Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2024, proposto da
OU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Boetto e Matteo Peverati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il loro studio in Milano, piazza Eleonora Duse, 3;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano e Maria Giulia Schiavelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del 26 marzo 2024, notificato alla società in data 27 marzo 2024, con il quale la Direzione Rigenerazione Urbana - Area Pianificazione Urbanistica Generale - Unità Certificati Urbanistici del Comune di Milano ha rigettato la richiesta di rettifica del contenuto del certificato urbanistico rilasciato ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento edilizio di Milano, n. 1197/2023, relativo all’immobile sito in via Tarvisio n. 23;
- nonché, ove occorrer possa, del certificato urbanistico n. 1197/2023 e, comunque, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o comunque connesso al provvedimento impugnato, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Giovanni HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
La società OU SR è promissaria acquirente di un’area in Comune di Milano sulla quale è collocato un fabbricato distinto con il numero civico 23 alla via Tarvisio.
La stessa chiedeva al Comune il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica (CD) relativo all’area ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia o anche solo “TUE”) e dell’art. 44 del regolamento edilizio (RE) di Milano.
Dalla lettura del certificato la società apprendeva che la propria area e quella adiacente di proprietà di terzi costituivano un solo lotto funzionale ai fini dell’applicazione degli indici urbanistici.
Al termine di una serie di ricerche documentali, OU chiedeva all’Amministrazione di Milano di rettificare il contenuto del CD.
Con nota del 26.3.2024, a cura della Direzione Rigenerazione Urbana, il Comune respingeva la domanda di rettifica del certificato.
Contro la nota succitata era proposto il ricorso in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.
Alla pubblica udienza del 22.4.2026, presenti i difensori delle parti, la causa era discussa e spedita in decisione.
RI
1. Deve essere affrontata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale.
L’eccezione merita accoglimento, per le seguenti ragioni.
Con l’atto ivi gravato il Comune ha confermato la bontà del CD rilasciato alla società esponente ed ha pertanto escluso ogni rettifica degli errori lamentati invece da OU (cfr. il doc. 1 della ricorrente per l’atto impugnato ed il doc. 2 della stessa per la copia del CD).
Come ammesso dal prevalente indirizzo giurisprudenziale, il CD ha effetti meramente dichiarativi e non costitutivi, essendo una mera certificazione di dati risultanti da altri provvedimenti amministrativi, quali ad esempio il PGT (Piano di Governo del Territorio, vale a dire lo strumento urbanistico generale comunale ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005).
Ne consegue che il CD non è immediatamente ed autonomamente impugnabile, dovendo semmai essere contestati gli atti in forza dei quali è stato redatto.
In tal senso si vedano:
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza n. 27354 del 2024: « …per giurisprudenza amministrativa univoca il certificato di destinazione urbanistica non è suscettibile di impugnazione autonoma dinanzi al giudice amministrativo. Trattasi di un certificato redatto da un pubblico ufficiale avente carattere meramente dichiarativo e ricognitivo, in quanto la situazione giuridica attestata in esso non è che la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla. Sono le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti sull'area di interesse, in concreto, ad essere lesive della sfera giuridica del cittadino. Gli eventuali errori contenuti in tale certificato possono essere corretti dalla pubblica amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato di destinati urbanistica » ed ancora nella stessa pronuncia si legge che: « Costituisce, invece, orientamento di questa Corte (Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22283) quello per cui il certificato di destinazione urbanistica si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla (cfr. altresì TAR Lazio - Roma, sez. II, 6/3/2012, n. 2241; TAR Lombardia - Brescia, sez. I, 24/4/2012, n. 687; TAR Torino, sez. II, 18/6/2016, n. 887; TAR Bari, sez. III, 3/1/2018, n. 5; TAR Lombardia - Milano, sez. II, 21/7/2017, n. 434). Pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori in esso contenuti potranno essere corretti dalla stessa amministrazione, su istanza del privato, oppure quest'ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell'erroneo certificato di destinazione urbanistica (TAR Sicilia, sez. II, Catania, 6/6/2022, n. 1539; in termini Cons. Stato, sez. VII, 14/3/2024, n. 2490; TAR Campania, 8/2/2023, n. 904; TAR Sicilia, Palermo, 7/3/2022, n. 719; TAR Sicilia, Catania, 3/7/2019, n. 1696; Cons. Stato, sez. IV; 4/2/2014, n. 505; Cons. Stato, sez. VI, 3/2/2023, n. 1182; Cons. Stato, 16/2/2011, n. 985; Cons. Stato, sez. IV, 8/2/2016, n. 476) »;
Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 1710 del 2025: « Deve invece essere esclusa l'autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica, dato che questo, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, le quali discendono invece da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso », oltre a TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 729 del 2011 con la giurisprudenza ivi richiamata.
Del resto l’art. 44 del RE consente all’operatore di sostituire la certificazione del Comune con una attestazione del progettista corredata da apposita documentazione e ciò a conferma della valenza meramente dichiarativa delle risultanze del CD (sul punto si veda anche l’art. 30, comma 4, del TUE).
Si ribadisce, in conclusione, l’inammissibilità del ricorso considerato che l’atto impugnato è privo di lesività diretta ed immediata, trattandosi di una mera illustrazione e conferma del certificato oggetto di contestazione.
2. La peculiarità delle questioni dedotte e il carattere meramente processuale della presente pronuncia inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
Giovanni HI, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni HI | EL ZI |
IL SEGRETARIO