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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona della dott.ssa TA Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2463/2022 R.G.
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Afferrante, che C.F._2 li rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
appellanti
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Comandante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
appellata
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 2.11.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata celebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza, secondo il rito speciale vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso in appello depositato in data 29.4.2022, e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 17/2022, depositata in data 7.3.2022, con cui il Giudice di Pace di
1 DI NI ha rigettato la loro opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 24/2021 del Capo
Compartimento Marittimo di del 29.1.2021, notificata in data 8.2.2021, con cui è stata CP_1 irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.135,20, emessa sulla base di due verbali di accertamento e contestazione d'infrazione amministrativa n. CPU-PM/759/2020 e n. CPU-
redatti dalla “Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – Manfredonia” di DI NumeroD_1
NI, entrambi dell'1.9.2020.
La vicenda trae origine dal sopralluogo del personale della di Controparte_1 effettuato presso il ” di DI NI in data 1.9.2020, nel corso del quale CP_1 Parte_3
– tra le altre cose – veniva riscontrata la violazione dell'art. 6 – capo c) punto 6 – capo a) punto 6 lettera a – capo c) punto 1, dell'Ordinanza Balneare 2020 della datata 21.5.2020, CP_2 punita dall'art. 1164, comma 1, codice della navigazione, “poiché durante l'espletamento di un servizio di Polizia Marittima ricadente nell'attività di Mare Sicuro 2020 presso lo stabilimento balneare ad insegna , esperito dalle ore 11:30 alle ore 12:00, regolare orario di servizio Parte_3 di salvataggio, veniva accertato: la mancata esposizione della norma etica, la mancata esposizione all'ingresso dello stabilimento dell'Ordinanza Balneare della , mancanza di dotazioni CP_2 di primo soccorso”, nonché la violazione degli artt. “5.3, 6.2, 6.2.3, 6.2.1 e 6.2.4 dell'Ordinanza
Balneare N° 12/2019 datata 17/04/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste”, punita dall'art. 1164, comma 1 codice della navigazione, “perché durante il controllo effettuato nella suddetta Concessione Balneare dalle ore 11:30 alle ore 12:00, risultava che il natante a remi di salvataggio era incompleto delle dotazioni, mancanza del pennone per issare le bandiere di segnalazione, mancanza della postazione sopraelevata di salvataggio e mancanza di dotazioni individuali per il salvataggio”.
In tale occasione, il personale della Capitaneria contestava le violazioni alla e al Pt_1
rispettivamente in qualità di titolare della concessione demaniale e di responsabile Parte_2 amministrativo dello stabilimento balneare ”, mediante i verbali n. CPU-PM/759/2020 e Parte_3
CPU-PM/760/2020 dell'1.9.2020, da cui è scaturita l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 24/2021.
Gli appellanti hanno chiesto, in via preliminare, di sospendere l'immediata esecutività della sentenza impugnata;
nel merito, hanno ribadito il motivo di opposizione già articolato in primo grado, relativo al “travisamento dei fatti ed illogicità delle motivazioni in sentenza”, censurando, in particolare, la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che “al momento dell'accertamento, alcuna condizione e/o spiegazione di quanto contestato veniva rappresentata agli accertatori che in quel momento potevano procedere alle dovute verifiche e constatare quanto riferito” e, più in generale, che lo “stato di necessità” dedotto dai ricorrenti non fosse riscontrato “da alcuna prova, neanche nel presente giudizio”.
2 Gli appellanti hanno, quindi, concluso chiedendo che la sentenza di primo grado venga riformata e, per l'effetto, che l'ordinanza ingiunzione impugnata venga annullata/revocata/dichiarata nulla e/o giuridicamente inesistente;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.12.2022, si è costituita in giudizio la CP_1
di impugnando e contestando integralmente il contenuto dell'avverso ricorso.
[...] CP_1
L'appellata ha ribadito la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando come i fatti posti dal Giudice alla base della decisione risultino inequivocabilmente cristallizzati dal verbale di accertamento della Capitaneria di Porto, che, a prescindere da eventuali sviste, fa fede fino a querela di falso;
la parte ha altresì precisato che, per la stessa ragione, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze non attestate nel verbale stesso, nonché che il giudice di merito non è tenuto a valutare esplicitamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi su cui intende fondare il proprio convincimento, dovendosi intendere quelli incompatibili come implicitamente rigettati.
L'appellata ha, quindi, insistito per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
il tutto con vittoria di spese di lite.
II.- In data 23.11.2023, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dal precedente titolare del ruolo, che – tuttavia – non è stata accettata dagli appellanti.
In assenza di attività istruttoria, salva l'acquisizione del fascicolo di prime cure, la causa è stata dunque rinviata per la decisione all'udienza dell'11.12.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note conclusive debitamente autorizzate e delle note di trattazione scritta, viene decisa con deposito telematico della sentenza.
III.- Preliminarmente, è opportuno evidenziare che, nonostante il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza siano stati erroneamente notificati alla di Controparte_1 CP_1 anziché all'Avvocatura di Stato (domiciliataria ex lege ai sensi degli artt. 144, co. 1 c.p.c. e 11 R.D.
1611/1933), quest'ultima si è costituita in giudizio così sanando il vizio della notificazione.
Sempre in premessa, è opportuno ribadire che in tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione emessa per l'irrogazione di sanzioni amministrative “il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice”, il quale accerta la
“conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa” (Sez. Un., n. 1786/2010); sicché, mentre è onere dalla pubblica amministrazione provare l'esistenza dei presupposti sanzionatori, in quanto attrice in senso sostanziale, incombe sul sanzionato l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, tra i quali rientra pacificamente la causa di forza maggiore.
3 Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Gli appellanti hanno chiesto di riformare la sentenza lamentando l'erroneità della motivazione nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto di rigettare l'opposizione per mancata prova della causa di forza maggiore (che avrebbe necessitato la condotta sanzionata), senza fornire un'adeguata motivazione e, peraltro, ignorando le dichiarazioni rese dal stesso al personale della Parte_2
Capitaneria intervenuto sul posto (cfr. “verbale di constatazione” dell'1.9.2020, allegato sub 3 al fascicolo di parte di primo grado); secondo l'assunto degli appellanti, infatti, le condotte contestate dall'autorità procedente sarebbero state necessitate dalla “forte mareggiata che aveva causato la caduta della torretta di salvataggio, danneggiandola, alla quale è ancorato il pennone sul quale vengono di volta in volta issate le bandiere di segnalazione, oltre ad aver provocato altri danni”, così come rappresentata dall'appellante nel corso del sopralluogo.
Contrariamente, deve ritenersi che la decisione del Giudice di prime cure sia corretta, in quanto debitamente (pur se succintamente) motivata: infatti, la dichiarazione resa dal ai Parte_2 militari verbalizzanti il giorno della constatazione (ancorché non riportata nel successivo “verbale di accertamento e contestazione”) non poteva di certo costituire – da sé sola – valida causa di esclusione della responsabilità e ciò non solo perché non suffragata da alcun riscontro probatorio (quale documentazione metereologica e/o fotografica scattata in prossimità dei fatti e, quindi, la mattina seguente l'asserita mareggiata), ma anche perché del tutto tardiva, in quanto resa solo a seguito del controllo effettuato dal personale marittimo nella mattinata dell'1.9.2020 (tra le 11:30 e le 12:00), allorché lo stabilmente balneare era aperto al pubblico con vari turisti in mare e sull'arenile, in totale spregio a quanto disposto dall'art. 11.2 dell'Ordinanza violata (n. 12/2019), che obbliga i titolari di stabilimenti balneari di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alle Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.
Deve aggiungersi che la prova del violento evento naturale che si asserisce occorso (“forte mareggiata che aveva causato addirittura la caduta della torretta di salvataggio” – deduzione difensive dell'opponente dell'1.10.2020), non avrebbe potuto essere fornita nemmeno dalla rappresentazione fattane dalla parte nel corso di un eventuale interrogatorio libero, specie in virtù del fatto che – dagli atti dell'istruttoria svolta dalla – era emersa l'assenza “di eventuali CP_1 segnalazioni, di incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei, presentati all'Autorità Marittima competente e/o alle Forze di Polizia” (cfr. processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo).
Gli appellanti, dunque, non hanno fornito alcuna prova del fatto di forza maggiore – non desumibile, è utile ribadire, da una mera affermazione resa a posteriori dal presunto trasgressore nel verbale di constatazione – come rilevato in via assorbente e dirimente dal Giudice, nel passaggio in
4 cui dichiara che “i ricorrenti, potevano comunque rappresentare le proprie spiegazioni e/ o motivazioni, anche in un momento successivo, come hanno legittimamente fatto, ma le stesse non sono state supportate da alcuna prova, neanche nel presente giudizio, pertanto non possono essere recepite a discolpa e a dimostrazione dello stato di necessità invocato. Sulla base di tali premesse il ricorso merita il rigetto”.
Difatti, la causa di forza maggiore, che è un elemento estraneo che condiziona irresistibilmente l'agire dell'uomo escludendone la colpa in relazione al comportamento necessitato (vis cui resisti non potest), è un fatto impeditivo che deve essere provato, nel giudizio di cognizione, dal convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c.; non v'è dubbio, poi, che tale regola, in quanto espressione del generale principio di colpevolezza (o, se si aderisce alla ricostruzione minoritaria, di nesso causale) valga anche per la materia dell'illecito amministrativo, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove ha ritenuto che “in tema di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico. La relativa nozione va desunta all'art. 45 cod. pen., rimanendo integrata con il concorso dell'imprevedibilità ed inevitabilità da accertare positivamente mediante specifica indagine” (Cass. civ., n. 10343/2010).
In conclusione, a fronte della prova dei presupposti sanzionatori offerta dalla Controparte_1
in primo grado (non rimessa in discussione con l'odierna impugnazione), non avendo parte
[...] appellante dimostrato, per le ragioni esposte, l'assenza di colpa rispetto all'illecito contestato, la sanzione irrogata con l'opposta ordinanza va, dunque, confermata, e l'appello rigettato.
IV. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 5.200, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i minimi per la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
2. NA e in solido fra loro, alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite che liquida nella somma di € 2.127, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
5 Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Foggia, 18 dicembre 2025
Il Giudice – TA Valeriani
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