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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 994/2025 RG, introdotta da cf. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.05.1969, cittadino italiano, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZI Luca Carlo (cf. ) domiciliatario nel proprio C.F._2 studio sito in Biella, via Nazario Sauro n. 9 a sua volta telematicamente domiciliato presso l'adito Tribunale di Civitavecchia all'indirizzo PEC Email_1
E
cf. , nata a [...] il [...], cittadina Controparte_1 CodiceFiscale_3 italiana, residente in [...], commerciante, economicamente indipendente, rappresentata e difesa dall'Avv. VOLPI Tiziana (cf.
) domiciliataria nel proprio studio sito in Civitavecchia (Roma), via C.F._4
Leo OS n. 13 PEC Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale con ricorso congiunto depositato in data 23.6.25 per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/08/2023 nel Comune di Tolfa (Roma), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1- I coniugi vivranno separati con diritto di fissare liberamente la propria residenza. La sig.ra ha già definitivamente abbandonato la casa che fu dimora Controparte_1 coniugale sita in Biella, alla via Lombardia n. 14 dal giorno 15 maggio 2025 prelevando ogni proprio bene ed effetto personale;
2- L'alloggio sito in Biella, via Lombardia n. 14 – già casa coniugale e condotto in locazione in forza di contratto cointestato con la Sig.ra - continuerà ad essere abitato in via CP_1 esclusiva dal solo sig. il quale si accollerà interamente il costo del Parte_1 canone di locazione ed i costi delle utenze, delle imposte legate all'uso dei servizi e dei consumi a far data dal 15 maggio 2025, rinunciando ad ogni pretesa di rimborso nei confronti della sig.ra Per questo motivo il Sig. si Controparte_1 Parte_1 impegna a far volturare il contratto di locazione in essere e/o a stipularne uno nuovo solo a suo nome entro e non oltre il termine di 10 gg. decorrenti dal deposito del presente ricorso, manlevando la Sig.ra da ogni richiesta economica che dovesse pervenire Controparte_1 relativamente al predetto contratto di locazione;
3- Il sig. provvederà entro il termine di 10 giorni decorrente dal Parte_1 deposito del ricorso a volturare a proprio nome i contratti relativi alle forniture di luce elettrica, gas e imposta sui rifiuti afferenti l'alloggio che fu casa coniugale impegnandosi sin da ora al pagamento delle relative forniture sopra indicate a far data dal 15 maggio 2025 senza nulla richiedere alla Sig.ra er il periodo intercorrente dal 15 maggio Controparte_1
2025 al deposito del ricorso;
4- I coniugi hanno dichiarato di aver regolato ogni loro pendenza economica traente origine dal rapporto di convivenza matrimoniale e prematrimoniale, di nulla pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, dicendosi tacitati di qualsivoglia pretesa di natura economica e patrimoniale;
5- I coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti e di godere di beni e redditi propri tali per cui rinunciano a richiedere e ad avanzare pretese reciproche a titolo di alimenti o di concorso al proprio mantenimento personale;
6- Espressamente il sig. mantiene indenne e manleva la sig.ra Parte_1 da qualsivoglia pretesa economica alla stessa dovesse pervenire da Controparte_1
n conseguenza della fiduciaria cointestazione ad ella del rapporto Controparte_2 finanziario di conto corrente postale n. 001068993011, espressamente accollandosi interamente le spese ed i costi afferenti e conseguenti al pignoramento eseguito su detto conto da parte di quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_4 cessionaria dei crediti onché da CP_5 Controparte_6
, originatosi da debiti contratti personalmente ed esclusivamente dal sig.
[...] [...]
. Parte_1
I coniugi si sono scambiati il reciproco assenso e consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Rileva il Collegio che non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 994/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Controparte_1
26/08/1968) e (BORGOSESIA (VC), 21/05/1969) Parte_1 relativamente al matrimonio civile contratto in data 26.08.2023 nel Comune di Tolfa (Roma), atto di matrimonio iscritto in pari data nel registro dello Stato Civile - Atti di Matrimonio - del Comune di Tolfa (Roma) al n. 8, parte I, dell'anno 2023, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 12/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 994/2025 RG, introdotta da cf. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.05.1969, cittadino italiano, residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZI Luca Carlo (cf. ) domiciliatario nel proprio C.F._2 studio sito in Biella, via Nazario Sauro n. 9 a sua volta telematicamente domiciliato presso l'adito Tribunale di Civitavecchia all'indirizzo PEC Email_1
E
cf. , nata a [...] il [...], cittadina Controparte_1 CodiceFiscale_3 italiana, residente in [...], commerciante, economicamente indipendente, rappresentata e difesa dall'Avv. VOLPI Tiziana (cf.
) domiciliataria nel proprio studio sito in Civitavecchia (Roma), via C.F._4
Leo OS n. 13 PEC Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale con ricorso congiunto depositato in data 23.6.25 per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 26/08/2023 nel Comune di Tolfa (Roma), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1- I coniugi vivranno separati con diritto di fissare liberamente la propria residenza. La sig.ra ha già definitivamente abbandonato la casa che fu dimora Controparte_1 coniugale sita in Biella, alla via Lombardia n. 14 dal giorno 15 maggio 2025 prelevando ogni proprio bene ed effetto personale;
2- L'alloggio sito in Biella, via Lombardia n. 14 – già casa coniugale e condotto in locazione in forza di contratto cointestato con la Sig.ra - continuerà ad essere abitato in via CP_1 esclusiva dal solo sig. il quale si accollerà interamente il costo del Parte_1 canone di locazione ed i costi delle utenze, delle imposte legate all'uso dei servizi e dei consumi a far data dal 15 maggio 2025, rinunciando ad ogni pretesa di rimborso nei confronti della sig.ra Per questo motivo il Sig. si Controparte_1 Parte_1 impegna a far volturare il contratto di locazione in essere e/o a stipularne uno nuovo solo a suo nome entro e non oltre il termine di 10 gg. decorrenti dal deposito del presente ricorso, manlevando la Sig.ra da ogni richiesta economica che dovesse pervenire Controparte_1 relativamente al predetto contratto di locazione;
3- Il sig. provvederà entro il termine di 10 giorni decorrente dal Parte_1 deposito del ricorso a volturare a proprio nome i contratti relativi alle forniture di luce elettrica, gas e imposta sui rifiuti afferenti l'alloggio che fu casa coniugale impegnandosi sin da ora al pagamento delle relative forniture sopra indicate a far data dal 15 maggio 2025 senza nulla richiedere alla Sig.ra er il periodo intercorrente dal 15 maggio Controparte_1
2025 al deposito del ricorso;
4- I coniugi hanno dichiarato di aver regolato ogni loro pendenza economica traente origine dal rapporto di convivenza matrimoniale e prematrimoniale, di nulla pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo o ragione, dicendosi tacitati di qualsivoglia pretesa di natura economica e patrimoniale;
5- I coniugi si sono dichiarati economicamente autosufficienti e di godere di beni e redditi propri tali per cui rinunciano a richiedere e ad avanzare pretese reciproche a titolo di alimenti o di concorso al proprio mantenimento personale;
6- Espressamente il sig. mantiene indenne e manleva la sig.ra Parte_1 da qualsivoglia pretesa economica alla stessa dovesse pervenire da Controparte_1
n conseguenza della fiduciaria cointestazione ad ella del rapporto Controparte_2 finanziario di conto corrente postale n. 001068993011, espressamente accollandosi interamente le spese ed i costi afferenti e conseguenti al pignoramento eseguito su detto conto da parte di quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_4 cessionaria dei crediti onché da CP_5 Controparte_6
, originatosi da debiti contratti personalmente ed esclusivamente dal sig.
[...] [...]
. Parte_1
I coniugi si sono scambiati il reciproco assenso e consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Rileva il Collegio che non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 994/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Controparte_1
26/08/1968) e (BORGOSESIA (VC), 21/05/1969) Parte_1 relativamente al matrimonio civile contratto in data 26.08.2023 nel Comune di Tolfa (Roma), atto di matrimonio iscritto in pari data nel registro dello Stato Civile - Atti di Matrimonio - del Comune di Tolfa (Roma) al n. 8, parte I, dell'anno 2023, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 12/12/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Roberta Nardone