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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. OM NA Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. AN OR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2280/2023, promossa
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Lecco, via Monti n. 8, presso lo studio C.F._2 dell'avv. IU Rusconi, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Lecco, via Cairoli n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuliana
Valagussa, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
resistente
Avente ad oggetto: espropriazione – determinazione indennità di esproprio pagina 1 di 15 Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare che il valore dell'indennità di esproprio dei terreni siti nel Comune di
, catastalmente identificati al foglio n. 1, mapp.li 2964-2965-3479-4580 (ex Controparte_1
3480) -4582 (ex 1457) è pari a € 185.891,06, quale valore corrispondente alla possibilità
edificatoria delle superfici espropriate, valore così individuato e indicato nella perizia del CTU
Dott. . Per_1
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, alla luce di quanto esposto nella memoria di costituzione a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, così giudicare:
Nel merito: per i motivi esposti nella memoria di costituzione e nella memoria del 17.11.2023, con relative produzioni, rigettarsi il ricorso presentato dai Sig.ri e perché Parte_3 Pt_1
infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso: con refusione integrale delle spese e competenze di lite, da porsi a carico e in via solidale dei ricorrenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e hanno proposto opposizione alla determinazione Parte_1 Parte_2
definitiva dell'indennità di esproprio della Commissione Provinciale Espropri di Lecco, n.
41076 del 21.01.2020, integrata con nota n. 8296 del 23.02.2022 e notificata il 12.07.2023, chiedendo l'accertamento della giusta indennità di esproprio.
2. I ricorrenti hanno premesso che:
- erano comproprietari al 50% dei terreni situati nel Comune di Mandello del Lario (Lc) –
Località Maggiana, catastalmente censiti al fg. 1, mappali nn. 2964, 2965, 3479, 4580 (ex
3480), 4582 (ex 1457), pari a circa 1.454 mq. complessivi;
pagina 2 di 15 - la Giunta Comunale, con deliberazione n.125 del 27.07.2016, approvava l'avvio del procedimento per la redazione della variante al P.G.T. - (adottato con deliberazione n. 24 del 27.06.2012 e rettificata con successiva determinazione n. 31 del 30.07.2013, che, a sua volta, aveva sostituito il previgente P.R.G. adottato in data 14.5.1999 e successive varianti)
- per la realizzazione di un “collegamento viabilistico tra la S.S. 36 e la Strada Maggiana”;
- in data 26.04.2017, veniva effettuata una perizia estimativa di parte per il valore del soprassuolo (destinato a uliveto) e che era valutato, dal dott. in euro Persona_2
31.941,54;
- ulteriormente, in data 02.05.2017, veniva redatta perizia estimativa in relazione al valore dei terreni, insistenti su tale area, classificata – a tale momento – in “Tessuto consolidato residenziale a media densità” per 1.106 mq. – valore che veniva stimato in euro
260.000,00, oltre alla restante area agricola (= 348 mq.) per euro 22.000,00;
- in data 9.5.2017, l'arch. dell'Ufficio Tecnico del Comune valutava l'area Persona_3 edificabile in euro 120.000.00, oltre che euro 58.000,00 per l'area necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica;
- successivamente, in data 7.2.2018, l'Amministrazione dava avviso dell'avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla “Valutazione Ambientale Strategica” (V.A.S.);
- in data 30.07.2018, con successiva deliberazione n. 36 del Consiglio Comunale, detta variante al P.G.T. veniva adottata (“aggiornamento ambiti agricoli e boschivi – correzione
N.T.A. – aggiornamento con microzonazione”);
- l'11.4.2019, veniva apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9 d.p.r
327/2001 sui terreni di proprietà dei ricorrenti;
- in data 29.4.2019, con deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale, era approvata in via definitiva la variante n. 36 cit;
- in data 18.09.2019, veniva approvato il progetto dell'intervento, per la realizzazione della
“bretella”, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità;
- il 27.11.2019, veniva emesso il decreto di esproprio n. 13/2019;
- le indennità provvisorie di esproprio dei “terreni” erano quantificate, dal Comune di
, in complessivi euro 22.880,00; Controparte_1
pagina 3 di 15 - in data 14.1.2020, venivano redatti il verbale di immissione nel possesso e lo stato di consistenza;
- i ricorrenti rifiutavano le indennità proposte e il avanzava richiesta di CP_1
determinazione alla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Lecco;
- quest'ultima confermava il valore dei terreni in euro 22.800,00 (per euro 20 al mq.) ed il valore del soprassuolo era indicato in euro 40.800,00, per un totale di euro 63.600,00;
- avverso tale determinazione, i ricorrenti hanno proposto opposizione, avanti a questa Corte
d'Appello, con particolare riferimento alla stima delle indennità di esproprio dei “terreni” -
(così essendo stato precisato, a verbale di prima udienza del 13.03.2024, su richiesta dell'Istruttore: “1) non vi è contestazione sulla indennità di esproprio relativa alla porzione “uliveto”; 2) è in contestazione
l'indennità di esproprio liquidata in base alla ritenuta vocazione agricola e non edificabile della restante area espropriata;
3) in ogni caso si contesta la stima dell'indennità anche laddove si consideri agricola
l'area espropriata”).
3. Su tali basi, i ricorrenti chiedono la “disapplicazione” della variante al P.G.T., approvata dal
Comune di in data 29.04.2019 (alla quale conseguiva il mutamento della Controparte_1 destinazione dell'area, da edificabile in agricola), al solo fine di contenere gli importi delle indennità dovute in conseguenza della procedura espropriativa.
4. Il si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il Controparte_3
rigetto del ricorso, principalmente, evidenziando che la zonizzazione del territorio, approvata con la citata deliberazione dell'anno 2019, è “vincolo conformativo” e non espropriativo, in quanto incidente su una generalità dei beni e su una pluralità indifferenziata di soggetti;
inoltre, ha concluso per la congruità della stima dei beni espropriati, così come indicata dalla C.P.E.
5. Con ordinanza datata 15 aprile 2024, veniva disposta Ctu estimativa ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (sul seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti o che le stesse potranno concordemente produrre in sede di consulenza – tenuto conto delle rispettive prospettazioni - effettuati i sopralluoghi del caso, compiuti tutti gli accertamenti necessari ed opportuni, anche eventualmente mediante accessi presso i pubblici uffici, sentiti i consulenti di parte, se nominati, e comunque nel rispetto del contraddittorio, dica il CTU, individuati e descritti i beni interessati dalla vicenda ablativa per cui è causa, quale sia il giusto ammontare delle indennità dovute ai ricorrenti e ciò tenendo conto di tutti i criteri di legge e di tutte le circostanze del caso concreto (valore
pagina 4 di 15 venale, natura e destinazione dei beni, loro mercato, caratteristiche, conformazione e contesto, eventuali reliquati e diminuzione di valore, ecc.)”.
6. Depositata la Ctu in data 10 gennaio 2025, la Corte, dopo essersi riservata per la decisione, con ordinanza datata 5.3.2025, chiedeva la produzione, da parte del Controparte_3
, di documentazione integrativa, assegnando termini, a entrambe le parti, onde
[...]
integrare il contraddittorio scritto.
7. Successivamente, veniva assegnato termine per il deposito di note conclusive e, all'udienza del 12 novembre 2025, i procuratori delle parti illustravano le rispettive difese;
all'esito, la
Corte si riservava per la decisione, che veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Questa Corte premette che, ai fini della giusta determinazione dell'indennità di esproprio, l'art. 32 d.p.r. 327/2001 prevede quanto segue: “Salvi i casi specifici previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù”.
In generale - secondo l'interpretazione offerta, da tempo, dalla Corte di Cassazione e dalla quale non vi è ragione di discostarsi - si osserva che:
(i) se l'atto di pianificazione del territorio comunale, o di una sua parte, incide su una generalità di beni, in ragione della destinazione della zona considerata e delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo di zonizzazione ha carattere “conformativo” e di esso si deve tenere conto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio;
(ii) al contrario, laddove si imponga un vincolo “particolare”, su beni determinati e in funzione della localizzazione dell'opera pubblica, il vincolo deve ritenersi preordinato all'esproprio e da esso deve prescindersi ai fini della stima;
(iii) il Giudice ha il potere – dovere di individuare i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, senza essere vincolato dalle prospettazioni delle parti o dalla quantificazione delle somme indicate in atti (così, Cass. Civ., 7393/2023);
pagina 5 di 15 (iv) ai fini della determinazione della giusta indennità di esproprio, deve farsi riferimento alla destinazione dell'area espropriata al momento di emanazione del “decreto di esproprio” (o dell'accordo di cessione) e, di conseguenza, tale valutazione non può essere “retrodatata”, laddove sia intervenuto, nelle more della procedura espropriativa, il mutamento di destinazione dell'area;
(v) peraltro, in tale ultima evenienza, occorre verificare se la variante al P.G.T. si sostanzi in
“vincolo conformativo” o in “vincolo espropriativo”, laddove abbia portata c.d. lenticolare, tale che, di esso, non si deve tenere conto ai fini della determinazione dell'indennità (così, ad es., Cass. Civ. n. 4100/2018; Cass. Civ. n. 20230/2016).
I.A. Fatta tale premessa, questa Corte ritiene che la variante al P.G.T., adottata dal Comune di in data 30.07.2018 e approvata il 24.04.2019, nella parte in cui ha mutato la Controparte_1
destinazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, poi, espropriate, sia valutabile in termini di
“vincolo conformativo” del territorio e non abbia, invece, natura ablatoria.
Occorre, innanzi tutto, osservare che, dal punto di vista dell' “inquadramento urbanistico”, il ha avviato il nuovo processo di pianificazione territoriale, sin Controparte_3 dall'anno 2010, tenuto conto delle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 12/20051 e, in particolare, mediante l'approvazione del “Piano di Governo del Territorio” (P.G.T.), con deliberazione n. 58 in data 20.12.2012 (divenuta efficace dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, n. 19 dell'08.5.2013) e con sostituzione del precedente Piano Regolatore
Generale del 14.5.1999.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 28.08.2013, dato atto delle necessità di apportare alcune modifiche al P.G.T. - per quanto emerso dal primo periodo di attuazione - è stato dato avvio al procedimento di variante parziale al PGT e alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante stessa, ai sensi della
Legge Regionale cit., espressamente finalizzata ad “aggiornare l'azzonamento degli ambiti agricoli e boschivi, a seguito del confronto con gli Enti Sovraordinati (Provincia e Comunità Montana); correggere, integrare, semplificare o riformulare le N.T.A. del Piano delle Regole vigente;
correggere eventuali errori grafici materiali nella tavole del P.G.T.; recepire i tracciati corretti di alcune vallette di Reticolo Idrico Minore;
aggiornare e correggere le norme di Polizia idraulica” (così, pg.3 Allegato “A2” . CP_1
Con deliberazione di Giunta Comunale, n. 15 dell'11.02.2015, si dava avvio al procedimento di V.A.S. per la redazione della variante degli atti costituenti il PGT vigente, ai sensi della Legge Regionale n.12/2005 cit.
Seguiva, in data 27.07.2016, la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 cit. - ove si richiamavano, in premesse, le deliberazioni già indicate - che aveva il seguente oggetto: “Atto di indirizzo per l'affidamento degli incarichi per la redazione della variante al piano di governo del territorio vigente
(PGT) e delle varianti puntuali e dell'aggiornamento componente sismica dello studio geologico a supporto del piano di governo del territorio” (cfr. doc. n. 50 . CP_1
Nella premessa di tale deliberazione, si evidenziava come si rendesse necessario “provvedere all'aggiornamento dello studio geologico a supporto del P.G.T. relativamente alla micro zonizzazione, così come previsto dalla recente normativa emanata dalla Regione Lombardia L.R.
33/20152 ed in vigore dal 10.04.2016 e dalla D.G.R. 5001 - 20163” (così, pg. 4) e, per tali ragioni, veniva conferito incarico a professionisti per la predisposizione degli atti di variante al PGT vigente e per l'aggiornamento dello studio geologico. 3 D.G.R, 30 marzo 2016 – n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)” – (doc. n. 52 Comune); pagina 7 di 15 Successivamente, veniva adottata dal Consiglio Comunale la deliberazione n. 36 del
30.07.2018 (Allegato “A” Comune), poi approvata, in via definitiva, il 29.04.2019 con deliberazione n. 16/201 “aggiornamento ambiti agricoli e boschivi – aggiornamento studio sismico con microzonazione” (cfr. Allegato “B” Comune).
Dalla lettura della prima deliberazione (sub Allegato A cit.), risulta che lo studio sismico si rendeva necessario, in quanto, a seguito di Legge Regionale n. 33/2015, divenuta efficace dal
10.3.2016, il territorio di veniva valutato a più alta sismicità (passando da zona Controparte_1
3 a zona 4), così che si rese necessario incaricare un professionista geologo di studiare il territorio e suddividerlo in “zone omogenee”, trattandosi di territorio esteso.
Dall'adozione di tale delibera n. 36/2018, erano operative le cc.dd. misure di salvaguardia, finalizzate a garantire coerenza fra l'attività di pianificazione del territorio e l'attività edilizia e volte ad evitare che la prima venisse disattesa prima della sua approvazione definitiva.
Dall'Allegato “B”, risulta che – in relazione a tale variante parziale al P.G.T. – erano pervenute osservazioni da parte di numerosi cittadini (in totale ventisette, così come elencati singolarmente a pg. 3 della deliberazione, tra i quali non figurano gli odierni ricorrenti) e, inoltre,
C che erano stati resi partecipi al procedimento Provincia, le e Regione Parte_4 Pt_5
Lombardia.
Con tale variante, si determinava il cambio di destinazione d'uso dei terreni dei ricorrenti: in precedenza, gli stessi erano, in parte (per mq. 1.106), classificati in “tessuto consolidato residenziale di media intensità” e, in parte (= mq. 348), in “zona agricola a coltivo” e, successivamente, divenivano aree agricole e a coltivo.
Peraltro - così come risulta dalle Tavole prodotte dal Comune sub Allegati “C” e “D” - risulta che il territorio comunale interessato da tale variante fosse ampio (corrispondendo a quello in verde nella tavola C) e che, in tale ambito, rientrassero anche le proprietà dei ricorrenti.
Così, in “tavola C”:
pagina 8 di 15 Rispetto all'area “verde” complessivamente interessata dalla variante in esame, la porzione compresa nel “quadrato” (posto a sinistra in basso) è quella di proprietà dei ricorrenti e dei proprietari ad essi immediatamente limitrofi.
I mappali interessati alla variante in esame – per quanto riferito dal sub allegato n. 49), a CP_1 firma del Responsabile di Struttura Territorio e Ambiente dott. – sono “migliaia” Persona_4
e, per ragioni di economicità, sono stati individuati, nel dettaglio (sub tavola prodotta in allegato
“E”), solo quelli “dei ricorrenti e dei territori ad essi circostanti”.
Quindi, risulta dagli atti disaminati che la variante al PGT ha interessato una platea indifferenziata di soggetti.
Inoltre, i terreni dei ricorrenti avevano una conformazione “omogenea”, dal punto di vista oggettivo, rispetto alle altre aree oggetto della citata variante, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche degli stessi, in quanto – da sempre – coltivati e caratterizzati da declivi naturali.
Così come rilevato dal Ctp del Comune ing. (pg. 11 osservazioni) “[…] considerando le Per_5
caratteristiche morfologiche del terreno emerge la vocazione Agricola, infatti, la forte pendenza
(30%) a circa 350 mt. di dislivello e i vari vincoli di cui sopra presenti [si tratta di vincoli di rispetto stradale e di servitù di elettrodotto] avrebbero reso impraticabile e improbabile la
realizzazione di qualsivoglia costruzione. Come anche dichiarato dagli stessi sigg.ri - Parte_2
pagina 9 di 15 la destinazione dei terreni è sempre stata nei fatti quella Agricola, con piantumazione a Pt_1
uliveto. Proprio per tale motivo, nonostante le numerose delibere e determine adottate dal
[...]
relative alla realizzazione della bretella, l'unica osservazione presentata dai sigg.ri CP_3
– riguarda la concessione di un passaggio pedonale volto a consentire Parte_2 Pt_1
[l'accesso] ai propri fondi i quali risultano ancora per la parte eccedente l'esproprio piantumati ad ulivi”.
La conformazione dei terreni, così descritta, è confermata dalle fotografie dell'area, prodotte in giudizio, ad esempio, dalle fotografie allegate alla perizia di stima dell'Arch. , tecnico del Per_3
Comune di . Controparte_1
Oltre a ciò, si osserva che – per quanto affermato dal e non oggetto di contestazione – dal CP_1
1965 non risulta essere stato realizzato alcun manufatto o capanno su tali aree.
pagina 10 di 15 Infine, si rileva che – con il decreto di esproprio n. 13/2019 emesso in data 27.11.2019 (doc. n. 7 ricorrenti), veniva decretato l'esproprio dei (soli) beni catastalmente indicati nel documento ivi allegato: dalla disamina di quest'ultimo, risulta che i terreni espropriati (a differenza di quelli interessati in generale dalla variante al PGT), sono stati quelli dei sigg.ri e Pt_1 Parte_2 oltre che di “ , “ , IU, , ”, Persona_6 Persona_7 Per_8 Per_9 [...]
”, “ ” e “Immobiliare Italiana srl”. Per_10 Persona_11
I.C. Ciò premesso, dalla disamina della cronologia e dei principali contenuti dei provvedimenti sopra indicati, oltre che della natura delle aree espropriate, e tenuto conto dei principi generali riassunti al paragrafo I), questa Corte ritiene che la citata variante parziale al P.G.T. sia valutabile in termini di “vincolo conformativo” del territorio, in quanto:
a) ha riguardato ampio territorio comunale che, per caratteristiche intrinseche e oggettive, risultava
“omogeneo” ai fini della classificazione delle aree come “agricole” e “a coltivo”.
Trattasi di provvedimenti che non sono stati oggetto di impugnazione avanti al Giudice
Amministrativo e, dunque, sono divenuti definitivi.
b) La variante è stata motivata dalla necessità (a monte) di adeguamento del P.G.T. comunale alle normative in materia di V.A.S. e di classificazione del territorio ai fini della sismicità
(quest'ultima, sopravvenuta soltanto nell'anno 2015, con il trasferimento delle relative competenze ai Comuni).
c) La zonizzazione ha, dunque, interessato una platea indifferenziata di proprietà e non è stata circoscritta ai soli terreni dei ricorrenti (o ai soli terreni poi oggetto della procedura espropriativa), così imprimendo una conformazione omogena al territorio considerato.
d) Le aree di proprietà dei ricorrenti risultavano avere caratteristiche intrinseche analoghe alle altre aree interessate dalla procedura di variante.
Per tali ragioni, si conclude nel senso che la variante parziale al P.G.T., adottata in data 30.07.2018
e approvata l'11.04.2019, ha provveduto alla zonizzazione di parte del territorio comunale e non ha introdotto un vincolo di natura sostanzialmente ablatoria sui terreni dei ricorrenti.
pagina 11 di 15 I.D. In conseguenza delle valutazioni espresse, si osserva che, al momento di emanazione del decreto di esproprio n. 13/2019 cit. e ai sensi dell'art. 32 d.p.r. 327/2001 cit., le aree espropriate erano non edificabili.
Pertanto, la liquidazione dell'indennità di esproprio deve avvenire tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40 d.p.r. 327/2001, come modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
181/2011 e, quindi, del valore di mercato, sulla base di tutte le caratteristiche dei terreni considerati.
Il Ctu – con valutazione congruamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi – ha ritenuto (pg. 16 relazione) che i terreni siano valutabili in euro 20,00 al mq., “considerato che il mercato corrente per la zona di riferimento risente da anni di una generale stagnazione delle
compravendite dovute al particolare periodo economico ed al sostanziale esaurimento delle superficie agricole in condizioni paragonabili a quella del presente procedimento … tale valore
rispecchia, in assenza di mercato, quanto ci si deve attendere sulla base del rapporto mediamente intercorrente tra il VA (“Regione agraria n.2 – fascia costiera lago”) e il valore di mercato, nonché sulla base dell'indennità offerta /accettata in espropri per pubblica utilità”.
Nel complesso, l'indennità dovuta per i terreni oggetto di esproprio è quindi pari ad euro
22.880,00, così quantificati in relazione ai singoli mappali:
Si osserva, infine, come i Ctp abbiano concordato, con il Ctu, in ordine alla stima delle aree, laddove valutate “non edificabili” (così, pgg. 18 e ss. relazione).
Tale stima, peraltro, coincide sostanzialmente con quella già effettuata in precedenza dal CP_1
e ritenuta congrua dalla C.P.E. di Lecco (in essa, tra l'altro, a pg. 5 si dava atto che CP_3 CP_1
pagina 12 di 15 si trattava di valori pari a più del doppio dei valori agricoli medi della regione agraria e per la tipologia di coltura = euro 8,77).
Infine, si rileva come il valore indennitario indicato dal Ctu risulti congruo, tenuto conto (anche)
dei valori concordati, con gli accordi bonari conclusi con altri soggetti espropriati e pari, ad esempio, in relazione alla confinante “proprietà , ad euro 25,00 al mq (doc. n. 22 Per_6
Comune).
I.E. Quanto al valore del soprassuolo, questa Corte osserva come, sebbene valutato dal Ctu (= euro
31.941,52), lo stesso – per espressa precisazione dei ricorrenti (così, verbale di prima udienza cit.)
– non fosse oggetto di contestazione (né dai ricorrenti, né dal , così che risulta necessario CP_1
mantenere ferma la liquidazione effettuata dalla C.P.E. di Lecco nella misura di euro 40.800,00
(doc. n. 9 ricorrenti).
Inoltre, sul punto, si osserva che – nel caso di opposizione alla stima effettuata in via definitiva in sede amministrativa – la valutazione effettuata in sede giudiziale – pur risultando autonoma, in quanto non limitata alla verifica della legittimità dell'atto, ma estesa al rapporto – va altresì coordinata con il “principio della domanda”, tale che non può risolversi in una valutazione in peius, salvo che sia proposta domanda riconvenzionale da parte dell'Ente espropriante, domanda che nella specie, non è stata proposta.4
I.F. Infine, viene riconosciuta un'ulteriore indennità per il c.d. reliquato, cioè per la porzione di terreno dei ricorrenti non espropriata (= 310 mq.), ma che, data la sua conformazione non regolare
(pg. 18 relazione Ctu), è da valutarsi come tale (il Ctu ha infatti precisato, a pg. 22, in risposta alle osservazioni del Ctp del Comune, che “il reliquato è una porzione di terreno o fabbricato che, a causa delle ridotte dimensioni ed eventualmente anche della conformazione, non costituisce un'unità economica. Il CTU, nel caso in esame, non concorda [con il Ctp] perché l'estensione dell'area residua, a seguito dell'esproprio è pari a 310 metri quadri con conformazione irregolare. Per tali caratteristiche l'area non costituisce un'unità economica”).
Stante la sua classificazione quale “area agricola”, l'indennità è quindi pari ad euro 6.200,00, come da stima del Ctu.
I.G. Conclusivamente, la giusta determinazione delle indennità di esproprio, per le aree oggetto di causa, risulta la seguente: 4 Così, Cass. Civ., 6-1, ordinanza n. 24355 del 5.8.2022; pagina 13 di 15 - euro 22.880,00 per i terreni agricoli;
- euro 40.800,00 per il soprassuolo;
- euro 6.200,00 per il c.d. reliquato;
pari a complessivi euro 69.880,00.
I.H. Stante che l'obbligazione di pagare l'indennità di espropriazione è debito di valuta, sulle maggiori somme riconosciute a titolo di indennità espropriativa l'Espropriante deve corrispondere,
soltanto su detta maggiore somma, gli interessi nella misura legale, ex art. 1284, 1° comma, c.c. aventi natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione (27.11.2019) e fino alla data del deposito della somma medesima (così, Cass. Civ., I, ordinanza n. 3274 del 10.02.2021).
II. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità della vicenda in decisione e richiamato, analogicamente, il disposto di cui all'art. 21, comma 6, lett.b), d.p.r. 327/2001 (in base al quale “Le spese per la nomina dei tecnici sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio”).
Le spese di Ctu – che si liquidano con separato provvedimento in pari data – vengono poste, in via definitiva, nella misura del 50% a carico di ciascuna parte, ferma restando la solidarietà nei confronti del Ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
1. accoglie parzialmente il ricorso proposto da e e Parte_1 Parte_2
determina in complessivi euro 69.880,00 le giuste indennità di esproprio dovute dal
Comune di , oltre interessi da calcolarsi come sub 2); Controparte_1
2. ordina al Comune di di provvedere al deposito, presso il Controparte_1 [...]
territorialmente competente, delle somme occorrenti per le necessarie CP_5
integrazioni, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dal giorno pagina 14 di 15 dell'espropriazione (27.11.2019) e sino all'effettivo deposito, sull'importo necessario a giungere alla somma di euro 69.880,00;
3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
4. pone, in via definitiva, le spese di Ctu, a carico di e del Controparte_6
nella misura di ½ per ciascuna parte, ferma restando la Controparte_3
solidarietà nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN OR OM NA
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta della Legge Regionale 11.3.2005, n. 12, “Legge per il Governo del Territorio” e che ha introdotto, quale strumento di pianificazione comunale, il “Piano di Governo del Territorio” (P.G.T.).
La Legge Regionale n.12/2005, all'art. 4, prevedeva che, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione di piani e programmi, in base alla Direttiva 2001/42/CEE - (la quale aveva introdotto l'obbligo di valutazione degli effetti dei piani e programmi sull'ambiente (V.A.S.), al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e nell'ottica di uno sviluppo sostenibile) – gli Enti dovevano provvedere nel rispetto degli indirizzi generali approvati dal Consiglio
Regionale su proposta della Giunta.
Gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” sono stati approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007, a cui seguivano ulteriori deliberazioni, da parte della Giunta Regionale, con indicazione delle “procedure” e dei “modelli” da seguire.
Inoltre, il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha definito, tra l'altro, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). pagina 6 di 15 2 Si tratta della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, in base alla quale venivano trasferite ai Comuni, singoli o associati, talune competenze regionali, da esercitare nel rispetto degli atti di indirizzo che restavano di competenza regionale, in attuazione dei principi generali previsti dal d.p.r. 380/2001 in materia di edilizia – (doc. n. 51 Comune).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. OM NA Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. AN OR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2280/2023, promossa
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Lecco, via Monti n. 8, presso lo studio C.F._2 dell'avv. IU Rusconi, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, elettivamente domiciliato in Lecco, via Cairoli n. 60, presso lo studio dell'avv. Giuliana
Valagussa, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
resistente
Avente ad oggetto: espropriazione – determinazione indennità di esproprio pagina 1 di 15 Sulle seguenti conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
- accertare e dichiarare che il valore dell'indennità di esproprio dei terreni siti nel Comune di
, catastalmente identificati al foglio n. 1, mapp.li 2964-2965-3479-4580 (ex Controparte_1
3480) -4582 (ex 1457) è pari a € 185.891,06, quale valore corrispondente alla possibilità
edificatoria delle superfici espropriate, valore così individuato e indicato nella perizia del CTU
Dott. . Per_1
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, alla luce di quanto esposto nella memoria di costituzione a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, così giudicare:
Nel merito: per i motivi esposti nella memoria di costituzione e nella memoria del 17.11.2023, con relative produzioni, rigettarsi il ricorso presentato dai Sig.ri e perché Parte_3 Pt_1
infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso: con refusione integrale delle spese e competenze di lite, da porsi a carico e in via solidale dei ricorrenti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e hanno proposto opposizione alla determinazione Parte_1 Parte_2
definitiva dell'indennità di esproprio della Commissione Provinciale Espropri di Lecco, n.
41076 del 21.01.2020, integrata con nota n. 8296 del 23.02.2022 e notificata il 12.07.2023, chiedendo l'accertamento della giusta indennità di esproprio.
2. I ricorrenti hanno premesso che:
- erano comproprietari al 50% dei terreni situati nel Comune di Mandello del Lario (Lc) –
Località Maggiana, catastalmente censiti al fg. 1, mappali nn. 2964, 2965, 3479, 4580 (ex
3480), 4582 (ex 1457), pari a circa 1.454 mq. complessivi;
pagina 2 di 15 - la Giunta Comunale, con deliberazione n.125 del 27.07.2016, approvava l'avvio del procedimento per la redazione della variante al P.G.T. - (adottato con deliberazione n. 24 del 27.06.2012 e rettificata con successiva determinazione n. 31 del 30.07.2013, che, a sua volta, aveva sostituito il previgente P.R.G. adottato in data 14.5.1999 e successive varianti)
- per la realizzazione di un “collegamento viabilistico tra la S.S. 36 e la Strada Maggiana”;
- in data 26.04.2017, veniva effettuata una perizia estimativa di parte per il valore del soprassuolo (destinato a uliveto) e che era valutato, dal dott. in euro Persona_2
31.941,54;
- ulteriormente, in data 02.05.2017, veniva redatta perizia estimativa in relazione al valore dei terreni, insistenti su tale area, classificata – a tale momento – in “Tessuto consolidato residenziale a media densità” per 1.106 mq. – valore che veniva stimato in euro
260.000,00, oltre alla restante area agricola (= 348 mq.) per euro 22.000,00;
- in data 9.5.2017, l'arch. dell'Ufficio Tecnico del Comune valutava l'area Persona_3 edificabile in euro 120.000.00, oltre che euro 58.000,00 per l'area necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica;
- successivamente, in data 7.2.2018, l'Amministrazione dava avviso dell'avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla “Valutazione Ambientale Strategica” (V.A.S.);
- in data 30.07.2018, con successiva deliberazione n. 36 del Consiglio Comunale, detta variante al P.G.T. veniva adottata (“aggiornamento ambiti agricoli e boschivi – correzione
N.T.A. – aggiornamento con microzonazione”);
- l'11.4.2019, veniva apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9 d.p.r
327/2001 sui terreni di proprietà dei ricorrenti;
- in data 29.4.2019, con deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale, era approvata in via definitiva la variante n. 36 cit;
- in data 18.09.2019, veniva approvato il progetto dell'intervento, per la realizzazione della
“bretella”, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità;
- il 27.11.2019, veniva emesso il decreto di esproprio n. 13/2019;
- le indennità provvisorie di esproprio dei “terreni” erano quantificate, dal Comune di
, in complessivi euro 22.880,00; Controparte_1
pagina 3 di 15 - in data 14.1.2020, venivano redatti il verbale di immissione nel possesso e lo stato di consistenza;
- i ricorrenti rifiutavano le indennità proposte e il avanzava richiesta di CP_1
determinazione alla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Lecco;
- quest'ultima confermava il valore dei terreni in euro 22.800,00 (per euro 20 al mq.) ed il valore del soprassuolo era indicato in euro 40.800,00, per un totale di euro 63.600,00;
- avverso tale determinazione, i ricorrenti hanno proposto opposizione, avanti a questa Corte
d'Appello, con particolare riferimento alla stima delle indennità di esproprio dei “terreni” -
(così essendo stato precisato, a verbale di prima udienza del 13.03.2024, su richiesta dell'Istruttore: “1) non vi è contestazione sulla indennità di esproprio relativa alla porzione “uliveto”; 2) è in contestazione
l'indennità di esproprio liquidata in base alla ritenuta vocazione agricola e non edificabile della restante area espropriata;
3) in ogni caso si contesta la stima dell'indennità anche laddove si consideri agricola
l'area espropriata”).
3. Su tali basi, i ricorrenti chiedono la “disapplicazione” della variante al P.G.T., approvata dal
Comune di in data 29.04.2019 (alla quale conseguiva il mutamento della Controparte_1 destinazione dell'area, da edificabile in agricola), al solo fine di contenere gli importi delle indennità dovute in conseguenza della procedura espropriativa.
4. Il si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il Controparte_3
rigetto del ricorso, principalmente, evidenziando che la zonizzazione del territorio, approvata con la citata deliberazione dell'anno 2019, è “vincolo conformativo” e non espropriativo, in quanto incidente su una generalità dei beni e su una pluralità indifferenziata di soggetti;
inoltre, ha concluso per la congruità della stima dei beni espropriati, così come indicata dalla C.P.E.
5. Con ordinanza datata 15 aprile 2024, veniva disposta Ctu estimativa ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio (sul seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti o che le stesse potranno concordemente produrre in sede di consulenza – tenuto conto delle rispettive prospettazioni - effettuati i sopralluoghi del caso, compiuti tutti gli accertamenti necessari ed opportuni, anche eventualmente mediante accessi presso i pubblici uffici, sentiti i consulenti di parte, se nominati, e comunque nel rispetto del contraddittorio, dica il CTU, individuati e descritti i beni interessati dalla vicenda ablativa per cui è causa, quale sia il giusto ammontare delle indennità dovute ai ricorrenti e ciò tenendo conto di tutti i criteri di legge e di tutte le circostanze del caso concreto (valore
pagina 4 di 15 venale, natura e destinazione dei beni, loro mercato, caratteristiche, conformazione e contesto, eventuali reliquati e diminuzione di valore, ecc.)”.
6. Depositata la Ctu in data 10 gennaio 2025, la Corte, dopo essersi riservata per la decisione, con ordinanza datata 5.3.2025, chiedeva la produzione, da parte del Controparte_3
, di documentazione integrativa, assegnando termini, a entrambe le parti, onde
[...]
integrare il contraddittorio scritto.
7. Successivamente, veniva assegnato termine per il deposito di note conclusive e, all'udienza del 12 novembre 2025, i procuratori delle parti illustravano le rispettive difese;
all'esito, la
Corte si riservava per la decisione, che veniva assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Questa Corte premette che, ai fini della giusta determinazione dell'indennità di esproprio, l'art. 32 d.p.r. 327/2001 prevede quanto segue: “Salvi i casi specifici previsti dalla legge, l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù”.
In generale - secondo l'interpretazione offerta, da tempo, dalla Corte di Cassazione e dalla quale non vi è ragione di discostarsi - si osserva che:
(i) se l'atto di pianificazione del territorio comunale, o di una sua parte, incide su una generalità di beni, in ragione della destinazione della zona considerata e delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo di zonizzazione ha carattere “conformativo” e di esso si deve tenere conto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio;
(ii) al contrario, laddove si imponga un vincolo “particolare”, su beni determinati e in funzione della localizzazione dell'opera pubblica, il vincolo deve ritenersi preordinato all'esproprio e da esso deve prescindersi ai fini della stima;
(iii) il Giudice ha il potere – dovere di individuare i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, senza essere vincolato dalle prospettazioni delle parti o dalla quantificazione delle somme indicate in atti (così, Cass. Civ., 7393/2023);
pagina 5 di 15 (iv) ai fini della determinazione della giusta indennità di esproprio, deve farsi riferimento alla destinazione dell'area espropriata al momento di emanazione del “decreto di esproprio” (o dell'accordo di cessione) e, di conseguenza, tale valutazione non può essere “retrodatata”, laddove sia intervenuto, nelle more della procedura espropriativa, il mutamento di destinazione dell'area;
(v) peraltro, in tale ultima evenienza, occorre verificare se la variante al P.G.T. si sostanzi in
“vincolo conformativo” o in “vincolo espropriativo”, laddove abbia portata c.d. lenticolare, tale che, di esso, non si deve tenere conto ai fini della determinazione dell'indennità (così, ad es., Cass. Civ. n. 4100/2018; Cass. Civ. n. 20230/2016).
I.A. Fatta tale premessa, questa Corte ritiene che la variante al P.G.T., adottata dal Comune di in data 30.07.2018 e approvata il 24.04.2019, nella parte in cui ha mutato la Controparte_1
destinazione delle aree di proprietà dei ricorrenti, poi, espropriate, sia valutabile in termini di
“vincolo conformativo” del territorio e non abbia, invece, natura ablatoria.
Occorre, innanzi tutto, osservare che, dal punto di vista dell' “inquadramento urbanistico”, il ha avviato il nuovo processo di pianificazione territoriale, sin Controparte_3 dall'anno 2010, tenuto conto delle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 12/20051 e, in particolare, mediante l'approvazione del “Piano di Governo del Territorio” (P.G.T.), con deliberazione n. 58 in data 20.12.2012 (divenuta efficace dalla pubblicazione sul Bollettino della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi, n. 19 dell'08.5.2013) e con sostituzione del precedente Piano Regolatore
Generale del 14.5.1999.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 28.08.2013, dato atto delle necessità di apportare alcune modifiche al P.G.T. - per quanto emerso dal primo periodo di attuazione - è stato dato avvio al procedimento di variante parziale al PGT e alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante stessa, ai sensi della
Legge Regionale cit., espressamente finalizzata ad “aggiornare l'azzonamento degli ambiti agricoli e boschivi, a seguito del confronto con gli Enti Sovraordinati (Provincia e Comunità Montana); correggere, integrare, semplificare o riformulare le N.T.A. del Piano delle Regole vigente;
correggere eventuali errori grafici materiali nella tavole del P.G.T.; recepire i tracciati corretti di alcune vallette di Reticolo Idrico Minore;
aggiornare e correggere le norme di Polizia idraulica” (così, pg.3 Allegato “A2” . CP_1
Con deliberazione di Giunta Comunale, n. 15 dell'11.02.2015, si dava avvio al procedimento di V.A.S. per la redazione della variante degli atti costituenti il PGT vigente, ai sensi della Legge Regionale n.12/2005 cit.
Seguiva, in data 27.07.2016, la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 cit. - ove si richiamavano, in premesse, le deliberazioni già indicate - che aveva il seguente oggetto: “Atto di indirizzo per l'affidamento degli incarichi per la redazione della variante al piano di governo del territorio vigente
(PGT) e delle varianti puntuali e dell'aggiornamento componente sismica dello studio geologico a supporto del piano di governo del territorio” (cfr. doc. n. 50 . CP_1
Nella premessa di tale deliberazione, si evidenziava come si rendesse necessario “provvedere all'aggiornamento dello studio geologico a supporto del P.G.T. relativamente alla micro zonizzazione, così come previsto dalla recente normativa emanata dalla Regione Lombardia L.R.
33/20152 ed in vigore dal 10.04.2016 e dalla D.G.R. 5001 - 20163” (così, pg. 4) e, per tali ragioni, veniva conferito incarico a professionisti per la predisposizione degli atti di variante al PGT vigente e per l'aggiornamento dello studio geologico. 3 D.G.R, 30 marzo 2016 – n. X/5001 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni ai Comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1 e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)” – (doc. n. 52 Comune); pagina 7 di 15 Successivamente, veniva adottata dal Consiglio Comunale la deliberazione n. 36 del
30.07.2018 (Allegato “A” Comune), poi approvata, in via definitiva, il 29.04.2019 con deliberazione n. 16/201 “aggiornamento ambiti agricoli e boschivi – aggiornamento studio sismico con microzonazione” (cfr. Allegato “B” Comune).
Dalla lettura della prima deliberazione (sub Allegato A cit.), risulta che lo studio sismico si rendeva necessario, in quanto, a seguito di Legge Regionale n. 33/2015, divenuta efficace dal
10.3.2016, il territorio di veniva valutato a più alta sismicità (passando da zona Controparte_1
3 a zona 4), così che si rese necessario incaricare un professionista geologo di studiare il territorio e suddividerlo in “zone omogenee”, trattandosi di territorio esteso.
Dall'adozione di tale delibera n. 36/2018, erano operative le cc.dd. misure di salvaguardia, finalizzate a garantire coerenza fra l'attività di pianificazione del territorio e l'attività edilizia e volte ad evitare che la prima venisse disattesa prima della sua approvazione definitiva.
Dall'Allegato “B”, risulta che – in relazione a tale variante parziale al P.G.T. – erano pervenute osservazioni da parte di numerosi cittadini (in totale ventisette, così come elencati singolarmente a pg. 3 della deliberazione, tra i quali non figurano gli odierni ricorrenti) e, inoltre,
C che erano stati resi partecipi al procedimento Provincia, le e Regione Parte_4 Pt_5
Lombardia.
Con tale variante, si determinava il cambio di destinazione d'uso dei terreni dei ricorrenti: in precedenza, gli stessi erano, in parte (per mq. 1.106), classificati in “tessuto consolidato residenziale di media intensità” e, in parte (= mq. 348), in “zona agricola a coltivo” e, successivamente, divenivano aree agricole e a coltivo.
Peraltro - così come risulta dalle Tavole prodotte dal Comune sub Allegati “C” e “D” - risulta che il territorio comunale interessato da tale variante fosse ampio (corrispondendo a quello in verde nella tavola C) e che, in tale ambito, rientrassero anche le proprietà dei ricorrenti.
Così, in “tavola C”:
pagina 8 di 15 Rispetto all'area “verde” complessivamente interessata dalla variante in esame, la porzione compresa nel “quadrato” (posto a sinistra in basso) è quella di proprietà dei ricorrenti e dei proprietari ad essi immediatamente limitrofi.
I mappali interessati alla variante in esame – per quanto riferito dal sub allegato n. 49), a CP_1 firma del Responsabile di Struttura Territorio e Ambiente dott. – sono “migliaia” Persona_4
e, per ragioni di economicità, sono stati individuati, nel dettaglio (sub tavola prodotta in allegato
“E”), solo quelli “dei ricorrenti e dei territori ad essi circostanti”.
Quindi, risulta dagli atti disaminati che la variante al PGT ha interessato una platea indifferenziata di soggetti.
Inoltre, i terreni dei ricorrenti avevano una conformazione “omogenea”, dal punto di vista oggettivo, rispetto alle altre aree oggetto della citata variante, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche degli stessi, in quanto – da sempre – coltivati e caratterizzati da declivi naturali.
Così come rilevato dal Ctp del Comune ing. (pg. 11 osservazioni) “[…] considerando le Per_5
caratteristiche morfologiche del terreno emerge la vocazione Agricola, infatti, la forte pendenza
(30%) a circa 350 mt. di dislivello e i vari vincoli di cui sopra presenti [si tratta di vincoli di rispetto stradale e di servitù di elettrodotto] avrebbero reso impraticabile e improbabile la
realizzazione di qualsivoglia costruzione. Come anche dichiarato dagli stessi sigg.ri - Parte_2
pagina 9 di 15 la destinazione dei terreni è sempre stata nei fatti quella Agricola, con piantumazione a Pt_1
uliveto. Proprio per tale motivo, nonostante le numerose delibere e determine adottate dal
[...]
relative alla realizzazione della bretella, l'unica osservazione presentata dai sigg.ri CP_3
– riguarda la concessione di un passaggio pedonale volto a consentire Parte_2 Pt_1
[l'accesso] ai propri fondi i quali risultano ancora per la parte eccedente l'esproprio piantumati ad ulivi”.
La conformazione dei terreni, così descritta, è confermata dalle fotografie dell'area, prodotte in giudizio, ad esempio, dalle fotografie allegate alla perizia di stima dell'Arch. , tecnico del Per_3
Comune di . Controparte_1
Oltre a ciò, si osserva che – per quanto affermato dal e non oggetto di contestazione – dal CP_1
1965 non risulta essere stato realizzato alcun manufatto o capanno su tali aree.
pagina 10 di 15 Infine, si rileva che – con il decreto di esproprio n. 13/2019 emesso in data 27.11.2019 (doc. n. 7 ricorrenti), veniva decretato l'esproprio dei (soli) beni catastalmente indicati nel documento ivi allegato: dalla disamina di quest'ultimo, risulta che i terreni espropriati (a differenza di quelli interessati in generale dalla variante al PGT), sono stati quelli dei sigg.ri e Pt_1 Parte_2 oltre che di “ , “ , IU, , ”, Persona_6 Persona_7 Per_8 Per_9 [...]
”, “ ” e “Immobiliare Italiana srl”. Per_10 Persona_11
I.C. Ciò premesso, dalla disamina della cronologia e dei principali contenuti dei provvedimenti sopra indicati, oltre che della natura delle aree espropriate, e tenuto conto dei principi generali riassunti al paragrafo I), questa Corte ritiene che la citata variante parziale al P.G.T. sia valutabile in termini di “vincolo conformativo” del territorio, in quanto:
a) ha riguardato ampio territorio comunale che, per caratteristiche intrinseche e oggettive, risultava
“omogeneo” ai fini della classificazione delle aree come “agricole” e “a coltivo”.
Trattasi di provvedimenti che non sono stati oggetto di impugnazione avanti al Giudice
Amministrativo e, dunque, sono divenuti definitivi.
b) La variante è stata motivata dalla necessità (a monte) di adeguamento del P.G.T. comunale alle normative in materia di V.A.S. e di classificazione del territorio ai fini della sismicità
(quest'ultima, sopravvenuta soltanto nell'anno 2015, con il trasferimento delle relative competenze ai Comuni).
c) La zonizzazione ha, dunque, interessato una platea indifferenziata di proprietà e non è stata circoscritta ai soli terreni dei ricorrenti (o ai soli terreni poi oggetto della procedura espropriativa), così imprimendo una conformazione omogena al territorio considerato.
d) Le aree di proprietà dei ricorrenti risultavano avere caratteristiche intrinseche analoghe alle altre aree interessate dalla procedura di variante.
Per tali ragioni, si conclude nel senso che la variante parziale al P.G.T., adottata in data 30.07.2018
e approvata l'11.04.2019, ha provveduto alla zonizzazione di parte del territorio comunale e non ha introdotto un vincolo di natura sostanzialmente ablatoria sui terreni dei ricorrenti.
pagina 11 di 15 I.D. In conseguenza delle valutazioni espresse, si osserva che, al momento di emanazione del decreto di esproprio n. 13/2019 cit. e ai sensi dell'art. 32 d.p.r. 327/2001 cit., le aree espropriate erano non edificabili.
Pertanto, la liquidazione dell'indennità di esproprio deve avvenire tenendo conto di quanto previsto dall'art. 40 d.p.r. 327/2001, come modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
181/2011 e, quindi, del valore di mercato, sulla base di tutte le caratteristiche dei terreni considerati.
Il Ctu – con valutazione congruamente motivata e dalla quale non vi è ragione di discostarsi – ha ritenuto (pg. 16 relazione) che i terreni siano valutabili in euro 20,00 al mq., “considerato che il mercato corrente per la zona di riferimento risente da anni di una generale stagnazione delle
compravendite dovute al particolare periodo economico ed al sostanziale esaurimento delle superficie agricole in condizioni paragonabili a quella del presente procedimento … tale valore
rispecchia, in assenza di mercato, quanto ci si deve attendere sulla base del rapporto mediamente intercorrente tra il VA (“Regione agraria n.2 – fascia costiera lago”) e il valore di mercato, nonché sulla base dell'indennità offerta /accettata in espropri per pubblica utilità”.
Nel complesso, l'indennità dovuta per i terreni oggetto di esproprio è quindi pari ad euro
22.880,00, così quantificati in relazione ai singoli mappali:
Si osserva, infine, come i Ctp abbiano concordato, con il Ctu, in ordine alla stima delle aree, laddove valutate “non edificabili” (così, pgg. 18 e ss. relazione).
Tale stima, peraltro, coincide sostanzialmente con quella già effettuata in precedenza dal CP_1
e ritenuta congrua dalla C.P.E. di Lecco (in essa, tra l'altro, a pg. 5 si dava atto che CP_3 CP_1
pagina 12 di 15 si trattava di valori pari a più del doppio dei valori agricoli medi della regione agraria e per la tipologia di coltura = euro 8,77).
Infine, si rileva come il valore indennitario indicato dal Ctu risulti congruo, tenuto conto (anche)
dei valori concordati, con gli accordi bonari conclusi con altri soggetti espropriati e pari, ad esempio, in relazione alla confinante “proprietà , ad euro 25,00 al mq (doc. n. 22 Per_6
Comune).
I.E. Quanto al valore del soprassuolo, questa Corte osserva come, sebbene valutato dal Ctu (= euro
31.941,52), lo stesso – per espressa precisazione dei ricorrenti (così, verbale di prima udienza cit.)
– non fosse oggetto di contestazione (né dai ricorrenti, né dal , così che risulta necessario CP_1
mantenere ferma la liquidazione effettuata dalla C.P.E. di Lecco nella misura di euro 40.800,00
(doc. n. 9 ricorrenti).
Inoltre, sul punto, si osserva che – nel caso di opposizione alla stima effettuata in via definitiva in sede amministrativa – la valutazione effettuata in sede giudiziale – pur risultando autonoma, in quanto non limitata alla verifica della legittimità dell'atto, ma estesa al rapporto – va altresì coordinata con il “principio della domanda”, tale che non può risolversi in una valutazione in peius, salvo che sia proposta domanda riconvenzionale da parte dell'Ente espropriante, domanda che nella specie, non è stata proposta.4
I.F. Infine, viene riconosciuta un'ulteriore indennità per il c.d. reliquato, cioè per la porzione di terreno dei ricorrenti non espropriata (= 310 mq.), ma che, data la sua conformazione non regolare
(pg. 18 relazione Ctu), è da valutarsi come tale (il Ctu ha infatti precisato, a pg. 22, in risposta alle osservazioni del Ctp del Comune, che “il reliquato è una porzione di terreno o fabbricato che, a causa delle ridotte dimensioni ed eventualmente anche della conformazione, non costituisce un'unità economica. Il CTU, nel caso in esame, non concorda [con il Ctp] perché l'estensione dell'area residua, a seguito dell'esproprio è pari a 310 metri quadri con conformazione irregolare. Per tali caratteristiche l'area non costituisce un'unità economica”).
Stante la sua classificazione quale “area agricola”, l'indennità è quindi pari ad euro 6.200,00, come da stima del Ctu.
I.G. Conclusivamente, la giusta determinazione delle indennità di esproprio, per le aree oggetto di causa, risulta la seguente: 4 Così, Cass. Civ., 6-1, ordinanza n. 24355 del 5.8.2022; pagina 13 di 15 - euro 22.880,00 per i terreni agricoli;
- euro 40.800,00 per il soprassuolo;
- euro 6.200,00 per il c.d. reliquato;
pari a complessivi euro 69.880,00.
I.H. Stante che l'obbligazione di pagare l'indennità di espropriazione è debito di valuta, sulle maggiori somme riconosciute a titolo di indennità espropriativa l'Espropriante deve corrispondere,
soltanto su detta maggiore somma, gli interessi nella misura legale, ex art. 1284, 1° comma, c.c. aventi natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione (27.11.2019) e fino alla data del deposito della somma medesima (così, Cass. Civ., I, ordinanza n. 3274 del 10.02.2021).
II. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti, tenuto conto dell'obiettiva controvertibilità della vicenda in decisione e richiamato, analogicamente, il disposto di cui all'art. 21, comma 6, lett.b), d.p.r. 327/2001 (in base al quale “Le spese per la nomina dei tecnici sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio”).
Le spese di Ctu – che si liquidano con separato provvedimento in pari data – vengono poste, in via definitiva, nella misura del 50% a carico di ciascuna parte, ferma restando la solidarietà nei confronti del Ctu.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
1. accoglie parzialmente il ricorso proposto da e e Parte_1 Parte_2
determina in complessivi euro 69.880,00 le giuste indennità di esproprio dovute dal
Comune di , oltre interessi da calcolarsi come sub 2); Controparte_1
2. ordina al Comune di di provvedere al deposito, presso il Controparte_1 [...]
territorialmente competente, delle somme occorrenti per le necessarie CP_5
integrazioni, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1°, c.c., dal giorno pagina 14 di 15 dell'espropriazione (27.11.2019) e sino all'effettivo deposito, sull'importo necessario a giungere alla somma di euro 69.880,00;
3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
4. pone, in via definitiva, le spese di Ctu, a carico di e del Controparte_6
nella misura di ½ per ciascuna parte, ferma restando la Controparte_3
solidarietà nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AN OR OM NA
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta della Legge Regionale 11.3.2005, n. 12, “Legge per il Governo del Territorio” e che ha introdotto, quale strumento di pianificazione comunale, il “Piano di Governo del Territorio” (P.G.T.).
La Legge Regionale n.12/2005, all'art. 4, prevedeva che, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione di piani e programmi, in base alla Direttiva 2001/42/CEE - (la quale aveva introdotto l'obbligo di valutazione degli effetti dei piani e programmi sull'ambiente (V.A.S.), al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e nell'ottica di uno sviluppo sostenibile) – gli Enti dovevano provvedere nel rispetto degli indirizzi generali approvati dal Consiglio
Regionale su proposta della Giunta.
Gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” sono stati approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. VIII/351 del 13 marzo 2007, a cui seguivano ulteriori deliberazioni, da parte della Giunta Regionale, con indicazione delle “procedure” e dei “modelli” da seguire.
Inoltre, il d.lgs. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha definito, tra l'altro, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). pagina 6 di 15 2 Si tratta della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, in base alla quale venivano trasferite ai Comuni, singoli o associati, talune competenze regionali, da esercitare nel rispetto degli atti di indirizzo che restavano di competenza regionale, in attuazione dei principi generali previsti dal d.p.r. 380/2001 in materia di edilizia – (doc. n. 51 Comune).