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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROTA MARCO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 700/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500001034000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente come infra in svolgimento del processo
Resistenti: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.03.2025 a mezzo p.e.c. all'Agenzia delle Entrate Riscossione e depositato presso questa Corte in data 4.4.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio dell'Avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29780202500001034000, notificatole il 04.02.2025, relativo all'autovettura Land Rover Range Evoque targata Targa_1, per un importo complessivo di € 12.754,41, limitatamente a n. 10 sottostanti cartelle di pagamento concernenti l'omesso pagamento di tasse automobilistiche, eccependo la prescrizione di parte dei crediti relativi agli anni d'imposta 2010, 2012, 2013 in assenza di prova della notifica di atti interruttivi del decorso del termine estintivo nonché l'illegittima reinclusione dei carichi di cui alle cartelle nn. 29720200009080384000, 29720210003374215000,
29720210010331827000, 9720220006798517000, già oggetto di adesione alla definizione agevolata, in corso di pagamento, documentando inoltre la strumentalità del veicolo all'attività professionale e producendo copia dell'adesione alla cd. rottamazione con alcune ricevute di pagamento;
censura, infine, il vizio di notifica delle cartelle sottostanti.
Conclude perché la Corte, previa sospensione dell'atto opposto, accolga il ricorso annullando il preavviso impugnato o in subordine ridetermini gli importi dovuti alla luce delle censure sollevate, con vittoria delle spese di lite.
Costituita in lite in data 04.06.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito al ricorso con controdeduzioni articolate deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per essere stato il preavviso regolarmente preceduto dalle notifiche delle cartelle e dalle successive intimazioni interruttive dei termini di prescrizione;
ha inoltre contestato la fondatezza delle eccezioni relative alla rottamazione, sostenendo la decadenza dal beneficio per mancati pagamenti, e ha negato la prova della strumentalità del veicolo.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni formali e chiedendo, con riserva, di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva per l'attinenza dei motivi di doglianza all'attività dell'Agente della Riscossione.
All'udienza del 19.5.2025 la Corte ha accolto l'istanza cautelare.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata discussa in pubblica udienza ed assunta quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e audite le argomentazioni delle parti intervenute in giudizio, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento per l'assorbente ragione della irretrattabilità dei crediti pretesi per effetto della mancata impugnazione delle sottostanti cartelle di pagamento e dei successivi atti d'intimazione, tutti regolarmente notificati, ad eccezione della cartella di pagamento n. 29720160013748555000 la prova della cui notifica benché indicata come documento n. 2 non risulta inclusa nelle allegazioni, tale che la comprovata notifica delle successive intimazioni risulta avvenuta in epoca posteriore alla scadenza del termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica per l'anno 2010.
La puntuale analisi della residua documentazione giustificativa restituisce invece riscontro favorevole alle difese dell'Ufficio ed in particolare:
1. la cartella n. 29720170004403654000, per l'anno 2013, risulta notificata a mezzo p.e.c. l'08/11/2017 così come l'intimazione n. 29720229000261318000 notificata a mezzo p.e.c. il 16.2.2022 e l'intimazione n.
29720249002631665000 notificata a mezzo p.e.c. in data 29.1.2024;
2. la cartella n. 29720180001307242000, per l'anno 2014, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 13/04/2018 così come l'intimazione n. 29720229000261318000 notificata a mezzo p.e.c. il 16.2.2022 e l'intimazione n.
29720249002631665000 notificata a mezzo p.e.c. in data 29.1.2024;
3. la cartella n. 29720200009080384000, per l'anno 2017, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 14/11/2022; 4. la cartella n. 29720210003374215000, per l'anno 2015, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 16/12/2022;
5. la cartella n. 29720210010331827000, anno 2018, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 14/11/2022;
6. la cartella n. 29720210017301769000, anno 2016, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 14/11/2022;
7. la cartella n. 29720220006798517000, anno 2019, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 14/11/2022;
8. la cartella n. 29720230012974710000, anno 2020, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 03/07/2023;
9. la cartella n. 29720240011988784000, anno 2021, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 29/04/2024
Infondata, di poi, è la doglianza che censura la inclusione delle cartelle di pagamento nn.
29720200009080384000, 29720210003374215000, 29720210010331827000, 9720220006798517000 nel preavviso impugnato laddove già oggetto di definizione agevolata, avendo l'ufficio dimostrato per tabulas l'avvenuta decadenza della contribuente dai benefici della definizione agevolata per il mancato pagamento di talune rate del piano di rimborso rateale ritualmente portato a conoscenza della ricorrente, così come peraltro riscontrato dalla medesima produzione attorea di sole n. 2 ricevute di pagamento delle rate dovute.
Parimenti inaccoglibile il paventato difetto di motivazione posto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 22018/2017), il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato, tanto più alla luce della comprovata notifica delle cartelle presupposte.
Né può rilevare l'invocata necessità dell'utilizzo dell'autovettura di cui si paventa il fermo amministrativo per ragioni professionali e familiari, di mera enunciazione labiale, non avendo la ricorrente dato dimostrazione delle pertinenti circostanze secondo i dettami dell'art. 86 D.P.R. 602/1973, allegando prova dell'intestazione proprietaria con esclusione della proprietà o del possesso locatizio di altri consimili veicoli, della partita IVA, dell'iscrizione del veicolo nel registro dei beni ammortizzabili, della rilevanza dell'utilizzo del veicolo nell'attività professionale e nel conseguimento dei ricavi caratteristici dell'attività, irrilevanti essendo le addotte esigenze familiari.
Da tutto quanto premesso discende il parziale accoglimento del ricorso e l'annullamento del gravato preavviso limitatamente al carico portato dalla cartella di pagamento n. 29720160013748555000 per l'importo pari ad
€ 359,61 e la conferma della rimanente pretesa tributaria con compensazione tra le parti nella misura pari al 10% delle spese di lite e condanna del ricorrente per la quota residua, per come liquidate in dispositivo, avuto riguardo al riconoscimento delle ragioni del ricorrente per quota marginale dell'imposizione, alla genericità (e palese infondatezza) dell'eccezione relativa al difetto di notifica delle cartelle sottostanti, del preteso diritto al beneficio della definizione agevolata a fronte dell'omesso versamento delle rate previste, della indimostrata asserzione della strumentalità del veicolo per l'esercizio di attività professionale.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglie in parte il ricorso annullando il preavviso di fermo amministrativo n. 29780202500001034000 limitatamente all'importo di cui alla sottostante cartella di pagamento n. 29720160013748555000 e conferma per il residuo la pretesa tributaria. Dispone compensarsi tra le parti le spese di lite nella misura del 10 % e condanna il ricorrente, per la quota residua, al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio, delle spese di lite che si liquidano in € 1526,83, oltre accessori di legge, ove dovuti, fino al soddisfo.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROTA MARCO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 700/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500001034000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente come infra in svolgimento del processo
Resistenti: come infra in svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 06.03.2025 a mezzo p.e.c. all'Agenzia delle Entrate Riscossione e depositato presso questa Corte in data 4.4.2025, Ricorrente_1, con il patrocinio dell'Avv. Difensore_1, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 29780202500001034000, notificatole il 04.02.2025, relativo all'autovettura Land Rover Range Evoque targata Targa_1, per un importo complessivo di € 12.754,41, limitatamente a n. 10 sottostanti cartelle di pagamento concernenti l'omesso pagamento di tasse automobilistiche, eccependo la prescrizione di parte dei crediti relativi agli anni d'imposta 2010, 2012, 2013 in assenza di prova della notifica di atti interruttivi del decorso del termine estintivo nonché l'illegittima reinclusione dei carichi di cui alle cartelle nn. 29720200009080384000, 29720210003374215000,
29720210010331827000, 9720220006798517000, già oggetto di adesione alla definizione agevolata, in corso di pagamento, documentando inoltre la strumentalità del veicolo all'attività professionale e producendo copia dell'adesione alla cd. rottamazione con alcune ricevute di pagamento;
censura, infine, il vizio di notifica delle cartelle sottostanti.
Conclude perché la Corte, previa sospensione dell'atto opposto, accolga il ricorso annullando il preavviso impugnato o in subordine ridetermini gli importi dovuti alla luce delle censure sollevate, con vittoria delle spese di lite.
Costituita in lite in data 04.06.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito al ricorso con controdeduzioni articolate deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per essere stato il preavviso regolarmente preceduto dalle notifiche delle cartelle e dalle successive intimazioni interruttive dei termini di prescrizione;
ha inoltre contestato la fondatezza delle eccezioni relative alla rottamazione, sostenendo la decadenza dal beneficio per mancati pagamenti, e ha negato la prova della strumentalità del veicolo.
Si è costituita altresì l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni formali e chiedendo, con riserva, di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva per l'attinenza dei motivi di doglianza all'attività dell'Agente della Riscossione.
All'udienza del 19.5.2025 la Corte ha accolto l'istanza cautelare.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata discussa in pubblica udienza ed assunta quindi in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e audite le argomentazioni delle parti intervenute in giudizio, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento per l'assorbente ragione della irretrattabilità dei crediti pretesi per effetto della mancata impugnazione delle sottostanti cartelle di pagamento e dei successivi atti d'intimazione, tutti regolarmente notificati, ad eccezione della cartella di pagamento n. 29720160013748555000 la prova della cui notifica benché indicata come documento n. 2 non risulta inclusa nelle allegazioni, tale che la comprovata notifica delle successive intimazioni risulta avvenuta in epoca posteriore alla scadenza del termine triennale di prescrizione della tassa automobilistica per l'anno 2010.
La puntuale analisi della residua documentazione giustificativa restituisce invece riscontro favorevole alle difese dell'Ufficio ed in particolare:
1. la cartella n. 29720170004403654000, per l'anno 2013, risulta notificata a mezzo p.e.c. l'08/11/2017 così come l'intimazione n. 29720229000261318000 notificata a mezzo p.e.c. il 16.2.2022 e l'intimazione n.
29720249002631665000 notificata a mezzo p.e.c. in data 29.1.2024;
2. la cartella n. 29720180001307242000, per l'anno 2014, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 13/04/2018 così come l'intimazione n. 29720229000261318000 notificata a mezzo p.e.c. il 16.2.2022 e l'intimazione n.
29720249002631665000 notificata a mezzo p.e.c. in data 29.1.2024;
3. la cartella n. 29720200009080384000, per l'anno 2017, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 14/11/2022; 4. la cartella n. 29720210003374215000, per l'anno 2015, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 16/12/2022;
5. la cartella n. 29720210010331827000, anno 2018, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 14/11/2022;
6. la cartella n. 29720210017301769000, anno 2016, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 14/11/2022;
7. la cartella n. 29720220006798517000, anno 2019, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 14/11/2022;
8. la cartella n. 29720230012974710000, anno 2020, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 03/07/2023;
9. la cartella n. 29720240011988784000, anno 2021, risulta notificata a mezzo p.e.c. il 29/04/2024
Infondata, di poi, è la doglianza che censura la inclusione delle cartelle di pagamento nn.
29720200009080384000, 29720210003374215000, 29720210010331827000, 9720220006798517000 nel preavviso impugnato laddove già oggetto di definizione agevolata, avendo l'ufficio dimostrato per tabulas l'avvenuta decadenza della contribuente dai benefici della definizione agevolata per il mancato pagamento di talune rate del piano di rimborso rateale ritualmente portato a conoscenza della ricorrente, così come peraltro riscontrato dalla medesima produzione attorea di sole n. 2 ricevute di pagamento delle rate dovute.
Parimenti inaccoglibile il paventato difetto di motivazione posto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 22018/2017), il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato, tanto più alla luce della comprovata notifica delle cartelle presupposte.
Né può rilevare l'invocata necessità dell'utilizzo dell'autovettura di cui si paventa il fermo amministrativo per ragioni professionali e familiari, di mera enunciazione labiale, non avendo la ricorrente dato dimostrazione delle pertinenti circostanze secondo i dettami dell'art. 86 D.P.R. 602/1973, allegando prova dell'intestazione proprietaria con esclusione della proprietà o del possesso locatizio di altri consimili veicoli, della partita IVA, dell'iscrizione del veicolo nel registro dei beni ammortizzabili, della rilevanza dell'utilizzo del veicolo nell'attività professionale e nel conseguimento dei ricavi caratteristici dell'attività, irrilevanti essendo le addotte esigenze familiari.
Da tutto quanto premesso discende il parziale accoglimento del ricorso e l'annullamento del gravato preavviso limitatamente al carico portato dalla cartella di pagamento n. 29720160013748555000 per l'importo pari ad
€ 359,61 e la conferma della rimanente pretesa tributaria con compensazione tra le parti nella misura pari al 10% delle spese di lite e condanna del ricorrente per la quota residua, per come liquidate in dispositivo, avuto riguardo al riconoscimento delle ragioni del ricorrente per quota marginale dell'imposizione, alla genericità (e palese infondatezza) dell'eccezione relativa al difetto di notifica delle cartelle sottostanti, del preteso diritto al beneficio della definizione agevolata a fronte dell'omesso versamento delle rate previste, della indimostrata asserzione della strumentalità del veicolo per l'esercizio di attività professionale.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, definitivamente decidendo, accoglie in parte il ricorso annullando il preavviso di fermo amministrativo n. 29780202500001034000 limitatamente all'importo di cui alla sottostante cartella di pagamento n. 29720160013748555000 e conferma per il residuo la pretesa tributaria. Dispone compensarsi tra le parti le spese di lite nella misura del 10 % e condanna il ricorrente, per la quota residua, al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio, delle spese di lite che si liquidano in € 1526,83, oltre accessori di legge, ove dovuti, fino al soddisfo.