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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7024/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ornella Sirtori (CF: ), presso il cui studio in Monza, Via L. Pavoni, 1, elegge domicilio giusta C.F._2 delega allegata telematicamente al ricorso (dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] l'[...] Controparte_1 C.F._3 Controparte_1 ( ) residente a [...], assistita e difesa dall'Avv. Stefano C.F._3 Spadari (C.F. ) del foro di Monza ed elettivamente domiciliata –giusta procura C.F._4 parte integrante della memoria di costituzione – presso il suo studio sito in Monza, via Felice Cavallotti 126, il quale difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec:
ovvero alla mail , Email_2 Email_3 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 5 1) a far data dal deposito del presente ricorso, ridurre il contributo nel mantenimento del figlio a carico del padre da Euro 600,00 mensili ad Euro 350,00 mensili o nella diversa misura accertanda in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
2) accertare e dichiarare che detto contributo è omnicomprensivo e che a far data dal deposito del presente ricorso è cessato l'obbligo del padre di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
3) accertare e dichiarare che dalla data di deposito del presente ricorso nulla è dovuto dal Sig. Pt_1 a titolo di contributo nel mantenimento della Sig.ra essendo la stessa economicamente CP_1 autosufficiente;
IN VIA SUBORDINATA ridurre il contributo nel mantenimento della moglie nella misura accertanda in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
4) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di vedere e tenere con sé il figlio con la Pt_1 Per_1 presenza della nonna paterna, secondo i tempi e le modalità stabilende in corso di causa, avuto riguardo al precipuo interesse del minore di mantenere un rapporto significativo anche con il padre e la di lui famiglia;
per Controparte_1
-disporre, come da relazione Servizi Sociali in data 24.10.2025, l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con facoltà solo per la madre di sottoscrivere e firmare presso ogni Persona_2 competente Autorità o Enti preposti, Istituto Scolastico ogni necessario documento riguardante il figlio minore nato a [...] il [...]; Persona_2
-porre a carico di la somma di euro 500,00 mensile da versare con decorrenza dal mese Parte_1 di aprile 2025 entro il giorno dieci di ogni mese per dodici mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il tutto come precisato al punto 2) del provvedimento emesso Per_1 dal Tribunale di Monza il 02.04.2025. Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c.; I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le pagina 2 di 5 ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La relazione dei servizi sociali del Comune di Monza dà atto che il padre si è reso irreperibile sia alla resistente che a sua madre, che ha dichiarato che non riesce a superare la dipendenza da stupefacenti e alcool. Concludono per l'affido esclusivo alla madre con collocamento prevalente presso di lei del figlio minore (17.11.2016) e visite con il padre in spazio neutro se lui dovesse Per_1 rendersi disponibile. Per quanto concerne l'affido e il collocamento il Collegio provvede in conformità, vista l'irreperibilità del padre e la sua dipendenza da alcool e stupefacenti. Al fine di evitare che l'irreperibilità del padre pregiudichi il concreto esercizio della potestà genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza del figlio minore, di provvedere alle pratiche amministrative, compreso il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio del figlio minore. Allo stato, devono essere sospese le visite tra padre e figlio. Potranno riprendere in spazio neutro solo se il padre dimostri di aver superato la dipendenza da alcool e stupefacenti. II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Il ricorrente ha sempre lavorato come imbianchino, provvedendo in via integrale al mantenimento della famiglia. Ha lavorato anche per la ditta del marito di sua madre, che lo pagava dietro emissione di fattura, come risulta dagli e/c del 2022 e 2023. Il ricorrente ha piena capacità lavorativa. Il marito di sua madre si era reso disponibile a farlo lavorare con lui, ma allo stato la condizione di tossicodipendenza e abuso di alcool, unitamente all'irreperibilità, rendono problematico che possa lavorare con lui. La resistente nel 2023 ha dichiarato un reddito annuo lordo di euro 3.032 per 76 giorni di lavoro. Ha reperito un nuovo lavoro in data 17.6.2024, per cui ha dicembre 2024 ha superato i limiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, che è stato revocato ex tunc. Dall'e/c 2025 si evince che lavora per con una retribuzione di Parte_2 euro 1.432 mensili netta. Percepisce l'assegno unico familiare di circa euro 199 mensili. Deve pagare un canone di locazione di euro 400 euro mensili, a gennaio 2025 risulta un addebito di euro 450 mensili a tale titolo. Va confermato la revoca del contributo al suo mantenimento. Il contributo al mantenimento del figlio viene stabilito come da dispositivo.
III. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente nella misura di 1/3, che ha instaurato il presente giudizio per ottenere la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento della resistente, domanda accolta avendo la stessa iniziato a lavorare e superato a dicembre 2024 i limiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il contributo a pagina 3 di 5 carico del padre per il mantenimento del figlio è stato ridotto ad euro 500 mensili, ma è stato disposto l' affido esclusivo rafforzato, essendosi reso irreperibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. 1212/2023:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei e Per_1 facoltà madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza del figlio minore, di provvedere alle pratiche amministrative, compreso il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio del figlio minore. Allo stato,sospende le visite tra padre e figlio. Potranno riprendere in spazio neutro solo se il padre dimostri di aver superato la dipendenza da alcool e stupefacenti.
2) Pone a carico del padre l'importo di euro 500, da versarsi con decorrenza dal mese di aprile 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del pagina 4 di 5 consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza
I. Revoca il contributo a carico di per il mantenimento di Parte_1 CP_1
con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
[...]
II. Condanna il ricorrente a rimborsare alla moglie le spese del presente giudizio nella misura di 1/3 che liquida nella misura già ridotta di euro 2.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa, dichiarando compensato tra le parti il residuo importo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7024/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ornella Sirtori (CF: ), presso il cui studio in Monza, Via L. Pavoni, 1, elegge domicilio giusta C.F._2 delega allegata telematicamente al ricorso (dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] l'[...] Controparte_1 C.F._3 Controparte_1 ( ) residente a [...], assistita e difesa dall'Avv. Stefano C.F._3 Spadari (C.F. ) del foro di Monza ed elettivamente domiciliata –giusta procura C.F._4 parte integrante della memoria di costituzione – presso il suo studio sito in Monza, via Felice Cavallotti 126, il quale difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec:
ovvero alla mail , Email_2 Email_3 RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: MODIFICA DI CONDIZIONI AI SENSI DELL' art. 473bis. 29 c.p.c.
CONCLUSIONI per Parte_1 IN VIA PRINCIPALE:
pagina 1 di 5 1) a far data dal deposito del presente ricorso, ridurre il contributo nel mantenimento del figlio a carico del padre da Euro 600,00 mensili ad Euro 350,00 mensili o nella diversa misura accertanda in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
2) accertare e dichiarare che detto contributo è omnicomprensivo e che a far data dal deposito del presente ricorso è cessato l'obbligo del padre di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio;
3) accertare e dichiarare che dalla data di deposito del presente ricorso nulla è dovuto dal Sig. Pt_1 a titolo di contributo nel mantenimento della Sig.ra essendo la stessa economicamente CP_1 autosufficiente;
IN VIA SUBORDINATA ridurre il contributo nel mantenimento della moglie nella misura accertanda in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
4) accertare e dichiarare il diritto del Sig. di vedere e tenere con sé il figlio con la Pt_1 Per_1 presenza della nonna paterna, secondo i tempi e le modalità stabilende in corso di causa, avuto riguardo al precipuo interesse del minore di mantenere un rapporto significativo anche con il padre e la di lui famiglia;
per Controparte_1
-disporre, come da relazione Servizi Sociali in data 24.10.2025, l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con facoltà solo per la madre di sottoscrivere e firmare presso ogni Persona_2 competente Autorità o Enti preposti, Istituto Scolastico ogni necessario documento riguardante il figlio minore nato a [...] il [...]; Persona_2
-porre a carico di la somma di euro 500,00 mensile da versare con decorrenza dal mese Parte_1 di aprile 2025 entro il giorno dieci di ogni mese per dodici mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore il tutto come precisato al punto 2) del provvedimento emesso Per_1 dal Tribunale di Monza il 02.04.2025. Motivi della decisione
Rilevato che il procedimento di revisione delle condizioni può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993); ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali ex articolo 2697 c.c.; I. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le pagina 2 di 5 ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La relazione dei servizi sociali del Comune di Monza dà atto che il padre si è reso irreperibile sia alla resistente che a sua madre, che ha dichiarato che non riesce a superare la dipendenza da stupefacenti e alcool. Concludono per l'affido esclusivo alla madre con collocamento prevalente presso di lei del figlio minore (17.11.2016) e visite con il padre in spazio neutro se lui dovesse Per_1 rendersi disponibile. Per quanto concerne l'affido e il collocamento il Collegio provvede in conformità, vista l'irreperibilità del padre e la sua dipendenza da alcool e stupefacenti. Al fine di evitare che l'irreperibilità del padre pregiudichi il concreto esercizio della potestà genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza del figlio minore, di provvedere alle pratiche amministrative, compreso il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio del figlio minore. Allo stato, devono essere sospese le visite tra padre e figlio. Potranno riprendere in spazio neutro solo se il padre dimostri di aver superato la dipendenza da alcool e stupefacenti. II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Il ricorrente ha sempre lavorato come imbianchino, provvedendo in via integrale al mantenimento della famiglia. Ha lavorato anche per la ditta del marito di sua madre, che lo pagava dietro emissione di fattura, come risulta dagli e/c del 2022 e 2023. Il ricorrente ha piena capacità lavorativa. Il marito di sua madre si era reso disponibile a farlo lavorare con lui, ma allo stato la condizione di tossicodipendenza e abuso di alcool, unitamente all'irreperibilità, rendono problematico che possa lavorare con lui. La resistente nel 2023 ha dichiarato un reddito annuo lordo di euro 3.032 per 76 giorni di lavoro. Ha reperito un nuovo lavoro in data 17.6.2024, per cui ha dicembre 2024 ha superato i limiti di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, che è stato revocato ex tunc. Dall'e/c 2025 si evince che lavora per con una retribuzione di Parte_2 euro 1.432 mensili netta. Percepisce l'assegno unico familiare di circa euro 199 mensili. Deve pagare un canone di locazione di euro 400 euro mensili, a gennaio 2025 risulta un addebito di euro 450 mensili a tale titolo. Va confermato la revoca del contributo al suo mantenimento. Il contributo al mantenimento del figlio viene stabilito come da dispositivo.
III. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del ricorrente nella misura di 1/3, che ha instaurato il presente giudizio per ottenere la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento della resistente, domanda accolta avendo la stessa iniziato a lavorare e superato a dicembre 2024 i limiti per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il contributo a pagina 3 di 5 carico del padre per il mantenimento del figlio è stato ridotto ad euro 500 mensili, ma è stato disposto l' affido esclusivo rafforzato, essendosi reso irreperibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui alla sentenza Tribunale di Monza nr. 1212/2023:
1) Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei e Per_1 facoltà madre di assumere in via esclusiva le decisioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza del figlio minore, di provvedere alle pratiche amministrative, compreso il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio del figlio minore. Allo stato,sospende le visite tra padre e figlio. Potranno riprendere in spazio neutro solo se il padre dimostri di aver superato la dipendenza da alcool e stupefacenti.
2) Pone a carico del padre l'importo di euro 500, da versarsi con decorrenza dal mese di aprile 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2026 e con riferimento al mese di aprile 2025. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del pagina 4 di 5 consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza
I. Revoca il contributo a carico di per il mantenimento di Parte_1 CP_1
con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
[...]
II. Condanna il ricorrente a rimborsare alla moglie le spese del presente giudizio nella misura di 1/3 che liquida nella misura già ridotta di euro 2.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa, dichiarando compensato tra le parti il residuo importo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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