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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 965/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ES, Presidente
ZZ IE, EL
PELLINGRA IE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3636/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porte Ulisse 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210116021152000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Regione Sicilia, Ric._1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320229003369219 notificata in data
23.5.2022, relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016, pari ad € 708,36, eccependo la nullità della notifica dell'atto impugnato in quanto intervenuta da un indirizzo PEC non riscontrabile sui pubblici registri, nonché la mancanza di un prodromico atto di accertamento ed infine la prescrizione della pretesa.
Si è costituita Regione Sicilia dando atto di avere annullato in autotutela la cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione all'intervenuto annullamento in autotutela della cartella, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Considerato che non è stato contestato il merito del tributo e che gran parte delle eccezioni di parte non erano fondate (sulla validità della notifica proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, si veda Cass. S.U., n. 15979/2022; sull'insussistenza della necessità dell'invio di un atto prodromico, si veda l'art. 19 della legge regionale n.24/2016, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, secondo il quale la
Regione Sicilia può direttamente procedere alla iscrizione a ruolo del tributo senza necessità di notificare alcun atto prodromico), le spese vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 16.12.2025
La Giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
CE UC
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR ES, Presidente
ZZ IE, EL
PELLINGRA IE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3636/2022 depositato il 16/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porte Ulisse 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210116021152000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e alla Regione Sicilia, Ric._1
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320229003369219 notificata in data
23.5.2022, relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016, pari ad € 708,36, eccependo la nullità della notifica dell'atto impugnato in quanto intervenuta da un indirizzo PEC non riscontrabile sui pubblici registri, nonché la mancanza di un prodromico atto di accertamento ed infine la prescrizione della pretesa.
Si è costituita Regione Sicilia dando atto di avere annullato in autotutela la cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione all'intervenuto annullamento in autotutela della cartella, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Considerato che non è stato contestato il merito del tributo e che gran parte delle eccezioni di parte non erano fondate (sulla validità della notifica proveniente da un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, si veda Cass. S.U., n. 15979/2022; sull'insussistenza della necessità dell'invio di un atto prodromico, si veda l'art. 19 della legge regionale n.24/2016, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 2 della legge regionale n.16/2015, secondo il quale la
Regione Sicilia può direttamente procedere alla iscrizione a ruolo del tributo senza necessità di notificare alcun atto prodromico), le spese vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Palermo, 16.12.2025
La Giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
CE UC