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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1016/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi dall' avv. Emilia Morrone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 4.07.2024 volto alla declaratoria di separazione consensuale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 16.9.2017 nel Comune di Dorgali, (Nuoro), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte
I, anno 2017; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che dopo i primi anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 4.3.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 10.07.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 6.02.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il
6.02.2025 ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come innanzi proposta, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 (c.f. ) e
[...] C.F._1 Controparte_1
(c.f. ) sposatisi il 16.9.2017 nel Comune di Dorgali, C.F._2
(Nuoro), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4, parte I, anno 2017.
Omologa i patti e le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati e trascritti confermati dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 6.02.2025.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Dorgali per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di
Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1016/2024 vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi dall' avv. Emilia Morrone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 4.07.2024 volto alla declaratoria di separazione consensuale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 16.9.2017 nel Comune di Dorgali, (Nuoro), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte
I, anno 2017; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che dopo i primi anni di serena convivenza matrimoniale i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 4.3.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 10.07.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 6.02.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il
6.02.2025 ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come innanzi proposta, così provvede: dichiara la separazione consensuale dei coniugi Parte_1 (c.f. ) e
[...] C.F._1 Controparte_1
(c.f. ) sposatisi il 16.9.2017 nel Comune di Dorgali, C.F._2
(Nuoro), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4, parte I, anno 2017.
Omologa i patti e le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati e trascritti confermati dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 6.02.2025.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Dorgali per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge
1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire