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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/07/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1068 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al R.G n. 1068/2025
e proposta da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv.to Filomena Conte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Rocca Priora, in via della Cunetta n. 19, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi e la documentazione allo stesso allegata;
visto il verbale dell'udienza celebrata in data 05.06.2025, udienza nel corso della quale sono stati sentiti i coniugi, personalmente comparsi, i quali hanno confermato di voler insistere nella loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso congiuntamente presentato in data 14.03.2025;
viste, altresì, le note di trattazione scritta presentate dalle parti a mezzo del loro difensore in sostituzione dell'ulteriore udienza del 01.07.2025, alla quale la causa è stata rinviata per consentire la produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed osservato che in tali note scritte i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento delle loro domande così come proposte in ricorso;
1
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione depositata, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi;
ritenuto, infine, che si ravvisa l'equità e la congruità delle condizioni concordate dai coniugi anche in relazione agli interessi dei figli minorenni nati dalla coppia, e , nati Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 01.02.2009 ( ) e il 07.06.2011 ( ), avendo Persona_3 Persona_2 previsto i ricorrenti l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione degli stessi presso la madre nella ex casa coniugale sita in Rocca Priora, alla via G. Giobbe n. 6, ma con ampie modalità di frequentazione con il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento;
parimenti, risultano condivisibili anche le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a versare un contributo mensile per il mantenimento dei figli, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti, quale rappresentata dalle stesse e conformemente alle esigenze dei minori;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.06.2005 tra
(CF. , nato in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(BA), e CF. ), nata il [...] a [...], e trascritto Parte_2 C.F._2 nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Rocca Priora (RM) dell'anno
2005, al N. 10, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data
14.03.2025.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 24.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott.ssa Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al R.G n. 1068/2025
e proposta da:
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
C.F. ); Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv.to Filomena Conte ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Rocca Priora, in via della Cunetta n. 19, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
visto il ricorso congiunto presentato dai coniugi e la documentazione allo stesso allegata;
visto il verbale dell'udienza celebrata in data 05.06.2025, udienza nel corso della quale sono stati sentiti i coniugi, personalmente comparsi, i quali hanno confermato di voler insistere nella loro domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso congiuntamente presentato in data 14.03.2025;
viste, altresì, le note di trattazione scritta presentate dalle parti a mezzo del loro difensore in sostituzione dell'ulteriore udienza del 01.07.2025, alla quale la causa è stata rinviata per consentire la produzione del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed osservato che in tali note scritte i ricorrenti hanno insistito nell'accoglimento delle loro domande così come proposte in ricorso;
1
ritenuto che
, alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e della documentazione depositata, risulta integrata una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e s.m.i. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi;
ritenuto, infine, che si ravvisa l'equità e la congruità delle condizioni concordate dai coniugi anche in relazione agli interessi dei figli minorenni nati dalla coppia, e , nati Per_1 Persona_2 rispettivamente in data 01.02.2009 ( ) e il 07.06.2011 ( ), avendo Persona_3 Persona_2 previsto i ricorrenti l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione degli stessi presso la madre nella ex casa coniugale sita in Rocca Priora, alla via G. Giobbe n. 6, ma con ampie modalità di frequentazione con il padre, in ossequio al principio della bi-genitorialità recepito dal nostro ordinamento;
parimenti, risultano condivisibili anche le condizioni economiche concordate dai coniugi, essendosi il padre impegnato a versare un contributo mensile per il mantenimento dei figli, in coerenza con la complessiva situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti, quale rappresentata dalle stesse e conformemente alle esigenze dei minori;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.06.2005 tra
(CF. , nato in data [...] in [...] Parte_1 C.F._1
(BA), e CF. ), nata il [...] a [...], e trascritto Parte_2 C.F._2 nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Rocca Priora (RM) dell'anno
2005, al N. 10, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data
14.03.2025.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 24.07.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi
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