Sentenza 21 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di reati tributari, la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile ai delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nei quali il "risarcimento del danno" cagionato all'Erario costituisce fatto autonomo, specificamente previsto dagli artt. 13, 13-bis e 14 del decreto citato, quale causa di non punibilità o circostanza attenuante, ove avvenuto nei modi, con le forme e nei tempi indicati nelle indicate disposizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2022, n. 17015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17015 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2022 |
Testo completo
n Manimon'o 1 7 015 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: VITO DI NI Presidente - Sent. n. sez. 3034/2022 -UP 21/12/2022 ANGELO MATTEO SOCCI R.G.N. 26937/2022 ALDO ACETO Relatore - BA I' IA BE MAGRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Ricorso trattato ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. 26937/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. KO RI ricorre per l'annullamento della sentenza dell'8/10/2021 della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna alla pena (principale) di un anno di reclusione, oltre pene accessorie, irrogata con sentenza del 05/12/2019 del GUP del Tribunale di Perugia, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Gubbio il 24/09/2014 ed il 27/09/2015. 1.1. Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 62, n. 6), cod. pen., e 27, comma terzo, Cost., lamentando che la Corte di appello ha illegittimamente escluso la valenza attenuante delle istanze di pagamento rateizzato delle imposte evase presentate all'Agenzia delle Entrate e al successivo, documentato pagamento delle prime due rate, sul rilievo che tali istanze erano state presentate dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Osserva, al riguardo, che con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari il PM preannuncia l'intenzione di esercitare l'azione penale, ma non l'esercita, sicché tale incombente in alcun modo può essere equiparato all'inizio del giudizio. Nè la condotta può ritenersi assorbita, nella sua valenza attenuante, in quella prevista dall'art. 62-bis cod. pen. ostandovi il dettato del primo comma quest'ultima norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.L'imputato aveva invocato l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6) cod. pen., deducendo che, prima ancora di aver avuto contezza dell'esistenza del procedimento penale, aveva intrapreso un piano rateale delle imposte evase concordandolo con l'Agenzia delle Entrate ed osservandolo puntualmente. La Corte di appello ha rigettato la richiesta sul rilievo che la prima istanza era stata presentata il 29/03/2019 dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (09/10/2018), la seconda era stata presentata il 24/06/2019 in epoca successiva alla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
4.Osserva il Collegio:
4.1.in termini generali, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 26966 dell'11/09/2020, Balestra, Rv. 279645 01; Sez. 2, n. 49348 del 04/11/2016, Ninfo, Rv. 268365 01; Sez. 5, n. 45646 del 26/10/2010, Scerbo, Rv. 249144 - 01; Sez. 2, n. 2970 del 12/10/2010, dep. 2011, Tutrone, Rv. 249204 - 01; Sez. 5, n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, Rv. 232207-01);
4.2.costituisce declinazione pratica di tale insegnamento l'affermazione del principio secondo il quale la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 2858 del 30/11/2022, Bertini, Rv. 284127-02);
4.3.si aggiunga che il "risarcimento del danno" cagionato all'Erario dai delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce fatto autonomamente e specificamente previsto dagli artt. 13, 13-bis e 14, stesso decreto, quale causa di non punibilità o circostanza attenuante dei reati in detto decreto previsti purché il "risarcimento" avvenga nei modi, con le forme e nei tempi specificamente indicati dai predetti articoli;
4.4.ne consegue che, data la specialità della materia regolata dall'intero d.lgs. n. 74, cit., la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., non si applica ai delitti tributari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21/12/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Vito Di Nicola Neolo Xcel птод иста D 2 21 APR 2023 FUNZIONARIO GIUDIARIO Luana Mexani