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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/11/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5251/2022 R.G.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto: responsabilità ex artt. 2043 – 2051 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE di GENOVA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del giudice Unico dott. Patrizia Bonsignore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5251/2022 R.G.
promossa da: , nata in [...] il [...] e cf e residente in Parte_1 C.F._1
PA (Ge) Corso Mameli 307 rappresentata e difesa come da mandato in calce all'atto di citazione dall'avv.
SA AR (CF ) C.F._2
ATTRICE
Contro
sito in PA, Corso Mameli 190, in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Controparte_2 P.IVA_1
EL (C.F. ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, Via Roma C.F._3
10/1A, in forza di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CONTRO Par
(C.F-P.IVA ) sedente in Milano Via Scarsellini 14, in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore Resp Direz. Sinistri Dott. per mandato unito al presente Parte_2 deposito telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Delle Piane (C.F. presso il C.F._4 quale è domiciliata nello suo studio di Genova Piazza Marsala 4 int. 4.
ZA HI
Conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza, dichiarata la responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. e/o come meglio visto e ritenuto del Controparte_4 in persona del dell'amministratore legale rappresentante in carica pro tempore Controparte_5 con sede in Via Mameli 98/4 in PA nella causazione del sinistro in conseguenza del quale l'odierna
[...] attrice ha riportato lesioni, a risarcire per le motivazioni di cui alla narrativa la sig.ra Parte_1 della somma di € 29.404,25 o quella maggiore o minore meglio vista e ritenuta, a titolo di risarcimento dei danni tutti riportati in occasione del sinistro occorsole in data 09/04/2021. Si insta per la conferma dell'ammissione della sig.ra al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento n. 1010/2022 Pt_1 emesso dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova in data 18/5/2022 e per la conseguente emissione di decreto di liquidazione degli onorari in favore dell'avv. SA AR procedente. Vinte le spese diritti ed onorari del presente procedimento.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Nel merito: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- In via subordinata: dichiarare che l'attrice ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo
e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento al medesimo dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuti di giustizia e comunque contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio;
- In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_6 Controparte_7 manlevare e tenere indenne il sito in PA, Corso Mameli 190, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, in relazione alle somme che quest'ultimo fosse condannato a corrispondere in favore della IG.ra , anche a titolo di condanna alle spese legali”. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per la terza chiamata:
1) Respingersi la chiamata in manleva e garanzia azionata dal convenuto poiché la domanda CP_1 dell'attrice sig.ra è infondata e non provata. Pt_1
2) In subordine, ed avendo l'istruttoria acclarato al più un caso di concorso della danneggiata nella causazione del danno, determinarsi la percentuale di detto concorso, e quindi la sola somma giusta ed equa di spettanza all'attrice.
Somma da porsi a carico del Condominio, con manleva da parte di negli stretti limiti di polizza, CP_8 in particolare di cui all' Art.
5.2 ovvero: “scoperto contrattuale fino al 3% dell'invalidità permanente totale, con possibilità – ove superiore – di liquidare la parte eccedente”
Spese alla legge”.
***
Premesso che:
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta dalla signora Parte_1 contro il in PA per sentirne accertare la responsabilità ex artt. 2043 Controparte_4
e/o 2051 c.c., quale custode delle parti comuni dell'ascensore e per sentirlo condannare al risarcimento del danno quantificato in € 29.404,00 (o quella maggiore o minore) conseguente alle lesioni riportate a seguito del sinistro occorso il 7/9/2021 alle ore 16,00 allorchè - entrando nell'ascensore - in compagnia della nipote, inciampava e cadeva a terra in quanto l'ascensore si era fermato al di sopra del piano, creando così un gradino non visibile.
Si costituiva il convenuto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità per mancato CP_1 esperimento del procedimento di negoziazione assistita e contestando la domanda in punto an e in punto quantum, rilevando, in particolare, come l'attrice fosse conduttrice dell'immobile sito all'interno 21 del
Condominio a far data dal 1.1.2021, dunque da ben otto mesi prima del sinistro e, come conseguentemente, se avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto evitare l'asserito ostacolo e, di conseguenza, la caduta. Rilevava, ancora, come - nella relazione medico legale in atti - era precisato come l'attrice fosse caduta non entrando, ma uscendo dall'ascensore e che, in ogni caso, alcuna responsabilità potesse essere attribuita al laddove, imprudentemente, l'attrice era uscita (o entrata?) dall'ascensore, CP_1 oltretutto illuminato e in orario pomeridiano, senza prestare la normale cautela e dunque cadendo a terra per sua esclusiva responsabilità. Proseguiva affermando che, anche qualora la stessa attrice, o altra persona frequentante il Condominio, avesse arrestato le porte prima della fermata, ciò non avrebbe potuto comportare alcun tipo di responsabilità in capo a quest'ultimo posto che, all'interno dell'ascensore era anche presente un cartello, posto proprio dalla ditta manutentrice, Società Rifasa Lift di Grigatti e Valle s.r.l., nel quale si legge: “avviso per il buon funzionamento dell'ascensore: aprire le porte quando la cabina è ferma al piano” (doc 1 di parte attrice), invito ribadito anche durante l'assemblea di del 10.09.2021, senza CP_1 che nessuno avesse da obiettare nulla a riguardo (doc. 2). Proseguiva ricordando come la manutenzione ordinaria, lo stato e il buon funzionamento dell'ascensore erano stati certificati dall'Organismo di
Certificazione Certifor, il quale, in data 24.8.2021 – nemmeno quindici giorni prima del sinistro - aveva svolto una verifica sull'impianto, il quale aveva dato esito positivo (doc 3 “l'arresto cabina ai piani e precisione di livellamento” è stato considerato conforme) e che la stessa compagnia di assicurazione del , alla CP_1 quale era stato prontamente denunciato il sinistro, nella lettera di riscontro, datata 3.1.2022 (doc. 4) così rispondeva: “dagli elementi in nostro possesso e dagli accertamenti effettuati non risultano elementi di responsabilità a carico del assicurato in quanto non sono state rilevate anomalie nel CP_1 funzionamento dell'ascensore condominiale ed il Vs. assistito era ben a conoscenza delle norme di utilizzo dello stesso nonché dello stato dei luoghi. Inoltre, da sopralluogo del ns. tecnico, nessuna insidia è stata rilevata”.
Contestava, infine, anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_6
Costituendosi in giudizio la Compagnia confermava che polizza versava in condizioni di regolarità amministrativa fornendo, altresì, copertura R.C.T. Contestava, nel merito, an e quantum della domanda, rilevando come l'attrice fosse a perfetta conoscenza di tale ascensore, abitando da tempo al piano V del condominio in garanzia, utilizzando quotidianamente detto ascensore. Rilevava come l'ascensore in oggetto fosse stato regolarmente manutenzionato e regolato, fosse perfettamente illuminato, e che, all'interno dello stesso, fosse stato posto un chiaro cartello indicante: “aprire la porta quando la cabina si ferma al piano”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., avendo la procedura di negoziazione dato esito negativo, ammesse ed espletate le prove orali dedotte dalle parti, licenziata ctu medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa, precisata come in epigrafe, veniva trattenuta a sentenza.
***
Rilevato che:
L'istruttoria orale svolta consente di affermare che il 7.9.2021, l'attrice, uscita di casa, cadeva a terra al piano terra “fuori dall'ascensore”, avendola ivi rinvenuta la nipote, con l'ascensore ancora aperto, rialzato di circa
“una ventina di centimetri” rispetto al piano avendo ella precisato che “era l'ascensore che si era fermato prima del piano terra e quindi era rialzato rispetto ad esso” (cfr. testimonianza all'udienza del Tes_1
15.5.2025).
Che l'ascensore presentasse frequenti problemi nella fermata al piano è circostanza confermata anche dal teste di parte terza chiamata, sig. , il quale - alla medesima udienza - così affermava Testimone_2
“l'amministratore mi pare di ricordare che mi avesse detto che il problema del non allineamento dell'ascensore al piano gli era già stato prospettato in una riunione assembleare mi sembra prima della caduta dell'attrice”.
Ancora il teste di parte attrice, in pensione al momento dell'escussione, precedentemente amministratore della sig. , precisava come non gli risultasse che l'ascensore sito nel Controparte_9 Persona_1 condominio di Corso Mameli 190 in PA fosse dotato di dispositivo inverter al momento del sinistro. Detto dispositivo, ha poi spiegato il testimone, è volto proprio ad allineare l'ascensore al piano nonostante i diversi pesi e le temperature cui di volta in volta è sottoposto.
Non attendibile appare, invece, la testimonianza del teste di parte convenuta sig. (manutentore Testimone_3 dell'ascensore per conto del Condomino) il quale ha affermato che il dispositivo inverter era stato da lui stesso installato nell'anno 2020, dunque, prima della caduta dell'attrice, avendo in ragione di quanto dichiarato, un interesse che ne avrebbe potuto legittimare una sua partecipazione al presente giudizio. A ciò si aggiunga come, anche a voler ritenere che il dispositivo fosse stato effettivamente installato, lo stesso – evidentemente – doveva risultare non funzionante nel momento in cui è stato utilizzato dall'attrice in occasione del sinistro de quo.
Né, d'altra parte, che l'attrice avesse (anticipatamente) aperto le portine interne dell'ascensore, è circostanza emersa nel corso dell'istruttoria, ma solo “paventata” dalla parte convenuta. Può, quindi, ritenersi provato che vi sia stato - al momento della fermata - il mancato allineamento della cabina al pavimento del pianerottolo, nonché che l'attrice sia inciampata nel significativo dislivello creatosi al momento dell'uscita.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del ex art. 2051 c.c.. Trattandosi di ipotesi di CP_1 responsabilità oggettiva, il profilo del comportamento del custode e' estraneo alla struttura della norma richiamata ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Quanto all'onere probatorio, grava sul danneggiato la prova dell'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e tale prova consiste nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa. Graverà, invece, sul custode, per andare esente da responsabilità, la dimostrazione che l'evento sia derivato da "caso fortuito", fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (cfr. ex plurimis: Cass. 1997 n.9568, Cass 1998 n.5031, Cass. 2005 n.5326,
Cass. 20 05 n.376, Cass. 2004 n.15429, Cass 2006 n.2284; Cass. 2008/28811; Cass 8229/010).
Nel procedimento de quo l'istruttoria orale e documentale ha visto dimostrata, in quanto assolutamente incontestata, la custodia dell'impianto in capo al convenuto. CP_1
Nel caso in esame, l'attrice ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di avere riportato le lesioni di cui si è detto sopra in conseguenza del dislivello dell'ascensore condominiale, e quindi di un fatto intrinseco della cosa. Il , infatti, quale soggetto custode dell'edificio all'interno del CP_1 quale era ubicato l'ascensore in questione risponde ex art. 2051 c.c. dei danni verificatisi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza di un processo dannoso, e, quindi, è tenuto a rispondere dei danni occorsi a parte attrice.
Parte convenuta e terza chiamata non hanno in alcun modo provato che il disallineamento tra pavimento dell'ascensore e pianerottolo potesse essere imputabile a comportamento della stessa attrice nell'apertura della porta, essendosi limitate a riferire che secondo le caratteristiche dell'impianto e secondo la normativa vigente il dislivello, qualora sussistente, non poteva essere superiore a 16 cm. e che la ditta manutentrice non aveva rinvenuto alcun malfunzionamento al momento dopo il fatto. Il non ha fornito la CP_1 prova liberatoria richiesta, non avendo dedotto a prova alcunché sulle caratteristiche dell'impianto, sul fatto che l'apertura oltre i 16 cm è impedita, sul sistema di apertura delle porte, essendo per contro emerso, sulla base della deposizione della teste escussa, , che il 7/9/2021 vi è stato il notevole dislivello, Tes_1 possibile anche oltre 16 cm, a causa del quale l'attrice è caduta.
L'infortunio quindi deve essere attribuito, quanto meno in parte, a una obiettiva situazione di pericolosità dell'impianto tecnologico utilizzato dall'attrice, in quanto la presenza di uno scalino di rilevante entità costituisce comunque un elemento di pericolo per l'utente che fa affidamento sulla regolarità del mezzo e della discesa.
Si ravvisa, quindi, un malfunzionamento dell'impianto a spiegazione della possibilità di "fermata anticipata" della cabina, obiettivo presupposto del successivo inciampo.
Sotto altro profilo, non conoscendosi le caratteristiche dell'impianto e l'esatta tipologia del guasto che ha prodotto l'arresto improvviso dell'ascensore e risultando, allo stesso tempo, provato, per stessa ammissione del convenuto, che l'impresa addetta alla manutenzione ha effettuato regolarmente il controllo semestrale dell'impianto, e che parimenti sia intervenuta per le verifiche del caso, senza parimenti riscontrare anomalie riferite al guasto di cui è causa - , va escluso che il sinistro sia stato provocato, in via esclusiva, dalla condotta del terzo addetto alla manutenzione (peraltro neppure evocato in giudizio), così da escludere il rapporto causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia al , non potendo ad esempio escludersi la CP_1 inadeguatezza tecnologica dell'impianto nel suo insieme.
Sono quindi provati i presupposti perché possa sorgere a carico del la responsabilità, cui è CP_1 imputabile l'omessa custodia e manutenzione dell'ascensore, ma al tempo stesso l'istruttoria espletata ha consentito di dimostrare anche la sussistenza di concorrente e possibile cd.”prova liberatoria”, data dal caso fortuito, inteso anche come colpa del danneggiato.
Accertata, infatti, la responsabilità del convenuto, può rilevarsi l'esistenza di un concorso di colpa (cfr. per l'ammissibilità del concorso di colpa del danneggiato nella responsabilità ex art. 2051 c.c., ex multis Cass.
02/10641; 02/4308; 01/00584) da parte dell'attrice-danneggiata, che, in base al principio di cd. “autotutela”
(art. 1227 c.c.), doveva prestare particolare attenzione all'uscita dall'ascensore, tenuto conto della possibile diversità dei due piani di calpestio e del passaggio da un ambiente all'altro, implicante comunque una particolare attenzione e al quale doveva quindi comunque relazionarsi.
Non ritiene la scrivente che, nel caso in esame la condotta colposa dell'attrice e la disattenzione siano da considerarsi causa esclusiva del danno, tale da interrompere il nesso causale tra il danno e la cosa, integrante in tali casi solo occasione del danno.
Si ravvisa, quindi, un concorso di colpa che deve ritenersi maggioritario per il Condominio (2/3) e minoritario per l'attrice (1/3).
Parte attrice ha proposto la sua domanda solo contro il e quest'ultimo ha chiamato in causa la CP_1 propria compagnia di assicurazione che non ha sollevato questioni quanto all'operatività della polizza RC nei limiti delle clausole ivi previste, compagnia che dovrà, pertanto, tenere indenne il assicurati, nei CP_1 limiti e termini di cui in polizza.
Passando ad esaminare il quantum dell'odierna pretesa e in particolare per ciò che attiene al criterio di liquidazione della componente fondamentale di tale danno non patrimoniale, vale a dire del danno biologico, si rinvia in primo luogo sempre alla decisione di questa stessa II Sezione Civile n. 2270 del 28.9.98 resa nella causa contro (rg 3008/92), nella quale il Tribunale ha abbandonato il Parte_3 CP_10 metodo di calcolo legato al triplo della pensione sociale, adottando piuttosto il sistema del “punto tabellare” del Tribunale di Milano: argomentazioni tutte da intendersi qui integralmente richiamate.
Passando allo specifico esame del caso in decisione, si osserva che va tenuto conto della relazione del C.T.U.- adeguatamente argomentata e persuasiva e meritevole di essere posta alla base della presente decisione in punto quantum - che ha accertato a carico di parte attrice un'invalidità permanente del 5% in capo all'attore ed una inabilità totale di giorni 3, parziale di giorni 20 al 75%, e ancora parziale di giorni 15 al 50% e 20 al
25%, avendo parte attrice riportato la “frattura pluriframmentaria epifisi distale radio sn”.
La misura, pertanto, del risarcimento spettante per il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva (v. Cass.
SS.UU del 2008 citata), si determina, in applicazione delle Tabelle di Milano anno 2024, in euro 7.475,00 quanto alla IP e IT accertata dal CTU.
Spetta pertanto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale così come calcolato la complessiva somma di Euro 4.983,33 (pari a 2/3 della somma di cui sopra).
Riguardo alle singole voci riconosciute è poi da precisare che il danno morale risulta già contenuto nella valutazione del danno da inabilità temporanea che attesa la contenzione è stato calcolato sui valori minimi.
Non si ritiene di liquidare alcunché a titolo di danno personalizzato non avendo parte attrice allegato, dedotto né dimostrato qualsivoglia incidenza delle lesioni sulle abituali attività non lavorative della danneggiata. Riguardo poi agli accessori sulle somme risarcitorie riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data dell'evento, fino all'odierna liquidazione, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n.
1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata dall'1/1/2024
(avendo fatto applicazione delle Tabelle di Milano 2024) alla data del fatto e, quindi, progressivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna con gli interessi al tasso legale.
Spettano infine a parte attrice gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.
Per quanto riguarda le spese legali si ritiene congruo, alla luce del parziale accoglimento della domanda attorea, condannare il convenuto alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite sostenute dall'odierna attrice, in virtù del presente procedimento, con compensazione della restante parte così come le spese di CTU vengono porte a carico solidale delle parti e ripartite, nei rapporti interni tra le parti, nella misura di 2/3 a carico della parte convenuta e 1/3 a carico di parte attrice.
Stante l'assenza di questioni sull'operatività della polizza deve essere dichiarata tenuta e condanna
[...]
a tenere indenne il suo assicurato in PA, da tutto Controparte_11 Controparte_4 quanto da questo dovuto, quale obbligo di pagamento ivi comprese le spese legali, alla parte attrice in virtù della presente sentenza nei limiti dei massimali di polizza e delle clausole tutte previste ivi comprese eventuali franchigie.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 C.P.C.).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il condominio di Corso Mameli, 190 in PA, in persona del Suo amministratore pro tempore e l'attrice IG.ra , corresponsabili dell'evento occorso Parte_1 all'attrice in data 7/9/2021, nella misura rispettivamente del 2/3 e 1/3 e conseguentemente dichiara il medesimo convenuto obbligato a risarcire a parte attrice i 2/3 dei danni riportati dall'attrice nell'infortunio per cui è processo, e conseguentemente CONDANNA il predetto soggetto a corrispondere a parte attrice:
- la somma di Euro 4.983,33 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, secondo le direttive meglio esplicitate nella parte motiva della presente sentenza;
- gli interessi legali corrispettivi sulle precedenti somme dalla data odierna fino all'effettivo saldo.
Condanna la parte convenuta PA, in persona del Suo Controparte_4 amministratore pro tempore, a rimborsare a parte attrice i 2/3 delle spese di lite che liquida, per tale percentuale, e sulla base dell'accoglimento della domanda ex art. 5 D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, in € 345,33 per spese di contributo unificato;
€ 1.701,33 per assistenza di difesa e 15% spese a forfait, oltre IVA e CPA come per legge, con compensazione della restante parte.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico solidale delle parti con ripartizione interna nella misura di 2/3 a carico di parte convenuta e di 1/3 a carico di parte attrice. Dispone il rimborso delle spese di CTP di parte attrice nella misura del 2/3 a carico di parte convenuta, qualora documentate.
Dichiara tenuta e condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_12 tempore, a tenere indenne il suo assicurato da tutto quanto da Controparte_13 questo dovuto, quale obbligo di pagamento ivi comprese le spese legali, alla parte attrice in virtù della presente sentenza, nei limiti dei massimali di polizza e delle clausole tutte previste, ivi comprese eventuali franchigie.
Compensa integralmente le spese tra convenuto e terza chiamata. CP_1
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 24-11-2025 depositata telematicamente
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Bonsignore
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto: responsabilità ex artt. 2043 – 2051 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE di GENOVA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del giudice Unico dott. Patrizia Bonsignore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5251/2022 R.G.
promossa da: , nata in [...] il [...] e cf e residente in Parte_1 C.F._1
PA (Ge) Corso Mameli 307 rappresentata e difesa come da mandato in calce all'atto di citazione dall'avv.
SA AR (CF ) C.F._2
ATTRICE
Contro
sito in PA, Corso Mameli 190, in persona dell'amministratore pro tempore Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Controparte_2 P.IVA_1
EL (C.F. ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, Via Roma C.F._3
10/1A, in forza di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CONTRO Par
(C.F-P.IVA ) sedente in Milano Via Scarsellini 14, in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore Resp Direz. Sinistri Dott. per mandato unito al presente Parte_2 deposito telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Delle Piane (C.F. presso il C.F._4 quale è domiciliata nello suo studio di Genova Piazza Marsala 4 int. 4.
ZA HI
Conclusioni:
per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza, dichiarata la responsabilità esclusiva ex art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c. e/o come meglio visto e ritenuto del Controparte_4 in persona del dell'amministratore legale rappresentante in carica pro tempore Controparte_5 con sede in Via Mameli 98/4 in PA nella causazione del sinistro in conseguenza del quale l'odierna
[...] attrice ha riportato lesioni, a risarcire per le motivazioni di cui alla narrativa la sig.ra Parte_1 della somma di € 29.404,25 o quella maggiore o minore meglio vista e ritenuta, a titolo di risarcimento dei danni tutti riportati in occasione del sinistro occorsole in data 09/04/2021. Si insta per la conferma dell'ammissione della sig.ra al Patrocinio a spese dello Stato come da provvedimento n. 1010/2022 Pt_1 emesso dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova in data 18/5/2022 e per la conseguente emissione di decreto di liquidazione degli onorari in favore dell'avv. SA AR procedente. Vinte le spese diritti ed onorari del presente procedimento.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Nel merito: rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- In via subordinata: dichiarare che l'attrice ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo
e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento al medesimo dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuti di giustizia e comunque contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio;
- In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare (già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_6 Controparte_7 manlevare e tenere indenne il sito in PA, Corso Mameli 190, in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, in relazione alle somme che quest'ultimo fosse condannato a corrispondere in favore della IG.ra , anche a titolo di condanna alle spese legali”. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per la terza chiamata:
1) Respingersi la chiamata in manleva e garanzia azionata dal convenuto poiché la domanda CP_1 dell'attrice sig.ra è infondata e non provata. Pt_1
2) In subordine, ed avendo l'istruttoria acclarato al più un caso di concorso della danneggiata nella causazione del danno, determinarsi la percentuale di detto concorso, e quindi la sola somma giusta ed equa di spettanza all'attrice.
Somma da porsi a carico del Condominio, con manleva da parte di negli stretti limiti di polizza, CP_8 in particolare di cui all' Art.
5.2 ovvero: “scoperto contrattuale fino al 3% dell'invalidità permanente totale, con possibilità – ove superiore – di liquidare la parte eccedente”
Spese alla legge”.
***
Premesso che:
La presente vicenda processuale trae origine dalla domanda proposta dalla signora Parte_1 contro il in PA per sentirne accertare la responsabilità ex artt. 2043 Controparte_4
e/o 2051 c.c., quale custode delle parti comuni dell'ascensore e per sentirlo condannare al risarcimento del danno quantificato in € 29.404,00 (o quella maggiore o minore) conseguente alle lesioni riportate a seguito del sinistro occorso il 7/9/2021 alle ore 16,00 allorchè - entrando nell'ascensore - in compagnia della nipote, inciampava e cadeva a terra in quanto l'ascensore si era fermato al di sopra del piano, creando così un gradino non visibile.
Si costituiva il convenuto, eccependo in via preliminare l'improcedibilità per mancato CP_1 esperimento del procedimento di negoziazione assistita e contestando la domanda in punto an e in punto quantum, rilevando, in particolare, come l'attrice fosse conduttrice dell'immobile sito all'interno 21 del
Condominio a far data dal 1.1.2021, dunque da ben otto mesi prima del sinistro e, come conseguentemente, se avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, avrebbe ben potuto evitare l'asserito ostacolo e, di conseguenza, la caduta. Rilevava, ancora, come - nella relazione medico legale in atti - era precisato come l'attrice fosse caduta non entrando, ma uscendo dall'ascensore e che, in ogni caso, alcuna responsabilità potesse essere attribuita al laddove, imprudentemente, l'attrice era uscita (o entrata?) dall'ascensore, CP_1 oltretutto illuminato e in orario pomeridiano, senza prestare la normale cautela e dunque cadendo a terra per sua esclusiva responsabilità. Proseguiva affermando che, anche qualora la stessa attrice, o altra persona frequentante il Condominio, avesse arrestato le porte prima della fermata, ciò non avrebbe potuto comportare alcun tipo di responsabilità in capo a quest'ultimo posto che, all'interno dell'ascensore era anche presente un cartello, posto proprio dalla ditta manutentrice, Società Rifasa Lift di Grigatti e Valle s.r.l., nel quale si legge: “avviso per il buon funzionamento dell'ascensore: aprire le porte quando la cabina è ferma al piano” (doc 1 di parte attrice), invito ribadito anche durante l'assemblea di del 10.09.2021, senza CP_1 che nessuno avesse da obiettare nulla a riguardo (doc. 2). Proseguiva ricordando come la manutenzione ordinaria, lo stato e il buon funzionamento dell'ascensore erano stati certificati dall'Organismo di
Certificazione Certifor, il quale, in data 24.8.2021 – nemmeno quindici giorni prima del sinistro - aveva svolto una verifica sull'impianto, il quale aveva dato esito positivo (doc 3 “l'arresto cabina ai piani e precisione di livellamento” è stato considerato conforme) e che la stessa compagnia di assicurazione del , alla CP_1 quale era stato prontamente denunciato il sinistro, nella lettera di riscontro, datata 3.1.2022 (doc. 4) così rispondeva: “dagli elementi in nostro possesso e dagli accertamenti effettuati non risultano elementi di responsabilità a carico del assicurato in quanto non sono state rilevate anomalie nel CP_1 funzionamento dell'ascensore condominiale ed il Vs. assistito era ben a conoscenza delle norme di utilizzo dello stesso nonché dello stato dei luoghi. Inoltre, da sopralluogo del ns. tecnico, nessuna insidia è stata rilevata”.
Contestava, infine, anche il quantum della pretesa attorea, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di Controparte_6
Costituendosi in giudizio la Compagnia confermava che polizza versava in condizioni di regolarità amministrativa fornendo, altresì, copertura R.C.T. Contestava, nel merito, an e quantum della domanda, rilevando come l'attrice fosse a perfetta conoscenza di tale ascensore, abitando da tempo al piano V del condominio in garanzia, utilizzando quotidianamente detto ascensore. Rilevava come l'ascensore in oggetto fosse stato regolarmente manutenzionato e regolato, fosse perfettamente illuminato, e che, all'interno dello stesso, fosse stato posto un chiaro cartello indicante: “aprire la porta quando la cabina si ferma al piano”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., avendo la procedura di negoziazione dato esito negativo, ammesse ed espletate le prove orali dedotte dalle parti, licenziata ctu medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa, precisata come in epigrafe, veniva trattenuta a sentenza.
***
Rilevato che:
L'istruttoria orale svolta consente di affermare che il 7.9.2021, l'attrice, uscita di casa, cadeva a terra al piano terra “fuori dall'ascensore”, avendola ivi rinvenuta la nipote, con l'ascensore ancora aperto, rialzato di circa
“una ventina di centimetri” rispetto al piano avendo ella precisato che “era l'ascensore che si era fermato prima del piano terra e quindi era rialzato rispetto ad esso” (cfr. testimonianza all'udienza del Tes_1
15.5.2025).
Che l'ascensore presentasse frequenti problemi nella fermata al piano è circostanza confermata anche dal teste di parte terza chiamata, sig. , il quale - alla medesima udienza - così affermava Testimone_2
“l'amministratore mi pare di ricordare che mi avesse detto che il problema del non allineamento dell'ascensore al piano gli era già stato prospettato in una riunione assembleare mi sembra prima della caduta dell'attrice”.
Ancora il teste di parte attrice, in pensione al momento dell'escussione, precedentemente amministratore della sig. , precisava come non gli risultasse che l'ascensore sito nel Controparte_9 Persona_1 condominio di Corso Mameli 190 in PA fosse dotato di dispositivo inverter al momento del sinistro. Detto dispositivo, ha poi spiegato il testimone, è volto proprio ad allineare l'ascensore al piano nonostante i diversi pesi e le temperature cui di volta in volta è sottoposto.
Non attendibile appare, invece, la testimonianza del teste di parte convenuta sig. (manutentore Testimone_3 dell'ascensore per conto del Condomino) il quale ha affermato che il dispositivo inverter era stato da lui stesso installato nell'anno 2020, dunque, prima della caduta dell'attrice, avendo in ragione di quanto dichiarato, un interesse che ne avrebbe potuto legittimare una sua partecipazione al presente giudizio. A ciò si aggiunga come, anche a voler ritenere che il dispositivo fosse stato effettivamente installato, lo stesso – evidentemente – doveva risultare non funzionante nel momento in cui è stato utilizzato dall'attrice in occasione del sinistro de quo.
Né, d'altra parte, che l'attrice avesse (anticipatamente) aperto le portine interne dell'ascensore, è circostanza emersa nel corso dell'istruttoria, ma solo “paventata” dalla parte convenuta. Può, quindi, ritenersi provato che vi sia stato - al momento della fermata - il mancato allineamento della cabina al pavimento del pianerottolo, nonché che l'attrice sia inciampata nel significativo dislivello creatosi al momento dell'uscita.
Parte attrice ha invocato la responsabilità del ex art. 2051 c.c.. Trattandosi di ipotesi di CP_1 responsabilità oggettiva, il profilo del comportamento del custode e' estraneo alla struttura della norma richiamata ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Quanto all'onere probatorio, grava sul danneggiato la prova dell'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e tale prova consiste nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, originariamente posseduta o successivamente assunta dalla cosa. Graverà, invece, sul custode, per andare esente da responsabilità, la dimostrazione che l'evento sia derivato da "caso fortuito", fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (cfr. ex plurimis: Cass. 1997 n.9568, Cass 1998 n.5031, Cass. 2005 n.5326,
Cass. 20 05 n.376, Cass. 2004 n.15429, Cass 2006 n.2284; Cass. 2008/28811; Cass 8229/010).
Nel procedimento de quo l'istruttoria orale e documentale ha visto dimostrata, in quanto assolutamente incontestata, la custodia dell'impianto in capo al convenuto. CP_1
Nel caso in esame, l'attrice ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di avere riportato le lesioni di cui si è detto sopra in conseguenza del dislivello dell'ascensore condominiale, e quindi di un fatto intrinseco della cosa. Il , infatti, quale soggetto custode dell'edificio all'interno del CP_1 quale era ubicato l'ascensore in questione risponde ex art. 2051 c.c. dei danni verificatisi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per l'insorgenza di un processo dannoso, e, quindi, è tenuto a rispondere dei danni occorsi a parte attrice.
Parte convenuta e terza chiamata non hanno in alcun modo provato che il disallineamento tra pavimento dell'ascensore e pianerottolo potesse essere imputabile a comportamento della stessa attrice nell'apertura della porta, essendosi limitate a riferire che secondo le caratteristiche dell'impianto e secondo la normativa vigente il dislivello, qualora sussistente, non poteva essere superiore a 16 cm. e che la ditta manutentrice non aveva rinvenuto alcun malfunzionamento al momento dopo il fatto. Il non ha fornito la CP_1 prova liberatoria richiesta, non avendo dedotto a prova alcunché sulle caratteristiche dell'impianto, sul fatto che l'apertura oltre i 16 cm è impedita, sul sistema di apertura delle porte, essendo per contro emerso, sulla base della deposizione della teste escussa, , che il 7/9/2021 vi è stato il notevole dislivello, Tes_1 possibile anche oltre 16 cm, a causa del quale l'attrice è caduta.
L'infortunio quindi deve essere attribuito, quanto meno in parte, a una obiettiva situazione di pericolosità dell'impianto tecnologico utilizzato dall'attrice, in quanto la presenza di uno scalino di rilevante entità costituisce comunque un elemento di pericolo per l'utente che fa affidamento sulla regolarità del mezzo e della discesa.
Si ravvisa, quindi, un malfunzionamento dell'impianto a spiegazione della possibilità di "fermata anticipata" della cabina, obiettivo presupposto del successivo inciampo.
Sotto altro profilo, non conoscendosi le caratteristiche dell'impianto e l'esatta tipologia del guasto che ha prodotto l'arresto improvviso dell'ascensore e risultando, allo stesso tempo, provato, per stessa ammissione del convenuto, che l'impresa addetta alla manutenzione ha effettuato regolarmente il controllo semestrale dell'impianto, e che parimenti sia intervenuta per le verifiche del caso, senza parimenti riscontrare anomalie riferite al guasto di cui è causa - , va escluso che il sinistro sia stato provocato, in via esclusiva, dalla condotta del terzo addetto alla manutenzione (peraltro neppure evocato in giudizio), così da escludere il rapporto causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia al , non potendo ad esempio escludersi la CP_1 inadeguatezza tecnologica dell'impianto nel suo insieme.
Sono quindi provati i presupposti perché possa sorgere a carico del la responsabilità, cui è CP_1 imputabile l'omessa custodia e manutenzione dell'ascensore, ma al tempo stesso l'istruttoria espletata ha consentito di dimostrare anche la sussistenza di concorrente e possibile cd.”prova liberatoria”, data dal caso fortuito, inteso anche come colpa del danneggiato.
Accertata, infatti, la responsabilità del convenuto, può rilevarsi l'esistenza di un concorso di colpa (cfr. per l'ammissibilità del concorso di colpa del danneggiato nella responsabilità ex art. 2051 c.c., ex multis Cass.
02/10641; 02/4308; 01/00584) da parte dell'attrice-danneggiata, che, in base al principio di cd. “autotutela”
(art. 1227 c.c.), doveva prestare particolare attenzione all'uscita dall'ascensore, tenuto conto della possibile diversità dei due piani di calpestio e del passaggio da un ambiente all'altro, implicante comunque una particolare attenzione e al quale doveva quindi comunque relazionarsi.
Non ritiene la scrivente che, nel caso in esame la condotta colposa dell'attrice e la disattenzione siano da considerarsi causa esclusiva del danno, tale da interrompere il nesso causale tra il danno e la cosa, integrante in tali casi solo occasione del danno.
Si ravvisa, quindi, un concorso di colpa che deve ritenersi maggioritario per il Condominio (2/3) e minoritario per l'attrice (1/3).
Parte attrice ha proposto la sua domanda solo contro il e quest'ultimo ha chiamato in causa la CP_1 propria compagnia di assicurazione che non ha sollevato questioni quanto all'operatività della polizza RC nei limiti delle clausole ivi previste, compagnia che dovrà, pertanto, tenere indenne il assicurati, nei CP_1 limiti e termini di cui in polizza.
Passando ad esaminare il quantum dell'odierna pretesa e in particolare per ciò che attiene al criterio di liquidazione della componente fondamentale di tale danno non patrimoniale, vale a dire del danno biologico, si rinvia in primo luogo sempre alla decisione di questa stessa II Sezione Civile n. 2270 del 28.9.98 resa nella causa contro (rg 3008/92), nella quale il Tribunale ha abbandonato il Parte_3 CP_10 metodo di calcolo legato al triplo della pensione sociale, adottando piuttosto il sistema del “punto tabellare” del Tribunale di Milano: argomentazioni tutte da intendersi qui integralmente richiamate.
Passando allo specifico esame del caso in decisione, si osserva che va tenuto conto della relazione del C.T.U.- adeguatamente argomentata e persuasiva e meritevole di essere posta alla base della presente decisione in punto quantum - che ha accertato a carico di parte attrice un'invalidità permanente del 5% in capo all'attore ed una inabilità totale di giorni 3, parziale di giorni 20 al 75%, e ancora parziale di giorni 15 al 50% e 20 al
25%, avendo parte attrice riportato la “frattura pluriframmentaria epifisi distale radio sn”.
La misura, pertanto, del risarcimento spettante per il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva (v. Cass.
SS.UU del 2008 citata), si determina, in applicazione delle Tabelle di Milano anno 2024, in euro 7.475,00 quanto alla IP e IT accertata dal CTU.
Spetta pertanto a parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale così come calcolato la complessiva somma di Euro 4.983,33 (pari a 2/3 della somma di cui sopra).
Riguardo alle singole voci riconosciute è poi da precisare che il danno morale risulta già contenuto nella valutazione del danno da inabilità temporanea che attesa la contenzione è stato calcolato sui valori minimi.
Non si ritiene di liquidare alcunché a titolo di danno personalizzato non avendo parte attrice allegato, dedotto né dimostrato qualsivoglia incidenza delle lesioni sulle abituali attività non lavorative della danneggiata. Riguardo poi agli accessori sulle somme risarcitorie riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data dell'evento, fino all'odierna liquidazione, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n.
1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata dall'1/1/2024
(avendo fatto applicazione delle Tabelle di Milano 2024) alla data del fatto e, quindi, progressivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna con gli interessi al tasso legale.
Spettano infine a parte attrice gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.
Per quanto riguarda le spese legali si ritiene congruo, alla luce del parziale accoglimento della domanda attorea, condannare il convenuto alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite sostenute dall'odierna attrice, in virtù del presente procedimento, con compensazione della restante parte così come le spese di CTU vengono porte a carico solidale delle parti e ripartite, nei rapporti interni tra le parti, nella misura di 2/3 a carico della parte convenuta e 1/3 a carico di parte attrice.
Stante l'assenza di questioni sull'operatività della polizza deve essere dichiarata tenuta e condanna
[...]
a tenere indenne il suo assicurato in PA, da tutto Controparte_11 Controparte_4 quanto da questo dovuto, quale obbligo di pagamento ivi comprese le spese legali, alla parte attrice in virtù della presente sentenza nei limiti dei massimali di polizza e delle clausole tutte previste ivi comprese eventuali franchigie.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 C.P.C.).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara il condominio di Corso Mameli, 190 in PA, in persona del Suo amministratore pro tempore e l'attrice IG.ra , corresponsabili dell'evento occorso Parte_1 all'attrice in data 7/9/2021, nella misura rispettivamente del 2/3 e 1/3 e conseguentemente dichiara il medesimo convenuto obbligato a risarcire a parte attrice i 2/3 dei danni riportati dall'attrice nell'infortunio per cui è processo, e conseguentemente CONDANNA il predetto soggetto a corrispondere a parte attrice:
- la somma di Euro 4.983,33 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, secondo le direttive meglio esplicitate nella parte motiva della presente sentenza;
- gli interessi legali corrispettivi sulle precedenti somme dalla data odierna fino all'effettivo saldo.
Condanna la parte convenuta PA, in persona del Suo Controparte_4 amministratore pro tempore, a rimborsare a parte attrice i 2/3 delle spese di lite che liquida, per tale percentuale, e sulla base dell'accoglimento della domanda ex art. 5 D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, in € 345,33 per spese di contributo unificato;
€ 1.701,33 per assistenza di difesa e 15% spese a forfait, oltre IVA e CPA come per legge, con compensazione della restante parte.
Pone le spese di consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico solidale delle parti con ripartizione interna nella misura di 2/3 a carico di parte convenuta e di 1/3 a carico di parte attrice. Dispone il rimborso delle spese di CTP di parte attrice nella misura del 2/3 a carico di parte convenuta, qualora documentate.
Dichiara tenuta e condanna in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_12 tempore, a tenere indenne il suo assicurato da tutto quanto da Controparte_13 questo dovuto, quale obbligo di pagamento ivi comprese le spese legali, alla parte attrice in virtù della presente sentenza, nei limiti dei massimali di polizza e delle clausole tutte previste, ivi comprese eventuali franchigie.
Compensa integralmente le spese tra convenuto e terza chiamata. CP_1
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Genova, 24-11-2025 depositata telematicamente
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Bonsignore