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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/11/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 775 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] in data [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via DEGLI ITALI, n. 148, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. NUCIFORA FABIO
NO - CF - pec - che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra CP_1
- CF - nata a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 16/04/1983, residente in
[...] C.F._3
PIAZZA DEL BELVEDERE N.15 INT. 2 , rappresentata e difesa dall'avv. RESTUCCIA Controparte_2
CA OR - CF – pec - C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, rispettivamente depositate in cancelleria in data 22 ottobre e 12 novembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 20/10/2025 - che i ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 16.07.2011 in Lamezia Terme, trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Lamezia
Terme al n. 17 P. 2 S. A Uff 2 anno 2011 come da estratto dell'atto di matrimonio che si produce;
- che dal matrimonio sono nati due figli , nato il [...] a [...] , nata Persona_1 Persona_2 2
il 5.10.2016 a Lamezia Terme;
- che il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza parziale del 6.10.2022, emessa nel procedimento di separazione giudiziale coniugi pendente presso il suddetto Tribunale con RG n.
477/2021, si è pronunciata sullo status” ed in particolare: “….1) dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
16.04.1983 ; 2) dispone che, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, l'annotazione della sentenza nell'atto di matrimonio dei coniugi (atto n. 17, p.
2. serie A, Uff. 2 , anno 2011) ai sensi dell'art 69, comma 1, lett. D,
D.P.R. novembre 2000, n.396….”; - che già da prima e comunque dalla data di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale del 19.10.2021, i ricorrenti vivevano separati e non hanno più ripreso la convivenza;
- che pertanto, in pendenza della causa di separazione giudiziale coniugi, con ricorso del 22.2.2023, la sig.ra aveva richiesto al Tribunale di Lamezia Terme la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio ed è stato incardinato il procedimento con il n. di RG 260/2023 (giudice d.ssa Godini); - che nel suddetto procedimento di “Divorzio” RG 260/2023 la domanda era limitata alla sola pronuncia sullo status e aveva aderito alla richiesta avanzata dall'ex moglie di definitiva cessazione del Parte_1 vincolo matrimoniale;
- che il Presidente all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 18.4.2023 rimetteva le parti dinanzi al G.I. dott.ssa GODINI “...anche per la pronuncia di eventuali provvedimenti provvisori, oltre che per verificare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale riunione tra le controversie in oggetto...”; - che all'udienza del 4.3.2024, in trattazione scritta, le parti hanno inteso rinunciare agli atti del giudizio e quindi alla domanda di divorzio presentata e contestualmente hanno accettato la suddetta reciproca rinuncia e la causa R.G. 260/2023 è stata dichiarata estinta;
- che nelle more, la causa di separazione giudiziale
RG n.477/2021 è stata trasformata nel rito in separazione consensuale ed è stata definita con sentenza n.
600/2025 dell'11.7.2025; - che tra i sigg. e è venuta meno definitivamente ogni Pt_1 CP_1 possibilità di ricostruzione morale e materiale della famiglia e pertanto, sono maturate tutte le condizioni, anche di ordine temporale, per ottenere lo scioglimento del matrimonio (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso congiunto;
in atti).
Tutto ciò premesso, i coniugi sopra generalizzati e domiciliati, chiedevo all'adito Tribunale di:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato 16.07.2011 in Lamezia Terme (CZ tra gli stessi e con la conferma di tutte le condizioni e statuizioni sia Parte_1 Controparte_1 sull'affidamento dei figli che economiche già disposte con la sentenza n. 600/2025 del Tribunale di Lamezia
Terme;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme e di Civitella Roveto (Aquila) di procedere all'annotazione del provvedimento giudiziale.
Con ogni altra statuizione e previsione di legge (così in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 18 novembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 22 ottobre 2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di 3
condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando rispettivamente separatamente in data 22 ottobre e 12 novembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia
- e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 23 ottobre 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 16 luglio 2011, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio al n. 17, parte II, serie A, uff. 2, anno 2011 (vedi in allegato).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 19 ottobre 2021, nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 477/2021 RG e che, in data 6 ottobre 2022, a seguito di trasformazione del rito e di adesione a procedura concordata, il Tribunale di Lamezia Terme aveva emesso sentenza parziale di separazione personale dei coniugi e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie anni uno;
data di pronuncia della separazione dei coniugi: 6 ottobre 2022; data di deposito del presente ricorso;
20 ottobre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza del 18 novembre 2025 e - in quella sede – ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche a quelle di cui alla sentenza di separazione dei 4
coniugi, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora entrambi minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 23 ottobre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 775 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], ivi residente in [...]
148, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. NUCIFORA FABIO NO - CF
- pec - che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra - CF Controparte_1
- nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 16/04/1983, residente in [...]C.F._3
BELVEDERE N.15 INT. 2 , rappresentata e difesa dall'avv. RESTUCCIA CA OR Controparte_2
- CF – pec - elettivamente domiciliata C.F._4 Email_2 presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data 16/07/2011, alle medesime condizioni di cui alla sentenza n.
600/2025 pubbl. il 11/07/2025, nella proc. n. 477/2021 RGAC;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 17, parte II, serie A, uff. 2, anno 2011 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 775 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.
- CF - nato a [...] in data [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in via DEGLI ITALI, n. 148, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. NUCIFORA FABIO
NO - CF - pec - che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra CP_1
- CF - nata a LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 16/04/1983, residente in
[...] C.F._3
PIAZZA DEL BELVEDERE N.15 INT. 2 , rappresentata e difesa dall'avv. RESTUCCIA Controparte_2
CA OR - CF – pec - C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, rispettivamente depositate in cancelleria in data 22 ottobre e 12 novembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 20/10/2025 - che i ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 16.07.2011 in Lamezia Terme, trascritto nel Registro Atti di matrimonio del Comune di Lamezia
Terme al n. 17 P. 2 S. A Uff 2 anno 2011 come da estratto dell'atto di matrimonio che si produce;
- che dal matrimonio sono nati due figli , nato il [...] a [...] , nata Persona_1 Persona_2 2
il 5.10.2016 a Lamezia Terme;
- che il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza parziale del 6.10.2022, emessa nel procedimento di separazione giudiziale coniugi pendente presso il suddetto Tribunale con RG n.
477/2021, si è pronunciata sullo status” ed in particolare: “….1) dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
16.04.1983 ; 2) dispone che, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, l'annotazione della sentenza nell'atto di matrimonio dei coniugi (atto n. 17, p.
2. serie A, Uff. 2 , anno 2011) ai sensi dell'art 69, comma 1, lett. D,
D.P.R. novembre 2000, n.396….”; - che già da prima e comunque dalla data di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale del 19.10.2021, i ricorrenti vivevano separati e non hanno più ripreso la convivenza;
- che pertanto, in pendenza della causa di separazione giudiziale coniugi, con ricorso del 22.2.2023, la sig.ra aveva richiesto al Tribunale di Lamezia Terme la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio ed è stato incardinato il procedimento con il n. di RG 260/2023 (giudice d.ssa Godini); - che nel suddetto procedimento di “Divorzio” RG 260/2023 la domanda era limitata alla sola pronuncia sullo status e aveva aderito alla richiesta avanzata dall'ex moglie di definitiva cessazione del Parte_1 vincolo matrimoniale;
- che il Presidente all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 18.4.2023 rimetteva le parti dinanzi al G.I. dott.ssa GODINI “...anche per la pronuncia di eventuali provvedimenti provvisori, oltre che per verificare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale riunione tra le controversie in oggetto...”; - che all'udienza del 4.3.2024, in trattazione scritta, le parti hanno inteso rinunciare agli atti del giudizio e quindi alla domanda di divorzio presentata e contestualmente hanno accettato la suddetta reciproca rinuncia e la causa R.G. 260/2023 è stata dichiarata estinta;
- che nelle more, la causa di separazione giudiziale
RG n.477/2021 è stata trasformata nel rito in separazione consensuale ed è stata definita con sentenza n.
600/2025 dell'11.7.2025; - che tra i sigg. e è venuta meno definitivamente ogni Pt_1 CP_1 possibilità di ricostruzione morale e materiale della famiglia e pertanto, sono maturate tutte le condizioni, anche di ordine temporale, per ottenere lo scioglimento del matrimonio (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso congiunto;
in atti).
Tutto ciò premesso, i coniugi sopra generalizzati e domiciliati, chiedevo all'adito Tribunale di:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato 16.07.2011 in Lamezia Terme (CZ tra gli stessi e con la conferma di tutte le condizioni e statuizioni sia Parte_1 Controparte_1 sull'affidamento dei figli che economiche già disposte con la sentenza n. 600/2025 del Tribunale di Lamezia
Terme;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme e di Civitella Roveto (Aquila) di procedere all'annotazione del provvedimento giudiziale.
Con ogni altra statuizione e previsione di legge (così in atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 18 novembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 22 ottobre 2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di 3
condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando rispettivamente separatamente in data 22 ottobre e 12 novembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia
- e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 23 ottobre 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme ed in data 16 luglio 2011, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio al n. 17, parte II, serie A, uff. 2, anno 2011 (vedi in allegato).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 19 ottobre 2021, nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 477/2021 RG e che, in data 6 ottobre 2022, a seguito di trasformazione del rito e di adesione a procedura concordata, il Tribunale di Lamezia Terme aveva emesso sentenza parziale di separazione personale dei coniugi e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie anni uno;
data di pronuncia della separazione dei coniugi: 6 ottobre 2022; data di deposito del presente ricorso;
20 ottobre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza del 18 novembre 2025 e - in quella sede – ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche a quelle di cui alla sentenza di separazione dei 4
coniugi, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze dei figli ancora entrambi minori, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 23 ottobre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 775 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] in data [...], ivi residente in [...]
148, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. NUCIFORA FABIO NO - CF
- pec - che lo rappresenta e difende in C.F._2 Email_1 giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso in atti e sig.ra - CF Controparte_1
- nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 16/04/1983, residente in [...]C.F._3
BELVEDERE N.15 INT. 2 , rappresentata e difesa dall'avv. RESTUCCIA CA OR Controparte_2
- CF – pec - elettivamente domiciliata C.F._4 Email_2 presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme ed in data 16/07/2011, alle medesime condizioni di cui alla sentenza n.
600/2025 pubbl. il 11/07/2025, nella proc. n. 477/2021 RGAC;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 17, parte II, serie A, uff. 2, anno 2011 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)