Accoglimento
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10292 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10292/2025REG.PROV.COLL.
N. 07387/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7387 del 2022, proposto da NA AL e NI CE, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Di Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 1962/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Antimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. DA Di RL;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza con la quale l’adito TAR della Campania, sezione seconda, nel giudizio per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di manufatti di proprietà dei ricorrenti, ha in parte dichiarato la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (in particolare, nella parte in cui si contestava la presunta difformità dei manufatti medesimi rispetto ai permessi a costruire n. 126/2016 e n. 96/2019), e in parte lo ha respinto (segnatamente, nella parte in cui si avversava il provvedimento con cui l’amministrazione, distonicamente rispetto all’ingiunta demolizione e in violazione dell’art. 21-nonies della L. 241/90, annullava in autotutela i citati permessi di costruire).
2.- Più nel dettaglio, la sentenza respingeva il ricorso avverso l’annullamento in autotutela sul rilievo “ della rappresentazione mendace, per omissione, da parte del privato, rivelatasi determinante nel rilascio dei provvedimenti in seguito ritirati. Ne discende che il titolo edilizio è stato rilasciato dal Comune di Sant’Antimo in forza della falsa rappresentazione dell’esistenza di tale qualità soggettiva ad iniziativa dell’interessata: non appare rilevante quanto osserva la parte ricorrente circa il fatto che l’istanza non era stata corredata da alcuna esplicita attestazione circa il possesso dello status di I.A.P., giacché il fatto in sé della presentazione di una richiesta di autorizzazione alla costruzione di una casa di abitazione mediante accorpamento di altro fondo, possibilità che la legge riserva espressamente solo a detti imprenditori agricoli, implica una falsa rappresentazione dei presupposti di fatto a fondamento dell’istanza, idonea a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione resistente; del resto, a diversamente opinare, si finirebbe con il legittimare la condotta del privato che, avendo dapprima sottaciuto artatamente la carenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento di una determinata istanza, intenda in 8 seguito paralizzare la risposta repressiva dell’Amministrazione allorché questa si sia avveduta dell’errore cagionato dalla incompleta rappresentazione dei fatti operata dall’interessato oltre il termine di cui all’art. 21 nonies L.241/90. ”.
3.- L’appello deduce:
I) Error in iudicando – Omessa ponderazione di dati fattuali dirimenti ai fini della declaratoria di decadenza dell’esercitato potere - Violazione dell’art. 21-nonies della L. 241/90 .
Il TAR è pervenuto alla predetta decisione aderendo acriticamente (siccome fondata su diversi presupposti fattuali rispetto al caso in esame) a quella giurisprudenza secondo cui “ la falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato (configurabile anche in presenza della sola reticenza su circostanze rilevanti) comporta, di per sé, l'inapplicabilità del termine di 18 mesi per l'annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies, comma 1, della L. n. 241/1990, senza neppure richiedere alcun accertamento processuale penale ”.
II) Error in procedendo et in iudicando. Omessa considerazione dell’intervenuta decadenza dell’esercitato potere di annullamento - Difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. - Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – Vizio di ultra petizione .
Il TAR ha omesso di valutare i fatti da cui deriva che alcuna condotta reticente e in mala fede è ascrivibile ai ricorrenti.
III) Errore in iudicando – Insussistenza di dichiarazioni inveritiere - Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies, l. n.241 del 1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, arbitrarietà e ingiustizia manifeste - Violazione dell’art.14 CEDU, dell’art.1 del protocollo aggiuntivo n. 12 alla medesima convenzione e degli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione dell’art. 41 della Carta di Nizza - Difetto di motivazione, atteso che la adozione del provvedimento di annullamento in autoutela sarebbe intervenuto allorquando era già spirato il termine di 18 mesi contemplato all’art. 21-nonies l. 241/90, tenuto conto peraltro che il vizio “emerso” successivamente sarebbe già stato evincibile ex actis dai grafici allegati alla richiesta di permesso .
I ricorrenti evidenziano che l’amministrazione aveva esercitato il potere di annullamento in autotutela in violazione dell’epigrafata normativa non avendo effettuato alcuna comparazione degli interessi coinvolti, non sussistendo alcuna dichiarazione falsa, piuttosto trattandosi di un difetto d’istruttoria imputabile alla stessa amministrazione.
IV) Omesso/erroneo esame dell’eccepita “sostanziale elusione delle finalità connesse alla comunicazione di avvio del procedimento - Artt. 2bis e 7 L. 241/90 .
Il TAR ha obliterato che il preavviso di provvedimento risultava destinato alla sola ricorrente ed era circoscritto al solo permesso n. 126/2016, mentre il provvedimento impugnato attinge anche un altro interessato e non risulta oggetto di alcuna comunicazione ex art. 7, L. 241/90.
V) Omesso/erroneo esame del capo 2.4) - Insussistenza della prefigurata attività lottizzatoria Violazione dell’art. 30 del D.P.R. 380/2001 - Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 - Genericità e superficialità dell’istruttoria - Travisamento dei fatti.
Si stigmatizza l’erroneità della motivazione alla base del provvedimento impugnato, in quanto generica e fuorviante, e cioè non in grado di sostenere “in modo non equivoco” la prefigurata attività lottizzatoria ( recte : cartolare), onde attestarsi anche per tale profilo l’illegittimità nell’impugnato provvedimento.
V) Omesso/erroneo esame del capo 3) in relazione all’ordinanza n. 1 del 08.02.2021 - Violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per contrasto con gli artt. 27, 31, 32, comma 2, e 34 bis del D.P.R. 380/01, per sviamento, per irragionevolezza, per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento dei fatti - Violazione dei principi di buona fede e correttezza alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione e dalla Carta di Nizza .
Si deduce l’incoerente e illogica condotta dell’amministrazione evidenziandosi come l’ordinanza impugnata veniva adottata dall’amministrazione nell’intertempo tra l’avviato procedimento di annullamento e l’esercitata facoltà partecipativa dei ricorrenti e, pertanto, in tale contesto, la condotta dell’amministrazione, maggiormente, si attesta fuorviante e illogica in violazione degli epigrafati principi di correttezza e clare loqui, ingenerando il legittimo affidamento circa l’insussistenza dei presupposti del potere di autotutela per decorso del termine decadenziale dei 18 mesi.
4.- Ha resistito il comune di Sant’Antimo.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
6.- Alla udienza straordinaria del 1° ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
7.- L’appello è fondato.
In fatto, la vicenda è chiara.
I ricorrenti sono comproprietari di oltre 7000 mq. di terreno agricolo in comune di Sant’Antimo, alla località “Terra Grande”, identificato al Catasto terreni al fol. 5 ,p.lle 1523, 1522, 1521, 13751, nonché di un fondo sito nel limitrofo comune di Giugliano in Campania, per una superficie catastale di 65.764,00 mq., identificato al fol. 6, part. 60.
Gli stessi, nella qualità di titolari di un’impresa individuale nel settore della coltivazione di cereali, iscritta nella sezione speciale della Camera di Commercio di Napoli quale piccolo imprenditore - coltivatore diretto con Numero Rea NA-957355 e con partiva n. 08432241217, in data 7.10.2016 presentavano istanza per conseguire il permesso a costruire un fabbricato ad uso agricolo sulla p.lla n. 1523, di consistenza di 2.035 mq., giusto atto per notaio Pietro Di Nardo del 19.06.2016 rep. 2373 e racc. 1752 e asservimento di un fondo sito nel limitrofo Comune di Giugliano in Campania di una superficie catastale di 65.764,00 mq. giusto atto per notaio Pasquale Cante del 25.11.2016.
All’esito, conseguivano il permesso a costruire n. 126/2016 e il successivo permesso n. 96/2019 ai sensi della L.R.C. n. 19/2009 sulla base di quanto risultante in actis , siccome l’amministrazione giammai aveva richiesto, ai fini della prova del possesso della qualità di imprenditore agricolo, anche la dimostrazione della iscrizione nel registro IAP.
Realizzavano pertanto, ultimandole, le opere assentite, così investendo cospicue risorse economiche.
In tale contesto, si colloca la sopravvenuta attività provvedimentale repressiva e in autotutela dell’amministrazione, a distanza di oltre 4 anni dal rilascio dei titoli.
8.- In diritto, non sussistono ragioni per discostarsi dei precedenti resi da questo Consiglio di Stato in casi analoghi o similari al presente, ai quali ci si deve anzi riportare come esempi di precedenti specifici e conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d) c.p.a..
In particolare, si segnala, fra le tante, la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 25 marzo 2025, n. 2489, che a sua volta si riporta al precedente pronunciamento del 19 novembre 2024, n. 9307.
Come in quei casi, anche nel caso qui esaminato non può ravvisarsi una falsa rappresentazione dei fatti idonea a derogare al termine rigido di dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela, a norma dell'art. 21-nonies, co. 2-bis, l. 241/1990.
I ricorrenti, infatti, non hanno mai dichiarato di possedere il titolo di IAP, ma si sono limitati a presentare una domanda di rilascio di permessi di costruire.
La circostanza che l'intervento edilizio, in quanto presupponente un accorpamento delle cubature appartenenti a più lotti, fosse riservato agli IAP, non rileva, poiché è dovere dell'amministrazione comunale verificare la sussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio del titolo edilizio. Pertanto, la mera presentazione dell'istanza di autorizzazione di un intervento richiedente l'accorpamento di capacità edificatorie, non integra una falsa rappresentazione dei fatti, neppure per reticenza, non avendo di per sé un effetto decettivo per l'amministrazione incaricata di curare l'istruttoria procedimentale.
Inoltre, gli istanti dichiaravano la loro qualità di imprenditori agricoli.
Ciò indice a ritenere che, al momento dell'adozione del provvedimento ritirato in autotutela, l'amministrazione disponeva di informazioni adeguate a rappresentarsi la reale situazione di fatto, acconsentendo così consapevolmente all'intervento edificatorio, e che il successivo ritiro avvenuto a distanza di circa quattro anni esorbitava dai limiti della disciplina della autotutela, non palesandosi affatto un caso di false dichiarazioni o false rappresentazioni dei fatti da parte dei privati.
9.- L'appello deve essere, dunque, accolto, e, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso e vanno di conseguenza annullati gli atti impugnati.
10.- Le spese del doppio grado possono nondimeno compensarsi, stanti i recenti pronunciamenti su casi analoghi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e di conseguenza annulla gli atti impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di RL, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA Di RL |
IL SEGRETARIO