Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05834/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5834 del 2022, proposto da IC SS, AR UL MB, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
LI CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Silvestre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’autorizzazione paesaggistica semplificata prot. 13026 del 18.07.2022, conosciuta in data 10.10.2022 a seguito di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bacoli e di Ministero della Cultura e di LI CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. CA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto nella presente sede giurisdizionale a seguito di opposizione, i ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 13026 del 18/07/2022 (conosciuta solamente in data 10/10/2022 a seguito di istanza di accesso agli atti) rilasciata dal Comune di Bacoli all’odierna controinteressata con cui sono stati autorizzati interventi edilizi di “lieve entità” in relazione all’immobile di proprietà della controinteressata sito in Bacoli in via Lungolago n. 74, censito in catasto al foglio 14, particella 2056, sub. 2.
Nel dettaglio, i lavori richiesti e assentiti sono i seguenti:
“- Parziale rimozione delle ringhiere del balcone e installazione di parapetti in muratura;
- installazione di pergotenda in legno lamellare sul versante su ovest di 3,8 mq;
- installazione di pergotenda in legno lamellare di superficie pari a 10 mq nell’area di corte di pertinenza dell’unità immobiliare;
- demolizione scala in ferro esistente esterna per l’accesso al giardino;
- sostituzione pavimentazione esterna;
- posa in opera di nuova scala esterna in muratura;
- riconfigurazione muri esterni e ringhiere;
- intonacatura e tinteggiatura dei muri perimetrali”.
2. I ricorrenti, che si qualificano come proprietari dell’unità abitativa confinante sita in via Lungolago n. 54 e censita in catasto al foglio 14, particella 2056, sub. 3, in via preliminare, rappresentano che con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale di NRG 1957/2010 avevano impugnato l'autorizzazione paesaggistica prot. n. 0024879 del 05/10/2009 rilasciata in favore della dante causa della odierna controinteressata, relativamente alla esecuzione di taluni interventi presso l'immobile per cui è causa; il giudizio veniva definito con sentenza di questo Tribunale n. 3881/2014 con cui veniva dichiarata la improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d'interesse in considerazione della mancata realizzazione delle opere assentite da parte dell’interessata e dell’acquisto dell’immobile da parte dell’attuale controinteressata, acquisto avvenuto con atto datato 18/11/2011.
I ricorrenti rappresentano altresì che, dopo aver notato che sull’immobile di proprietà della controinteressata erano iniziati lavori con il parziale abbattimento del muro di confine e la realizzazione di varie opere edilizie, presentavano al Comune formale istanza di accesso agli atti al fine di appurare l’esistenza di eventuali richieste e/o atti di assenso edilizio relativi al suddetto edificio. Venivano così a conoscenza del fatto che la controinteressata aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 7 D.P.R. 180/2010, dichiarando il falso nella parte in cui attestava di "avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento"; invero, all’interno del modulo la controinteressata non indicava che i lavori non avrebbero riguardato solamente il sub. 2 di esclusiva proprietà della controinteressata medesima, ma avrebbero riguardato altresì il muro perimetrale, oltre ad incidere sulla sagoma, sul decoro architettonico e sui prospetti dell'edificio. Nella SCIA, infine, la controinteressata aveva rappresentato che “per lo stesso immobile sono in corso interventi/sono state presentate pratiche per interventi C.I.L.A...con pratica n. 2067 del 20.10.2021”, ma non aveva indicato il tipo di lavorazioni previste dalla CILA né descriveva lo stato dei luoghi antecedente.
Da ultimo, con l'autorizzazione paesaggistica gravata il Comune, appurata la mancata espressione del parere del Soprintendente nei tempi previsti dall'art. 11, comma 5, D.P.R. 31/2017, abilitava la controinteressata ad eseguire le opere richieste.
2.1 Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure.
I. VIOLAZIONE P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO BB.CC.AA. 26.4.1999. VIOLAZIONE ARTT. 3, COMMA 1, LETTERA B.3, B.17, B.21 E 11 D.P.R. 31/2017. VIOLAZIONE ARTT. 146 E SS. D.LGS. 42/2004. VIOLAZIONE ARTT. 3 PUNTO E5), 11 E 22 D.P.R. 380/2001 ED ARTT. 1102 E 1117 CODICE CIVILE. OMESSA ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE.
In primo luogo, i ricorrenti ritengono che la controinteressata non fosse legittimata a presentare l’istanza tesa a conseguire l'autorizzazione paesaggistica, dal momento che i lavori richiesti incidevano anche su parti che cadevano in comproprietà. Invero, il muro posto a confine con l'area di parcheggio del supermercato limitrofo, facendo parte del perimetro dell'edificio in cui sono collocate sia l'abitazione della controinteressata che quella dei ricorrenti, dovrebbe essere considerato parte comune dell’edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c.; inoltre, anche a prescindere da tale profilo, i lavori assentiti recherebbero pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio e, pertanto, non avrebbero dovuto essere autorizzati ai sensi degli artt. 1122, 1117-ter e 1120 c.c.
Deve essere inoltre evidenziato che i lavori materialmente eseguiti dalla controinteressata differiscono da quelli acconsentiti: e, infatti, mentre nell’atto gravato si discorre genericamente di “ riconfigurazione dei muri esterni e delle ringhiere” , la controinteressata non si è limitata a modificare il tratto esteriore del muro e delle ringhiere in modo distonico rispetto alla restante parte (i materiali, oltre a differire nel colore, non sono in tufo), ma ha innalzato i nuovi muri a 2,40 mt anziché ai 2 mt indicati nei grafici di progetto, con conseguente violazione del P.P.T. dei Campi Flegrei e difformità tra la documentazione presentata e l'effettiva realizzazione.
Infine, il muro innalzato a 2,40 mt nemmeno rispetta l'altezza degli altri lati (cioè di quelli non direttamente interessati dai lavori, pari a mt. 1,83) e vi è stata altresì la sostituzione delle ringhiere con muretti, anche attraverso la divisione di un vano finestra in due con la realizzazione di un tramezzo interno.
II. VIOLAZIONE P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO BB.CC.AA. 26.4.1999. VIOLAZIONE ARTT. 3, COMMA 1, LETTERA B.3, B.17, B.21 E 11 D.P.R. 31/2017. VIOLAZIONE ARTT. 3 PUNTO E5), 11 E 22 D.P.R. 380/2001 ED ARTT. 1102 E 1117 CODICE CIVILE. OMESSA ISTRUTTORIA. DIFETTO IM MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE.
In secondo luogo, i ricorrenti rilevano che nell’autorizzazione paesaggistica impugnata non si fa menzione della eliminazione del giardino né dello sradicamento degli alberi posti nel giardino, interventi questi invece materialmente realizzati dalla controinteressata. Inoltre, la pavimentazione in calcestruzzo di circa 60 mq (a fronte di una superficie dell’abitazione interna di circa 67 mq) che ha sostituito il giardino costituisce una indebita modifica della destinazione d'uso originaria dell’immobile e comunque un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001, determinando un aumento della superficie utile e una trasformazione irreversibile del suolo, oltre che modificando la capacità di assorbimento delle acque piovane; detti interventi, pertanto, non avrebbero dovuto essere considerati come lavori di “edilizia libera”, ma avrebbero dovuto essere autorizzati con adeguato titolo edilizio. Infine, dai lavori effettivamente eseguiti emerge che, sulla parte della pavimentazione posta sul lato interno della nuova muratura realizzata sul confine dell'area destinata a parcheggio, vi sono vari cavidotti e tubazioni che lasciano prevedere la realizzazione di impianti idrici, di gas e di smaltimento di acque di scarico; tali opere, non previste nei grafici di progetto, sono pertanto state realizzate in difformità di quanto autorizzato con l’atto gravato.
III. VIOLAZIONE ARTT. 7 L. 241/1990 E 159 D.LGS. 42/2004. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE.
In terzo luogo, i ricorrenti lamentano l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento; invero, tale comunicazione avrebbe dovuto essergli inviata, in quanto soggetti interessati.
IV. VIOLAZIONE ART. 17 BIS L. 241/1990 E 11 D.P.R. 31/2017. SVIAMENTO. SIMULAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE.
Da ultimo, i ricorrenti sostengono che non risulta provata la legittima formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17 bis, comma 3, L. 241/1990 con riferimento al parere della Soprintendenza.
3. Il Comune resistente e la controinteressata si sono costituiti in giudizio e hanno depositato memorie difensive.
3.1 Il Comune evidenzia che l’immobile in questione si trova in un'area classificata dal P.T.P. dei Campi Flegrei come zona RUA – Recupero Urbanistico-Edilizio e Restauro Paesistico-Ambientale e che in tale zona sono assentiti lavori di recupero edilizio ed eventuali ampliamenti in misura non superiore al 20% della superficie residenziale esistente. Il Comune rileva altresì che il cantiere è stato oggetto di due diversi sopralluoghi, congiunti UTC e PM, in data 29/08/2022 e 18/10/2022, durante i quali non sono state riscontrate opere abusive e/o in difformità rispetto a quanto segnalato o autorizzato.
3.2 La controinteressata deduce che, in base al titolo di proprietà prodotto dagli stessi ricorrenti, l’unica parte comune dell’edificio è la corte antistante il fabbricato (non interessata dai lavori controversi), mentre quella retrostante risulta annessa in via esclusiva all’appartamento di sua proprietà; da ciò discenderebbe l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della prima censura, interessando i lavori assentiti unicamente l’area di proprietà esclusiva della controinteressata. Quanto al secondo motivo di ricorso, evidenzia che la corte era già pavimentata ed è stata unicamente sostituita la pavimentazione esterna, come peraltro riportato nell’autorizzazione paesaggistica.
4. I ricorrenti e la controinteressata hanno successivamente depositato memorie di replica.
5. All’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, è stata emanata l’ordinanza n. 135 del 19/01/2023 con cui l’istanza cautelare è stata respinta per difetto dei requisiti di legge.
6. Si costituiva in giudizio con memoria di mera forma il Ministero della Cultura.
7. In vista dell’udienza fissata per l’esame della controversia, i ricorrenti, il Comune di Bacoli e la controinteressata hanno depositato memorie.
8. Da ultimo, all’udienza straordinaria di smaltimento del 16/04/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato e da respingere, il che esime questo Collegio dallo scrutinare le eccezioni di rito formulate dalla controinteressata.
10. Il Collegio rileva innanzitutto che, così come risulta dalla documentazione agli atti, l'immobile di proprietà della controinteressata risulta circoscritto su due lati da area cortilizia di proprietà della controinteressata medesima, da un lato risulta in aderenza con unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti e, dall'altro lato, con area parcheggio di un'attività commerciale. Il Collegio osserva, inoltre, che i lavori controversi hanno riguardato l’area cortilizia (demolizione scala in ferro esterna, sostituzione pavimentazione esterna, posa in opera di nuova scala esterna in muratura e installazione di due pergotende) e il muro che divide l’area cortilizia dalla area parcheggio dell’attività commerciale (parziale rimozione delle ringhiere del balcone e installazione di parapetti in muratura, riconfigurazione muri esterni e ringhiere e intonocatura e tinteggiatura dei muri perimetrali).
11. Ciò posto, il Collegio osserva che, con la prima censura, i ricorrenti lamentano con riferimento al secondo gruppo di lavori (ovverosia quelli che hanno interessato il sopra citato muro) la mancanza di legittimazione della controinteressata a presentare la SCIA; secondo la tesi attorea, infatti, il muro in questione cadrebbe in comproprietà ai sensi dell’art. 1117 c.c., con la conseguenza che lo stesso non potrebbe essere considerato di esclusiva proprietà della controinteressata.
Il Collegio ritiene che la doglianza sia infondata.
Come già fatto presente in sede cautelare, il Collegio ritiene infatti che il muro controverso sia di esclusiva proprietà della ricorrente. Invero, lo stesso, lungi dal servire all’intero edificio, ha la precipua funzione di delimitare l’area cortilizia di proprietà della controinteressata dall’esterno; in altri termini, essendo destinato per sua natura a svolgere la funzione di contenimento dell’area cortilizia di esclusiva proprietà della controinteressata, esso ha obiettivamente una funzione che non serve all’uso comune dell’edifico, essendo, al contrario, destinato unicamente a soddisfare un’esigenza della singola unità abitativa. Il Collegio, invero, intende aderire all’orientamento della giurisprudenza civile richiamato dalla controinteressata secondo cui “ In tema di condominio negli edifici, un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva (come nella specie), che pur risulti inserito nella struttura del complesso immobiliare, non può di per sé ritenersi incluso fra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., con le relative conseguenze in ordine all'onere delle spese di riparazione, atteso che tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento di quel giardino, e quindi a tutelare gli interessi del suo proprietario, può essere compreso fra le indicate cose condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune, ovvero ove sussista un titolo negoziale (quale il regolamento condominiale, di natura contrattuale, o l'atto costitutivo del condominio e, quindi, il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto) che consideri espressamente detto manufatto di proprietà comune, così convenzionalmente assimilandolo ai muri maestri ed alle facciate (Cass. Sez. 2, 19/01/1985, n. 145; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198; Cass. Sez. 2, 03/06/2015, n. 11444)” (Cassazione civile, Sez. VI, 12 settembre 2018, n. 22155). Sul punto, può essere segnalata altresì la sentenza del TAR Lazio, Sez. V-ter, 16 maggio 2025, n. 9372 che, riprendendo il predetto orientamento di legittimità, ha statuito che “Al riguardo, giova rammentare che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di cassazione, un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva, pur inserito nella struttura del complesso immobiliare, non può di per sé ritenersi incluso fra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in quanto tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento di quel giardino e, quindi, a tutelare gli interessi del suo proprietario, può essere compreso fra i beni condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune, ovvero qualora sussista un titolo negoziale (quale il regolamento condominiale di natura contrattuale o l’atto costitutivo del condominio) che consideri espressamente detto manufatto di proprietà comune, così convenzionalmente assimilandolo ai muri maestri e alle facciate (sez. 6-2, ord. n. 22155 del 12.9.2018). 9.2. Nel caso che occupa, il giardino è senza dubbio di proprietà esclusiva e non condominiale (lo confermano sia il regolamento sia l’atto di compravendita – doc. 6 ric.); il regolamento condominiale (doc. 7 ric.), anche a volerne assumere la natura contrattuale, nulla dispone espressamente sulla natura del muro, tanto che la delibera assembleare ha ritenuto di dover chiedere un parere legale, in cui si dà atto del silenzio sul punto del regolamento; non sono state dedotte specifiche circostanze per ritenere che il bene, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, sarebbe legato da una destinazione di servizio rispetto all’edificio condominiale e non già a offrire recinzione e delimitazione al giardino di proprietà esclusiva. Conseguentemente, la tesi dei ricorrenti non può essere accolta”.
11.1 Parimenti infondata è la doglianza con cui i ricorrenti, a prescindere dalla natura comune del muro, ritengono che i lavori non potessero essere assentiti perché gli stessi recherebbero pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio.
L'immobile in questione è infatti situato, così come rappresentato dall’Amministrazione resistente e non contestato dai ricorrenti, in una zona semicentrale del Comune di Bacoli, in una zona altamente antropizzata per la presenza di innumerevoli costruzioni contigue di diverse tipologie di impianto, dislocate in maniera disordinata e prevalentemente destinate a civili abitazioni. L’edificio inoltre, così come si evince dalla documentazione fotografica prodotta, versa in condizioni non ottimali e i lavori eseguiti, lungi dall’alterare le linee architettoniche dell’edificio ovvero dal riflettersi negativamente sull'aspetto armonico dello stesso, si sono risolti in un miglioramento dello stato del muretto, mantenendone sostanzialmente inalterate le caratteristiche essenziali; il cambiamento apportato dai ricorrenti, infatti, consiste solamente nel rifacimento del muro, con sostituzione di alcune parti che in precedenza erano costituite da ringhiere di ferro con un muro in muratura.
Il Collegio ritiene pertanto insussistente il dedotto pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio.
11.2 Da ultimo, quanto alla lamentata differenza tra lavori acconsentiti e lavori materialmente eseguiti, il Collegio si limita a rilevare che i sopra descritti lavori di rifacimento del muro ben possono rientrare nella definizione dei lavori assenti, ovverosia quella di “ riconfigurazione dei muri esterni e delle ringhiere” ; d’altra parte, l’Amministrazione comunale ha effettuato due diversi sopralluoghi al cantiere e non ha riscontrato alcuna difformità rispetto a quanto segnalato o autorizzato né alcuna opera abusiva e, infine, parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che l’altezza del muro realizzata sia diversa da quella assentita, non emergendo pertanto elementi che possano far ritenere viziato l’operato dell’Amministrazione.
12. Relativamente al secondo motivo di ricorso, il Collegio rileva quanto segue.
Nella gravata autorizzazione paesaggistica, come già prima rilevato, erano espressamente assentiti i lavori di “sostituzione pavimentazione esterna ”; e, come emerge dalla documentazione agli atti, già prima dell’inizio dei lavori l’area cortilizia era parzialmente pavimentata (area verde di 62 mq e area pavimentata di 42 mq) e i lavori sono consistiti nella rimozione di piante da giardino di piccolo arbusto (così come risulta dalla relazione tecnica asseverata e dalla relazione agronomica redatte dal tecnico incaricato dalla controinteressata) e nella messa in posa della nuova pavimentazione a sostituzione di quella vecchia e del verde rimosso.
Ebbene, sul punto, deve essere rilevato che il permesso di costruire non è affatto necessario per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, così come quelle dianzi descritte; invero, " gli interventi di pavimentazione esterna, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti che in rapporto al contesto in cui si collocano e all'edificio cui accedono. Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio" (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 257). Di contro, "deve osservarsi che la giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 42/2020; Cass. Pen., III, n. 29963/2019; T.A.R. Lazio, I, n. 70/2014; T.A.R. Marche, Ancona, I, n. 134/2012) ha affermato che gli interventi di pavimentazione di aree esterne sono soggetti a concessione edilizia allorquando determinino una trasformazione urbanistica ed edilizia tendenzialmente permanente, con alterazione significativa dell'assetto del territorio e dello stato dei luoghi ... nel caso in esame, l’area pavimentata risulta obiettivamente contenuta (circa quindici metri quadri) e non può affermarsi che l’intervento posto in essere abbia determinato una trasformazione tendenzialmente permanente e un’alterazione sufficientemente significativa dello stato dei luoghi ... Si è così ritenuto che: a) costituisse pertinenza in senso edilizio, soggetta ad autorizzazione e non a concessione edilizia, l'opera accessoria consistente in una pavimentazione di ridotto impatto urbanistico (T.A.R. Lombardia, Milano, II, n. 4514/2002); b) non fosse necessario il permesso di costruire per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non fossero state realizzate opere murarie, non fosse stato eliminato verde preesistente e non fosse stato urbanizzato il terreno (T.A.R. Marche, Ancona, I, n. 134/2012); c) le opere di pavimentazione esterna di un'area richiedessero il titolo edilizio solo nel caso in cui, in relazione alle dimensioni e al materiale utilizzati, si fosse determinata una permanente trasformazione di suolo inedificato (T.A.R. Lazio, Latina, I, 29 gennaio 2014, n. 70). Ne consegue che, poiché l’intervento di cui trattasi non necessitava di concessione edilizia in ragione del suo modestissimo impatto, l’ingiunzione a demolire in questa sede impugnata risulta illegittima, come appunto lamentato dalla parte ricorrente " (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 28 luglio 2020, n. 1934).
Essendosi, pertanto, in presenza di un intervento che non ha in alcun modo trasformato l’area in maniera permanente, alterando in maniera significativa l’assetto del territorio, bensì di una semplice sistemazione dell’area cortilizia con sostituzione della vecchia pavimentazione e parziale rimozione di piante e arbusti, ne consegue che non sussiste un’ipotesi di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001, non essendosi determinato un aumento della superficie utile e una trasformazione irreversibile del suolo.
Quanto alla contestazione riguardante il deflusso delle acque meteoriche, si rileva che la contestazione attorea è generica e che, in ogni caso, è verosimile quanto affermato nelle anzidette relazioni tecniche, laddove viene precisato che le acque meteoriche “ vengono regolarmente assorbite in parte dal terreno vegetale residuo e da aiuola posta in prossimità della pergotenda (v. ripresa appresso acclusa) , ed in parte da numero tre griglie atte – appunto – all’assorbimento delle stesse, il tutto finalizzato appunto al corretto deflusso delle acque da smaltire” (cfr. p. 11 relazione sub doc. 8).
Infine, quanto alle contestazioni riguardanti le pergotende, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto lamentato da parte ricorrente, nell’istanza della controinteressata erano presenti i relativi grafici e che, in ogni caso, la costruzione delle stesse rientra pacificamente nel perimetro dell’edilizia libera; invero, affinché possa parlarsi di pergotenda realizzabile in assenza di autorizzazione sia edilizia che paesaggistica, è necessario che l'opera in contestazione, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili (cfr. TAR Napoli, Sez. VIII, 10 marzo 2026, n. 1675) e ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, dal momento che le strutture in questione, come risulta dalla documentazione agli atti, non comportano un aumento della superficie utile e possono essere facilmente rimosse.
13. Relativamente al terzo motivo di ricorso, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In linea generale, nei procedimenti in materia di edilizia ed urbanistica, ed in particolare, nel caso di rilascio di concessione edilizia di autorizzazione paesaggistica, la giurisprudenza ritiene non necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento al controinteressato in ragione "dell'ampiezza imprevedibile a priori degli interessi incisi" e quindi dell'impossibilità di un'individuazione dei potenziali controinteressati, circostanza questa che peraltro aggraverebbe il procedimento di rilascio dei titoli edilizi, in contrasto con le precise scansioni temporali definite ex lege” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 3.05.2011, n. 1092). Nella specie, come nel caso all’esame, “Il vicino, anche se ha provocato interventi repressivi o in via di autotutela, non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di revoca e/o di annullamento di ufficio; di conseguenza non esiste alcun obbligo nei suoi confronti di comunicazione di avvio del procedimento, che comporterebbe solo un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (Cons. di St., sez. IV, 15.12.2011, n. 6606; in senso analogo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 4.09.2020, n. 1643)” (cfr. TAR Napoli, Sez. VII, 24 febbraio 2026, n. 1335).
14. Infine, con riferimento al quarto motivo di ricorso, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nel caso di specie si è correttamente formato il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bis l. 241/1990. Così come risulta dall’atto impugnato, infatti, il Comune di Bacoli con nota del 09/05/2022 ha inviato alla Soprintendenza Archeologica per l’Area Metropolitana di Napoli la documentazione per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 unitamente alla proposta di provvedimento e in data 07/07/2022 (trascorsi quindi più di 30 giorni) ha effettuato un controllo al protocollo generale dal quale ha evinto che alcun parere espresso era stata adottato; conseguentemente, ai sensi dell’art. 11, comma 9, D.P.R. n. 31/2017 (il quale richiama esplicitamente l’anzidetto art. 17-bis) deve ritenersi correttamente perfezionato il meccanismo del silenzio assenso, non avendo parte ricorrente fornito alcun elemento che possa far dubitare del contenuto del provvedimento impugnato, ovverosia del fatto che il Comune di Bacoli abbia effettivamente inviato tutta la documentazione richiesta dalla legge alla Soprintendenza.
15. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondersi per la metà a favore del Comune resistente e per la metà a favore del controinteressato; compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
CA NT, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CA NT | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO