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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa
DO SS Limongelli, all'esito di note sostitutive ex art 127 ter c.p.c. dell'udienza del 30.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9622/21 R.G.A.C. avente ad oggetto “Locazione di beni mobili” TRA p. iva , in persona del l.r.p.t sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
C.F. , rappresentato e difeso in virtù di procura in
[...] C.F._1 atti dall'avv. Enrico Riccio ( ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il proprio studio sito in Grottaminarda (AV), alla via Largo Mercato, snc
- OPPONENTE- E
titolare della ditta D'EL VElazioni (C.F.: Controparte_1
, P.IVA n. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._3 P.IVA_2 Maddalena Costanzo (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._4 c/o il suo studio sito in OL Ducenta (81038 CE) alla Via E. De Nicola n. 88, come da procura in atti
-OPPOSTA- CONCLUSIONI: come da note scritte dell'udienza del 30.09.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2643/21- RG. N. 4662/2021, notificato a mezzo pec in data 02/07/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 21.06.21, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della ditta D'EL VElazioni della somma di € 30.104,80 oltre gli interessi legali e spese della procedura, a fronte del noleggio di macchinari edili - chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare la improcedibilità della domanda per difetto di mandato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine ed in accoglimento dell'opposizione, annullare il
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decreto ingiuntivo n. 2643 / 2 1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento contrassegnato dal numero 4662 / 2 1 RG, per inesistenza del rapporto contrattuale sotteso alla obbligazione di pagamento e comunque per difetto di legittimazione passiva de secondo tutto quanto Controparte_2 esposto in narrativa;
3) In via riconvenzionale, riconoscere come dovuta, con conseguente condanna al pagamento della stessa, per la D'EL VElazioni, la somma pari ad Euro 2259,76 di cui al provvedimento con cui il Giudice del Tribunale di Avellino si dichiarava incompetente nel procedimento per decreto ingiuntivo RG 4512/16, o, in caso di rigetto dell'opposizione, compensare la somma in parola rispetto al dovuto alla D'EL VElazioni;
4) condannare in ogni caso parte convenuta alle spese e competenze del presente giudizio in favore de . Controparte_2
A fondamento della spiegata opposizione la eccepiva, in via Parte_1 preliminare, il difetto di procura alle liti, posto che il mandato allegato nella procedura monitoria era conferito dalla società soggetto Parte_3 giuridico diverso dal richiedente benché con identici rappresentanti legali;
nel merito deduceva che nessun contratto era mai stato stipulato dalla ditta opposta con la per il noleggio di macchine ed attrezzature, facendo rilevare Parte_1 che nel periodo di riferimento indicato dalla ditta opposta, l'unico cantiere presente nel comune di Bisaccia fosse quello per la realizzazione di un Parco Eolico e che per eseguire tale impianto vennero stipulati contratti con tre diverse ditte tra le quali la VE EP s.a.s. di LE LO & C., corrente in San Salvatore Telesino (BN), alla via Selva di Sotto, la quale, in data 23 marzo 2011 trasmetteva a “offerta economica inerente lavori di Controparte_2 consolidamento a mezzo pali trivellati ad eseguirsi presso i vostri cantieri per la realizzazioni di parchi eolici”. Pertanto, eccepiva che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio poteva essere sorto esclusivamente tra la Parte_4
e la VE EP s.a.s., la quale, in mancanza di attrezzatura
[...] propria poteva aver rivolto la richiesta di nolo dei mezzi alla ditta opposta, ma nessun tipo di rapporto simile era sorto con la che mai aveva Parte_1 stipulato un contratto direttamente con la D'EL VElazioni. In data 23.11.21 si costituiva la in persona del legale Controparte_3
r.p.t chiedendo: “concedersi termine per deposito mandato alle liti ai sensi dell'art. 182 cpc. altresì accordarsi, ex art. 648 c.p.c, la provvisoria esecutorietà al decreto monitorio, essendo l'opposizione proposta dalla società Parte_1 non fondata su prova scritta e, comunque, non di facile e pronta esecuzione;
[...] confermarsi il decreto monitorio opposto, respingendo, per l'effetto, le domande tutte proposte dalla società opponente, siccome infondate in fatto ed in diritto;
- condannare la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della D'EL ZI della somma di € 30.104,80 , oltre interessi di mora ex D. lgs 231/02 , o in quella diversa, maggiore
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o minore, che dovesse risultare di giustizia ad esito dell' istruttoria. Vinte le spese di lite”. A fondamento della pretesa creditoria parte opposta evidenziava, preliminarmente che solo per mero errore nel deposito del ricorso per decreto ingiuntivo veniva allegato file diverso contenente il mandato, trattandosi della medesima persona e pertanto, ai sensi dell'art. 182 cpc chiedeva termine per l'integrazione del mandato alle liti;
eccepiva ancora la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione, avendo depositato le scritture contabili autenticate, dalle quali si evinceva che la società era effettivamente debitrice della somma Parte_1 di € 30.104,80 per aver concluso con la D'EL VElazioni in data 26/04/2011 un contratto di noleggio a caldo, nonché tutta la documentazione comprovante l'entità del debito della società opponente. Deduceva, altresì, che la società intratteneva rapporti lavorativi Parte_1 con la VE EP e dovendo quest'ultima eseguire delle lavorazioni per le quali risultava sprovvista di attrezzature e operai, tramite il proprio rappresentante legale Sig. LE LO provvedeva a presentare il Sig.
[...]
, titolare della , al Sig. CP_1 Parte_4 Parte_2 rappresentante legale della e nella medesima circostanza questi Parte_1 ultimi concordavano e contrattavano direttamente mezzi e opere. Concludeva, quindi, l'opposta che alcun rapporto sorgeva tra la e Parte_4 la VE EP, quest'ultima restando completamente estranea al rapporto istauratosi tra la D'EL ZI e la Parte_1 CP_4 la provvisoria esecuzione e assegnati termini di cui all'art 183 comma 6
[...]
c.p.c., venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti. All'udienza del 02.02.23, il Tribunale ha dichiarato parte opposta decaduta dalla prova ai sensi dell'art 208 c.p.c. e 104 disp. Att. al cpc. Pertanto, escusso solo il teste di parte opponente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 30 settembre 2025 sostituita con il deposito di note scritte. In via del tutto preliminare, va richiamato quanto già osservato dal Tribunale nel verbale di udienza del 22.12.2021 in ordine alla intervenuta sanatoria del difetto di procura, mediante la produzione nella presente fase di opposizione di valida procura alle liti. L'opposizione è fondata e va accolta. Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria. Orbene, mette conto evidenziare che, nel caso di specie, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare l'esistenza di un
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rapporto contrattuale di nolo con l'opponente, del tipo di merce oggetto di noleggio, della relativa consegna e del prezzo convenuto, limitandosi a produrre la fattura, le scritture contabili e un DDT recante una firma nello spazio riservato al conducente (sottoscrizione disconosciuta dall'opponente come non appartenente al rappresentante legale). In particolare, secondo il consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità, la fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale –proveniente dalla parte che intende avvalersene- ed alla funzione di fare risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro) si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, in ipotesi di contestazione, integra mero indizio della convenzione negoziale (cfr. Cass., 20 settembre 1999 n.10160; Cass., 23 giugno 1997 n. 5573; Cass., 18 febbraio 1995 n. 1798). E ciò ancorché la fattura sia annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (Cass. civ., Sez. II, 20/05/2004, n. 9593). Non può infatti sottacersi che a fronte della precisa e puntuale contestazione dell'esistenza del rapporto negoziale da parte dell'opponente, alcuna prova della conclusione di un contratto di noleggio e della consegna dei macchinari abbia offerto l'opposto né di natura documentale né orale essendo stato dichiarato decaduto dalla prova ai sensi dell'art 208 c.p.c. e 104 delle disp. Att. al c.p.c. Peraltro, dalla documentazione prodotta dall'opponente nonché dalle dichiarazioni rese dal teste , può ritenersi dimostrato che Testimone_1
l'opponente abbia subappaltato le opere specialistiche di trivellazione del cantiere di Bisaccia a diverse imprese, tra cui la Controparte_5
corrente in Cervinara (AV) alla via San Marciano, 15,
[...] nonché altresì Controparte_6 Controparte_7 che le fatture emesse da tali imprese subappaltatrici sono state integralmente saldate come comprovato dalle quietanze dalle stesse rilasciate (cfr. all. 9,10,11 opponente). Pertanto, tenuto conto di quanto appena argomentato non solo in ordine alla scarsa rilevanza probatoria della documentazione prodotta dall'opposto, ma anche della decisa contestazione dell'opponente, in applicazione del principio che si esprime nel brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, consacrato nell'art. 2697 c.c., la pretesa dell'opposto-attore sostanziale non può trovare accoglimento. L'opposizione va dunque accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Tanto premesso, venendo all'esame della domanda riconvenzionale, si osserva che l'opponente, ha chiesto il pagamento della somma di € 2.259,76 dovuta dall'opposto a titolo di spese di lite per la soccombenza nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Avellino e corrispondente all'importo oggetto di precetto notificato il 28.8.2017.
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Ebbene, a tale ultimo riguardo si osserva, in diritto, che secondo la giurisprudenza di legittimità “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cassazione civile sez. III, 28/08/2019, n.21768). In altri termini, intanto è ammessa la duplicazione dei titoli esecutivi, in quanto ricorrano i requisiti da ultimo menzionati, ed individuati dalla giurisprudenza di legittimità per far sì che con tale prassi non vi sia un abuso dello strumento processuale. Va, pertanto, esaminata la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui alla menzionata pronuncia, subordinatamente al riscontro dei quali è consentita la duplicazione dei titoli esecutivi. Nel caso che qui ci occupa, non può non osservarsi che non si rinviene un interesse concreto dell'opponente ai fini dell'ottenimento di un secondo titolo esecutivo, non avendo quest'ultimo dedotto (e, tantomeno, provato) la sussistenza di un siffatto interesse concreto ai fini dell'ottenimento di un altro titolo esecutivo rispetto a quello di cui è già in possesso: ne consegue che la domanda deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire. Occorre infatti che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo, non consentendosi l'introduzione di giudizi dai quali il creditore medesimo non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, non portando l'ulteriore titolo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo. Cassazione, sezione civile III, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21768; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° aprile 2014, n. 7532). Le spese processuali sostenute dall'opponente sono a carico dell'opposto per il 70%, dovendosi compensare il restante 30% in ragione del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale. La liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, tenuto conto della misura in cui è stata accolta la domanda, dell'attività espletata e delle difese formulate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord– II sezione civile -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca decreto ingiuntivo n. 2643/21- RG. N. 4662/2021, reso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 21/06/2021;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
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3) compensa le spese di lite nella misura di 30% e condanna
[...]
titolare della ditta D'EL VElazioni al pagamento del CP_1 restante 70% delle spese di giudizio in favore della che Parte_1 liquida in complessivi € 286,00 per spese ed euro 5331,20, per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 01.10.25
Il Giudice
Dott.ssa DO SS Limongelli
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