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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1923/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 23 ottobre
2023
da
, in proprio e quale titolare della ditta individuale OCEANS di CESCO Parte_1
IA (C.F. , P.I. ), rappresentata e difesa, per CodiceFiscale_1 P.IVA_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Federico Battesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portogruaro via Istria n. 4
- attrice opponente -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce Controparte_1 P.IVA_2 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mauro Del Sal ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latisana via Vittorio Veneto n. 9
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 723/2023.
Causa iscritta a ruolo il 24 ottobre 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 11 cartolare del 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: non avendo l'attrice opponente depositato le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, si riportano le conclusioni rassegnate in citazione:
“IN VIA PREMILINARE” [rectius: preliminare].
“Si chiede che il Giudice respinga l'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che dovesse essere formulata da controparte, essendo la presente causa fondata su prova scritta.
IN VIA PRINCIPALE.
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dalla ditta
NS di CO LI alla convenuta opposta per l'effetto rigettare, Controparte_1 previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, le domande ex adverso proposte.
IN VIA SUBORDINATA.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1490 c.c. della società per i vizi dei beni Controparte_1 venduti alla ditta NS di CO LI, per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, ridurre l'importo del credito vantato dalla società alla somma che risulterà in Controparte_1 corso di causa, con reciproca compensazione delle poste dare-avere tra le parti.
IN OGNI CASO.
Spese e compensi di lite rifusi”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 14 marzo 2025:
“In via preliminare, sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto: per i motivi di cui in narrativa degli atti e dei verbali di causa, non essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, ed essendovi riconoscimento di debito, concedersi e confermarsi provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per il suo
Pagina 2 di 11 intero ammontare, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
Nel merito, in via assorbente: per i motivi di cui in narrativa degli atti e dei verbali di causa, rigettarsi le domande di merito svolte “in via principale” ed “in via subordinata” dall'opponente, essendo la stessa decaduta dalla garanzia per eventuali vizi-difetti dei beni compravenduti, ed essendo l'azione stessa, almeno in parte, prescritta, ai sensi dell'art. 1495 C.C..
Per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e conferirvi efficacia esecutiva.
Nel merito: per i motivi di cui in narrativa degli atti e dei verbali di causa, rigettarsi integralmente l'opposizione interposta da controparte al decreto ingiuntivo indicato in oggetto, siccome infondata.
Per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e conferirvi efficacia esecutiva.
Nel merito, in via subordinata: per i motivi di cui in narrativa degli atti e dei verbali di causa, in denegata ipotesi di rigetto delle domande previamente svolte e di accertamento della sussistenza dei vizi-difetti (o taluni di essi) lamentati dall'opponente, condannare quest'ultima al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di Controparte_1 giustizia, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In ogni caso, spese di lite rifuse e condannarsi l'opponente al risarcimento del danno verso ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., nonché al pagamento di una somma ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; entrambe le voci da liquidarsi equitativamente ad opera di Codesto Ill.mo Tribunale.
In via istruttoria
Disporsi prova per interrogatorio formale dell'opponente CO LI (sui tutti i seguenti capitoli) e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che con l'ordine dd. 03/03/2022 (doc. 1 che si rammostra al teste) intercorso tra
Pagina 3 di 11 e la ditta NS, quest'ultima acquistava dalla prima le merci ivi indicate. Controparte_1
2. Vero che per l'ordine di merci doc. 1 le parti pattuivano il prezzo di euro 48.800,00 i.i..
3. Vero che la ditta NS in data 30/05/2022 integrava telefonicamente l'ordine dd.
03/03/2023 chiedendo a la vendita di due ulteriori articoli RY. Controparte_1
4. Vero che per l'integrazione dell'ordine di cui al paragrafo precedente le parti pattuivano un corrispettivo di euro 612,00 i.i..
5. Vero che la fattura n. 233 del 22/07/2022 dell'importo di euro 21.412,00 Controparte_1
i.i., che si rammostra al teste (doc. 1 fascicolo monitorio), costituisce fattura a saldo spiccata a carico della ditta NS di CO LI in relazione ai beni a quest'ultima venduti di cui all'ordine dd. 03/03/2022 ed integrazione del 30/05/2022.
6. Vero che l'ordine complessivo dd. 03/03/2022-30/05/2022 richiesto da NS a aveva un corrispettivo di euro 49.412,00. CP_1
7. Vero che la fattura n. 246 del 11/08/2022 che si rammostra al teste (doc. Controparte_1
2 fascicolo monitorio) spiccata a carico della ditta NS di CO LI è relativa alla vendita fatta a quest'ultima di un mobile per quadro elettrico.
8. Vero che gli acconti versati da NS a di cui alla fattura CP_1 Controparte_1
86/2022 dell'importo di euro 10.000,00 i.i. e n. 179/2022 dell'importo di euro 18.000,00 i.i. che si rammostrano al teste (docc.
3-4 di controparte), venivano imputati dalla venditrice a deconto del credito complessivo per la vendita dei beni di cui all'ordine dd. 03/03/2022-
30/05/2022.
9. Vero che i predetti acconti versati da NS a di cui alle fatture 86/2022 CP_1 dell'importo di euro 10.000,00 i.i. e n. 179/2022 dell'importo di euro 18.000,00 i.i. sono riportati nella fattura n. 233/2022 (doc. 1 fascicolo monitorio che si rammostra al CP_1 teste).
10. Vero che in relazione all'ordine di cui al doc. 1 (che si rammostra al teste), CP_1 vendeva alla ditta NS, tra l'altro, n. 28 articoli RY – basi da tavolo con fusto
[...] metacrilato colore oro e piastra cromata con piedino regolabile.
Pagina 4 di 11 11. Vero che tra il maggio ed il luglio 2022, consegnava ad NS, presso i Controparte_1 suoi locali di Bibione-via Andromeda, 28 articoli RY (basi da tavolo con fusto metacrilato colore oro e piastra cromata con piedino regolabile).
12. Vero che alla fine del novembre 2022 consegnava a NS 26 articoli Controparte_1
RY in sostituzione di 26 articoli dello stesso tipo di cui al paragrafo precedente.
13. Vero che, a seguito della sostituzione di cui al paragrafo precedente, i 28 articoli
RY venduti da alla ditta NS erano esenti da imperfezioni cromatiche Controparte_1
e vizi.
14. Vero che con l'ordine doc. 1 che si rammostra al teste, vendeva alla Controparte_1 ditta NS, tra l'altro, n. 7 madie di differenti misure e dimensioni.
15. Vero che tutte le sette madie di cui al paragrafo precedente sono munite di piedini regolabili, non visibili dall'esterno, che tengono sollevato il mobile di alcuni millimetri da terra.
16. Vero che con l'ordine doc. 1 che si rammostra al teste, vendeva alla Controparte_1 ditta NS, tra l'altro, n. 9 panche di differenti misure e dimensioni.
17. Vero che le predette panche sono foderate in ecopelle.
18. Vero che le nove panche di cui sopra venivano consegnate a NS in data
02/12/2022 direttamente dalla società Italiana Divani s.r.l. e che alla consegna erano presenti anche due dipendenti di Controparte_1
19. Vero che al momento della consegna delle 9 panche di cui sopra a NS s.r.l. nessuna di loro presentava i buchi di cui al doc. 7 di controparte che si rammostra al teste.
20. Vero che in data 03/12/2022 il signor , marito della signora LI Testimone_1
CO, inviava un messaggio vocale al signor mediante applicazione _2
Whatsapp, riferendogli di aver visionato le panche di cui ai capitoli precedenti e che tutto andava bene (si faccia udire al teste il file audio doc. 7 di . Controparte_1
21. Vero che nelle date del 27/02/2023, 14/04/2023, 12/06/2023, 21/06/2023, 27/06/2023,
24/07/2023 e 09/08/2023 il signor , marito della signora LI CO, Testimone_1
Pagina 5 di 11 inviava al signor messaggi vocali mediante applicazione Whatsapp, _2 riferendogli che NS avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto (si facciano udire al teste i file audio docc. da 11 a 17 di . Controparte_1
22. Vero che il signor ha in uso l'utenza mobile n. 345/5158609. Testimone_1
23. Vero che il signor ha in uso l'utenza mobile n. 335/7263430. _2
Si indicano quali testi i signori: (sui capitoli da 10 a 19); Testimone_2 Tes_3
(sui capitoli da 10 a 19); (sui capitoli da 1 a 9 e da 20 a 23); _2 Tes_4
(sui capitoli da 1 a 9 e da 20 a 23). Tutti i testi domiciliati in Lignano Sabbiadoro
[...]
(UD), viale Europa n. 121-123.
Si fa istanza al Tribunale adito affinché ritenga e dichiari ammissibile la produzione in atti dei file audio Whatsapp (file audio formati waptt –waptt.opus) indicati da in Controparte_1 sede di comparsa di costituzione, quali suoi documenti 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, effettuata mediante deposito in cancelleria di supporto DVD in data 29/12/2023 e lo acquisisca agli atti del giudizio, evidenziando la rilevanza di tali documenti nel presente giudizio -in quanto, per quanto sopra esposto, costituiscono riconoscimento di debito reso da controparte a e comunque attestano l'infondatezza dell'opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo-, e l'ammissibilità della produzione stessa mediante deposito di DVD in cancelleria, trattandosi di tipo di file non ammesso dalle specifiche tecniche del DSGIA e non supportato dal sistema pct.
In subordine, per i predetti motivi, si chiede che il Tribunale adito voglia autorizzare la predetta produzione mediante supporto DVD, o altro supporto e/o modalità che il Tribunale vorrà indicare, con assegnazione del relativo termine.
Per il caso di contestazione ad opera di controparte sulla genuinità e/o sulla loro data e provenienza dei file audio dimessi da quali docc. 7, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si CP_1 chiede disporsi CTU sullo smartphone I-Phone 11 del signor _2
(domiciliato in Lignano Sabbiadoro, viale Europa 121-123) per verificarne genuinità, provenienza, data e ora di ricezione.
Voglia il Signor Giudice disporre l'espunzione dal fascicolo di parte dell'opponente dei file
.zip nn. 6a), 6b), 8a) e 9) prodotti in sede di costituzione in giudizio, in quanto cartelle
Pagina 6 di 11 dichiaratamente contenenti file in formato non supportato dal pct e non ammessi dalle specifiche tecniche DSGIA e, in ogni caso, non fruibili”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente LI CO, in proprio e quale titolare della ditta individuale NS di CO LI, ha evocato avanti al
Tribunale di Pordenone la convenuta opposta proponendo opposizione Controparte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 723/2023 emesso l'11 settembre 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di residui € 24.606,21 complessivi (oltre interessi e spese) per la vendita dei beni mobili di cui alle fatture n. 233 del 22 luglio 2022 e n. 246 dell'11 agosto
2022.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“IN VIA PREMILINARE” [rectius: preliminare].
“Si chiede che il Giudice respinga l'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che dovesse essere formulata da controparte, essendo la presente causa fondata su prova scritta.
IN VIA PRINCIPALE.
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dalla ditta
NS di CO LI alla convenuta opposta per l'effetto rigettare, Controparte_1 previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, le domande ex adverso proposte.
IN VIA SUBORDINATA.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1490 c.c. della società per i vizi dei beni Controparte_1 venduti alla ditta NS di CO LI, per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, ridurre l'importo del credito vantato dalla società alla somma che risulterà in Controparte_1 corso di causa, con reciproca compensazione delle poste dare-avere tra le parti.
IN OGNI CASO.
Pagina 7 di 11 Spese e compensi di lite rifusi”.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta formulando le seguenti, testuali, Controparte_1 conclusioni:
“In via preliminare, sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto: per i motivi di cui in narrativa, non essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, ed essendovi riconoscimento di debito, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per il suo intero ammontare, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto per l'importo di euro 23.397,06=, pari alla differenza tra il credito in linea capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto e il controvalore degli asseriti vizi-difetti, come da prima ipotesi di conferimento di provvisoria esecutorietà parziale, oltre interessi al tasso ex
D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto per l'importo di euro 23.297,06=, pari alla differenza tra il credito in linea capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto e il controvalore degli asseriti vizi-difetti, come da seconda ipotesi di conferimento di provvisoria esecutorietà parziale, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto per l'importo di euro 21.549,74=, pari alla differenza tra il credito in linea capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto e il controvalore degli asseriti vizi-difetti, come da terza ipotesi di conferimento di provvisoria esecutorietà parziale, oltre interessi al tasso ex
D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto per l'importo di euro 16.709,02=, pari alla differenza tra il credito in linea capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto e il prezzo dei beni asseritamente viziati, come da quarta ipotesi di conferimento di provvisoria esecutorietà parziale, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In ulteriore subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al
Pagina 8 di 11 decreto opposto per l'importo che sarà ritenuto, allo stato, conforme a giustizia, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
Nel merito, in via assorbente: per i motivi di cui in narrativa, rigettarsi le domande di merito svolte “in via principale” ed “in via subordinata” dall'opponente, essendo la stessa decaduta dalla garanzia per eventuali vizi-difetti dei beni compravenduti, ed essendo l'azione stessa, almeno in parte, prescritta, ai sensi dell'art. 1495 C.C..
Per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e conferirvi efficacia esecutiva.
Nel merito: per i motivi di cui in narrativi, rigettarsi integralmente l'opposizione interposta da controparte al decreto ingiuntivo indicato in oggetto, siccome infondata.
Per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e conferirvi efficacia esecutiva.
Nel merito, in via subordinata: per i motivi di cui in narrativa, in denegata ipotesi di rigetto delle domande previamente svolte e di accertamento della sussistenza dei vizi-difetti (o taluni di essi) lamentati dall'opponente, condannare quest'ultima al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. Controparte_1
231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In ogni caso, spese di lite rifuse e condannarsi l'opponente al risarcimento del danno verso ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., nonché al pagamento di una somma ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; entrambe le voci da liquidarsi equitativamente ad opera di Codesto Ill.mo Tribunale”.
1.3 All'udienza del 15 marzo 2024 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, non ha ammesso le prove per interpello e testi dedotte dalla convenuta opposta ed ha autorizzato il deposito effettuato da mediante Controparte_1 supporto DVD dei documenti contenenti files non supportati dal pct.
1.4 Indi, la causa all'esito dell'udienza cartolare del 15 maggio 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto
Pagina 9 di 11 del contendere, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata.
Va, invero, premesso che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. da un lato è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 11748 del 3 maggio
2019) e dall'altro lato, laddove sia stata eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, ha altresì l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, ordinanza n. 24348 del 30 settembre 2019).
Calando, allora, i principi che precedono nella fattispecie in esame, se ne ha che
LI CO non si è minimamente curata di dimostrare né l'esistenza degli asseriti vizi oggi lamentati (non avendo articolato alcun mezzo di prova ed avendo prodotto documenti, allo scopo, non dirimenti, vieppiù al cospetto della puntuale ricostruzione degli eventi offerta, documenti alla mano, da ad esempio con riguardo alla Controparte_1 sostituzione di tutte le gambe dei tavoli ed alla rifoderatura di tutte le panche), né, ed ancor prima, di averli tempestivamente denunciati [vedasi Cassazione civile, sez. II, sentenza n.
10854 del 30 ottobre 1998, secondo cui “La denunzia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta può essere effettuata, oltre che dal compratore, da un suo rappresentante, a condizione che quest'ultimo manifesti tale qualità al venditore, e che il compratore provi di avergli conferito il relativo incarico”; più precisamente, come si legge in parte motiva di tale sentenza, “La denunzia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta deve essere effettuata dal compratore (art. 1495 c.c.), o da un suo rappresentante;
in questo secondo caso il rappresentante deve manifestare tale sua qualità al venditore, e il compratore deve provare di avergli conferito il relativo incarico
(vedi sentenza 29 ottobre 1983 n. 6445 di questa Corte)”; e, nel caso che ci occupa,
l'attrice opponente si è limitata ad allegare che la denuncia l'avrebbe fatta il proprio consorte, senza allegare e offrirsi di provare che costui si fosse qualificato alla convenuta opposta come suo rappresentante né di avergli conferito tale incarico].
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere
Pagina 10 di 11 integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza, non ricorrendo, viceversa, i presupposti per l'ulteriore condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 13 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 23 ottobre
2023
da
, in proprio e quale titolare della ditta individuale OCEANS di CESCO Parte_1
IA (C.F. , P.I. ), rappresentata e difesa, per CodiceFiscale_1 P.IVA_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Federico Battesta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portogruaro via Istria n. 4
- attrice opponente -
contro
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce Controparte_1 P.IVA_2 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mauro Del Sal ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latisana via Vittorio Veneto n. 9
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 723/2023.
Causa iscritta a ruolo il 24 ottobre 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 11 cartolare del 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: non avendo l'attrice opponente depositato le note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, si riportano le conclusioni rassegnate in citazione:
“IN VIA PREMILINARE” [rectius: preliminare].
“Si chiede che il Giudice respinga l'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che dovesse essere formulata da controparte, essendo la presente causa fondata su prova scritta.
IN VIA PRINCIPALE.
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dalla ditta
NS di CO LI alla convenuta opposta per l'effetto rigettare, Controparte_1 previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, le domande ex adverso proposte.
IN VIA SUBORDINATA.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1490 c.c. della società per i vizi dei beni Controparte_1 venduti alla ditta NS di CO LI, per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, ridurre l'importo del credito vantato dalla società alla somma che risulterà in Controparte_1 corso di causa, con reciproca compensazione delle poste dare-avere tra le parti.
IN OGNI CASO.
Spese e compensi di lite rifusi”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 14 marzo 2025:
“In via preliminare, sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto: per i motivi di cui in narrativa degli atti e dei verbali di causa, non essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, ed essendovi riconoscimento di debito, concedersi e confermarsi provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per il suo
Pagina 2 di 11 intero ammontare, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
Nel merito, in via assorbente: per i motivi di cui in narrativa degli atti e dei verbali di causa, rigettarsi le domande di merito svolte “in via principale” ed “in via subordinata” dall'opponente, essendo la stessa decaduta dalla garanzia per eventuali vizi-difetti dei beni compravenduti, ed essendo l'azione stessa, almeno in parte, prescritta, ai sensi dell'art. 1495 C.C..
Per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e conferirvi efficacia esecutiva.
Nel merito: per i motivi di cui in narrativa degli atti e dei verbali di causa, rigettarsi integralmente l'opposizione interposta da controparte al decreto ingiuntivo indicato in oggetto, siccome infondata.
Per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e conferirvi efficacia esecutiva.
Nel merito, in via subordinata: per i motivi di cui in narrativa degli atti e dei verbali di causa, in denegata ipotesi di rigetto delle domande previamente svolte e di accertamento della sussistenza dei vizi-difetti (o taluni di essi) lamentati dall'opponente, condannare quest'ultima al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di Controparte_1 giustizia, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In ogni caso, spese di lite rifuse e condannarsi l'opponente al risarcimento del danno verso ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., nonché al pagamento di una somma ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; entrambe le voci da liquidarsi equitativamente ad opera di Codesto Ill.mo Tribunale.
In via istruttoria
Disporsi prova per interrogatorio formale dell'opponente CO LI (sui tutti i seguenti capitoli) e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che con l'ordine dd. 03/03/2022 (doc. 1 che si rammostra al teste) intercorso tra
Pagina 3 di 11 e la ditta NS, quest'ultima acquistava dalla prima le merci ivi indicate. Controparte_1
2. Vero che per l'ordine di merci doc. 1 le parti pattuivano il prezzo di euro 48.800,00 i.i..
3. Vero che la ditta NS in data 30/05/2022 integrava telefonicamente l'ordine dd.
03/03/2023 chiedendo a la vendita di due ulteriori articoli RY. Controparte_1
4. Vero che per l'integrazione dell'ordine di cui al paragrafo precedente le parti pattuivano un corrispettivo di euro 612,00 i.i..
5. Vero che la fattura n. 233 del 22/07/2022 dell'importo di euro 21.412,00 Controparte_1
i.i., che si rammostra al teste (doc. 1 fascicolo monitorio), costituisce fattura a saldo spiccata a carico della ditta NS di CO LI in relazione ai beni a quest'ultima venduti di cui all'ordine dd. 03/03/2022 ed integrazione del 30/05/2022.
6. Vero che l'ordine complessivo dd. 03/03/2022-30/05/2022 richiesto da NS a aveva un corrispettivo di euro 49.412,00. CP_1
7. Vero che la fattura n. 246 del 11/08/2022 che si rammostra al teste (doc. Controparte_1
2 fascicolo monitorio) spiccata a carico della ditta NS di CO LI è relativa alla vendita fatta a quest'ultima di un mobile per quadro elettrico.
8. Vero che gli acconti versati da NS a di cui alla fattura CP_1 Controparte_1
86/2022 dell'importo di euro 10.000,00 i.i. e n. 179/2022 dell'importo di euro 18.000,00 i.i. che si rammostrano al teste (docc.
3-4 di controparte), venivano imputati dalla venditrice a deconto del credito complessivo per la vendita dei beni di cui all'ordine dd. 03/03/2022-
30/05/2022.
9. Vero che i predetti acconti versati da NS a di cui alle fatture 86/2022 CP_1 dell'importo di euro 10.000,00 i.i. e n. 179/2022 dell'importo di euro 18.000,00 i.i. sono riportati nella fattura n. 233/2022 (doc. 1 fascicolo monitorio che si rammostra al CP_1 teste).
10. Vero che in relazione all'ordine di cui al doc. 1 (che si rammostra al teste), CP_1 vendeva alla ditta NS, tra l'altro, n. 28 articoli RY – basi da tavolo con fusto
[...] metacrilato colore oro e piastra cromata con piedino regolabile.
Pagina 4 di 11 11. Vero che tra il maggio ed il luglio 2022, consegnava ad NS, presso i Controparte_1 suoi locali di Bibione-via Andromeda, 28 articoli RY (basi da tavolo con fusto metacrilato colore oro e piastra cromata con piedino regolabile).
12. Vero che alla fine del novembre 2022 consegnava a NS 26 articoli Controparte_1
RY in sostituzione di 26 articoli dello stesso tipo di cui al paragrafo precedente.
13. Vero che, a seguito della sostituzione di cui al paragrafo precedente, i 28 articoli
RY venduti da alla ditta NS erano esenti da imperfezioni cromatiche Controparte_1
e vizi.
14. Vero che con l'ordine doc. 1 che si rammostra al teste, vendeva alla Controparte_1 ditta NS, tra l'altro, n. 7 madie di differenti misure e dimensioni.
15. Vero che tutte le sette madie di cui al paragrafo precedente sono munite di piedini regolabili, non visibili dall'esterno, che tengono sollevato il mobile di alcuni millimetri da terra.
16. Vero che con l'ordine doc. 1 che si rammostra al teste, vendeva alla Controparte_1 ditta NS, tra l'altro, n. 9 panche di differenti misure e dimensioni.
17. Vero che le predette panche sono foderate in ecopelle.
18. Vero che le nove panche di cui sopra venivano consegnate a NS in data
02/12/2022 direttamente dalla società Italiana Divani s.r.l. e che alla consegna erano presenti anche due dipendenti di Controparte_1
19. Vero che al momento della consegna delle 9 panche di cui sopra a NS s.r.l. nessuna di loro presentava i buchi di cui al doc. 7 di controparte che si rammostra al teste.
20. Vero che in data 03/12/2022 il signor , marito della signora LI Testimone_1
CO, inviava un messaggio vocale al signor mediante applicazione _2
Whatsapp, riferendogli di aver visionato le panche di cui ai capitoli precedenti e che tutto andava bene (si faccia udire al teste il file audio doc. 7 di . Controparte_1
21. Vero che nelle date del 27/02/2023, 14/04/2023, 12/06/2023, 21/06/2023, 27/06/2023,
24/07/2023 e 09/08/2023 il signor , marito della signora LI CO, Testimone_1
Pagina 5 di 11 inviava al signor messaggi vocali mediante applicazione Whatsapp, _2 riferendogli che NS avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto (si facciano udire al teste i file audio docc. da 11 a 17 di . Controparte_1
22. Vero che il signor ha in uso l'utenza mobile n. 345/5158609. Testimone_1
23. Vero che il signor ha in uso l'utenza mobile n. 335/7263430. _2
Si indicano quali testi i signori: (sui capitoli da 10 a 19); Testimone_2 Tes_3
(sui capitoli da 10 a 19); (sui capitoli da 1 a 9 e da 20 a 23); _2 Tes_4
(sui capitoli da 1 a 9 e da 20 a 23). Tutti i testi domiciliati in Lignano Sabbiadoro
[...]
(UD), viale Europa n. 121-123.
Si fa istanza al Tribunale adito affinché ritenga e dichiari ammissibile la produzione in atti dei file audio Whatsapp (file audio formati waptt –waptt.opus) indicati da in Controparte_1 sede di comparsa di costituzione, quali suoi documenti 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, effettuata mediante deposito in cancelleria di supporto DVD in data 29/12/2023 e lo acquisisca agli atti del giudizio, evidenziando la rilevanza di tali documenti nel presente giudizio -in quanto, per quanto sopra esposto, costituiscono riconoscimento di debito reso da controparte a e comunque attestano l'infondatezza dell'opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo-, e l'ammissibilità della produzione stessa mediante deposito di DVD in cancelleria, trattandosi di tipo di file non ammesso dalle specifiche tecniche del DSGIA e non supportato dal sistema pct.
In subordine, per i predetti motivi, si chiede che il Tribunale adito voglia autorizzare la predetta produzione mediante supporto DVD, o altro supporto e/o modalità che il Tribunale vorrà indicare, con assegnazione del relativo termine.
Per il caso di contestazione ad opera di controparte sulla genuinità e/o sulla loro data e provenienza dei file audio dimessi da quali docc. 7, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si CP_1 chiede disporsi CTU sullo smartphone I-Phone 11 del signor _2
(domiciliato in Lignano Sabbiadoro, viale Europa 121-123) per verificarne genuinità, provenienza, data e ora di ricezione.
Voglia il Signor Giudice disporre l'espunzione dal fascicolo di parte dell'opponente dei file
.zip nn. 6a), 6b), 8a) e 9) prodotti in sede di costituzione in giudizio, in quanto cartelle
Pagina 6 di 11 dichiaratamente contenenti file in formato non supportato dal pct e non ammessi dalle specifiche tecniche DSGIA e, in ogni caso, non fruibili”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente LI CO, in proprio e quale titolare della ditta individuale NS di CO LI, ha evocato avanti al
Tribunale di Pordenone la convenuta opposta proponendo opposizione Controparte_1 contro il decreto ingiuntivo n. 723/2023 emesso l'11 settembre 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di residui € 24.606,21 complessivi (oltre interessi e spese) per la vendita dei beni mobili di cui alle fatture n. 233 del 22 luglio 2022 e n. 246 dell'11 agosto
2022.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“IN VIA PREMILINARE” [rectius: preliminare].
“Si chiede che il Giudice respinga l'eventuale istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo che dovesse essere formulata da controparte, essendo la presente causa fondata su prova scritta.
IN VIA PRINCIPALE.
Accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa, che nulla è dovuto dalla ditta
NS di CO LI alla convenuta opposta per l'effetto rigettare, Controparte_1 previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, le domande ex adverso proposte.
IN VIA SUBORDINATA.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte, accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 1490 c.c. della società per i vizi dei beni Controparte_1 venduti alla ditta NS di CO LI, per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, ridurre l'importo del credito vantato dalla società alla somma che risulterà in Controparte_1 corso di causa, con reciproca compensazione delle poste dare-avere tra le parti.
IN OGNI CASO.
Pagina 7 di 11 Spese e compensi di lite rifusi”.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta formulando le seguenti, testuali, Controparte_1 conclusioni:
“In via preliminare, sulla provvisoria esecutorietà del decreto opposto: per i motivi di cui in narrativa, non essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, ed essendovi riconoscimento di debito, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per il suo intero ammontare, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto per l'importo di euro 23.397,06=, pari alla differenza tra il credito in linea capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto e il controvalore degli asseriti vizi-difetti, come da prima ipotesi di conferimento di provvisoria esecutorietà parziale, oltre interessi al tasso ex
D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto per l'importo di euro 23.297,06=, pari alla differenza tra il credito in linea capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto e il controvalore degli asseriti vizi-difetti, come da seconda ipotesi di conferimento di provvisoria esecutorietà parziale, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto per l'importo di euro 21.549,74=, pari alla differenza tra il credito in linea capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto e il controvalore degli asseriti vizi-difetti, come da terza ipotesi di conferimento di provvisoria esecutorietà parziale, oltre interessi al tasso ex
D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al decreto opposto per l'importo di euro 16.709,02=, pari alla differenza tra il credito in linea capitale portato dal decreto ingiuntivo opposto e il prezzo dei beni asseritamente viziati, come da quarta ipotesi di conferimento di provvisoria esecutorietà parziale, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In ulteriore subordine, per i motivi di cui in narrativa, concedersi provvisoria esecutorietà al
Pagina 8 di 11 decreto opposto per l'importo che sarà ritenuto, allo stato, conforme a giustizia, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
Nel merito, in via assorbente: per i motivi di cui in narrativa, rigettarsi le domande di merito svolte “in via principale” ed “in via subordinata” dall'opponente, essendo la stessa decaduta dalla garanzia per eventuali vizi-difetti dei beni compravenduti, ed essendo l'azione stessa, almeno in parte, prescritta, ai sensi dell'art. 1495 C.C..
Per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e conferirvi efficacia esecutiva.
Nel merito: per i motivi di cui in narrativi, rigettarsi integralmente l'opposizione interposta da controparte al decreto ingiuntivo indicato in oggetto, siccome infondata.
Per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e conferirvi efficacia esecutiva.
Nel merito, in via subordinata: per i motivi di cui in narrativa, in denegata ipotesi di rigetto delle domande previamente svolte e di accertamento della sussistenza dei vizi-difetti (o taluni di essi) lamentati dall'opponente, condannare quest'ultima al pagamento in favore di della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso ex D. Lgs. Controparte_1
231/02 dalla data di emissione delle fatture al saldo.
In ogni caso, spese di lite rifuse e condannarsi l'opponente al risarcimento del danno verso ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., nonché al pagamento di una somma ai Controparte_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; entrambe le voci da liquidarsi equitativamente ad opera di Codesto Ill.mo Tribunale”.
1.3 All'udienza del 15 marzo 2024 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, non ha ammesso le prove per interpello e testi dedotte dalla convenuta opposta ed ha autorizzato il deposito effettuato da mediante Controparte_1 supporto DVD dei documenti contenenti files non supportati dal pct.
1.4 Indi, la causa all'esito dell'udienza cartolare del 15 maggio 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto
Pagina 9 di 11 del contendere, l'opposizione va rigettata, in quanto infondata.
Va, invero, premesso che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. da un lato è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 11748 del 3 maggio
2019) e dall'altro lato, laddove sia stata eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, ha altresì l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 2, ordinanza n. 24348 del 30 settembre 2019).
Calando, allora, i principi che precedono nella fattispecie in esame, se ne ha che
LI CO non si è minimamente curata di dimostrare né l'esistenza degli asseriti vizi oggi lamentati (non avendo articolato alcun mezzo di prova ed avendo prodotto documenti, allo scopo, non dirimenti, vieppiù al cospetto della puntuale ricostruzione degli eventi offerta, documenti alla mano, da ad esempio con riguardo alla Controparte_1 sostituzione di tutte le gambe dei tavoli ed alla rifoderatura di tutte le panche), né, ed ancor prima, di averli tempestivamente denunciati [vedasi Cassazione civile, sez. II, sentenza n.
10854 del 30 ottobre 1998, secondo cui “La denunzia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta può essere effettuata, oltre che dal compratore, da un suo rappresentante, a condizione che quest'ultimo manifesti tale qualità al venditore, e che il compratore provi di avergli conferito il relativo incarico”; più precisamente, come si legge in parte motiva di tale sentenza, “La denunzia dei vizi o della mancanza di qualità della cosa venduta deve essere effettuata dal compratore (art. 1495 c.c.), o da un suo rappresentante;
in questo secondo caso il rappresentante deve manifestare tale sua qualità al venditore, e il compratore deve provare di avergli conferito il relativo incarico
(vedi sentenza 29 ottobre 1983 n. 6445 di questa Corte)”; e, nel caso che ci occupa,
l'attrice opponente si è limitata ad allegare che la denuncia l'avrebbe fatta il proprio consorte, senza allegare e offrirsi di provare che costui si fosse qualificato alla convenuta opposta come suo rappresentante né di avergli conferito tale incarico].
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere
Pagina 10 di 11 integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza, non ricorrendo, viceversa, i presupposti per l'ulteriore condanna dell'attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna l'attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 13 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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