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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 589/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DO LA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
per parte attrice “In via principale 1. Disporsi l'affidamento condiviso della
1 figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione alternata Per_1
settimanale presso i medesimi, da Lunedì al lunedì successivo. Disporsi
conseguentemente che i genitori provvedano ciascuno al suo mantenimento diretto. Per l'effetto, a far data dalla domanda, revocarsi e/o dichiararsi non dovuto il contributo mensile al mantenimento della minore ra in essere Per_1
a carico del Sig. Le decisioni ordinarie afferenti alla figlia Parte_1
verranno assunte dal genitore presso cui la stessa si trovi al momento mentre quelle straordinarie afferenti la scuola, la salute, le attività ricreative ed in genere le scelte fondamentali di vita, verranno assunte concordemente dai genitori.
2. Rideterminarsi, a far data dalla domanda, il contributo al
Per_ mantenimento mensile della figlia maggiore, non autosufficiente, a carico del padre in € 250,00-, da versarsi direttamente alla stessa, in maniera tracciabile entro il giorno 27 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
3. Disporsi che l'assegno unico a favore della figlia minore venga diviso al 50% tra i genitori.
4. Disporsi il versamento a carico di ciascun genitore del 50% delle spese straordinarie da effettuarsi a favore delle figlie,
intendendosi per tali quelle elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di
EN e con le modalità ivi previste. La quota delle spese straordinarie gravanti sul genitore che non ha effettuato la spesa dovrà essere rimborsata dal medesimo a colui che ha anticipato o deve effettuare il pagamento. 5.
Spese del presente procedimento interamente rifuse con accessori di legge. In
via subordinata 1. Nella denegata ipotesi di conferma di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre mediante Per_1
versamento di una somma mensile di danaro a favore della madre, ridurne l'ammontare dalla data della domanda nella misura di € 100,00- o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia.
2. Rideterminarsi, a far data dalla domanda, il contributo al mantenimento mensile della figlia maggiore, non
Per_ autosufficiente, a carico del padre in € 250,00-, da versarsi direttamente
2 alla stessa, in maniera tracciabile entro il giorno 27 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
3. Disporsi che l'assegno unico a favore della figlia minore venga diviso al 50% tra i genitori.
4. Disporsi
il versamento a carico di ciascun genitore del 50% delle spese straordinarie da effettuarsi a favore delle figlie, intendendosi per tali quelle elencate nel
Protocollo adottato dal Tribunale di EN e con le modalità ivi previste.
La quota delle spese straordinarie gravanti sul genitore che non ha effettuato la spesa dovrà essere rimborsata dal medesimo a colui che ha anticipato o deve effettuare il pagamento.
5. Spese del presente procedimento interamente rifuse con accessori di legge”.
per parte convenuta “1)Disporsi l'affido condiviso della figlia ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione alternata settimanale (da lunedì a lunedì
successivo); 2)Porsi a carico del padre, in favore della madre, l'obbligo di versare anticipatamente e comunque entro il giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento di l'assegno di euro 150,00 rivalutabile Per_1
annualmente secondo indice istat, se in aumento (prima rivalutazione Marzo
2025), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e regolarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di EN;
3)Confermarsi
l'importo concordato in sede divorzile siccome debitamente rivalutato, a titolo
Per_ di contributo nel mantenimento di , da versarsi anticipatamente entro il giorno 27 di ogni mese in favore della madre;
4)Disporsi che l'assegno unico per la figlia minore venga ripartito a metà tra genitori;
5)Spese ed Per_1
onorari di causa interamente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
3 110/2023.
1. Fatti controversi.
Le parti, già coniugi, hanno contratto matrimonio in data 16.09.1995. Dal
Per_ matrimonio sono nate le figlie (04.02.2001) e 20.05.2008). A seguito Per_1
di separazione (2018) e successivo giudizio di divorzio, il Tribunale di
EN, con sentenza n. 79/2020, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolando, tra l'altro: (i) affidamento condiviso di Per_1
con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione paterna;
(ii) contributo paterno al mantenimento di € 250,00 mensili per ciascuna figlia, rivalutabile secondo indici ISTAT;
(iii) riparto al 50% delle spese straordinarie;
(iv) suddivisione degli assegni familiari;
(v) trasferimento dell'intera proprietà della casa familiare in capo alla madre con permanenza del mutuo ipotecario a carico di entrambi in pari quota.
Con ricorso ex art. 473‑bis.29 c.p.c., il sig. ha chiesto la modifica delle Pt_1
condizioni divorzili, allegando sopravvenienze fattuali e economiche. Segue
costituzione della sig.ra con contestazioni integrali e domande di CP_1
segno conservativo, con disponibilità a riduzione dell'assegno per d € Per_1
150,00 mensili. Con ordinanza ex art. 473‑bis.22 c.p.c. (13.07.2024) questo
Tribunale ha, in via provvisoria e urgente, disposto: collocazione alternata di settimane alterne;
rideterminazione del contributo paterno per n Per_1 Per_1
€ 150,00 mensili (rivalutabili ISTAT); conferma delle restanti statuizioni divorzili;
ordini di esibizione per documentazione fiscale, bancaria e reddituale a far data dal 2022. Concessi i termini ex art. 473‑bis.28 c.p.c. e rimessa la causa in decisione, occorre osservare quanto segue:
- non vi è contendere tra le parti sull'affido condiviso della figlia minore Per_1
prossima alla maggiore età, a entrambi i genitori, con collocazione presso entrambi a settimane alterne, da lunedì a lunedì, considerato che è pacifica la sopravvenienza di tale organizzazione della vita quotidiana della figlia;
4 - non vi è contendere nemmeno sull'equa ripartizione delle spese straordinarie per entrambe le figlie e per l'equa ripartizione dell'assegno unico universale percepito nell'interesse della figlia Per_1
- ciò che rimane controverso è la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento ordinario di entrambe le figlie.
1. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.1. Giustificati motivi per la revisione del contributo paterno al
mantenimento ordinario delle figlie.
L'art. 473‑bis.29 c.p.c. consente la modifica dei provvedimenti concernenti affidamento, collocazione e mantenimento dei figli qualora sopravvengano circostanze idonee a giustificare l'adeguamento dell'assetto originario, in applicazione del principio rebus sic stantibus. Tale regola, già desumibile dagli artt. 337‑ter e 316‑bis c.c., impone che il contributo di mantenimento sia proporzionato alle risorse di ciascun genitore e alle esigenze della prole,
esigenze che evolvono nel tempo e non necessitano di prova specifica, essendo notorio che la crescita dei figli comporta incremento dei costi di istruzione,
cura e socialità.
Nel caso di specie, rispetto alla sentenza di divorzio del 2020, sono intervenute circostanze nuove e rilevanti: la crescita delle figlie, con conseguente aumento delle esigenze ordinarie e straordinarie;
la collocazione alternata della minore presso ciascun genitore a settimane alterne, in luogo della precedente Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
la frequentazione universitaria della
Per_ figlia maggiore , stabilmente residente a [...]per motivi di studio, con rientri saltuari presso la casa familiare;
il mutamento delle mansioni lavorative del ricorrente, dipendente della Questura di EN, esentato dai servizi operativi per ragioni di salute documentate, con conseguente perdita delle indennità di turno e riduzione del reddito;
l'assunzione di una nuova obbligazione da parte del ricorrente, consistente in un mutuo ipotecario per
5 l'acquisto dell'immobile destinato a propria abitazione, con onere mensile fisso di restituzione.
La ricostruzione della capacità economica delle parti alla luce della documentazione acquisita consente di delineare un quadro chiaro. Il
ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente stabile, ma ridotto rispetto al passato per effetto del cambio di mansioni, oscillante tra euro
1.850,00 e euro 2.100,00 netti mensili, con accrediti regolari e occasionali voci accessorie. A tali entrate si aggiunge la quota di assegno unico per la figlia minore, pari a circa euro 106‑117 mensili. Sul versante degli oneri gravano la rata del mutuo per l'abitazione attuale di euro 544,07 mensili, la quota di metà
rata del mutuo dell'ex casa familiare di euro 130,00, spese condominiali, costi di mobilità e carburante, rate di finanziamenti e premi assicurativi, contributi
Per_ per le figlie oltre a pagamenti per l'alloggio universitario di . Si
aggiungono movimentazioni su conto di risparmio e bonifici in entrata dai genitori, talvolta qualificati come “regalo” o “prestito infruttifero”, che hanno sostenuto la liquidità del ricorrente ma non integrano reddito stabile.
Il quadro complessivo evidenzia una capacità economica compressa da obbligazioni fisse e da oneri familiari rilevanti.
Quanto alla resistente, il documento bancario prodotto consente di aggiornare il profilo reddituale della sig.ra Si rileva l'accredito del compenso CP_1
mensile da parte di con causale “compenso Controparte_2
settembre” pari a euro 1.186,00 e “compenso ottobre” pari a euro 1.235,00, cui si aggiungono accrediti dell'assegno unico e versamenti in contanti. Tale dato segna un incremento significativo rispetto agli importi dichiarati in precedenza, inferiori a euro 1.000,00 mensili, e attesta una stabilizzazione della posizione lavorativa con retribuzione superiore alla soglia minima indicata negli atti introduttivi. Sul versante degli oneri, la resistente sopporta la rata del mutuo ex casa familiare, con addebiti periodici di circa euro 130,00, rate di
6 finanziamento Compass e addebiti per polizze assicurative, spese correnti oltre a bonifici in favore delle figlie e del ricorrente per spese straordinarie e
Per_ per l'affitto di . Il saldo contabile del conto, pur oscillante in negativo per effetto delle uscite, riflette una capacità di spesa coerente con il miglioramento reddituale, confermato dalla regolarità dei pagamenti e dall'assenza di insoluti.
Il raffronto tra le posizioni evidenzia che il ricorrente mantiene un reddito nominale più elevato, ma gravato da obbligazioni patrimoniali e familiari di importo consistente, che riducono il margine disponibile, mentre la resistente,
pur con reddito inferiore, beneficia di un incremento rispetto alle dichiarazioni iniziali e di oneri fissi più contenuti, circostanza che attenua la disparità
originaria. Tale quadro, unitamente alla collocazione alternata della minore e alla permanenza delle esigenze della figlia maggiorenne, integra i presupposti per la revisione delle condizioni economiche, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza alle risorse effettive di ciascun genitore.
Appare conforme a criteri di equità che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia minore durante i periodi di Per_1
permanenza presso di sé, secondo la scansione settimanale già stabilita, con la conseguenza che ciascun genitore dovrà farsi integralmente carico delle esigenze di cura e accudimento della minore, ivi inclusi i compiti domestici e la gestione ordinaria della vita quotidiana, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Tale modalità di contribuzione, che si fonda sulla ripartizione paritaria dei tempi di collocazione, realizza un equilibrio coerente con la situazione sopravvenuta e con l'interesse della figlia, evitando duplicazioni di oneri e garantendo la responsabilizzazione di ciascun genitore nel proprio ambito di competenza. La decorrenza di tale regime è fissata dalla pubblicazione della presente sentenza, restando ferme le statuizioni provvisorie adottate in corso di causa sino a tale momento.
7 Per_ Quanto alla figlia maggiore , ormai inserita stabilmente nel percorso universitario e non ancora economicamente autosufficiente, si ritiene equo rideterminare il contributo paterno in euro 250,00 mensili, da corrispondersi direttamente alla figlia medesima. Sul punto, anche se l'art. 337‑septies c.c.
pone come regola generale il versamento diretto dell'assegno periodico all'avente diritto, tuttavia, tale statuizione non si sottrare al principio della domanda, per cui, in assenza di domanda da parte del figlio maggiorenne
(con suo intervento) la corresponsione dell'assegno per il suo mantenimento ordinario proseguirà nei confronti del genitore convivente che ha presentato la relativa domanda nell'odierna causa (cfr. “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può
pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti,
siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” Cass. Sez. 1,
12/11/2021, n. 34100).
2. Spese di lite.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che ricorrano giusti motivi per una compensazione parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., alla luce della lettura data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Il contendere
è venuto meno sulla modifica del collocamento della figlia minore e sulla ripartizione delle spese straordinarie e dell'assegno unico, la causa ha richiesto un'istruttoria documentale articolata, resa necessaria dalla complessità delle questioni economiche e dalla sopravvenienza di fatti rilevanti, sicché la
8 soccombenza non può dirsi integrale. Inoltre, la resistente ha manifestato disponibilità a ridurre il contributo per la figlia minore, riconoscendo circostanze non controverse e aderendo, almeno in parte, alla prospettiva di una rimodulazione dell'assetto originario. Tali elementi giustificano la compensazione di un 2/3 delle spese tra le parti, ponendo il terzo residuo a carico della resistente, con liquidazione secondo i parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica della sentenza n. 79/2020 del Tribunale di EN,
a) dispone che la figlia minore , in atti generalizzata, continui ad Persona_3
essere affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione alternata settimanale da lunedì a lunedì presso ciascun genitore,
confermando le modalità di frequentazione già in atto;
b) stabilisce che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia urante i periodi di permanenza presso di sé, assumendo integralmente Per_1
le spese ordinarie e le esigenze di cura e accudimento, ivi inclusi i compiti domestici, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza,
restando ferme le statuizioni provvisorie adottate in corso di causa sino a tale momento;
c) ridetermina il contributo paterno per la figlia maggiore , in atti Persona_4
generalizzata, in euro 250,00 mensili, da corrispondersi alla madre Parte_2
entro il giorno 27 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo
[...]
gli indici ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
d) conferma il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie relative ad entrambe le figlie, da effettuarsi secondo il Protocollo in uso presso il
9 Tribunale di EN, nonché la divisione in parti uguali dell'assegno unico universale percepito nell'interesse della figlia minore;
e) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e per il restante terzo condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_2 Parte_1
lite che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
compensa le spese di lite.
Così deciso in EN, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e art. 7 d.m. 110/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 589/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DO LA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. SANZOGNI SILVIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473-
bis.28 c.p.c. e cioè
per parte attrice “In via principale 1. Disporsi l'affidamento condiviso della
1 figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione alternata Per_1
settimanale presso i medesimi, da Lunedì al lunedì successivo. Disporsi
conseguentemente che i genitori provvedano ciascuno al suo mantenimento diretto. Per l'effetto, a far data dalla domanda, revocarsi e/o dichiararsi non dovuto il contributo mensile al mantenimento della minore ra in essere Per_1
a carico del Sig. Le decisioni ordinarie afferenti alla figlia Parte_1
verranno assunte dal genitore presso cui la stessa si trovi al momento mentre quelle straordinarie afferenti la scuola, la salute, le attività ricreative ed in genere le scelte fondamentali di vita, verranno assunte concordemente dai genitori.
2. Rideterminarsi, a far data dalla domanda, il contributo al
Per_ mantenimento mensile della figlia maggiore, non autosufficiente, a carico del padre in € 250,00-, da versarsi direttamente alla stessa, in maniera tracciabile entro il giorno 27 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
3. Disporsi che l'assegno unico a favore della figlia minore venga diviso al 50% tra i genitori.
4. Disporsi il versamento a carico di ciascun genitore del 50% delle spese straordinarie da effettuarsi a favore delle figlie,
intendendosi per tali quelle elencate nel Protocollo adottato dal Tribunale di
EN e con le modalità ivi previste. La quota delle spese straordinarie gravanti sul genitore che non ha effettuato la spesa dovrà essere rimborsata dal medesimo a colui che ha anticipato o deve effettuare il pagamento. 5.
Spese del presente procedimento interamente rifuse con accessori di legge. In
via subordinata 1. Nella denegata ipotesi di conferma di un contributo al mantenimento della figlia minore a carico del padre mediante Per_1
versamento di una somma mensile di danaro a favore della madre, ridurne l'ammontare dalla data della domanda nella misura di € 100,00- o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia.
2. Rideterminarsi, a far data dalla domanda, il contributo al mantenimento mensile della figlia maggiore, non
Per_ autosufficiente, a carico del padre in € 250,00-, da versarsi direttamente
2 alla stessa, in maniera tracciabile entro il giorno 27 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
3. Disporsi che l'assegno unico a favore della figlia minore venga diviso al 50% tra i genitori.
4. Disporsi
il versamento a carico di ciascun genitore del 50% delle spese straordinarie da effettuarsi a favore delle figlie, intendendosi per tali quelle elencate nel
Protocollo adottato dal Tribunale di EN e con le modalità ivi previste.
La quota delle spese straordinarie gravanti sul genitore che non ha effettuato la spesa dovrà essere rimborsata dal medesimo a colui che ha anticipato o deve effettuare il pagamento.
5. Spese del presente procedimento interamente rifuse con accessori di legge”.
per parte convenuta “1)Disporsi l'affido condiviso della figlia ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione alternata settimanale (da lunedì a lunedì
successivo); 2)Porsi a carico del padre, in favore della madre, l'obbligo di versare anticipatamente e comunque entro il giorno 27 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento di l'assegno di euro 150,00 rivalutabile Per_1
annualmente secondo indice istat, se in aumento (prima rivalutazione Marzo
2025), oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e regolarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di EN;
3)Confermarsi
l'importo concordato in sede divorzile siccome debitamente rivalutato, a titolo
Per_ di contributo nel mantenimento di , da versarsi anticipatamente entro il giorno 27 di ogni mese in favore della madre;
4)Disporsi che l'assegno unico per la figlia minore venga ripartito a metà tra genitori;
5)Spese ed Per_1
onorari di causa interamente rifusi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
3 110/2023.
1. Fatti controversi.
Le parti, già coniugi, hanno contratto matrimonio in data 16.09.1995. Dal
Per_ matrimonio sono nate le figlie (04.02.2001) e 20.05.2008). A seguito Per_1
di separazione (2018) e successivo giudizio di divorzio, il Tribunale di
EN, con sentenza n. 79/2020, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolando, tra l'altro: (i) affidamento condiviso di Per_1
con collocazione prevalente presso la madre e tempi di frequentazione paterna;
(ii) contributo paterno al mantenimento di € 250,00 mensili per ciascuna figlia, rivalutabile secondo indici ISTAT;
(iii) riparto al 50% delle spese straordinarie;
(iv) suddivisione degli assegni familiari;
(v) trasferimento dell'intera proprietà della casa familiare in capo alla madre con permanenza del mutuo ipotecario a carico di entrambi in pari quota.
Con ricorso ex art. 473‑bis.29 c.p.c., il sig. ha chiesto la modifica delle Pt_1
condizioni divorzili, allegando sopravvenienze fattuali e economiche. Segue
costituzione della sig.ra con contestazioni integrali e domande di CP_1
segno conservativo, con disponibilità a riduzione dell'assegno per d € Per_1
150,00 mensili. Con ordinanza ex art. 473‑bis.22 c.p.c. (13.07.2024) questo
Tribunale ha, in via provvisoria e urgente, disposto: collocazione alternata di settimane alterne;
rideterminazione del contributo paterno per n Per_1 Per_1
€ 150,00 mensili (rivalutabili ISTAT); conferma delle restanti statuizioni divorzili;
ordini di esibizione per documentazione fiscale, bancaria e reddituale a far data dal 2022. Concessi i termini ex art. 473‑bis.28 c.p.c. e rimessa la causa in decisione, occorre osservare quanto segue:
- non vi è contendere tra le parti sull'affido condiviso della figlia minore Per_1
prossima alla maggiore età, a entrambi i genitori, con collocazione presso entrambi a settimane alterne, da lunedì a lunedì, considerato che è pacifica la sopravvenienza di tale organizzazione della vita quotidiana della figlia;
4 - non vi è contendere nemmeno sull'equa ripartizione delle spese straordinarie per entrambe le figlie e per l'equa ripartizione dell'assegno unico universale percepito nell'interesse della figlia Per_1
- ciò che rimane controverso è la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento ordinario di entrambe le figlie.
1. Merito della lite. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.1. Giustificati motivi per la revisione del contributo paterno al
mantenimento ordinario delle figlie.
L'art. 473‑bis.29 c.p.c. consente la modifica dei provvedimenti concernenti affidamento, collocazione e mantenimento dei figli qualora sopravvengano circostanze idonee a giustificare l'adeguamento dell'assetto originario, in applicazione del principio rebus sic stantibus. Tale regola, già desumibile dagli artt. 337‑ter e 316‑bis c.c., impone che il contributo di mantenimento sia proporzionato alle risorse di ciascun genitore e alle esigenze della prole,
esigenze che evolvono nel tempo e non necessitano di prova specifica, essendo notorio che la crescita dei figli comporta incremento dei costi di istruzione,
cura e socialità.
Nel caso di specie, rispetto alla sentenza di divorzio del 2020, sono intervenute circostanze nuove e rilevanti: la crescita delle figlie, con conseguente aumento delle esigenze ordinarie e straordinarie;
la collocazione alternata della minore presso ciascun genitore a settimane alterne, in luogo della precedente Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
la frequentazione universitaria della
Per_ figlia maggiore , stabilmente residente a [...]per motivi di studio, con rientri saltuari presso la casa familiare;
il mutamento delle mansioni lavorative del ricorrente, dipendente della Questura di EN, esentato dai servizi operativi per ragioni di salute documentate, con conseguente perdita delle indennità di turno e riduzione del reddito;
l'assunzione di una nuova obbligazione da parte del ricorrente, consistente in un mutuo ipotecario per
5 l'acquisto dell'immobile destinato a propria abitazione, con onere mensile fisso di restituzione.
La ricostruzione della capacità economica delle parti alla luce della documentazione acquisita consente di delineare un quadro chiaro. Il
ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente stabile, ma ridotto rispetto al passato per effetto del cambio di mansioni, oscillante tra euro
1.850,00 e euro 2.100,00 netti mensili, con accrediti regolari e occasionali voci accessorie. A tali entrate si aggiunge la quota di assegno unico per la figlia minore, pari a circa euro 106‑117 mensili. Sul versante degli oneri gravano la rata del mutuo per l'abitazione attuale di euro 544,07 mensili, la quota di metà
rata del mutuo dell'ex casa familiare di euro 130,00, spese condominiali, costi di mobilità e carburante, rate di finanziamenti e premi assicurativi, contributi
Per_ per le figlie oltre a pagamenti per l'alloggio universitario di . Si
aggiungono movimentazioni su conto di risparmio e bonifici in entrata dai genitori, talvolta qualificati come “regalo” o “prestito infruttifero”, che hanno sostenuto la liquidità del ricorrente ma non integrano reddito stabile.
Il quadro complessivo evidenzia una capacità economica compressa da obbligazioni fisse e da oneri familiari rilevanti.
Quanto alla resistente, il documento bancario prodotto consente di aggiornare il profilo reddituale della sig.ra Si rileva l'accredito del compenso CP_1
mensile da parte di con causale “compenso Controparte_2
settembre” pari a euro 1.186,00 e “compenso ottobre” pari a euro 1.235,00, cui si aggiungono accrediti dell'assegno unico e versamenti in contanti. Tale dato segna un incremento significativo rispetto agli importi dichiarati in precedenza, inferiori a euro 1.000,00 mensili, e attesta una stabilizzazione della posizione lavorativa con retribuzione superiore alla soglia minima indicata negli atti introduttivi. Sul versante degli oneri, la resistente sopporta la rata del mutuo ex casa familiare, con addebiti periodici di circa euro 130,00, rate di
6 finanziamento Compass e addebiti per polizze assicurative, spese correnti oltre a bonifici in favore delle figlie e del ricorrente per spese straordinarie e
Per_ per l'affitto di . Il saldo contabile del conto, pur oscillante in negativo per effetto delle uscite, riflette una capacità di spesa coerente con il miglioramento reddituale, confermato dalla regolarità dei pagamenti e dall'assenza di insoluti.
Il raffronto tra le posizioni evidenzia che il ricorrente mantiene un reddito nominale più elevato, ma gravato da obbligazioni patrimoniali e familiari di importo consistente, che riducono il margine disponibile, mentre la resistente,
pur con reddito inferiore, beneficia di un incremento rispetto alle dichiarazioni iniziali e di oneri fissi più contenuti, circostanza che attenua la disparità
originaria. Tale quadro, unitamente alla collocazione alternata della minore e alla permanenza delle esigenze della figlia maggiorenne, integra i presupposti per la revisione delle condizioni economiche, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza alle risorse effettive di ciascun genitore.
Appare conforme a criteri di equità che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia minore durante i periodi di Per_1
permanenza presso di sé, secondo la scansione settimanale già stabilita, con la conseguenza che ciascun genitore dovrà farsi integralmente carico delle esigenze di cura e accudimento della minore, ivi inclusi i compiti domestici e la gestione ordinaria della vita quotidiana, nel rispetto del principio di bigenitorialità. Tale modalità di contribuzione, che si fonda sulla ripartizione paritaria dei tempi di collocazione, realizza un equilibrio coerente con la situazione sopravvenuta e con l'interesse della figlia, evitando duplicazioni di oneri e garantendo la responsabilizzazione di ciascun genitore nel proprio ambito di competenza. La decorrenza di tale regime è fissata dalla pubblicazione della presente sentenza, restando ferme le statuizioni provvisorie adottate in corso di causa sino a tale momento.
7 Per_ Quanto alla figlia maggiore , ormai inserita stabilmente nel percorso universitario e non ancora economicamente autosufficiente, si ritiene equo rideterminare il contributo paterno in euro 250,00 mensili, da corrispondersi direttamente alla figlia medesima. Sul punto, anche se l'art. 337‑septies c.c.
pone come regola generale il versamento diretto dell'assegno periodico all'avente diritto, tuttavia, tale statuizione non si sottrare al principio della domanda, per cui, in assenza di domanda da parte del figlio maggiorenne
(con suo intervento) la corresponsione dell'assegno per il suo mantenimento ordinario proseguirà nei confronti del genitore convivente che ha presentato la relativa domanda nell'odierna causa (cfr. “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può
pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti,
siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” Cass. Sez. 1,
12/11/2021, n. 34100).
2. Spese di lite.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che ricorrano giusti motivi per una compensazione parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., alla luce della lettura data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Il contendere
è venuto meno sulla modifica del collocamento della figlia minore e sulla ripartizione delle spese straordinarie e dell'assegno unico, la causa ha richiesto un'istruttoria documentale articolata, resa necessaria dalla complessità delle questioni economiche e dalla sopravvenienza di fatti rilevanti, sicché la
8 soccombenza non può dirsi integrale. Inoltre, la resistente ha manifestato disponibilità a ridurre il contributo per la figlia minore, riconoscendo circostanze non controverse e aderendo, almeno in parte, alla prospettiva di una rimodulazione dell'assetto originario. Tali elementi giustificano la compensazione di un 2/3 delle spese tra le parti, ponendo il terzo residuo a carico della resistente, con liquidazione secondo i parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
in modifica della sentenza n. 79/2020 del Tribunale di EN,
a) dispone che la figlia minore , in atti generalizzata, continui ad Persona_3
essere affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocazione alternata settimanale da lunedì a lunedì presso ciascun genitore,
confermando le modalità di frequentazione già in atto;
b) stabilisce che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia urante i periodi di permanenza presso di sé, assumendo integralmente Per_1
le spese ordinarie e le esigenze di cura e accudimento, ivi inclusi i compiti domestici, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza,
restando ferme le statuizioni provvisorie adottate in corso di causa sino a tale momento;
c) ridetermina il contributo paterno per la figlia maggiore , in atti Persona_4
generalizzata, in euro 250,00 mensili, da corrispondersi alla madre Parte_2
entro il giorno 27 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo
[...]
gli indici ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa;
d) conferma il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie relative ad entrambe le figlie, da effettuarsi secondo il Protocollo in uso presso il
9 Tribunale di EN, nonché la divisione in parti uguali dell'assegno unico universale percepito nell'interesse della figlia minore;
e) compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e per il restante terzo condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_2 Parte_1
lite che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
compensa le spese di lite.
Così deciso in EN, in data 19/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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