono stati distribuiti nel rispetto della normativa che ne impone il trattamento secondo correttezza.
Dunque, ammesso in via meramente ipotetica e astratta che la valutazione negativa espressa da sia di per sé preclusiva persino dell'avvio dell'istruttoria da parte dell'istituto bancario (si CP_1 confronti sul punto quanto affermato dal testimone verbale di udienza del 13.2.2024), tanto Tes_2 premesso in via meramente ipotetica e astratta, nel caso specifico si può rimproverare a di CP_1 avere effettuato una valutazione scorretta?
In altri termini, l'attore ha dimostrato che la valutazione negativa non fosse congruamente supportata?
Alla luce degli elementi di causa, alle superiori domande deve darsi riposta negativa.
Attesa la destinazione delle suddette informazioni ad un'utenza qualificata e specializzata degli operatori commerciali e finanziari, non può essere condivisa la prospettazione di un'induzione in errore per l'accostamento dell'evento-rinnovazione dell'ipoteca alla valutazione di affidabilità negativa.
Invero, considerata l'attività della società (gestore di banca dati relativa ad imprese ed al loro CP_1 grado di affidabilità economica), considerata l'esattezza dei dati tratti da pubblici registri ed aggregati dalla società per la finalità di rendere all'utente un quadro patrimoniale e delle attività commerciali complessivo del singolo operatore economico, deve ritenersi che le informazioni commerciali contestate siano invece esatte, pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo lecitamente perseguito dalla società . CP_1
Inoltre, l'informazione resa da deve ritenersi legittima atteso il bilanciamento degli opposti CP_1 interessi coinvolti: il diritto alla protezione dei dati personali e alla tutela della propria immagine professionale e sociale vantato dal ricorrente cede necessariamente di fronte all'opposto interesse dei fruitori della banca dati, ovverosia degli operatori commerciali, di acquisire informazioni utili, le quali ultime devono necessariamente essere tali da consentire di effettuare le dovute valutazioni in ordine al rischio dell'attività creditizia ed all'affidabilità del soggetto che aspiri ad accedervi.
Pag. 4 di 6 Invero, deve piuttosto ritenersi che abbia giustificatamente eseguito la propria valutazione CP_1 ponderando la pendenza di un diritto reale gravante sull'immobile in proprietà di . Pt_1
Si vuol dire che l'attore, nel sostenere la propria tesi, avrebbe dovuto dimostrare la colpa di CP_1 nel valutare le informazioni raccolte e pertanto, specificamente, dimostrare sulla scorta di quali elementi l'ipoteca gravante sul proprio immobile non dovesse rivestire il peso attribuito nella valutazione dell'affidabilità economica.
Deve invece riconoscersi come evidente, in assenza di elementi di segno contrario, che l'esistenza di una ipoteca inevitabilmente incide sul patrimonio di un soggetto, elidendo la consistenza della garanzia patrimoniale.
Tanto premesso, è irrilevante che abbia creduto di acquistare un bene libero da pesi, Pt_1 perché ciò coinvolgerebbe eventualmente una responsabilità del dante causa ovvero del notaio rogante, ma non di . CP_1
Allo stesso modo, è irrilevante che il debito non appartenga direttamente alla sfera giuridica di PE
, essendo stato contratto da , dante causa di nel contratto di Pt_1 Pt_1 compravendita, poiché la garanzia concessa in favore di quella obbligazione incide direttamente sul valore dell'immobile acquistato.
Quanto appena affermato appare di immediata evidenza: sebbene non sia il debitore, il terzo acquirente è esposto all'espropriazione ex art.602 CPC (per debito altrui).
Tuttavia, vale la pena riportare sul punto quanto affermato dal testimone a chiarimento della Tes_3 rilevanza pratica dell'iscrizione: “Con l'evidenza che il cliente aveva un'ipoteca non aveva i requisiti per accedere alla garanzia di stato” (verbale udienza del 10.12.2024).
Appare utile osservare, poi, che dalla lettura degli atti emerge come il prezzo di compravendita dell'immobile sia stato di euro 30.000,00 e l'ipoteca sull'immobile sia stata iscritta per euro 154.937, deducendosene immediatamente l'azzeramento del valore dell'immobile nella valutazione della consistenza patrimoniale, che anzi si risolve in un valore negativo, fondando ragionevolmente- sebbene non in termini deterministici- la valutazione negativa di solvibilità.
Considerato tutto fin qui esposto, a questo punto ogni altra valutazione circa l'esistenza o meno del danno diventa irrilevante dal momento che, a monte, non è stata provata la condotta antigiuridica di
. CP_1
Sulla scorta di ciò, un eventuale pregiudizio patito da non sarebbe ricollegabile Pt_1 eziologicamente all'attività del convenuto.
La domanda, quindi, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM147/2022 per scaglione di valore della domanda.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore di che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ove dovuti come per legge.
Così deciso il 17 Settembre 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 6 di 6