TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2608
TAR
Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
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Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di legittimazione a presentare l'istanza per opere su parti comuni

    Il Collegio ritiene che il muro controverso sia di esclusiva proprietà della controinteressata, in quanto destinato a delimitare l'area cortilizia di sua esclusiva proprietà e non a servire all'uso comune dell'edificio. Si richiama giurisprudenza civile in materia di condominio.

  • Rigettato
    Pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio

    L'immobile si trova in una zona antropizzata e in condizioni non ottimali. I lavori eseguiti hanno comportato un miglioramento dello stato del muretto, mantenendone inalterate le caratteristiche essenziali e sostituendo ringhiere di ferro con muro in muratura, senza alterare le linee architettoniche o l'aspetto armonico dell'edificio.

  • Rigettato
    Difformità tra lavori assentiti e lavori eseguiti

    I lavori di rifacimento del muro rientrano nella definizione di "riconfigurazione dei muri esterni e delle ringhiere". L'Amministrazione comunale non ha riscontrato difformità o opere abusive durante i sopralluoghi. I ricorrenti non hanno dimostrato che l'altezza del muro realizzata sia diversa da quella assentita.

  • Rigettato
    Eliminazione del giardino e sradicamento alberi

    L'autorizzazione paesaggistica assentiva la "sostituzione pavimentazione esterna". I lavori sono consistiti nella rimozione di piante e nella posa di nuova pavimentazione a sostituzione di quella vecchia e del verde. Tali interventi non necessitano di permesso di costruire in quanto di modesta entità, non determinano una trasformazione permanente e significativa dell'assetto del territorio, né un aumento della superficie utile. La contestazione sul deflusso delle acque è generica e le relazioni tecniche indicano un corretto smaltimento. Le pergotende rientrano nell'edilizia libera poiché non comportano aumento di volume o superficie utile e sono facilmente rimovibili.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Nei procedimenti in materia di edilizia e urbanistica, la comunicazione di avvio del procedimento ai vicini non è ritenuta necessaria in ragione dell'ampiezza imprevedibile degli interessi incisi e dell'impossibilità di un'individuazione a priori dei potenziali controinteressati, al fine di evitare aggravi procedurali.

  • Rigettato
    Sviamento, simulazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Comune di Bacoli ha inviato la documentazione alla Soprintendenza e, trascorsi oltre 30 giorni senza ricezione di parere, ha ritenuto correttamente formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17 bis L. 241/1990 e art. 11, comma 9, D.P.R. n. 31/2017. I ricorrenti non hanno fornito elementi per dubitare dell'invio della documentazione alla Soprintendenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2608
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2608
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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