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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8845 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1783 /2024 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. MOTTOLA
Parte_1 C.F._1
AN , presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione indebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2024 ha dedotto che solo a seguito del Parte_1
controllo sulla sua cassetta postale on line era venuta a conoscenza del preavviso di sospensione della pensione di inv civ per mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno
2018; ( provvedimento n. 68499741837-3 del 29 agosto 2022 preavviso di sospensione redditi 2018.); che aveva in data 30.09.2022 depositato a mezzo patronato domanda di ricostituzione reddituale (domanda n. 2111940400018 ricostituzione reddituale 30 settembre
22.).; che in occasione di un sollecito della suddetta domanda in data 03.02.2023 apprendeva anche di un presunto provvedimento di revoca per mancata comunicazione dei redditi 2017
RED 2017 di cui non era mai stato notificato né sollecito di dichiarazione, né tanto meno preavviso di sospensione prestazione;
che con nota a/r n. A/R 664815031478 pervenuta alla
1 ricorrente in data 22 febbraio 2023 le veniva notificato indebito su pensione cat. INVCIV
07527973 richiedendo la restituzione di euro 18.337,00 provvedimento così motivato: “lei ha ricevuto per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. Inv civ n. 07527973 per un importo complessivo di euro 18.337,00 per i seguenti motivi: sosp 2017 ex art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”.
Avendo inutilmente esperito ricorso amministrativo e sostenuto in diritto che mai l' CP_1
aveva inviato la richiesta di modello RED , che giurisprudenza consolidata esclude la ripetizione dell'indebito, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile e che , quindi, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo ha concluso chiedendo al Giudice adito di:
1. disporre l'annullamento del 03.02.2023 di indebito su pensione cat. INVCIV 07527973 notificato il 22.02.2023 a mezzo racc. A/R 664815031478 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto ripristinare l'erogazione della prestazione di invalidità civile dal momento della so- spensione del dicembre 2022.
2. Per l'effetto dichiarare dovuta la prestazione di invalidità civile dalla data del 01.01.2018 ad oggi e per l'effetto condannare l' al ripristino della prestazione di invalidità civile ed CP_1
al pagamento della prestazione di invalidità civile non corrisposta dalla data del-la sospensione del dicembre 2022 e pertanto il pagamento degli emolumenti a titolo di invali- dità civile spettanti dal 01.01.2023 ad oggi oltre i ratei successivi maturandi.
3. Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente alle spese e competenze di CP_1
giudizio, spese generali al 15%, iva, cpa con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari tenendo conto delle maggiorazioni del 30% come previsto dall'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014 – inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo
2018, n. 37 (testi navigabili con collegamento ipertestuale)”.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto. In particolare e riportando la relazione amministrativa ha dedotto:
“La ricorrente era titolare di prestazione assistenziale cat INVCIV recante cert n
07527973(riconosciuta invalida parziale con sentenza n.16771/07 pronunciata nel procedimento RG n. 27819/06), liquidata con provvedimento dell'Istituto del 30.10.2007.
Come già evidenziato in sede di ricorso amministrativo, sin dal 2014 la signora non Pt_1
ha mai presentato all'Istituto la propria dichiarazione reddituale (né con campagna RED
2 né con domanda di ricostituzione) sebbene la normativa preveda in capo al cittadino titolare di prestazione quello di comunicare annualmente all'Istituto i propri redditi. CP_1
Con movimentazione centralizzata, ad agosto 2022, l'Istituto ha posto a "CASSA " Pt_2
la prestazione sospendendo, di fatto, l'erogazione della stessa. In data 30.09.2022 la ricorrente presentava domanda di ricostituzione (n domus 2111940400018) ex art 35 con la quale indicava i propri redditi dal 2018 al 2023. Tuttavia, oltre ad aver presentato la domanda tardivamente, la signora non ha dichiarato i redditi 2017 (la cui scadenza Pt_1
ultima era prevista per il 30.06.2022) e ciò ha comportato l'impossibilità di sanare la sospensione che, secondo le direttive centrali, ha investito non solo l'anno successivo ma tutta la prestazione per gli anni a seguire ad oggi;
pur tuttavia, preme evidenziare, oltremodo, che le più recenti linee guida propendono al contrario( in seguito a dichiarazione reddituale seppure successiva e contestuale verifica della veridicità della situazione reddituale dichiarata attraverso le procedure informatiche predisposte a tal fine) alla sanatoria della posizione in essere per gli anni successivi a quello interessato da termine scaduto per relativa campagna red, da cui scaturisce indebito non sanabile. Al fine di individuare gli importi dovuti in seguito alla succitata sanatoria, si procede ad effettuare il provvisorio ricalcolo della prestazione e al conseguente invio del relativo provvedimento..”
All'udienza del 6.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate. CP_ E' pacifico che la ricorrente non abbia mai ricevuto le richieste di di trasmissione del
Modello RED né altra comunicazione con la quale gli venisse comunicato che, stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2017, l'Istituto avrebbe proceduto alla revoca della prestazione collegata al reddito.
Al contrario dalle difese svolte dall'Istituto e da quanto documentato dalla parte ricorrente si apprende che il suddetto indebito sarebbe stato palesato alla ricorrente per la prima volta solo in occasione della sua richiesta di ricostituzione relativa alla mancata consegna del modello
RED per gli anni dal 2018 allorquando appunto aveva appreso di un provvedimento di revoca per mancata comunicazione dei redditi 2017.
Ulteriore circostanza documentata in atti è che la ricorrente non ha percepito altro reddito CP_ rispetto a quello costituito dalla provvidenza riconosciutagli dall' a titolo di invalidità
CP_ civile e assegno sociale e l' non ha assunto alcun provvedimento formale di sospensione e di revoca del trattamento in relazione all'anno 2017 limitandosi ad affermare che la
3 ricostituzione per gli anni successivi non era possibile stante la mancata consegna del RED anche per l'anno 2017.
Ciò posto, l'art. 13 co. 6 lett.c) L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL 297/08 mod. da L.
14/09) prevede che “…c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”. Pertanto alla luce di tale previsione normativa, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l' deve procedere alla sospensione CP_1 della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei.
CP_ Nel caso in esame non ha disposto né la sospensione del trattamento né la revoca dello stesso in relazione a quanto corrisposto per l'anno 2017 in ragione della mancata ricezione del modello RED con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei a titolo di indebito non può considerarsi legittima.
A ciò va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi dell'anno 2014. Invero, dopo aver affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano
4 più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall'Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati). Quindi al punto 3.3 titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” è previsto che: “… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto a effettuare CP_1 nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto.(…)”,
Merita infine rilievo il fatto che l'art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di
“di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”. Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale di non Parte_1
CP_ avesse subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano rimasti inalterati.
Non avendo l' neppure nel presente giudizio dedotto e provato che la ricorrente era CP_1
titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli già noti all'Istituto o che la situazione reddituale avesse subito un mutamento rispetto all'anno precedente ne consegue l'illegittimità della richiesta di ripetizione del presunto indebito per l' 2017. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui alle tabelle vigenti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del recupero attuato con provvedimento del 03.02.2023 di indebito su pensione cat. INVCIV 07527973 per euro 18.337,00 notificato il 22.02.2023 a mezzo CP_ racc. A/R 664815031478 e condanna l' in persona del presidente p.t. alla ripetizione in favore della ricorrente delle somme medio tempore indebitamente trattenute
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2300,00 oltre CP_1
IVA Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 26.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1783 /2024 R.G.
TRA
, ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. MOTTOLA
Parte_1 C.F._1
AN , presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione indebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.1.2024 ha dedotto che solo a seguito del Parte_1
controllo sulla sua cassetta postale on line era venuta a conoscenza del preavviso di sospensione della pensione di inv civ per mancata comunicazione dei redditi relativi all'anno
2018; ( provvedimento n. 68499741837-3 del 29 agosto 2022 preavviso di sospensione redditi 2018.); che aveva in data 30.09.2022 depositato a mezzo patronato domanda di ricostituzione reddituale (domanda n. 2111940400018 ricostituzione reddituale 30 settembre
22.).; che in occasione di un sollecito della suddetta domanda in data 03.02.2023 apprendeva anche di un presunto provvedimento di revoca per mancata comunicazione dei redditi 2017
RED 2017 di cui non era mai stato notificato né sollecito di dichiarazione, né tanto meno preavviso di sospensione prestazione;
che con nota a/r n. A/R 664815031478 pervenuta alla
1 ricorrente in data 22 febbraio 2023 le veniva notificato indebito su pensione cat. INVCIV
07527973 richiedendo la restituzione di euro 18.337,00 provvedimento così motivato: “lei ha ricevuto per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. Inv civ n. 07527973 per un importo complessivo di euro 18.337,00 per i seguenti motivi: sosp 2017 ex art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”.
Avendo inutilmente esperito ricorso amministrativo e sostenuto in diritto che mai l' CP_1
aveva inviato la richiesta di modello RED , che giurisprudenza consolidata esclude la ripetizione dell'indebito, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile e che , quindi, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo ha concluso chiedendo al Giudice adito di:
1. disporre l'annullamento del 03.02.2023 di indebito su pensione cat. INVCIV 07527973 notificato il 22.02.2023 a mezzo racc. A/R 664815031478 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad essa presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto ripristinare l'erogazione della prestazione di invalidità civile dal momento della so- spensione del dicembre 2022.
2. Per l'effetto dichiarare dovuta la prestazione di invalidità civile dalla data del 01.01.2018 ad oggi e per l'effetto condannare l' al ripristino della prestazione di invalidità civile ed CP_1
al pagamento della prestazione di invalidità civile non corrisposta dalla data del-la sospensione del dicembre 2022 e pertanto il pagamento degli emolumenti a titolo di invali- dità civile spettanti dal 01.01.2023 ad oggi oltre i ratei successivi maturandi.
3. Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente alle spese e competenze di CP_1
giudizio, spese generali al 15%, iva, cpa con attribuzione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari tenendo conto delle maggiorazioni del 30% come previsto dall'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014 – inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 8 marzo
2018, n. 37 (testi navigabili con collegamento ipertestuale)”.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto. In particolare e riportando la relazione amministrativa ha dedotto:
“La ricorrente era titolare di prestazione assistenziale cat INVCIV recante cert n
07527973(riconosciuta invalida parziale con sentenza n.16771/07 pronunciata nel procedimento RG n. 27819/06), liquidata con provvedimento dell'Istituto del 30.10.2007.
Come già evidenziato in sede di ricorso amministrativo, sin dal 2014 la signora non Pt_1
ha mai presentato all'Istituto la propria dichiarazione reddituale (né con campagna RED
2 né con domanda di ricostituzione) sebbene la normativa preveda in capo al cittadino titolare di prestazione quello di comunicare annualmente all'Istituto i propri redditi. CP_1
Con movimentazione centralizzata, ad agosto 2022, l'Istituto ha posto a "CASSA " Pt_2
la prestazione sospendendo, di fatto, l'erogazione della stessa. In data 30.09.2022 la ricorrente presentava domanda di ricostituzione (n domus 2111940400018) ex art 35 con la quale indicava i propri redditi dal 2018 al 2023. Tuttavia, oltre ad aver presentato la domanda tardivamente, la signora non ha dichiarato i redditi 2017 (la cui scadenza Pt_1
ultima era prevista per il 30.06.2022) e ciò ha comportato l'impossibilità di sanare la sospensione che, secondo le direttive centrali, ha investito non solo l'anno successivo ma tutta la prestazione per gli anni a seguire ad oggi;
pur tuttavia, preme evidenziare, oltremodo, che le più recenti linee guida propendono al contrario( in seguito a dichiarazione reddituale seppure successiva e contestuale verifica della veridicità della situazione reddituale dichiarata attraverso le procedure informatiche predisposte a tal fine) alla sanatoria della posizione in essere per gli anni successivi a quello interessato da termine scaduto per relativa campagna red, da cui scaturisce indebito non sanabile. Al fine di individuare gli importi dovuti in seguito alla succitata sanatoria, si procede ad effettuare il provvisorio ricalcolo della prestazione e al conseguente invio del relativo provvedimento..”
All'udienza del 6.2.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle osservazioni di seguito illustrate. CP_ E' pacifico che la ricorrente non abbia mai ricevuto le richieste di di trasmissione del
Modello RED né altra comunicazione con la quale gli venisse comunicato che, stante la mancata trasmissione dei redditi relativi all'anno 2017, l'Istituto avrebbe proceduto alla revoca della prestazione collegata al reddito.
Al contrario dalle difese svolte dall'Istituto e da quanto documentato dalla parte ricorrente si apprende che il suddetto indebito sarebbe stato palesato alla ricorrente per la prima volta solo in occasione della sua richiesta di ricostituzione relativa alla mancata consegna del modello
RED per gli anni dal 2018 allorquando appunto aveva appreso di un provvedimento di revoca per mancata comunicazione dei redditi 2017.
Ulteriore circostanza documentata in atti è che la ricorrente non ha percepito altro reddito CP_ rispetto a quello costituito dalla provvidenza riconosciutagli dall' a titolo di invalidità
CP_ civile e assegno sociale e l' non ha assunto alcun provvedimento formale di sospensione e di revoca del trattamento in relazione all'anno 2017 limitandosi ad affermare che la
3 ricostituzione per gli anni successivi non era possibile stante la mancata consegna del RED anche per l'anno 2017.
Ciò posto, l'art. 13 co. 6 lett.c) L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 DL 297/08 mod. da L.
14/09) prevede che “…c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti a effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso…”. Pertanto alla luce di tale previsione normativa, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l' deve procedere alla sospensione CP_1 della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, può procedere alla revoca della stessa. Solo esaurita tale fase può procedere al recupero dei ratei.
CP_ Nel caso in esame non ha disposto né la sospensione del trattamento né la revoca dello stesso in relazione a quanto corrisposto per l'anno 2017 in ragione della mancata ricezione del modello RED con la conseguenza che la richiesta di recupero dei ratei a titolo di indebito non può considerarsi legittima.
A ciò va aggiunto quanto previsto dalla Circolare 195/2015 ove vengono illustrate le nuove modalità di effettuazione della campagna RED ITA a partire da quella relativa al 2015 per i redditi dell'anno 2014. Invero, dopo aver affermato che i pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella 1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'Istituto, nonché quella del coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni, stabilisce che tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano
4 più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè tutte le prestazioni conosciute dall'Istituto in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati). Quindi al punto 3.3 titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” è previsto che: “… nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel
Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall' , il titolare non è tenuto a effettuare CP_1 nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto.(…)”,
Merita infine rilievo il fatto che l'art. 13 co. 1 L. 412/1991 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di
“di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente”. Nel caso in esame è pacifico che la situazione reddituale di non Parte_1
CP_ avesse subito alcuna variazione per cui i dati, ben conosciuti da erano rimasti inalterati.
Non avendo l' neppure nel presente giudizio dedotto e provato che la ricorrente era CP_1
titolare di redditi ulteriori rispetto a quelli già noti all'Istituto o che la situazione reddituale avesse subito un mutamento rispetto all'anno precedente ne consegue l'illegittimità della richiesta di ripetizione del presunto indebito per l' 2017. Parte_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui alle tabelle vigenti.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del recupero attuato con provvedimento del 03.02.2023 di indebito su pensione cat. INVCIV 07527973 per euro 18.337,00 notificato il 22.02.2023 a mezzo CP_ racc. A/R 664815031478 e condanna l' in persona del presidente p.t. alla ripetizione in favore della ricorrente delle somme medio tempore indebitamente trattenute
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €2300,00 oltre CP_1
IVA Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 26.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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