Art. 3. Personale 1. Al personale si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . La relativa dotazione organica e' definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro.
2. La disciplina dei concorsi pubblici e' adottata con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
Note all'art. 3;
- Si trascrivono gli articoli 6 , 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993:
"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle rela- tive funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del Tesoro su proposta del dirigente generale competente.
2. Il parere del Consiglio di stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Nelle aministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministro del Tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, pre- via informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge".
"Art. 30 (Individauzione degli uffici e delle piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 48, comma 1, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate dall'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Ese curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano salve le disposzioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale dagli uffici e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".
"Art. 31. (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b).
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle.
2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono ala determinazione dei carichi di lavoro.
3. Le rivelazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'approvazione dele proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti da rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. In caso d'inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l' art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ; le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).
Sono fatti salvi i contratti previsti dall' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 ".
- Si trascrive l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con Decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono eser emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro e i rapporto di lavoro di pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte dalla riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamnte conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adotati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizazzione della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto della regitrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- L' art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"Art. 41. (Requisiti di accesso e modalita' concorsuali). - 1. Entro sei mesi dala data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite opposizioni liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'articolo 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali, in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all' articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53 .
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materi adi assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le proce- dure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1".
2. La disciplina dei concorsi pubblici e' adottata con regolamento emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
Note all'art. 3;
- Si trascrivono gli articoli 6 , 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993:
"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle rela- tive funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del Tesoro su proposta del dirigente generale competente.
2. Il parere del Consiglio di stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Nelle aministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministro del Tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, pre- via informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge".
"Art. 30 (Individauzione degli uffici e delle piante organiche; gestione delle risorse umane). - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 48, comma 1, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalita' indicate dall'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Ese curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano salve le disposzioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale dagli uffici e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative".
"Art. 31. (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b).
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle.
2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui all'art. 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. Le amministrazioni pubbliche provvedono ala determinazione dei carichi di lavoro.
3. Le rivelazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'approvazione dele proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti da rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. In caso d'inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l' art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ; le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a).
Sono fatti salvi i contratti previsti dall' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 ".
- Si trascrive l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con Decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono eser emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro e i rapporto di lavoro di pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte dalla riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamnte conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adotati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizazzione della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto della regitrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- L' art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"Art. 41. (Requisiti di accesso e modalita' concorsuali). - 1. Entro sei mesi dala data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite opposizioni liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'articolo 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali, in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all' articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53 .
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materi adi assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le proce- dure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1".