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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 818/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010011781 CONTR.CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1780/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, a mezzo pec, al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica
RN ) in data 07.04.2025 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 14.04.2025 il Signor
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentato e difeso dall'Avv.to avv. Difensore_2 e domiciliato presso la casella di posta elettronica dell'avv. Difensore_1 pec Email_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0090195E24010011781 del 7.1.2025 emesso dalla Creset S.p.A. per la riscossione della somma di € 6.106,83 assertivamente dovuta dal ricorrente in favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, Distretto Nord Salento (ex RN) a titolo di tributo 630 relativo all'anno 2020;
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/1992;
2. Violazione degli artt. 3 e 10 r.d. n. 215/1933 e degli artt. 3 e 13 l.r. n. 4/2012 - eccesso di potere;
3. Violazione del R.D. n. 215/1933 (legge quadro), della L.r. n. 4/2012 (nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), e della delibera giunta regionale n. 1150 del 18.6.2013 (linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri consortili);
4. Violazione del R.D. n. 215 del 1933 (legge quadro), e degli artt. 17 e 18 l.r. n. 4 del 13.03.2012 (nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), della delib. giunta regionale n.
1150 del 18.6.2013 (linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri consortili);
5. Violazione dell'art. 11 R.D. n. 215/1933 e degli artt. 17 e 18 L.r. n. 4/2012
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo
-di Accertare e dichiarare illegittimi, invalidi, nulli e conseguentemente:
-di revocare: il sollecito di pagamento impugnato, il piano di classifica approvato dal Consorzio, il piano annuale di riparto dell'anno 2020 ed ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
- di condannare l'ente resistente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica RN) si costituiva, tramite l'avv. Difensore_3, in data 30.09.2025, impugnando e contestando quando dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto. Depositava apposito elaborato peritale a firma del Dott. Nominativo_3.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, infondato per le seguenti motivazioni.
Le doglianze del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Con riferimento ai tutti i punti, che possono essere esaminati congiuntamente va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Il Consorzio ha controdedotto opportunamente su ciascuno dei rilievi mossi dal ricorrente producendo in atti la relativa documentazione a supporto delle proprie controdeduzioni.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 36273 del 28.12.2023, ha stabilito che “…… il consorzio, il cui avviso di pagamento sia stato impugnato, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo”. (Cass.
Civ., Sez. Trib., 28.12.2023, n. 36273
Il Consorzio resistente ha assolto tale onere producendo il Piano di classifica approvato per il Consorzio di
Bonifica di RN (dante causa dell'odierno Consorzio di Bonifica Centro Sud-Puglia) (Cass. Civ Sez.V Sent.
n.27057/14).
Inoltre, come chiarito da tempo dalla Cassazione, il beneficio può anche essere “conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo”. (giurisprudenza costante dopo SS.
UU. n.8960/1996 e n.968/1998)
Tuttavia, in questo caso, è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2241 del 2015).
Nel caso di specie, a fronte dell'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza indicato nel Piano, non può escludersi il beneficio di difesa idraulica solo perchè le opere non state, presuntamente, eseguite: per opere di difesa idraulica del territorio il beneficio specifico è intrinseco in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere. (Cassazione Sez.V Sent. n.27057/14).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass.
17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Il consorzio ha dimostrato, con documentazione in atti, che i terreni e fabbricati del ricorrente sono situati nel Comune di Brindisi e ricadono nel reticolo idrografico del Sottobacino Brindisi.
In particolare, come dimostra la perizia a firma del Dott. Nominativo_3 (All.2 pagine 13-14), i terreni del ricorrente sono circondati da canali consortili che sono stati manutenuti dal Consorzio, come mostrano le immagini allegate alla perizia (All.4 pagg.18-77 reticolo idrografico del Sottobacino Brindisi).
Inoltre il Consorzio ha adeguatamente dimostrato che nessuna violazione di legge è configurabile, nel caso in esame.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE LUCA TOBIA, Relatore
TOSI SERGIO MARIO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 818/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset - Crediti, Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090195E24010011781 CONTR.CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1780/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato, a mezzo pec, al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica
RN ) in data 07.04.2025 ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado il 14.04.2025 il Signor
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1 ), rappresentato e difeso dall'Avv.to avv. Difensore_2 e domiciliato presso la casella di posta elettronica dell'avv. Difensore_1 pec Email_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0090195E24010011781 del 7.1.2025 emesso dalla Creset S.p.A. per la riscossione della somma di € 6.106,83 assertivamente dovuta dal ricorrente in favore del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, Distretto Nord Salento (ex RN) a titolo di tributo 630 relativo all'anno 2020;
Il ricorrente eccepiva i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 7 comma 5 bis d. lgs. n. 546/1992;
2. Violazione degli artt. 3 e 10 r.d. n. 215/1933 e degli artt. 3 e 13 l.r. n. 4/2012 - eccesso di potere;
3. Violazione del R.D. n. 215/1933 (legge quadro), della L.r. n. 4/2012 (nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), e della delibera giunta regionale n. 1150 del 18.6.2013 (linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri consortili);
4. Violazione del R.D. n. 215 del 1933 (legge quadro), e degli artt. 17 e 18 l.r. n. 4 del 13.03.2012 (nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica), della delib. giunta regionale n.
1150 del 18.6.2013 (linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri consortili);
5. Violazione dell'art. 11 R.D. n. 215/1933 e degli artt. 17 e 18 L.r. n. 4/2012
Dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo
-di Accertare e dichiarare illegittimi, invalidi, nulli e conseguentemente:
-di revocare: il sollecito di pagamento impugnato, il piano di classifica approvato dal Consorzio, il piano annuale di riparto dell'anno 2020 ed ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
- di condannare l'ente resistente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già Consorzio di Bonifica RN) si costituiva, tramite l'avv. Difensore_3, in data 30.09.2025, impugnando e contestando quando dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso, in ogni sua parte perché destituito di fondamento in fatto e diritto. Depositava apposito elaborato peritale a firma del Dott. Nominativo_3.
Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è, infondato per le seguenti motivazioni.
Le doglianze del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Con riferimento ai tutti i punti, che possono essere esaminati congiuntamente va rilevato che secondo una diffusa opinione, l'obbligo di contribuenza non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo, discendendo piuttosto da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità inerenti la bonifica, la compartecipazione alle spese dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro del comprensorio;
sicché i contributi consortili sono esclusi categoricamente dall'ambito privatistico nel quale a fronte di una prestazione del Consorzio vi sarebbe una controprestazione (indennizzo o corrispettivo) dei consorziati (cfr. Corte Costituzionale n. 55/1963 e n. 5/1967).
Il Consorzio ha controdedotto opportunamente su ciascuno dei rilievi mossi dal ricorrente producendo in atti la relativa documentazione a supporto delle proprie controdeduzioni.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 36273 del 28.12.2023, ha stabilito che “…… il consorzio, il cui avviso di pagamento sia stato impugnato, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo”. (Cass.
Civ., Sez. Trib., 28.12.2023, n. 36273
Il Consorzio resistente ha assolto tale onere producendo il Piano di classifica approvato per il Consorzio di
Bonifica di RN (dante causa dell'odierno Consorzio di Bonifica Centro Sud-Puglia) (Cass. Civ Sez.V Sent.
n.27057/14).
Inoltre, come chiarito da tempo dalla Cassazione, il beneficio può anche essere “conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una “qualità” del fondo”. (giurisprudenza costante dopo SS.
UU. n.8960/1996 e n.968/1998)
Tuttavia, in questo caso, è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato. (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2241 del 2015).
Nel caso di specie, a fronte dell'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza indicato nel Piano, non può escludersi il beneficio di difesa idraulica solo perchè le opere non state, presuntamente, eseguite: per opere di difesa idraulica del territorio il beneficio specifico è intrinseco in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere. (Cassazione Sez.V Sent. n.27057/14).
Peraltro, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano la individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio: in tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e della avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. da ultimo Cass.
17.06.2016 n. 12576, che richiama Cass. n. 21176/2014, n. 20681/2014, n. 9104/2012).
Il consorzio ha dimostrato, con documentazione in atti, che i terreni e fabbricati del ricorrente sono situati nel Comune di Brindisi e ricadono nel reticolo idrografico del Sottobacino Brindisi.
In particolare, come dimostra la perizia a firma del Dott. Nominativo_3 (All.2 pagine 13-14), i terreni del ricorrente sono circondati da canali consortili che sono stati manutenuti dal Consorzio, come mostrano le immagini allegate alla perizia (All.4 pagg.18-77 reticolo idrografico del Sottobacino Brindisi).
Inoltre il Consorzio ha adeguatamente dimostrato che nessuna violazione di legge è configurabile, nel caso in esame.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Considerata la peculiarità della materia e l'esito della causa, si appalesa equo, sussistendo giusti motivi, disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Spese compensate.