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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1393/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2022
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Menin, del Foro di Parte_1
Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Cotrufo, del Controparte_1
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa,
giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Donazione
Conclusioni
per parte attrice: “Nel merito per quanto esposto in citazione, in atti successivi ed all'esito dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 793 c. 3 c.c. condannare a versare a la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
Euro 500,00 dal mese di marzo 2022 oltre al risarcimento del danno ex artt.
1176-1218 c.c., quantificato in euro 12.025,00. In mero subordine nel merito,
1 ai sensi dell'art. 793 c. 3 c.c. condannare a versare a Controparte_1
la somma mensile di euro 622,38. O in ogni caso diverse Parte_2
somme che risulteranno di Giustizia, con contenimento della domanda in euro
34.000,00 ex art. 793 c.2 c.c.. Rigettare ogni istanza istruttoria del convenuto per i motivi già esposti in memoria ex art. 183 c. 6 n. 3) c.p.c. di parte attrice
(pag. 05,06 in particolare)
Spese e compensi ex decreto 55/0214 e s.m.i. rifusi”;
per parte convenuta: “Nel merito, rigettarsi la domanda attorea svolta in principalità per infondatezza in fatto ed in diritto;
rigettarsi altresì la domanda attorea svolta in via subordinata, di merito, perché improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione ex Lege n. 28/2010 e, comunque,
per carenza di legittimazione attiva in capo all'attore; In via istruttoria, si chiede che il Signor Giudice Voglia ordinare al terzo, ex art. 210 c.p.c., ovvero alla signora di documentare i trattamenti pensionistici dei quali Parte_3
gode la stessa (attuale compagna dell'attore), come pure la di Parte_3
lei madre convivente e di documentare l'assegno mensile di concorso al mantenimento dalla stessa sig.ra percepito dall'ex coniuge;
si Parte_3
chiede altresì che il G.I. Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. o richiedere ex art. 213 c.p.c. all competente territorialmente i trattamenti pensionistici CP_2
percepiti dalla sig.ra (attuale compagna dell'attore), come pure Parte_3
la di lei madre convivente;
con vittoria di spese e compensi di lite.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio per sentirlo condannare al pagamento della Controparte_1
somma mensile di € 500,00 dal mese di marzo 2022, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 12.025,00 e, in via subordinata, per sentirlo
2 condannare al pagamento della somma mensile di € 475,00 in favore di
. Parte_2
A fondamento della propria domanda l'attore ha dedotto che, in data 14
febbraio 2017, unitamente alla prima moglie , aveva donato Parte_2
al figlio la nuda proprietà dell'immobile sito in Controparte_1
Casalserugo, via Tre Case n. 10, meglio descritto in atti, con riserva in favore dei donanti del diritto di usufrutto generale vitalizio e reciproco diritto di accrescimento;
che, in base all'art. 3 del contratto (redatto con atto notarile),
era stato imposto a carico del donatario l'onere di Controparte_1
provvedere, vita natural durante dei disponenti, alla relativa assistenza personale e materiale, tenuto conto del loro stato di bisogno, nonché delle rispettive situazioni sociali e economiche;
che, però, si Controparte_1
era reso inadempiente a tale onere, pur sussistendo il presupposto per adempiere.
Con precipuo riguardo all'aspetto da ultimo menzionato, l'attore ha dedotto che il figlio vive nell'immobile di cui è nudo proprietario, senza CP_1
corrispondere alcuna somma a titolo di canone di locazione od indennità di occupazione;
che sono precarie le proprie condizioni, sia economiche, sia di salute;
che, nell'ambito del giudizio volto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e , era emerso che CP_1 Pt_2
versa in precarie condizioni economiche, tanto che, nel Parte_2
giudizio di separazione dei coniugi, in capo all'attore stesso era stato posto un onere di € 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie,
laddove, nel giudizio di divorzio, era stato stabilito un assegno divorzile di €
475,00 mensili.
L'attore ha dedotto che l'assegno divorzile posto a suo carico deriva dalla impossibilità per la di procurarsi altri introiti e che, per converso, in Pt_2
3 ragione della menzionata clausola apposta alla donazione, CP_1
dovrebbe provvedere al sostentamento della madre, trovandosi,
[...]
peraltro, nelle condizioni economiche di poterlo fare.
ha, dunque, quantificato l'importo richiesto al convenuto in Parte_1
€ 500,00 mensili con decorrenza da marzo 2022 ed in € 12.025,00, a titolo di risarcimento danni, pari agli importi erogati alla dal maggio 2020 (data Per_1
di pensionamento dell'attore), ossia € 700,00 mensili da maggio 2020 a novembre 2020 ed € 475,00 mensili da dicembre 2020. In via subordinata ha chiesto la condanna di al pagamento dell'importo mensile Controparte_1
di € 475,00 direttamente nei confronti di . Parte_2
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda svolta dall'attore in via principale e ha eccepito l'inammissibilità della domanda svolta dall'attore in via subordinata.
Il convenuto ha dedotto che la donazione del 2017 (in relazione alla quale era stato dichiarato un valore di € 34.000,00) era funzionale a “compensare” la donazione di € 70.000,00 che, nel 2014, i genitori avevano fatto all'altro figlio per consentirgli l'acquisto dell'immobile di abitazione;
che risaliva al Per_2
novembre 2018 la separazione consensuale tra i coniugi Controparte_3
con la previsione della corresponsione, in favore della , dell'importo Pt_2
mensile di € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento da parte del marito;
che nell'ambito del giudizio di divorzio, le parti avevano rassegnato conclusioni congiunte (recepite nella sentenza n. 1602/2020 emessa dal
Tribunale di Padova) prevedendo un assegno divorzile di € 475,00 mensili a favore della . Pt_2
Il convenuto ha dedotto, altresì, che la presente causa persegue l'obiettivo concreto di addivenire ad una, altrimenti non consentita, modifica delle condizioni di divorzio;
ha precisato di non vivere nell'immobile oggetto di
4 donazione, peraltro assegnato alla nell'ambito degli accordi di Pt_2
separazione e divorzio;
di non godere di condizioni economiche particolarmente privilegiate, ma di provvedere, comunque, alle varie esigenze manifestate dalla madre, assolvendo così all'onere stabilito in sede di donazione che, peraltro, onere deve rimanere, non potendo divenire il corrispettivo della donazione.
Il convenuto ha anche dedotto che il padre non versa in condizioni,
economiche e di salute, tali da comportare la sussistenza di un qualsivoglia onere in capo a se medesimo ed ha, infine, eccepito il difetto di legittimazione attiva di per ciò che concerne la domanda svolta in via Parte_1
subordinata.
1.3 Assegnati, all'udienza del 5 luglio 2022, i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale (udienza del 28 febbraio 2023).
All'udienza del 25 gennaio 2024, fissata per verificare l'esito delle trattative fra le parti in ordine alla proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. (udienza del
28.2.2023), è stata constatata la mancata accettazione della proposta conciliativa, cosicché la causa passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate dalle parti all'udienza del 12 giugno 2025,
con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Le domande attoree non possono essere accolte per i motivi di seguito esposti.
2.1 Come già enunciato, la vicenda che ci occupa trae origine dal contratto di donazione concluso il 14 febbraio 2017 tra i donanti e Parte_2
(all'epoca coniugati in regime di comunione legale dei Parte_1
beni) ed il donatario (figlio dei predetti), avente ad oggetto Controparte_1
5 il trasferimento del diritto di nuda proprietà sull'unità immobiliare sita nel
Comune di Casalserugo, Via Tre Case n. 10, - dettagliatamente descritta, con i relativi estremi catastali, all'art. 1 dell'atto notarile (doc. 1 attoreo) -, con riserva a favore della parte donante del diritto di usufrutto generale vitalizio e con diritto di accrescimento della relativa quota a vantaggio del coniuge superstite.
Interessa, in particolare, la clausola contrattuale n. 3, secondo cui: “viene
imposto come onere alla parte donataria, signor , che Controparte_1
accetta e si obbliga, di apprestare ai donanti, signori e Parte_2
, loro vita natural durante, l'assistenza personale e Parte_1
materiale di cui avranno bisogno, tenuto conto delle condizioni sociali e della
situazione economica sia della parte donataria che dei suddetti beneficiari. La
parte donataria dichiara di conoscere il regime giuridico (civile e tributario)
delle donazioni, con particolare riguardo alle norme sull'obbligo alimentare e
alle disposizioni in materia di revocazione e riduzione delle stesse” (cit. doc. 1
attoreo).
Stante il tenore della previsione in questione, l'attribuzione immobiliare risulta gravata dall'imposizione di un onere modale, segnatamente rappresentato dall'obbligo, in capo a , di prestare assistenza “personale Controparte_1
e materiale” ai donanti;
di qui la riconducibilità della donazione di cui si discute alla fattispecie prevista dall'art. 793 c.c. disciplinante la “donazione modale”.
Siffatta qualificazione giuridica del contratto deve ritenersi comprovata dalle stesse allegazioni delle parti, le quali hanno, invero, sempre evidenziato la natura non sinallagmatica dell'onere, consistendo esso in una mera limitazione del beneficio (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione, pag. 4 della comparsa conclusionale attorea;
pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta), riportandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di
6 legittimità ai sensi del quale: “in tema di attribuzioni patrimoniali a titolo
gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di
un peso al beneficiario, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma
costituisce, invece, una modalità del beneficio” (per tutte Cass. 28.6.2005 n.
13876).
2.2 Ciò premesso, ha agito in giudizio per vedere Parte_1
condannare il figlio al pagamento dell'importo mensile di € 500,00 (a CP_1
decorrere dal mese di marzo 2022) in adempimento dell'obbligazione di assistenza materiale assunta dal donatario con l'accettazione della donazione,
oltre alla condanna dell'importo di € 12.025,00, quale credito risarcitorio derivane dalla perdita patrimoniale subita, nelle mensilità di maggio-novembre del 2020 e dal dicembre del 2020 sino al febbraio 2022, a causa della corresponsione, dell'assegno di mantenimento prima e di quello divorzile poi,
nei riguardi di , trovatasi in stato di bisogno per la mancata Parte_2
assistenza prestata dal donatario onerato. In via subordinata l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma mensile di €
475,00 direttamente a favore di in esecuzione dell'onere Parte_2
assistenziale assunto anche nei confronti della stessa.
ritiene, al contrario, di nulla dovere a titolo di Controparte_1
adempimento dell'onere dettato dalla clausola n. 3 del contratto sia nei confronti della madre, sia nei confronti del padre, avendo dedotto l'esecuzione di prestazioni periodiche di assistenza in favore della prima ed avendo eccepito, in relazione al padre, il difetto della condizione di bisogno prescritta dall'invocata previsione contrattuale, oltre che rilevante ai sensi dell'art. 437
c.c, secondo cui il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato,
a prestare gli alimenti al donante (…).
7 3.1 Ricondotta la fattispecie concreta nell'ipotesi della donazione modale di cui all'art. 793 c.c., giova prendere le mosse dalla constatazione che la sopra riportata previsione contrattuale “apprestare ai donanti, signori
[...]
e , loro vita natural durante, l'assistenza Pt_2 Parte_1
personale e materiale di cui avranno bisogno, tenuto conto delle condizioni
sociali e della situazione economica sia della parte donataria che dei suddetti
beneficiari” necessita di essere esplicitata nel suo concreto contenuto,
essendo in essa prevista una generica indicazione dell'assistenza di cui i donanti avranno bisogno. Si ritiene, allora, in difetto di altri elementi desumibili dall'atto di donazione, che il “bisogno” da cui far scaturire l'assistenza da parte del donatario non possa che essere ricondotto al disposto di cui all'art. 438
c.c. ai sensi del quale “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in
stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
Ebbene, lo stato di bisogno è correlato all'impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento, per il difetto dei mezzi sufficienti al soddisfacimento delle proprie necessità primarie quali vitto, abitazione,
vestiario e cure mediche, avendo riguardo a tutte le risorse economiche disponibili, ivi inclusi i redditi derivanti dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto (cfr. per tutte Cass.
6.10.2006 n. 21572).
3.1.1 Con riferimento a non può ritenersi dimostrata Parte_1
l'esistenza del ridetto stato di bisogno.
Va, sul punto, evidenziato che, a sostegno della propria situazione di indigenza, l'attore ha richiamato la sopportazione delle seguenti spese: 1) €
400-650,00 mensili, a titolo di spese per utenze e alimenti, segnatamente sostenute anche in favore della seconda moglie e del di lei Parte_3
figlio ; 2) € 308,00, a titolo di rimborso delle rate del contratto Persona_3
di finanziamento n. 387426, dal medesimo concluso, causa esigenze
8 famigliari, con decorrenza dal dicembre 2020 (doc. 11); 3) € 200-300,00
mensili per intervento di protesi dentaria (doc. 16); 4) € 131,84 mensili, quale esborso, nel limite di 1/5 della percepita pensione, dovuto a seguito della procedura di pignoramento presso terzi intrapresa da , per il Parte_2
pagamento dell'importo liquidato a titolo di assegno divorzile;
5) almeno €
150,00-200,00 mensili, a titolo di spese per “bollo auto, assicurazione,
carburante, automobile” (spese tutte riportate dall'attore a pag.
4-5 della propria comparsa conclusionale). Le medesime voci di spesa, unitamente all'assegno divorzile mensilmente corrisposto dal all'ex coniuge CP_1
, determinerebbero il disavanzo del bilancio familiare, la cui Parte_2
principale fonte di entrata sarebbe rappresentata, sempre secondo la prospettazione attorea, dall'accredito della pensione ammontante a circa €
1.500,00 mensili.
Il compendio probatorio – e, segnatamente, le evidenze documentali versate in atti – depongono, però, nel senso contrario alla dedotta condizione di bisogno.
Si rileva, infatti, che parte attrice non solo non ha mai rappresentato la mancanza degli stessi mezzi necessari al soddisfacimento delle proprie necessità primarie, ma, altresì, che lo stesso risulta destinatario di una pensione idonea a far fronte a tali esigenze.
Non può non notarsi che sulla pensione mensile di € 1.500,00 non incidono le voci di spesa sopra indicate ai punti 3 e 5, giacché, con riferimento alle cure dentarie, è stato prodotto in giudizio un mero preventivo (doc. 16 attoreo) del
4.10.2022 con scadenza al 2.1.2023, mentre quanto ai rimanenti costi nulla è
stato depositato a dimostrazione della misura del conseguente sacrificio economico.
9 Ancora, il documento n. 11, in disparte della generica allegazione di parte attrice circa la causale del richiesto finanziamento, attesta il pagamento della sola rata riferita al 31.12.2020; peraltro, sempre in relazione all'anno 2020,
occorre osservare che l'importo individuato a titolo di spese mediche sostenute (euro 704,99), risulta comunque portato in detrazione, così creando uno sconto sull'importo finale dovuto dal contribuente a titolo di imposta.
Irrilevante è, inoltre, il riferimento alla procedura di pignoramento presso terzi,
posto che il mancato pagamento, da parte di , Parte_1
dell'assegno divorzile, a partire dall'anno 2024 (pag. 5 della comparsa conclusionale attorea), si è inevitabilmente tradotto in un indebito risparmio di spesa a diretto vantaggio di quest'ultimo.
A monte, giova, poi, sottolineare che l'entità dell'assegno divorzile (pari ad €
475,00, più rivalutazione Istat dal novembre 2020, cfr. sentenza n. 1602/2020
del 9.11.2020, doc. 6 di parte attrice) è stata concordemente fissata dai coniugi in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proprio avendo riguardo alla pensione percepita dal pari all'importo di € 1.545,00 CP_1
mensili (cfr. verbale udienza del 9.10.2020, del giudizio di divorzio, doc. 1 di parte convenuta).
Pertanto, la condizione di bisogno lamentata dall'attore nella presente causa non può di certo essere ricondotta al pagamento mensile dell'assegno divorzile in favore di , tenuto, altresì, conto delle Parte_2
contraddittorie argomentazioni nel complesso attribuibili alla difesa attorea
(inziale istanza nel senso della non debenza dell'assegno ex art. 5, comma 6,
legge n. 898/1970 – ricorso introduttivo del procedimento n. 2486/2020 R.G.,
doc. 4 di parte convenuta -, seguita dalla congiunta richiesta per la relativa liquidazione entro la somma di € 475,00 mensili – doc. 6 di parte attrice -, fino alla rilevata impossibilità di corrispondere il medesimo dall'anno 2024 – pag. 5
10 della comparsa conclusionale attorea -, successivamente, quindi,
all'instaurazione della presente controversia).
A dette considerazioni va, altresì, aggiunto che , oltre a Parte_1
percepire la pensione e ad essere proprietario, per la quota di 2/9, di un fabbricato e terreno ubicati nel Comune di Bovolenta (cfr. visura catastale di cui al doc. 12 attoreo), può contare sul sostegno economico della moglie
, la quale risulta percettrice di pensione INPS per una somma Parte_3
mensile oscillante tra euro 291,98 e 297,82 (come emerge dai doc. 13 e 14 di parte attrice), ma soprattutto è, a sua volta, proprietaria di ulteriori immobili
(“Comune di Sant'Urbano, via Rottella Sinistra n. 10, foglio 31, part. 132; foglio
31, part. 132, sub. 2 e 7; foglio 31, part. 73; foglio 31, part. 305; foglio 31, part.
67 nella misura di 3/36”, cfr. doc. 14 di parte convenuta). Va osservato che le affermazioni di parte attrice secondo cui non è ricavabile alcun reddito dall'unità immobiliare del e dagli immobili di proprietà della moglie CP_1
si risolvono nella sostanziale prospettazione di una diversa valutazione economica delle utilità ritraibili dai menzionati diritti reali, dei quali ne viene,
comunque, ammessa la relativa titolarità.
Si rileva, infine che il teste , convivente, insieme a Persona_3 Parte_3
con l'odierno attore nell'immobile di proprietà della madre, ha
[...]
confermato la disponibilità da parte di di “una piccola Parte_1
barca da pesca”, di un'auto tipo land rover dal medesimo comprata usata, e,
infine, di un camper, venduto con un'entrata pari ad € 5.000,00 (come da dichiarazione unilaterale di vendita di del 24.2.2022, doc. Parte_1
17 di parte attrice).
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, si esclude la sussistenza di uno stato di bisogno in capo all'attore , cosicché non può Parte_1
11 ritenersi sussistente alcun obbligo in capo a ai sensi degli Controparte_1
artt. 437 e 438 c.c..
3.1.2 Analoghe considerazioni valgono per la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti di . Controparte_1
La pretesa risarcitoria è stata quantificata nell'importo complessivo di €
12.025,00, pari alla sommatoria degli assegni dovuti dal in forza dei CP_1
procedimenti di separazione consensuale e divorzio (rispettivamente,
ammontanti ad € 700 ed € 475,00), ciò sulla base dell'assunto che le condizioni patrimoniali ivi stabilite (determinazione dell'assegno e assegnazione a della casa familiare) sarebbero state Parte_2
causate dall'inadempimento del figlio all'obbligo Controparte_1
assistenziale assunto, con atto del 14 febbraio 2017.
La tesi non è condivisibile.
Va, infatti, ribadito che le condizioni di separazione e di divorzio risultano essere state oggetto di apposita intesa tra i coniugi, afferendo le prime ad un procedimento di separazione consensuale (“i procuratori danno atto che i
propri assistiti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
2. Il sig.
lascia la piena disponibilità in favore della sig.ra della casa CP_1 Pt_2
coniugale di via Tre Case n. 10, Casalserugo, obbligandosi a liberarla entro 60
giorni da oggi, asportando i propri beni personali;
3. Il sig. si CP_1
impegna a corrispondere alla sig.ra la somma mensile Pt_2
omnicomprensiva di euro 700,00, rivalutabile ai fini Istat, a partire dal 15
dicembre, con periodicità sempre al 15 del mese”, doc. 7 di parte attrice), e trattandosi per le seconde di conclusioni presentate congiuntamente da e nell'udienza presidenziale del Parte_2 Parte_1
9.10.2020 (“le parti rassegnano le conclusioni nei seguenti termini: 2.
confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Casalserugo, via Tre
12 Case n. 10; 3. disporsi a carico di il versamento di euro Parte_1
475,00 mensili a titolo di assegno divorzile somma da versarsi entro il 15 di
ogni mese mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato a
[...]
, somma soggetta a rivalutazione ISTAT ed a partire dal novembre Pt_2
2020”, doc. 1 di parte convenuta).
Mette, poi, conto osservare che le contestate condizioni di divorzio non risultano essere state fatte oggetto di modifica ai sensi dell'art 9 Legge n.
898/1970, ad opera dell'odierno attore, e, in astratto, nemmeno sussisterebbero fatti nuovi, idonei a giustificare la revisione del regime disposto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La situazione patrimoniale di non ha, a ben vedere, subito sostanziali Parte_1
modifiche, visto che già nella causa n. 2486/2020 R.G. si dava atto del reddito da pensione e delle condizioni di salute di quest'ultimo (doc. 3 di parte attrice);
mentre, rispetto alla patologia tumorale riscontrata nell'anno 2022, il medesimo ha dimesso il certificato di visita chirurgica del 3.2.2022, il quale offre contezza solo del programmato intervento, in anestesia locale, di asportazione della riscontrata neoformazione, rinviando all'esito l'esame istologico della lesione (doc. 4 di parte attrice).
Peraltro, ad ulteriore riprova della infondatezza della ricostruzione attorea, non si può non evidenziare che l'obbligo di alimenti, quale quello gravante sul figlio
, non può essere equiparato a quello relativo al Controparte_1
versamento dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e di divorzio ex art. 5, Legge n. 898/1970, in quanto trattasi di istituti giuridici diversi, e con funzioni diverse: assistenziale per gli alimenti, perequativa-assistenziale con riferimento all'assegno di mantenimento, assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa per l'assegno divorzile.
La domanda di parte attrice va, quindi, respinta.
13 4.1 Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta, in via subordinata, da , in ordine alla condanna di Parte_1 CP_1
al pagamento, nei confronti di , di € 475,00
[...] Parte_2
mensili, a titolo di adempimento dell'onere di assistenza materiale previsto a beneficio di quest'ultima.
Dalla stessa prospettazione della domanda risulta la non corrispondenza tra chi ha agito in giudizio , come da procura, in calce all'atto Parte_1
di citazione, rilasciata all'avv. Gino Menin) e chi è, invece, indicato come titolare del diritto sostanziale dedotto ( , soggetto terzo alla Parte_2
presente causa).
Rispetto alla domanda in esame, va, pertanto, accolta l'eccezione di rito sollevata da parte convenuta in relazione al difetto di legittimazione attiva di
, poiché, in adesione al pacifico orientamento della Parte_1
giurisprudenza di legittimità, detta condizione dell'azione difetta “tutte le volte
in cui dalla prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta
o interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene
all'attore, al convenuto o, all'interveniente” (cfr. per tutte Cass. 22.11.2024 n.
30207).
Il caso che ci occupa non rientra, inoltre, nelle deroghe alla regola generale contemplata dall'art. 81 c.p.c., fermo restando che l'onere previsto all'art. 3
dell'atto per cui è causa si traduce in una prestazione a favore di un soggetto determinato (nella specie, verso la donante ), non già nei Parte_2
riguardi di una categoria di persone titolari di interesse collettivo.
Da qui, il rigetto, in rito, della domanda di parte attrice.
5.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai valori medi delle tabelle per tutte le fasi di giudizio,
avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
14
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 1393/2022 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta le domande attoree svolte in via principale;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea svolta in via subordinata;
3) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
15