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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/07/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6380/2021
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 8.7.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
PA
sono comparsi:
per l'attore l'avv. Vanzari Paolo per l'avv. Piergiorgio Avvisati in sostituzione dell'avv. Controparte_2
Milena Liuzzi per l'avv. Riccardo Castelli in sostituzione dell'avv. Controparte_3
Giufrrè Giampiero
per l'avv. Donatella Forcina in sostituzione Controparte_4 dell'avv. Dario Buzzelli per l'avv. Stefano Reali in sostituzione dell'avv. Stefano Controparte_5
Rossi
è presente ai fini della pratica forense la dott.ssa CP_6
L'avv. Reali insiste per l'inammissibilità della citazione diretta di Controparte_5
nonché per l'operatività dei limiti di polizza con riferimento alla
[...] franchigia ed all'esclusione della responsabilità personale del dipendente, nonché per le spese di lite nei confronti della per violazione della CP_2 patto di gestione della lite. In ordine alla eventuale quota di responsabilità dell'assicurazione, rappresenta che al più dovrebbe rispondere del 7% CP_5 del danno permanente, con graduazione del 50% ascrivibile al Buscarini dipendente del in regime di intramoenia. L'avv. Forcina si Controparte_3 riporta alle conclusioni rassegnate con rigetto della domanda perché infondata ed inammissibile. In ogni caso chiede limitarsi l'eventuale accoglimento anche parziale, anche all'esito di una nuova ctu, atteso che nell'espletata atp non sono state verificate correttamente le circostanze degli ulteriori danni con riferimento alla disfunzione erettile. In ogni caso da accogliersi le conclusioni spiegate in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità. Rappresenta altresì che le spese mediche sono state già oggetto di rimborso da parte dell' . L'avv. CP_7
Avvisati si riporta alle note ed in particolare contesta la richiesta di rimborso delle spese relative all'intervento che i consulenti d'ufficio hanno ritenuto indispensabili, escludendole, facendo presente in ogni caso che trattandosi di rimborsi dovranno essere restituite le somme da chi le ha incassate e quindi dal ad eccezione della somma per la franchigia ottenuta dalla Casa di cura e CP_3 circa euro 398,00 per visite. L'avv. Castelli si riporta alle note illustrative autorizzate versate in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo il rigetto della domanda per i motivi esposti. Insiste nella richiesta di nuova ctu così come motivata, in quanto fondata su elementi del tutto presuntivi e non su oggettive evidenze probatorie. L'avv. Vanzari si riporta alle note depositate in atti.
Contesta quanto ex adverso richiesto, soprattutto in merito alla richiesta di rinnovo della ctu, atteso che il giudizio viene da preliminare atp e conversione del rito che ha consentito di ampiamente argomentare. Chiede l'accoglimento delle risultanze della consulenza d'ufficio espletata. Rileva altresì che dal momento dell'intervento ad oggi sono decorsi oltre dieci anni. Si chiede accertarsi la responsabilità in capo a tutte le parti che con azioni e omissioni è concausa dell'evento dannoso. Deduce che il regime di intramoenia ha determinato una corresponsabilità da contratto nella fattispecie de quo. In ordine alle spese si precisa che le stesse riguardano esclusivamente gli interventi successivi al primo, non in regime di convenzione e non rimborsati in alcun modo, di cui alle fatture allegate ove si evidenzia quale parte è rimasta a carico del paziente. Si chiede pertanto la condanna secondo le risultanze della ctu in applicazione delle Tabelle vigenti nonché le spese anticipate. Chiede valutarsi la responsabilità ex art. 96 c.p.c. L'avv. Avvisati chiede che venga adeguatamente valutata la condotta di parte attrice relativamente alla proposta conciliativa del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 96 comma 1,3,4, c.p.c. anche alla luce della recente giurisprudenza che impone una valutazione della mancata accettazione della stessa. I procuratori delle parti convenute e chiamate si associano alle richieste dell'avv. Avvisati. L'avv. Vanzari chiede che ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si tenga conto che la proposta andava a coprire unicamente le spese sostenute dal ricorrente.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6380/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Paolo Vanzari, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Latina alla via Eugenio di Savoia n. 5
ATTORE
E
, in Controparte_8
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè, Giampiero Fumel e Raffaele Parrella Vitale, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in alla via degli CP_8
Scipioni n. 288
E
Controparte_9
in persona del
[...]
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Milena Liuzzi e
Fabiola Liuzzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pier Giorgio
Avvisati in Latina alla via Monti n. 13
3 CONVENUTI
E
, residente come in atti PA
CONVNEUTO CONTUMACE
NONCHÉ
(già PA0 [...]
), in persona del legale rapp.te PA1
p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Dario Buzzelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 5 CP_8
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù Controparte_5 di procura generale alle liti per atto Notaio di Persona_1
Treviso rep. n.186905 – racc. n.30367 del 18.12.2014 in atti, dall'avv. Stefano
Rossi, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Pinciana n. CP_8
25
TERZI CHIAMATI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_8
la
[...] PA2
nonchè il dott.
[...] CP_1
, e
[...] PA0 Controparte_5
affinché accertata la loro responsabilità nella causazione del danno, venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno da quantificarsi in euro
49.099,00 a titolo di danno patrimoniale ed euro 33.810,00 per danno patrimoniale, ovvero della diversa somma da accertarsi in corso di giudizio.
A tal fine deduceva che a seguito della diagnosi di “adenocarcinoma prostatico G 7 (4+3) nel lobo destro e G 7 (3+4) nel lobo sinistro” l'attore in data 7.3.2015 si sottoponeva presso la ad intervento, a cura Controparte_2 del dott. di “prostatectomia radicale robot assistita + linfadenectomia CP_1
4 bilaterale” ed in data 09/03/2015, veniva dimesso, senza avvertenze specifiche;
che successivamente insorgevano complicazioni post operatorie “insufficienza renale acuta, raccolta a livello dello scavo rettovescicale (dm 8 cm), idroureteronefrosi solo a sinistra con verosimile interruzione al III inferiore dell'uretere omolaterale, raccolta (DM 8 cm) tra vescica e retto, modesta quota di versamento ascitico periepatico, perisplenico e tra le anse addominali” per le quali era ricoverato presso il Campus Biomedico ed era sottoposto a nuovo intervento per “conseguenze post operatorie dovute alla anomala chiusura dell'uretere di sinistra”, con residui postumi invalidanti permanenti.
L'attore proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., r.g. 1357/2019, onde espletare consulenza tecnica, anche a fine conciliativo.
Si costituiva nel presente giudizio la
[...]
chiedendo preliminarmente essere Controparte_8
autorizzato alla chiamata in causa della PA0
già parte del giudizio di atp. Nel merito deduceva la correttezza dell'intervento scelto, adeguato in considerazione della gravità del quadro clinico del paziente e che le complicanze conseguente dovevano ritenersi proprie dell'intervento prescelto.
Si costituiva nel presente giudizio la chiedendo Controparte_2
preliminarmente essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_5
già parte del giudizio di atp, nonché proponeva domanda trasversale nei
[...]
confronti di . Nel merito eccepiva che ogni eventuale PA responsabilità dovesse ascriversi all'operato del dott. in regime di CP_1
intramoenia presso la quale dipendente del Campus Controparte_2
Biomedico, con manleva integrale/parziale di quanto eventualmente accertato.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo la correttezza della scelta PA0 dell'intervento, reso complesso in considerazione delle condizioni cliniche del paziente, ed in ogni caso l'esclusiva responsabilità del dott. operante CP_1
presso la Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_5
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della condanna diretta della
[...]
5 compagnia nei confronti del danneggiato. Nel merito, in ordine al contratto assicurativo con la eccepiva l'esistenza di una franchigia di Controparte_2
euro 30.000,00. Tuttavia, rappresentava che la copertura era limitata ai dipendenti della struttura, mentre il era dipendente del Campus CP_1
Biomedico.
Non si costituiva in giudizio , ritualmente citato e non PA
comparso.
Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione, prodotta documentazione, la causa, all'udienza dell'8.7.2025, all'esito della discussione orale delle parti, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , PA
ritualmente citato e non comparso.
In via ulteriormente preliminare deve dichiararsi inammissibile la chiamata diretta delle assicurazioni da parte del danneggiato nel giudizio di merito.
La giurisprudenza, in ordine all'obbligo di partecipazione delle imprese assicuratrici al giudizio di accertamento della responsabilità medica è pacifica nel ritenere ammissibile il litisconsorzio nella fase conciliativa, argomentando dal disposto dell'art. 8, comma 4, L. 24/2017 che prevede l'obbligo di partecipazione alla fase conciliativa di a.t.p. ex 696-bis c.p.c. di “tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione.
Diversa è la portata dell'art. 12, co. 6, della Legge 24/2017, il quale, invece, subordina l'applicazione della norma all'adozione dei decreti attuativi, con riferimento all'azione diretta risarcitoria (escludendo dalla sua portata il solo procedimento conciliativo).
Deve pertanto, in difetto di emanazione dei decreti attuativi in materia, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, ritenersi preclusa l'azione risarcitoria avviata con l'originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c. direttamente nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria.
Nell'ordinamento non è infatti ammessa azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, se non nei casi previsti dalla legge (come nelle ipotesi di cui al cod. ass.). Nelle altre ipotesi di assicurazione
6 della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, per cui l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato;
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell' , e non verso i danneggiati;
questi ultimi, quindi, Parte_2
possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non possono convenire in giudizio l'assicuratore, né tanto meno chiamarlo in causa nel corso della lite promossa contro l'assicurato, con la conseguenza che se il danneggiato, erroneamente, convenga in giudizio l'assicuratore del responsabile, la domanda risarcitoria andrà dichiarata inammissibile, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.. Sarà, eventualmente, il danneggiante a poter chiamare in manleva l'assicurazione nel medesimo giudizio.
Tuttavia secondo recente giurisprudenza, pur essendo preclusa l'azione diretta, la partecipazione dell'assicurazione anche nel giudizio di merito, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, assurge a litisconsorzio processuale, finalizzato in funzione di economia processuale a garantire che al giudizio di merito partecipino tutte le parti del precedente accertamento tecnico preventivo, al fine di evitare il moltiplicarsi dei giudizi e dei relativi rischi di contrasto tra giudicati. (Trib. Benevento ord.
1.11.2019 r.g. 4221/2018).
In ogni caso le assicurazioni e Controparte_5 PA0
sono state ritualmente chiamate in causa dai rispettivi
[...]
assicurati, pertanto sono parti del giudizio e destinatarie di autonome domande.
Nel merito la domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In ordine alla disciplina applicabile, deve osservarsi che i fatti oggetto di causa risalgono al marzo 2015, ossia in data anteriore all'entrata in vigore della legge – (1.4.2017), sotto il vigore del decreto Balduzzi (14.9.2013). Pt_3 Pt_4
Orbene, in ordine alla retroattività delle suddette leggi, la Cassazione ha chiarito che “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore […]”,
7 (Cass. civ. n. 28994/2019)
Difatti, argomentando circa il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 preleggi, la Suprema Corte ha escluso la retroattività di tali norme tanto per l'assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva, quanto per gli effetti negativi che ne deriverebbero in termini di lesione del diritto di difesa di chi abbia intrapreso un'azione giudiziale sulla base di regole sostanziali proprie della responsabilità contrattuale, nonché in termini di incidenza diversificata della qualificazione del titolo di responsabilità ex lege ne diversi giudizi, in considerazione del loro stato o grado.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame troverà applicazione l'elaborazione giurisprudenziale che ha qualificato a titolo di responsabilità contrattuale tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella dell'esercente la professione sanitaria. Difatti la qualificazione contrattuale della responsabilità del medico costituisce principio acquisito (ex pluribus Cass., n.
4219/2004; Cass., n. 13066/2004; Cass., n. 19133/2004), sia antecedentemente che sotto il vigore della legge Balduzzi. (Cass., 27391/2014).
Nel caso di specie il carattere contrattuale della responsabilità del sanitario può desumersi dalla circostanza, incontestata, di aver proceduto ad effettuare l'intervento in questione.
Con sentenza n. 9556 del 2002, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il rapporto intercorrente tra la struttura sanitaria pubblica o privata e il paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di
«spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di
8 vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez.
III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228
c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n.
1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756;
24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
9 A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
L'azienda ospedaliera “debitrice” risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768).
Inquadrata nell'ambito contrattuale sia la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente che la responsabilità del sanitario, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre
2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà. La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni
Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa)
10 efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n.577; Cass. civ. 26 febbraio
2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass.
21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993; 7.6.2011 n. 12274).
Con riferimento, poi, al profilo concernente l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, va poi ricordato che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in
11 materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893;
22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di “certezza probabilistica” non ancorato
“esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente”, ma che deve essere “verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
08/07/2010, n. 16123).
Dagli atti processuali e, in particolare modo dalla ctu espletata nel giudizio di atp, è emersa la condotta colposa del sanitario nell'espletamento della prestazione clinica richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice può utilizzare le descrizioni contenute nella consulenza (Cass., 26 settembre 2006, n.20819).
Conseguentemente, si è ritenuto che ove le parti effettivamente abbiano partecipato all'accertamento tecnico ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti si realizza l'utilizzabilità dell'accertamento (Cass., 8 agosto 2002, n.12007).
In ordine a tale aspetto, va poi sottolineato come l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, essendo sufficiente la sua naturale acquisizione, bastando che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elementi per il proprio convincimento, e che la parte che lamenti l'irritualità della acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass., 9 novembre 2009,
n.23693).
A seguito dell'esame della documentazione clinica e dall'esame obiettivo del il ctu nominato, dott. ha Pt_1 Persona_2
12 concluso per la sussistenza di una condotta imputabile al dott, ed in CP_1
parte al . Controparte_3
Il ctu nell'esame obiettivo del periziando nonché della copiosa documentazione clinica ha accertato che il VE era affetto da “adenocarcinoma su entrambi i lobi Gleason 7 (4+3 a destra e 3+4 a sinistra)”, con prescrizione da parte del dott. “intervenire chirurgicamente con una prostatectomia CP_1
radicale laparoscopica robot-assistita”.
Afferma il ctu che “In considerazione dell'età - e quindi con una prospettiva di sopravvivenza maggiore - l'indicazione posta al trattamento chirurgico appare largamente condivisa in letteratura, specie per i soggetti a rischio intermedio o alto. Nel caso specifico, tuttavia, non viene data contezza dei risultati degli eventuali esami specialistici oltre la biopsia prostatica, praticati preoperatoriamente: i dati riferiti in atti sono un PSA (verosimilmente totale) di 4.62, una ecografia vescicale e una visita clinica (descritta come negativa per patologia maligna prostatica). Pur riconoscendo di principio come
“migliore” per degenza e decorso clinico (e quindi più accettabile per il paziente), la prostatectomia radicale robot-assistita, di questa deve essere valutata la fattibilità nel caso specifico, mediante una accurata indagine del quadro anatomico di malattia. E' opportuno ricordare come i risultati, anche successivi, ottenibili con i diversi approcci (open, laparoscopico, robot- assistito), in mani esperte, non sono statisticamente differenti. L'indicazione di una accurata conoscenza pre-operatoria del quadro anatomico locale, secondo le linee guida EAU, è già presente nelle neoplasie prostatiche con Gleason 6
(3+3) ed è considerata mandatoria nei gradi più aggressivi (Gleason 7 e oltre ) come quello in esame (gruppo EAU ad alto rischio intermedio per recidiva biochimica= Gleason 7 ISUP3 37,38). La scelta dell'approccio chirurgico
(robot- assistito o laparoscopico o open) avrebbe dovuto essere condizionata anche – nel caso de quo – dai precedenti operatori (ernioplastiche bilaterali, colecistectomia laparoscopica, plastica di laparocele, riferita diverticolosi colica in terapia cronica con Normix) e vi era quindi un'ulteriore necessità di uno studio di imaging (RMN) pre-operatorio che non risulta in atti”.
13 In ordine all'esecuzione dell'intervento il ctu rappresenta che “la durata operatoria riportata è prossima alle 5 ore (4 ore e tre quarti: inizio 8:30 fine
13:15) e dunque un tempo praticamente doppio rispetto a quello mediamente impiegato in questa tipologia di intervento. Tale allungamento è riferibile - per come recita l'atto operatorio – alla presenza delle aderenze intestinali che, per essere lisate, richiedono tempo e limitano comunque la visione del campo operatorio nonché l'identificazione delle strutture anatomiche (specie non avendo un riferimento pre-operatorio essendo in presenza di un incompleto studio di imaging). Dunque si può affermare – con un ragionamento ex-ante – che il chirurgo ha assunto un comportamento imprudente prima nello scegliere
e poi nel proseguire l'approccio laparoscopico: iniziando a creare il pneumoperitoneo con l'ago di (piuttosto che con un trocar ottico) Per_3
l'operatore ha assunto un primo maggior rischio di lesione viscerale in un soggetto pluri-operato; inoltre poteva/doveva passare ad un approccio open, quando aveva constatato la presenza di “tenaci aderenze” sia per il maggior rischio locale di danno a carico delle strutture – concretizzatosi con il danno dell'uretere terminale a livello pre-vescicale e l'inefficace linfadenectomia bilaterale -, sia per il maggior rischio sistemico in un soggetto a rischio anestesiologico medio-alto per patologia cardiaca. Da rilevare come – sebbene,
a quanto riferito dal periziato, l'indicazione al supporto robotico fosse legato alla salvaguardia dell'erezione peniena – la descrizione operatoria non cita
l'eventuale utilizzo della tecnica “nerve sparing” in grado di migliorare/assicurare questa funzione. Le lesioni ureterali in corso di prostatectomia laparoscopica sono rare e riportate in letteratura con una frequenza dello 0.3-0.7%.45,46. Questo perché, l'approccio mini-invasivo viene sconsigliato quando l'operando ha subìto una pregressa chirurgia pelvica.
L'esecuzione di una linfadenectomia aumenta il rischio di danno ureterale per una dissezione troppo aggressiva o per l'apposizione incongrua di clip/legature.
Alcuni Autori differenziano l'incidenza di danni ureterali nell'approccio laparoscopico senza o con robot-assistenza (1.5% RP e 0.1% nel RALP), ma questo potrebbe essere dovuto alla diversa esperienza degli operatori. La linfoadenectomia con un Gleason 750 viene indicata dalle linee guida EAU
14 come utile per stabilire una corretta stadiazione, una prognosi e un successivo iter terapeutico. Considerando i rischi della dissezione (la morbilità complessiva della linfadenectomia nella sua modalità estesa, viene riportata in letteratura dall'8.2% al 19.2%) questa è stata prevista quando è presente una probabilità maggiore del 5% di positività linfonodale. Come testimoniato dalla evoluzione delle classificazioni, i soggetti a rischio intermedio - quale il sig.
– consentono comportamenti variabili, potendo avere la positività Pt_1
linfonodale compresa fra il 3.7 e il 20.1%, Tuttavia, nel caso presente, mancando un completa stadiazione pre-operatoria (non essendo stata eseguita una RMN), erano carenti gli elementi per determinare una indicazione precisa.
In ogni caso l'asportazione bilaterale di solo tessuto adiposo e non dei linfonodi iliaco-otturatori, ha comportato un aumento di rischio di complicanze prevedibili ed evitabili (riportati in letteratura per la semplice dissezione della zona) senza ottenere i benefici di stadiazione connessi all'esame anatomo- patologico di quel tessuto.”
Per la persistenza di uno stato di astenia generalizzato il si Pt_1
sottoponeva ad esami clinici che constatavano alterazione della funzione renale.
Da ulteriori esami diagnostici emergeva “uretero-idronefrosi sinistra, cioè una dilatazione del rene e dell'uretere di quel lato e un versamento peritoneale libero e uno perivescicale”.
A giudizio del ctu tali conseguenze appaiono riconducibili all'intervento di prostatectomia subito: “manifestazioni descritte in letteratura per
l'ostruzione urinaria a seguito di prostatectomia radicale – se la lesione resta misconosciuta intraoperatoriamente – sono quelle verificatesi nel sig. Pt_1 ovvero l'idronefrosi, l'urinoma e la comparsa di ascite”.
Tali conseguenze secondo il ctu sono ascrivibili secondo il principio del
“più probabile che non” - ad una incongrua manovra operatoria. “Tale asserzione è confortata anche dal mancato superamento dell'ostruzione per via endoscopica che sarebbe potuto avvenire qualora l'ostacolo fosse stato meno serrato”.
Dopo un ulteriore ricovero il era sottoposto a “a reimpianto Pt_1 ureterale sinistro in vescica con decorso regolare” presso il Campus Bio
15 Medico “la scelta di un reimpianto ureterale in vescica è residuata come l'unica ragionevolmente percorribile e prevista dalla letteratura. Il 27 aprile 2015 – dopo cioè 51 giorni dall'intervento di prostatectomia radicale – il periziato è stato operato di reimpianto ureterale in vescica con un decorso regolare”.
Conclude pertanto il ctu per una condotta imprudente del dott. CP_1
“sia per l'incompleto studio pre-operatorio del quadro di malattia e generale del periziato, sia per la scelta di un approccio laparoscopico robot-assistito per eseguire la prostatectomia radicale sul periziato. Tale scelta ha determinato – come concausa determinante secondo il criterio del “più probabile che non” - una lesione dell'uretere sinistro e la successiva necessità di drenaggio percutaneo (peritoneale e renale) e quindi il reimpianto dell'uretere in vescica;
inoltre ha favorito, come concausa, una inefficace dissezione della zona di prelievo dei linfonodi iliaco-otturatori bilateralmente, utili ai fini di una compiuta stadiazione di malattia, pur avendo subito i rischi connessi alla dissezione stessa”.
Quanto alle conseguenze dannose il ctu distingue una percentuale di danno c.d. NO, imputabile all'imperizia medica dal danno non eziologicamente connesso alla condotta dei sanitari, ma esistente a prescindere e non altrimenti evitabile.
In tal caso occorre accertare un nesso di causalità giuridica: stabilire, cioè, se e quali, tra i postumi derivati dalla lesione, possano dirsi una
"conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.. In tal caso di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale. Delle eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità (c.d. danno differenziale.) (Cass. sentenza 15 gennaio 2020, n. 514, Cass. Sez. III, del
11-11-2019, n. 28986).
16 In particolare l'elaborato peritale ha appurato che “con un ripristino della funzionalità renale e un quadro urinario pauci-sintomatico, la lesione ureterale con necessità di reimpianto uretero-vescicale con tecnica anti-reflusso, comprensivo di un lievissimo pregiudizio estetico (incisione mediana ombelico- pubica) possa essere valutato in 7 (sette) punti percentuali di danno biologico, come maggior danno della prostatectomia radicale (valutabile nel 15%) da attribuire al prof. in qualità di operatore. Per quanto riguarda il CP_1 deficit erettivo, pur considerando la generica affermazione di “parziale” deficit erettivo pre-operatorio, ma anche il mancato interesse del periziato a risolvere/ridurre la problematica post-operatoria, si ritiene che comunque sia stato tenuto dai curanti, un comportamento negligente producendo un danno quantificabile nel 10%, attribuibile per il 60% al prof. per la condotta CP_1
operatoria e il rimanente 40% al Campus Biomedico in quanto il periziato è stato ricoverato ripetutamente presso questa struttura senza avere indicazioni a riguardo”.
In ordine alla invalidità temporanea il ctu individua “La invalidità temporanea, … si ritiene possa essere quantificata in 20 venti giorni di ITA corrispondenti orientativamente ai maggiori giorni di ricovero;
in 20 giorni di
ITP al 75% (corrispondenti orientativamente ai giorni in cui il periziato è stato portatore della nefrostomia) e ulteriori 20 giorni di ITP al 50% come prolungamento della convalescenza dopo il primo e l'ultimo intervento”.
Pertanto, i danni ascrivibili alla condotta del dott. sono CP_1
quantificabili nel danno biologico nella misura della differenza tra il danno complessivo nella misura del 22%, e quello inevitabile del 15% e non del valore assoluto del 7% di danno.
Precisa recente giurisprudenza “il danno NO (e cioè
l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo” (Cass.
III, 27/09/2021, n. 26117).
17 Passando alla valutazione dei danni subiti, si deve a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
La liquidazione in via equitativa del predetto danno non patrimoniale può essere eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle di Milano.
In proposito si richiama l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.
In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiato al momento del sinistro (68 anni) di non applicare
18 alcuna percentuale di personalizzazione in considerazione della suddetta onnicomprensività del risarcimento del danno alla persona, riconducibile al pretium doloris dell'anima naturalmente correlato all'evento lesivo. Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcun incremento del risarcimento essendo ricompreso il patimento derivante dalle conseguenze derivanti dall'accadimento, che ricomprendono la sofferenza e modifica della abitudini di vita, l'accertata compromissione delle attività del quotidiano nonché il pregiudizio estetico. (Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n. 7513).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni
68), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno:
€ 59.240,00 per danno biologico permanente nella misura del 22%;
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 48.837,59 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, per totali euro 65.768,11.
19 Calcolando, invece, l'importo del danno ontologicamente connesso con la menomazione fisica derivante dall'intervento, indipendentemente dalla condotta responsabile del sanitario:
€ 32.035,00 per danno biologico permanente nella misura del 15%, che operando la devalutazione (euro 26.409,73) e la successiva rivalutazione all'attualità va quantificato in euro 35.565,19.
Il danno differenziale patito è quantificabile, pertanto, in euro 30.202,92.
A tale somma deve aggiungersi:
€ 2.300,00 per invalidità temporanea totale di giorni 20;
€ 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 20;
€ 1.150,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20; per complessivi euro 5.745,30 già rivalutati all'attualità.
Pertanto, il danno può essere quantificato in complessivi euro 35.948,22 imputabile esclusivamente al CP_1
Il ctu ha altresì accertato un separato ed autonomo danno biologico permanente derivante consistente del deficit erettile, quantificato nella misura del 10%, del quale il 60% imputabile al ed il 40% al CP_1 CP_3
[...]
Tale importo, già rivalutato all'attualità ammonta ad euro 19.286,34.
Pertanto accertata l'esclusiva responsabilità del dott. per CP_1
l'intervento eseguito presso la il dott. e la Controparte_2 CP_1 [...]
vanno condannate in solido al risarcimento del danno in favore CP_2 dell'attore nella misura di euro 35.948,22. Parte_1
Ed infatti “La responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo
a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c.”. Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie
20 prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la “libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”. (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3367/2021 del 18 novembre 2021).
Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità.
Inoltre, tale responsabilità non è ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5 novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che il “danno da “malpratice“”
è “ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute”. Ratio giustificatrice di tale approccio è garantire al paziente il pieno risarcimento del danno, potendosi rivalere integralmente sulla sola struttura sanitaria -presumibilmente debitore più facilmente escutibile- in quanto debitrice in solido con il medico.
Successivamente, quest'ultima, in virtù della quota da lei non dovuta, può rivalersi sul medico. La responsabilità della struttura è desunta ai sensi dell'art. 1228 c.c. per valersi della collaborazione di ausiliari per adempiere alle proprie obbligazioni, assumendosi pertanto il rischio per i possibili errori dei medici.
L'obbligazione che la struttura adempie tramite gli ausiliari trova, invece, fonte nel contratto di ospedalizzazione tra la struttura e il paziente. (cfr. Cass. n.
28987/2019).
Per quanto riguarda la domanda di regresso proposta dalla CP_2
nei confronti del dott. può trovare parziale accoglimento.
[...] CP_1
Ed invero a la Corte di Cassazione, a conferma dei suoi precedenti (cfr.
21 Cass. Civ., n. 28987 dell'11/11/2019), ha chiarito che l'esclusività della colpa del medico non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare
“un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. (Corte di Cassazione, Sez
III, 11/12/2023, n. 34516).
La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”,
“imprevedibile”, “oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente.
Il dott. va condannato, pertanto, a manlevare CP_1 Controparte_2
ella misura del 50% di quanto eventualmente corrisposto in conseguenza
[...] dell'accertata responsabilità nella causazione del fatto dannoso.
Deve essere, infine, assorbita la domanda di manleva nei confronti di risultando dal contratto versato in atti una franchigia di Controparte_5
euro 30.00,00.
Per quanto riguarda il danno da disfunzione erettile, in adesione alle conclusioni della ctu, vanno condannati il dott. ed il CP_1 CP_3
in solido tra loro, al risarcimento nella misura di euro 19.286,34.
[...]
In ordine alla ripartizione di responsabilità tra il e il CP_1 [...]
la consulenza ha accertato che del 10% di danno, il 60% è CP_3
imputabile al ed il restante 40% al . CP_1 Controparte_3
Sul punto è opportuno ricordare che “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà […] può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili” (Cass. civ. n. 19492/2007). La Cassazione, riconducendo il tema in oggetto ad una questione di casualità, ed ai principi generali di cui
22 all'art. 1292 c.c. e ss. ha ritenuto di sottolineare che allorquando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimenti diversi (intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato) tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido ciò, si noti bene, non tanto sulla base dell'estensione della responsabilità contrattuale della norma di cui all'art. 2055
c.c., quanto perché sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale se un unico evento dannoso è imputabile a più persone al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio ciò è sufficiente in base ai principi che regolano il nesso di casualità ed il concorso di più cause efficienti (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039). Responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c.), che sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati (Cass. Civ. n. 15431/2005)
Pertanto nei rapporti interni il sarà tenuto al risarcimento nella CP_1
misura del 60% del danno come sopra calcolato e il al 40% Controparte_3
del complessivo danno patito.
In accoglimento della domanda di manleva avanzata dal CP_3 nei confronti di quest'ultima
[...] PA0
va condannata a tendere indenne il di quanto dallo stesso Controparte_3 tenuto a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore Pt_1
Sul punto recentemente la giurisprudenza ha affermato che il presupposto della domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione, nel caso di obbligazione solidale derivante dal danno cagionato da una condotta colposa unitaria risieda nella sentenza di condanna dell'assicurato al risarcimento dell'intero danno preteso dall'attore che ha agito, salvo poi le eventuali azioni di regresso o di rivalsa. Sottolinea la giurisprudenza, infatti, che l'obbligazione risarcitoria solidale origina da un unico titolo, posto che il medico e la struttura
23 sanitaria di norma sono chiamati a rispondere del danno che un paziente ha subito in conseguenza dell'intervento del medico eseguito all'interno della struttura sanitaria della quale si è avvalso. (Cassazione n. 13950/2019).
Non essendo state sollevate contestazioni specifiche in ordine all'operatività della polizza, né di copertura di massimale o franchigia, la chiamata va condannata a manlevare il PA0
di quanto eventualmente corrisposto in conseguenza Controparte_3 dell'accertata corresponsabilità nella causazione del fatto dannoso.
Vanno altresì riconosciute le spese di perizia di parte nella misura complessiva di euro 4.196,00 documentate in atti e poste a carico dei convenuti in solido, in quanto afferenti ai danni ascrivibili a tutti i convenuti. Secondo costante giurisprudenza “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte
(CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Dietro espressa richiesta, il
Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione di tali spese.”
(Cassazione sent. n. 30289 del 20.11.2019, Cassazione, sent. n. 10173 del
18.05.2015).
Vanno altresì riconosciute le spese vive nei limiti della misura richiesta di euro 25.246,36.
Per i pagamenti relativi al primo intervento chirurgico e visite pre e post operatorie nulla è dovuto. “Difatti la restituzione del corrispettivo presuppone
l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione
d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti e la sola domanda risarcitoria (unica formulata dall'attrice nel presente giudizio) non presuppone lo scioglimento del contratto ("Ai sensi dell'art.1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'inadempimento (o inesatto adempimento) della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè il citato art.1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che
24 l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820; Cass. 27-10-
2006 n.23723; Cass. 11-6-2004 n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così
Cass. n.6886/2014 in parte motiva)”. (Tribunale Milano Sez. I, Sent.,
17.02.2021).
Pertanto non possono essere riconosciute le spese sostenute per l'intervento originario, pari ad euro 26.345,60 mentre vanno riconosciute le spese successive, causate dall'errore medico accertato, richieste e documentate dall'attore, nella misura di euro 25.246,36.
I convenuti, pertanto, vanno condannati in solido tutti al pagamento del danno patrimoniale nella misura di euro 25.246,36.
Non osta a tanto la scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica. (Cass.
Civ. sentenza n. 29308/23).
Su tutte le somme, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite (comprese quelle di CTU) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra 52.001,00 a 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Seguono il principio della soccombenza anche le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato. Ed invero, “…vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante,
25 Cass. nn. 23552/11), anche se … non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 19181/03).
Le spese di lite tra la chiamante Controparte_2 PA0
e sono compensate nella misura di 1/2
[...] PA
stante l'accoglimento parziale.
Sono compensate nella misura 1/2 altresì le spese di lite in favore di e , in considerazione della notevole Controparte_3 Controparte_5
complessità tecnica dell'accertamento della responsabilità all'esito del quale soltanto è stato possibile escludere la manleva della chiamata.
Seguno il principio della soccombenza anche le spese del giudizio di
ATP. Infatti le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovranno essere prese in considerazione, nel giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 15 febbraio 2000, n.1690).
Ciò si spiega in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo è disciplinato dagli artt. 692 e ss. c.p.c., e si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, mentre nessun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti può essere emesso in tale sede, per la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la sua statuizione in ordine alle spese.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il mancato rifiuto della proposta conciliativa da parte dell'attore.
Sul punto il Tribunale di Roma ritiene che ad essere sanzionato non debba essere il semplice rifiuto della proposta, ma il complessivo atteggiamento della parte nella valutazione e nella considerazione della stessa, ove tale comportamento risulti sleale. Secondo il Tribunale, la scorrettezza di tale comportamento deve trovare una propria sanzione processuale nel caso di mancato e ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa. (Tribunale di Roma,
30 ottobre 2014).
Nel caso di specie la parte motivava il rifiuto, in quanto l'offerta non appariva satisfattiva in quanto non teneva conto dell'integrale soddisfazione
26 delle spese vive né, neppure parzialmente, del danno non patrimoniale.
Del parti non si ravvisano, infine, gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., chiesta da parte attrice nei confronti dei convenuti, per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, in accoglimento della domanda attorea, così provvede:
a) dichiara la contumacia di PA
b) accerta la responsabilità del dott. nella causazione PA
delle lesioni conseguenti all'intervento del 7.3.2015 e, per l'effetto, condanna il dott. e la PA [...]
Controparte_9
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 35.948,22 in
[...] favore dell'attore, oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
c) accerta la concorrente responsabilità del dott. e della PA3
, nella Controparte_8
rispettiva misura del 60% il primo e del 40% la seconda, nella causazione delle ulteriori lesioni per cui è causa, e, per l'effetto, condanna il dott.
e la PA3 Controparte_8 in solido tra loro, al pagamento della somma di € 19.286,34 in
[...] favore dell'attore, oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
d) condanna il dott. la PA [...]
Controparte_9
la , in
[...] Controparte_8
solido tra loro, al pagamento della somma di euro 25.246,36 per spese sostenute ed euro 4.196,00 per spese di ctp, in favore dell'attore, oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
e) condanna il dott. la PA [...]
Controparte_9
la , in
[...] Controparte_8
27 solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, che liquidano in complessivi euro 9.542,00 di cui euro 290,00 per spese ed euro 1.914,00 per compensi del giudizio di atp ed euro 286,00 per spese ed euro 7.052,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
f) pone definitivamente le spese di ctu a carico dei convenuti CP_1
[...] Controparte_9
[...] [...]
, in solido tra loro;
Controparte_8
g) in accoglimento della domanda di manleva proposta da
[...]
Controparte_9
nei confronti del dott. condanna
[...] PA quest'ultimo a tenere indenne la convenuta
[...]
Controparte_9
nella misura del 50%, delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla
[...]
condanna al pagamento, in favore dell'attore delle somme di cui ai precedenti capi b), d), e), f);
h) dichiara assorbita la domanda proposta da
[...]
Controparte_9
nei confronti di Controparte_5
i) in accoglimento della domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_8 [...]
condanna quest'ultima a tenere indenne PA0
il convenuto , Controparte_8
delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla condanna al pagamento
(nei limiti della percentuale di responsabilità accertata del 40%), in favore dell'attore delle somme di cui ai precedenti capi c), d), e), f);
j) compensa per 1/2 le spese di lite tra il dott. e PA [...]
Controparte_9 PA2
e condanna alla refusione, in Controparte_2 PA
favore di Controparte_9 [...]
della residua metà, che in tale PA2
28 ridotta misura si liquidano in complessivi € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa, se dovute, come per legge;
k) compensa integralmente le spese di lite tra
[...]
PA2
e Controparte_5
l) compensa per 1/2 le spese di lite tra il dott. e PA
e Controparte_8 [...]
e condanna alla PA0 PA
refusione, in favore di Controparte_8
e della residua metà, che
[...] PA0 in tale ridotta misura si liquidano in complessivi € 1.904,50 per compensi, in favore di ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, IVA e
Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 8.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
29
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 8.7.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
PA
sono comparsi:
per l'attore l'avv. Vanzari Paolo per l'avv. Piergiorgio Avvisati in sostituzione dell'avv. Controparte_2
Milena Liuzzi per l'avv. Riccardo Castelli in sostituzione dell'avv. Controparte_3
Giufrrè Giampiero
per l'avv. Donatella Forcina in sostituzione Controparte_4 dell'avv. Dario Buzzelli per l'avv. Stefano Reali in sostituzione dell'avv. Stefano Controparte_5
Rossi
è presente ai fini della pratica forense la dott.ssa CP_6
L'avv. Reali insiste per l'inammissibilità della citazione diretta di Controparte_5
nonché per l'operatività dei limiti di polizza con riferimento alla
[...] franchigia ed all'esclusione della responsabilità personale del dipendente, nonché per le spese di lite nei confronti della per violazione della CP_2 patto di gestione della lite. In ordine alla eventuale quota di responsabilità dell'assicurazione, rappresenta che al più dovrebbe rispondere del 7% CP_5 del danno permanente, con graduazione del 50% ascrivibile al Buscarini dipendente del in regime di intramoenia. L'avv. Forcina si Controparte_3 riporta alle conclusioni rassegnate con rigetto della domanda perché infondata ed inammissibile. In ogni caso chiede limitarsi l'eventuale accoglimento anche parziale, anche all'esito di una nuova ctu, atteso che nell'espletata atp non sono state verificate correttamente le circostanze degli ulteriori danni con riferimento alla disfunzione erettile. In ogni caso da accogliersi le conclusioni spiegate in ordine alla ripartizione percentuale di responsabilità. Rappresenta altresì che le spese mediche sono state già oggetto di rimborso da parte dell' . L'avv. CP_7
Avvisati si riporta alle note ed in particolare contesta la richiesta di rimborso delle spese relative all'intervento che i consulenti d'ufficio hanno ritenuto indispensabili, escludendole, facendo presente in ogni caso che trattandosi di rimborsi dovranno essere restituite le somme da chi le ha incassate e quindi dal ad eccezione della somma per la franchigia ottenuta dalla Casa di cura e CP_3 circa euro 398,00 per visite. L'avv. Castelli si riporta alle note illustrative autorizzate versate in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo il rigetto della domanda per i motivi esposti. Insiste nella richiesta di nuova ctu così come motivata, in quanto fondata su elementi del tutto presuntivi e non su oggettive evidenze probatorie. L'avv. Vanzari si riporta alle note depositate in atti.
Contesta quanto ex adverso richiesto, soprattutto in merito alla richiesta di rinnovo della ctu, atteso che il giudizio viene da preliminare atp e conversione del rito che ha consentito di ampiamente argomentare. Chiede l'accoglimento delle risultanze della consulenza d'ufficio espletata. Rileva altresì che dal momento dell'intervento ad oggi sono decorsi oltre dieci anni. Si chiede accertarsi la responsabilità in capo a tutte le parti che con azioni e omissioni è concausa dell'evento dannoso. Deduce che il regime di intramoenia ha determinato una corresponsabilità da contratto nella fattispecie de quo. In ordine alle spese si precisa che le stesse riguardano esclusivamente gli interventi successivi al primo, non in regime di convenzione e non rimborsati in alcun modo, di cui alle fatture allegate ove si evidenzia quale parte è rimasta a carico del paziente. Si chiede pertanto la condanna secondo le risultanze della ctu in applicazione delle Tabelle vigenti nonché le spese anticipate. Chiede valutarsi la responsabilità ex art. 96 c.p.c. L'avv. Avvisati chiede che venga adeguatamente valutata la condotta di parte attrice relativamente alla proposta conciliativa del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 96 comma 1,3,4, c.p.c. anche alla luce della recente giurisprudenza che impone una valutazione della mancata accettazione della stessa. I procuratori delle parti convenute e chiamate si associano alle richieste dell'avv. Avvisati. L'avv. Vanzari chiede che ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si tenga conto che la proposta andava a coprire unicamente le spese sostenute dal ricorrente.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6380/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Paolo Vanzari, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Latina alla via Eugenio di Savoia n. 5
ATTORE
E
, in Controparte_8
persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Giuseppe Giuffrè, Giampiero Fumel e Raffaele Parrella Vitale, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in alla via degli CP_8
Scipioni n. 288
E
Controparte_9
in persona del
[...]
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Milena Liuzzi e
Fabiola Liuzzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pier Giorgio
Avvisati in Latina alla via Monti n. 13
3 CONVENUTI
E
, residente come in atti PA
CONVNEUTO CONTUMACE
NONCHÉ
(già PA0 [...]
), in persona del legale rapp.te PA1
p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Dario Buzzelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 5 CP_8
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù Controparte_5 di procura generale alle liti per atto Notaio di Persona_1
Treviso rep. n.186905 – racc. n.30367 del 18.12.2014 in atti, dall'avv. Stefano
Rossi, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via Pinciana n. CP_8
25
TERZI CHIAMATI
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_8
la
[...] PA2
nonchè il dott.
[...] CP_1
, e
[...] PA0 Controparte_5
affinché accertata la loro responsabilità nella causazione del danno, venissero condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno da quantificarsi in euro
49.099,00 a titolo di danno patrimoniale ed euro 33.810,00 per danno patrimoniale, ovvero della diversa somma da accertarsi in corso di giudizio.
A tal fine deduceva che a seguito della diagnosi di “adenocarcinoma prostatico G 7 (4+3) nel lobo destro e G 7 (3+4) nel lobo sinistro” l'attore in data 7.3.2015 si sottoponeva presso la ad intervento, a cura Controparte_2 del dott. di “prostatectomia radicale robot assistita + linfadenectomia CP_1
4 bilaterale” ed in data 09/03/2015, veniva dimesso, senza avvertenze specifiche;
che successivamente insorgevano complicazioni post operatorie “insufficienza renale acuta, raccolta a livello dello scavo rettovescicale (dm 8 cm), idroureteronefrosi solo a sinistra con verosimile interruzione al III inferiore dell'uretere omolaterale, raccolta (DM 8 cm) tra vescica e retto, modesta quota di versamento ascitico periepatico, perisplenico e tra le anse addominali” per le quali era ricoverato presso il Campus Biomedico ed era sottoposto a nuovo intervento per “conseguenze post operatorie dovute alla anomala chiusura dell'uretere di sinistra”, con residui postumi invalidanti permanenti.
L'attore proponeva ricorso ex art. 696 bis c.p.c., r.g. 1357/2019, onde espletare consulenza tecnica, anche a fine conciliativo.
Si costituiva nel presente giudizio la
[...]
chiedendo preliminarmente essere Controparte_8
autorizzato alla chiamata in causa della PA0
già parte del giudizio di atp. Nel merito deduceva la correttezza dell'intervento scelto, adeguato in considerazione della gravità del quadro clinico del paziente e che le complicanze conseguente dovevano ritenersi proprie dell'intervento prescelto.
Si costituiva nel presente giudizio la chiedendo Controparte_2
preliminarmente essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_5
già parte del giudizio di atp, nonché proponeva domanda trasversale nei
[...]
confronti di . Nel merito eccepiva che ogni eventuale PA responsabilità dovesse ascriversi all'operato del dott. in regime di CP_1
intramoenia presso la quale dipendente del Campus Controparte_2
Biomedico, con manleva integrale/parziale di quanto eventualmente accertato.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...]
deducendo la correttezza della scelta PA0 dell'intervento, reso complesso in considerazione delle condizioni cliniche del paziente, ed in ogni caso l'esclusiva responsabilità del dott. operante CP_1
presso la Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio Controparte_5
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della condanna diretta della
[...]
5 compagnia nei confronti del danneggiato. Nel merito, in ordine al contratto assicurativo con la eccepiva l'esistenza di una franchigia di Controparte_2
euro 30.000,00. Tuttavia, rappresentava che la copertura era limitata ai dipendenti della struttura, mentre il era dipendente del Campus CP_1
Biomedico.
Non si costituiva in giudizio , ritualmente citato e non PA
comparso.
Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione, prodotta documentazione, la causa, all'udienza dell'8.7.2025, all'esito della discussione orale delle parti, era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , PA
ritualmente citato e non comparso.
In via ulteriormente preliminare deve dichiararsi inammissibile la chiamata diretta delle assicurazioni da parte del danneggiato nel giudizio di merito.
La giurisprudenza, in ordine all'obbligo di partecipazione delle imprese assicuratrici al giudizio di accertamento della responsabilità medica è pacifica nel ritenere ammissibile il litisconsorzio nella fase conciliativa, argomentando dal disposto dell'art. 8, comma 4, L. 24/2017 che prevede l'obbligo di partecipazione alla fase conciliativa di a.t.p. ex 696-bis c.p.c. di “tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione.
Diversa è la portata dell'art. 12, co. 6, della Legge 24/2017, il quale, invece, subordina l'applicazione della norma all'adozione dei decreti attuativi, con riferimento all'azione diretta risarcitoria (escludendo dalla sua portata il solo procedimento conciliativo).
Deve pertanto, in difetto di emanazione dei decreti attuativi in materia, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, ritenersi preclusa l'azione risarcitoria avviata con l'originario ricorso ex art. 702-bis c.p.c. direttamente nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria.
Nell'ordinamento non è infatti ammessa azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, se non nei casi previsti dalla legge (come nelle ipotesi di cui al cod. ass.). Nelle altre ipotesi di assicurazione
6 della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, per cui l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato;
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell' , e non verso i danneggiati;
questi ultimi, quindi, Parte_2
possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non possono convenire in giudizio l'assicuratore, né tanto meno chiamarlo in causa nel corso della lite promossa contro l'assicurato, con la conseguenza che se il danneggiato, erroneamente, convenga in giudizio l'assicuratore del responsabile, la domanda risarcitoria andrà dichiarata inammissibile, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.. Sarà, eventualmente, il danneggiante a poter chiamare in manleva l'assicurazione nel medesimo giudizio.
Tuttavia secondo recente giurisprudenza, pur essendo preclusa l'azione diretta, la partecipazione dell'assicurazione anche nel giudizio di merito, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, assurge a litisconsorzio processuale, finalizzato in funzione di economia processuale a garantire che al giudizio di merito partecipino tutte le parti del precedente accertamento tecnico preventivo, al fine di evitare il moltiplicarsi dei giudizi e dei relativi rischi di contrasto tra giudicati. (Trib. Benevento ord.
1.11.2019 r.g. 4221/2018).
In ogni caso le assicurazioni e Controparte_5 PA0
sono state ritualmente chiamate in causa dai rispettivi
[...]
assicurati, pertanto sono parti del giudizio e destinatarie di autonome domande.
Nel merito la domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In ordine alla disciplina applicabile, deve osservarsi che i fatti oggetto di causa risalgono al marzo 2015, ossia in data anteriore all'entrata in vigore della legge – (1.4.2017), sotto il vigore del decreto Balduzzi (14.9.2013). Pt_3 Pt_4
Orbene, in ordine alla retroattività delle suddette leggi, la Cassazione ha chiarito che “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore […]”,
7 (Cass. civ. n. 28994/2019)
Difatti, argomentando circa il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 preleggi, la Suprema Corte ha escluso la retroattività di tali norme tanto per l'assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva, quanto per gli effetti negativi che ne deriverebbero in termini di lesione del diritto di difesa di chi abbia intrapreso un'azione giudiziale sulla base di regole sostanziali proprie della responsabilità contrattuale, nonché in termini di incidenza diversificata della qualificazione del titolo di responsabilità ex lege ne diversi giudizi, in considerazione del loro stato o grado.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame troverà applicazione l'elaborazione giurisprudenziale che ha qualificato a titolo di responsabilità contrattuale tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella dell'esercente la professione sanitaria. Difatti la qualificazione contrattuale della responsabilità del medico costituisce principio acquisito (ex pluribus Cass., n.
4219/2004; Cass., n. 13066/2004; Cass., n. 19133/2004), sia antecedentemente che sotto il vigore della legge Balduzzi. (Cass., 27391/2014).
Nel caso di specie il carattere contrattuale della responsabilità del sanitario può desumersi dalla circostanza, incontestata, di aver proceduto ad effettuare l'intervento in questione.
Con sentenza n. 9556 del 2002, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il rapporto intercorrente tra la struttura sanitaria pubblica o privata e il paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di
«spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di
8 vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez.
III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228
c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. 26 gennaio 2006, n.
1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756;
24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
9 A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
L'azienda ospedaliera “debitrice” risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768).
Inquadrata nell'ambito contrattuale sia la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente che la responsabilità del sanitario, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre
2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà. La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle Sezioni
Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa)
10 efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n.577; Cass. civ. 26 febbraio
2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013 n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass.
21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993; 7.6.2011 n. 12274).
Con riferimento, poi, al profilo concernente l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, va poi ricordato che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in
11 materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893;
22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di “certezza probabilistica” non ancorato
“esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente”, ma che deve essere “verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
08/07/2010, n. 16123).
Dagli atti processuali e, in particolare modo dalla ctu espletata nel giudizio di atp, è emersa la condotta colposa del sanitario nell'espletamento della prestazione clinica richiesta.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di accertamento e quantificazione del danno, il giudice può utilizzare le descrizioni contenute nella consulenza (Cass., 26 settembre 2006, n.20819).
Conseguentemente, si è ritenuto che ove le parti effettivamente abbiano partecipato all'accertamento tecnico ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti si realizza l'utilizzabilità dell'accertamento (Cass., 8 agosto 2002, n.12007).
In ordine a tale aspetto, va poi sottolineato come l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, essendo sufficiente la sua naturale acquisizione, bastando che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elementi per il proprio convincimento, e che la parte che lamenti l'irritualità della acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (Cass., 9 novembre 2009,
n.23693).
A seguito dell'esame della documentazione clinica e dall'esame obiettivo del il ctu nominato, dott. ha Pt_1 Persona_2
12 concluso per la sussistenza di una condotta imputabile al dott, ed in CP_1
parte al . Controparte_3
Il ctu nell'esame obiettivo del periziando nonché della copiosa documentazione clinica ha accertato che il VE era affetto da “adenocarcinoma su entrambi i lobi Gleason 7 (4+3 a destra e 3+4 a sinistra)”, con prescrizione da parte del dott. “intervenire chirurgicamente con una prostatectomia CP_1
radicale laparoscopica robot-assistita”.
Afferma il ctu che “In considerazione dell'età - e quindi con una prospettiva di sopravvivenza maggiore - l'indicazione posta al trattamento chirurgico appare largamente condivisa in letteratura, specie per i soggetti a rischio intermedio o alto. Nel caso specifico, tuttavia, non viene data contezza dei risultati degli eventuali esami specialistici oltre la biopsia prostatica, praticati preoperatoriamente: i dati riferiti in atti sono un PSA (verosimilmente totale) di 4.62, una ecografia vescicale e una visita clinica (descritta come negativa per patologia maligna prostatica). Pur riconoscendo di principio come
“migliore” per degenza e decorso clinico (e quindi più accettabile per il paziente), la prostatectomia radicale robot-assistita, di questa deve essere valutata la fattibilità nel caso specifico, mediante una accurata indagine del quadro anatomico di malattia. E' opportuno ricordare come i risultati, anche successivi, ottenibili con i diversi approcci (open, laparoscopico, robot- assistito), in mani esperte, non sono statisticamente differenti. L'indicazione di una accurata conoscenza pre-operatoria del quadro anatomico locale, secondo le linee guida EAU, è già presente nelle neoplasie prostatiche con Gleason 6
(3+3) ed è considerata mandatoria nei gradi più aggressivi (Gleason 7 e oltre ) come quello in esame (gruppo EAU ad alto rischio intermedio per recidiva biochimica= Gleason 7 ISUP3 37,38). La scelta dell'approccio chirurgico
(robot- assistito o laparoscopico o open) avrebbe dovuto essere condizionata anche – nel caso de quo – dai precedenti operatori (ernioplastiche bilaterali, colecistectomia laparoscopica, plastica di laparocele, riferita diverticolosi colica in terapia cronica con Normix) e vi era quindi un'ulteriore necessità di uno studio di imaging (RMN) pre-operatorio che non risulta in atti”.
13 In ordine all'esecuzione dell'intervento il ctu rappresenta che “la durata operatoria riportata è prossima alle 5 ore (4 ore e tre quarti: inizio 8:30 fine
13:15) e dunque un tempo praticamente doppio rispetto a quello mediamente impiegato in questa tipologia di intervento. Tale allungamento è riferibile - per come recita l'atto operatorio – alla presenza delle aderenze intestinali che, per essere lisate, richiedono tempo e limitano comunque la visione del campo operatorio nonché l'identificazione delle strutture anatomiche (specie non avendo un riferimento pre-operatorio essendo in presenza di un incompleto studio di imaging). Dunque si può affermare – con un ragionamento ex-ante – che il chirurgo ha assunto un comportamento imprudente prima nello scegliere
e poi nel proseguire l'approccio laparoscopico: iniziando a creare il pneumoperitoneo con l'ago di (piuttosto che con un trocar ottico) Per_3
l'operatore ha assunto un primo maggior rischio di lesione viscerale in un soggetto pluri-operato; inoltre poteva/doveva passare ad un approccio open, quando aveva constatato la presenza di “tenaci aderenze” sia per il maggior rischio locale di danno a carico delle strutture – concretizzatosi con il danno dell'uretere terminale a livello pre-vescicale e l'inefficace linfadenectomia bilaterale -, sia per il maggior rischio sistemico in un soggetto a rischio anestesiologico medio-alto per patologia cardiaca. Da rilevare come – sebbene,
a quanto riferito dal periziato, l'indicazione al supporto robotico fosse legato alla salvaguardia dell'erezione peniena – la descrizione operatoria non cita
l'eventuale utilizzo della tecnica “nerve sparing” in grado di migliorare/assicurare questa funzione. Le lesioni ureterali in corso di prostatectomia laparoscopica sono rare e riportate in letteratura con una frequenza dello 0.3-0.7%.45,46. Questo perché, l'approccio mini-invasivo viene sconsigliato quando l'operando ha subìto una pregressa chirurgia pelvica.
L'esecuzione di una linfadenectomia aumenta il rischio di danno ureterale per una dissezione troppo aggressiva o per l'apposizione incongrua di clip/legature.
Alcuni Autori differenziano l'incidenza di danni ureterali nell'approccio laparoscopico senza o con robot-assistenza (1.5% RP e 0.1% nel RALP), ma questo potrebbe essere dovuto alla diversa esperienza degli operatori. La linfoadenectomia con un Gleason 750 viene indicata dalle linee guida EAU
14 come utile per stabilire una corretta stadiazione, una prognosi e un successivo iter terapeutico. Considerando i rischi della dissezione (la morbilità complessiva della linfadenectomia nella sua modalità estesa, viene riportata in letteratura dall'8.2% al 19.2%) questa è stata prevista quando è presente una probabilità maggiore del 5% di positività linfonodale. Come testimoniato dalla evoluzione delle classificazioni, i soggetti a rischio intermedio - quale il sig.
– consentono comportamenti variabili, potendo avere la positività Pt_1
linfonodale compresa fra il 3.7 e il 20.1%, Tuttavia, nel caso presente, mancando un completa stadiazione pre-operatoria (non essendo stata eseguita una RMN), erano carenti gli elementi per determinare una indicazione precisa.
In ogni caso l'asportazione bilaterale di solo tessuto adiposo e non dei linfonodi iliaco-otturatori, ha comportato un aumento di rischio di complicanze prevedibili ed evitabili (riportati in letteratura per la semplice dissezione della zona) senza ottenere i benefici di stadiazione connessi all'esame anatomo- patologico di quel tessuto.”
Per la persistenza di uno stato di astenia generalizzato il si Pt_1
sottoponeva ad esami clinici che constatavano alterazione della funzione renale.
Da ulteriori esami diagnostici emergeva “uretero-idronefrosi sinistra, cioè una dilatazione del rene e dell'uretere di quel lato e un versamento peritoneale libero e uno perivescicale”.
A giudizio del ctu tali conseguenze appaiono riconducibili all'intervento di prostatectomia subito: “manifestazioni descritte in letteratura per
l'ostruzione urinaria a seguito di prostatectomia radicale – se la lesione resta misconosciuta intraoperatoriamente – sono quelle verificatesi nel sig. Pt_1 ovvero l'idronefrosi, l'urinoma e la comparsa di ascite”.
Tali conseguenze secondo il ctu sono ascrivibili secondo il principio del
“più probabile che non” - ad una incongrua manovra operatoria. “Tale asserzione è confortata anche dal mancato superamento dell'ostruzione per via endoscopica che sarebbe potuto avvenire qualora l'ostacolo fosse stato meno serrato”.
Dopo un ulteriore ricovero il era sottoposto a “a reimpianto Pt_1 ureterale sinistro in vescica con decorso regolare” presso il Campus Bio
15 Medico “la scelta di un reimpianto ureterale in vescica è residuata come l'unica ragionevolmente percorribile e prevista dalla letteratura. Il 27 aprile 2015 – dopo cioè 51 giorni dall'intervento di prostatectomia radicale – il periziato è stato operato di reimpianto ureterale in vescica con un decorso regolare”.
Conclude pertanto il ctu per una condotta imprudente del dott. CP_1
“sia per l'incompleto studio pre-operatorio del quadro di malattia e generale del periziato, sia per la scelta di un approccio laparoscopico robot-assistito per eseguire la prostatectomia radicale sul periziato. Tale scelta ha determinato – come concausa determinante secondo il criterio del “più probabile che non” - una lesione dell'uretere sinistro e la successiva necessità di drenaggio percutaneo (peritoneale e renale) e quindi il reimpianto dell'uretere in vescica;
inoltre ha favorito, come concausa, una inefficace dissezione della zona di prelievo dei linfonodi iliaco-otturatori bilateralmente, utili ai fini di una compiuta stadiazione di malattia, pur avendo subito i rischi connessi alla dissezione stessa”.
Quanto alle conseguenze dannose il ctu distingue una percentuale di danno c.d. NO, imputabile all'imperizia medica dal danno non eziologicamente connesso alla condotta dei sanitari, ma esistente a prescindere e non altrimenti evitabile.
In tal caso occorre accertare un nesso di causalità giuridica: stabilire, cioè, se e quali, tra i postumi derivati dalla lesione, possano dirsi una
"conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 c.c.. In tal caso di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni, i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale. Delle eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità (c.d. danno differenziale.) (Cass. sentenza 15 gennaio 2020, n. 514, Cass. Sez. III, del
11-11-2019, n. 28986).
16 In particolare l'elaborato peritale ha appurato che “con un ripristino della funzionalità renale e un quadro urinario pauci-sintomatico, la lesione ureterale con necessità di reimpianto uretero-vescicale con tecnica anti-reflusso, comprensivo di un lievissimo pregiudizio estetico (incisione mediana ombelico- pubica) possa essere valutato in 7 (sette) punti percentuali di danno biologico, come maggior danno della prostatectomia radicale (valutabile nel 15%) da attribuire al prof. in qualità di operatore. Per quanto riguarda il CP_1 deficit erettivo, pur considerando la generica affermazione di “parziale” deficit erettivo pre-operatorio, ma anche il mancato interesse del periziato a risolvere/ridurre la problematica post-operatoria, si ritiene che comunque sia stato tenuto dai curanti, un comportamento negligente producendo un danno quantificabile nel 10%, attribuibile per il 60% al prof. per la condotta CP_1
operatoria e il rimanente 40% al Campus Biomedico in quanto il periziato è stato ricoverato ripetutamente presso questa struttura senza avere indicazioni a riguardo”.
In ordine alla invalidità temporanea il ctu individua “La invalidità temporanea, … si ritiene possa essere quantificata in 20 venti giorni di ITA corrispondenti orientativamente ai maggiori giorni di ricovero;
in 20 giorni di
ITP al 75% (corrispondenti orientativamente ai giorni in cui il periziato è stato portatore della nefrostomia) e ulteriori 20 giorni di ITP al 50% come prolungamento della convalescenza dopo il primo e l'ultimo intervento”.
Pertanto, i danni ascrivibili alla condotta del dott. sono CP_1
quantificabili nel danno biologico nella misura della differenza tra il danno complessivo nella misura del 22%, e quello inevitabile del 15% e non del valore assoluto del 7% di danno.
Precisa recente giurisprudenza “il danno NO (e cioè
l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo” (Cass.
III, 27/09/2021, n. 26117).
17 Passando alla valutazione dei danni subiti, si deve a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
La liquidazione in via equitativa del predetto danno non patrimoniale può essere eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle di Milano.
In proposito si richiama l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.
In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiato al momento del sinistro (68 anni) di non applicare
18 alcuna percentuale di personalizzazione in considerazione della suddetta onnicomprensività del risarcimento del danno alla persona, riconducibile al pretium doloris dell'anima naturalmente correlato all'evento lesivo. Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcun incremento del risarcimento essendo ricompreso il patimento derivante dalle conseguenze derivanti dall'accadimento, che ricomprendono la sofferenza e modifica della abitudini di vita, l'accertata compromissione delle attività del quotidiano nonché il pregiudizio estetico. (Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n. 7513).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni
68), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno:
€ 59.240,00 per danno biologico permanente nella misura del 22%;
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 48.837,59 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, per totali euro 65.768,11.
19 Calcolando, invece, l'importo del danno ontologicamente connesso con la menomazione fisica derivante dall'intervento, indipendentemente dalla condotta responsabile del sanitario:
€ 32.035,00 per danno biologico permanente nella misura del 15%, che operando la devalutazione (euro 26.409,73) e la successiva rivalutazione all'attualità va quantificato in euro 35.565,19.
Il danno differenziale patito è quantificabile, pertanto, in euro 30.202,92.
A tale somma deve aggiungersi:
€ 2.300,00 per invalidità temporanea totale di giorni 20;
€ 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 20;
€ 1.150,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20; per complessivi euro 5.745,30 già rivalutati all'attualità.
Pertanto, il danno può essere quantificato in complessivi euro 35.948,22 imputabile esclusivamente al CP_1
Il ctu ha altresì accertato un separato ed autonomo danno biologico permanente derivante consistente del deficit erettile, quantificato nella misura del 10%, del quale il 60% imputabile al ed il 40% al CP_1 CP_3
[...]
Tale importo, già rivalutato all'attualità ammonta ad euro 19.286,34.
Pertanto accertata l'esclusiva responsabilità del dott. per CP_1
l'intervento eseguito presso la il dott. e la Controparte_2 CP_1 [...]
vanno condannate in solido al risarcimento del danno in favore CP_2 dell'attore nella misura di euro 35.948,22. Parte_1
Ed infatti “La responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo
a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c.”. Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie
20 prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la “libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse”. (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 3367/2021 del 18 novembre 2021).
Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità.
Inoltre, tale responsabilità non è ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5 novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che il “danno da “malpratice“”
è “ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute”. Ratio giustificatrice di tale approccio è garantire al paziente il pieno risarcimento del danno, potendosi rivalere integralmente sulla sola struttura sanitaria -presumibilmente debitore più facilmente escutibile- in quanto debitrice in solido con il medico.
Successivamente, quest'ultima, in virtù della quota da lei non dovuta, può rivalersi sul medico. La responsabilità della struttura è desunta ai sensi dell'art. 1228 c.c. per valersi della collaborazione di ausiliari per adempiere alle proprie obbligazioni, assumendosi pertanto il rischio per i possibili errori dei medici.
L'obbligazione che la struttura adempie tramite gli ausiliari trova, invece, fonte nel contratto di ospedalizzazione tra la struttura e il paziente. (cfr. Cass. n.
28987/2019).
Per quanto riguarda la domanda di regresso proposta dalla CP_2
nei confronti del dott. può trovare parziale accoglimento.
[...] CP_1
Ed invero a la Corte di Cassazione, a conferma dei suoi precedenti (cfr.
21 Cass. Civ., n. 28987 dell'11/11/2019), ha chiarito che l'esclusività della colpa del medico non è sufficiente per consentire alla struttura sanitaria di esercitare un'azione di rivalsa integrale, dovendosi ritenere necessario dimostrare
“un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”. (Corte di Cassazione, Sez
III, 11/12/2023, n. 34516).
La mancata prova di questa “eccezionale”, “inescusabile”, “grave”,
“imprevedibile”, “oggettivamente improbabile” devianza del medico, comporta l'applicazione del comma 3 dell'art. 2055 c.c. secondo cui, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente.
Il dott. va condannato, pertanto, a manlevare CP_1 Controparte_2
ella misura del 50% di quanto eventualmente corrisposto in conseguenza
[...] dell'accertata responsabilità nella causazione del fatto dannoso.
Deve essere, infine, assorbita la domanda di manleva nei confronti di risultando dal contratto versato in atti una franchigia di Controparte_5
euro 30.00,00.
Per quanto riguarda il danno da disfunzione erettile, in adesione alle conclusioni della ctu, vanno condannati il dott. ed il CP_1 CP_3
in solido tra loro, al risarcimento nella misura di euro 19.286,34.
[...]
In ordine alla ripartizione di responsabilità tra il e il CP_1 [...]
la consulenza ha accertato che del 10% di danno, il 60% è CP_3
imputabile al ed il restante 40% al . CP_1 Controparte_3
Sul punto è opportuno ricordare che “la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà […] può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili” (Cass. civ. n. 19492/2007). La Cassazione, riconducendo il tema in oggetto ad una questione di casualità, ed ai principi generali di cui
22 all'art. 1292 c.c. e ss. ha ritenuto di sottolineare che allorquando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimenti diversi (intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato) tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido ciò, si noti bene, non tanto sulla base dell'estensione della responsabilità contrattuale della norma di cui all'art. 2055
c.c., quanto perché sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale se un unico evento dannoso è imputabile a più persone al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio ciò è sufficiente in base ai principi che regolano il nesso di casualità ed il concorso di più cause efficienti (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039). Responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c.), che sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati (Cass. Civ. n. 15431/2005)
Pertanto nei rapporti interni il sarà tenuto al risarcimento nella CP_1
misura del 60% del danno come sopra calcolato e il al 40% Controparte_3
del complessivo danno patito.
In accoglimento della domanda di manleva avanzata dal CP_3 nei confronti di quest'ultima
[...] PA0
va condannata a tendere indenne il di quanto dallo stesso Controparte_3 tenuto a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore Pt_1
Sul punto recentemente la giurisprudenza ha affermato che il presupposto della domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione, nel caso di obbligazione solidale derivante dal danno cagionato da una condotta colposa unitaria risieda nella sentenza di condanna dell'assicurato al risarcimento dell'intero danno preteso dall'attore che ha agito, salvo poi le eventuali azioni di regresso o di rivalsa. Sottolinea la giurisprudenza, infatti, che l'obbligazione risarcitoria solidale origina da un unico titolo, posto che il medico e la struttura
23 sanitaria di norma sono chiamati a rispondere del danno che un paziente ha subito in conseguenza dell'intervento del medico eseguito all'interno della struttura sanitaria della quale si è avvalso. (Cassazione n. 13950/2019).
Non essendo state sollevate contestazioni specifiche in ordine all'operatività della polizza, né di copertura di massimale o franchigia, la chiamata va condannata a manlevare il PA0
di quanto eventualmente corrisposto in conseguenza Controparte_3 dell'accertata corresponsabilità nella causazione del fatto dannoso.
Vanno altresì riconosciute le spese di perizia di parte nella misura complessiva di euro 4.196,00 documentate in atti e poste a carico dei convenuti in solido, in quanto afferenti ai danni ascrivibili a tutti i convenuti. Secondo costante giurisprudenza “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte
(CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Dietro espressa richiesta, il
Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione di tali spese.”
(Cassazione sent. n. 30289 del 20.11.2019, Cassazione, sent. n. 10173 del
18.05.2015).
Vanno altresì riconosciute le spese vive nei limiti della misura richiesta di euro 25.246,36.
Per i pagamenti relativi al primo intervento chirurgico e visite pre e post operatorie nulla è dovuto. “Difatti la restituzione del corrispettivo presuppone
l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione
d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti e la sola domanda risarcitoria (unica formulata dall'attrice nel presente giudizio) non presuppone lo scioglimento del contratto ("Ai sensi dell'art.1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'inadempimento (o inesatto adempimento) della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè il citato art.1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che
24 l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820; Cass. 27-10-
2006 n.23723; Cass. 11-6-2004 n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così
Cass. n.6886/2014 in parte motiva)”. (Tribunale Milano Sez. I, Sent.,
17.02.2021).
Pertanto non possono essere riconosciute le spese sostenute per l'intervento originario, pari ad euro 26.345,60 mentre vanno riconosciute le spese successive, causate dall'errore medico accertato, richieste e documentate dall'attore, nella misura di euro 25.246,36.
I convenuti, pertanto, vanno condannati in solido tutti al pagamento del danno patrimoniale nella misura di euro 25.246,36.
Non osta a tanto la scelta di chi abbia subito danni alla persona di rivolgersi a una struttura sanitaria privata, in luogo di quella pubblica. (Cass.
Civ. sentenza n. 29308/23).
Su tutte le somme, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Le spese di lite (comprese quelle di CTU) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra 52.001,00 a 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Seguono il principio della soccombenza anche le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato. Ed invero, “…vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr., fra le tante,
25 Cass. nn. 23552/11), anche se … non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (Cass. n. 19181/03).
Le spese di lite tra la chiamante Controparte_2 PA0
e sono compensate nella misura di 1/2
[...] PA
stante l'accoglimento parziale.
Sono compensate nella misura 1/2 altresì le spese di lite in favore di e , in considerazione della notevole Controparte_3 Controparte_5
complessità tecnica dell'accertamento della responsabilità all'esito del quale soltanto è stato possibile escludere la manleva della chiamata.
Seguno il principio della soccombenza anche le spese del giudizio di
ATP. Infatti le spese dell'accertamento tecnico preventivo dovranno essere prese in considerazione, nel giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass., 15 febbraio 2000, n.1690).
Ciò si spiega in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo è disciplinato dagli artt. 692 e ss. c.p.c., e si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, mentre nessun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti può essere emesso in tale sede, per la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la sua statuizione in ordine alle spese.
Non si ravvisano gli estremi per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il mancato rifiuto della proposta conciliativa da parte dell'attore.
Sul punto il Tribunale di Roma ritiene che ad essere sanzionato non debba essere il semplice rifiuto della proposta, ma il complessivo atteggiamento della parte nella valutazione e nella considerazione della stessa, ove tale comportamento risulti sleale. Secondo il Tribunale, la scorrettezza di tale comportamento deve trovare una propria sanzione processuale nel caso di mancato e ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa. (Tribunale di Roma,
30 ottobre 2014).
Nel caso di specie la parte motivava il rifiuto, in quanto l'offerta non appariva satisfattiva in quanto non teneva conto dell'integrale soddisfazione
26 delle spese vive né, neppure parzialmente, del danno non patrimoniale.
Del parti non si ravvisano, infine, gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., chiesta da parte attrice nei confronti dei convenuti, per l'insussistenza, nell'interpretazione avvallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, di mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, in accoglimento della domanda attorea, così provvede:
a) dichiara la contumacia di PA
b) accerta la responsabilità del dott. nella causazione PA
delle lesioni conseguenti all'intervento del 7.3.2015 e, per l'effetto, condanna il dott. e la PA [...]
Controparte_9
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 35.948,22 in
[...] favore dell'attore, oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
c) accerta la concorrente responsabilità del dott. e della PA3
, nella Controparte_8
rispettiva misura del 60% il primo e del 40% la seconda, nella causazione delle ulteriori lesioni per cui è causa, e, per l'effetto, condanna il dott.
e la PA3 Controparte_8 in solido tra loro, al pagamento della somma di € 19.286,34 in
[...] favore dell'attore, oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
d) condanna il dott. la PA [...]
Controparte_9
la , in
[...] Controparte_8
solido tra loro, al pagamento della somma di euro 25.246,36 per spese sostenute ed euro 4.196,00 per spese di ctp, in favore dell'attore, oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
e) condanna il dott. la PA [...]
Controparte_9
la , in
[...] Controparte_8
27 solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore, che liquidano in complessivi euro 9.542,00 di cui euro 290,00 per spese ed euro 1.914,00 per compensi del giudizio di atp ed euro 286,00 per spese ed euro 7.052,00 per compensi del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
f) pone definitivamente le spese di ctu a carico dei convenuti CP_1
[...] Controparte_9
[...] [...]
, in solido tra loro;
Controparte_8
g) in accoglimento della domanda di manleva proposta da
[...]
Controparte_9
nei confronti del dott. condanna
[...] PA quest'ultimo a tenere indenne la convenuta
[...]
Controparte_9
nella misura del 50%, delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla
[...]
condanna al pagamento, in favore dell'attore delle somme di cui ai precedenti capi b), d), e), f);
h) dichiara assorbita la domanda proposta da
[...]
Controparte_9
nei confronti di Controparte_5
i) in accoglimento della domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_8 [...]
condanna quest'ultima a tenere indenne PA0
il convenuto , Controparte_8
delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla condanna al pagamento
(nei limiti della percentuale di responsabilità accertata del 40%), in favore dell'attore delle somme di cui ai precedenti capi c), d), e), f);
j) compensa per 1/2 le spese di lite tra il dott. e PA [...]
Controparte_9 PA2
e condanna alla refusione, in Controparte_2 PA
favore di Controparte_9 [...]
della residua metà, che in tale PA2
28 ridotta misura si liquidano in complessivi € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa, se dovute, come per legge;
k) compensa integralmente le spese di lite tra
[...]
PA2
e Controparte_5
l) compensa per 1/2 le spese di lite tra il dott. e PA
e Controparte_8 [...]
e condanna alla PA0 PA
refusione, in favore di Controparte_8
e della residua metà, che
[...] PA0 in tale ridotta misura si liquidano in complessivi € 1.904,50 per compensi, in favore di ciascuna parte, oltre spese generali al 15%, IVA e
Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Latina il 8.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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