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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 13417 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13417 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
Con
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. BUONO GIANPAOLO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. TROFA DANIELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/07/2024 e remettendo: Parte_1 Controparte_2
- di aver contratto matrimonio in Casamicciola Terme il 21/12/1995;
- che dalla loro unione sono nate le figlie (4.12.1997) e (4.12.1997) entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I. i coniugi continueranno a vivere separatamente l'uno dall'altro, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
II. La casa coniugale di proprietà di unitamente ai beni e gli arredi ivi contenuti, Controparte_2 resterà nella disponibilità del medesimo, che vi continuerà a vivere unitamente alla figlia , Per_2 come detto autosufficiente;
l'altra figlia in uno al costituito nucleo familiare, si Persona_3 trasferirà nell'immobile sito in Casamicciola Terme alla via Sassuolo n. 4, mentre la , a sua Parte_1 volta, si trasferirà nell'immobile di sua proprietà in Casamicciola Terme alla Piazza Maio n. 29 (allo stato, occupato dalla figlia ). Per_1
III. Tenuto conto dell'autosufficienza dei coniugi e della figlia alcun provvedimento dovrà Per_2 essere adottato in termini mantenimento.
IV. Le spese di lite resteranno compensate tra le parti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
atto n.42, parte 2, S. A , reg. Atti Matrimonio anno1995);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casamicciola Terme per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino