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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2024 depositato il 09/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da difensore_1 telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da difensore_1 telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SO S.p.a. - 02241250394
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Romagna Occidentale - 91017690396
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20240921400121706 CONTRIBUTO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 , S.A.S. codice fiscale P.IVA_1, così come rappresentata e difesa dal proprio nominato difensore, giusta nomina agli atti del giudizio, ricorre contro il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e
contro
SO PA relativamente all'ingiunzione di pagamento n. Prot.n.20240921400121706 dell'11.07.2024 recante tributo di bonifica anno
2023 per un importo di €.192,54.
Nel ricorso si spiega che con tale ingiunzione di pagamento, notificata in data 11.07.2024, si richiede il pagamento del contributo in quanto omessone il suo pagamento nell'anno 2023.
Si eccepisce l'illeggittimità della procedura di esazione tramite ingiunzione fiscale da parte del Concessionario della Riscossione nonchè l'illeggittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica e assenza di beneficio diretto per quanto riguarda le superfici di proprietà mancando tra l'altro nell'atto opposto, una esplicita descrizione delle modalità di calcolo del contributo richiesto.
Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
Si costituiscono in giudizio sia il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale sia la SO PA che illustrano le ragioni e motivazioni di merito e di diritto per le quali si contesta l'infondatezza del ricorso chiedendone il suo rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccepita legittimità della procedura di esazione tramite ingiunzione fiscale e sul visto di esecutorietà dell'ingiunzione si rileva che SO Società Servizi e Riscossioni PA, a cui il Consorzio ha affidato il servizio di riscossione dei contributi di bonifica, è iscritta all'Albo dei soggetti autorizzati dal Ministero delle Finanze a tale specifica attività e pertanto l'ingiunzione appare formalmente e sostanzialmente regolare;
per quanto riguarda la contestazione della presunta mancanza del visto di esecutorietà apposto dal funzionario dell'ente creditore, si illustra la procedura impositiva del contributo eseguita dal Consorzio di Bonifica;
attività questa che a parere di questa Corte si ritiene corretta e conforme alla normativa di riferimento.
Per quanto infine, con riguardo alla contestazione in merito alla debenza del tributo, si concorda sulla procedura prevista, per eventuali specifiche contestazioni del piano di classifica, adottato nel caso di specie con delibera del C.d.a. del Consorzio in n.63/2015, che le stesse vanno eccepite, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, fornendo, da parte di chi contesta la insussistenza del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, "le prove concrete e contrarie circa la richiamata inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero l'estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio".
Nel caso in oggetto la ricorrente non ha prodotto alcuna specifica contestazione del piano di classifica così come adottato dal Consorzio e pertanto ne consegue la permanenza in essere della presunzione circa la sussistenza del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica sui terreni di proprietà.
La Corte ritiene pertanto di dover rigettare il ricorso statuendo, per quanto riguarda le spese di giudizio, la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
MORETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 377/2024 depositato il 09/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da difensore_1 telefono_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da difensore_1 telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
SO S.p.a. - 02241250394
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Romagna Occidentale - 91017690396
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20240921400121706 CONTRIBUTO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: il Resistente insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1 , S.A.S. codice fiscale P.IVA_1, così come rappresentata e difesa dal proprio nominato difensore, giusta nomina agli atti del giudizio, ricorre contro il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e
contro
SO PA relativamente all'ingiunzione di pagamento n. Prot.n.20240921400121706 dell'11.07.2024 recante tributo di bonifica anno
2023 per un importo di €.192,54.
Nel ricorso si spiega che con tale ingiunzione di pagamento, notificata in data 11.07.2024, si richiede il pagamento del contributo in quanto omessone il suo pagamento nell'anno 2023.
Si eccepisce l'illeggittimità della procedura di esazione tramite ingiunzione fiscale da parte del Concessionario della Riscossione nonchè l'illeggittimità della pretesa tributaria per mancata realizzazione di opere di bonifica e assenza di beneficio diretto per quanto riguarda le superfici di proprietà mancando tra l'altro nell'atto opposto, una esplicita descrizione delle modalità di calcolo del contributo richiesto.
Il ricorso si conclude con la richiesta di annullamento dell'ingiunzione di pagamento.
Si costituiscono in giudizio sia il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale sia la SO PA che illustrano le ragioni e motivazioni di merito e di diritto per le quali si contesta l'infondatezza del ricorso chiedendone il suo rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccepita legittimità della procedura di esazione tramite ingiunzione fiscale e sul visto di esecutorietà dell'ingiunzione si rileva che SO Società Servizi e Riscossioni PA, a cui il Consorzio ha affidato il servizio di riscossione dei contributi di bonifica, è iscritta all'Albo dei soggetti autorizzati dal Ministero delle Finanze a tale specifica attività e pertanto l'ingiunzione appare formalmente e sostanzialmente regolare;
per quanto riguarda la contestazione della presunta mancanza del visto di esecutorietà apposto dal funzionario dell'ente creditore, si illustra la procedura impositiva del contributo eseguita dal Consorzio di Bonifica;
attività questa che a parere di questa Corte si ritiene corretta e conforme alla normativa di riferimento.
Per quanto infine, con riguardo alla contestazione in merito alla debenza del tributo, si concorda sulla procedura prevista, per eventuali specifiche contestazioni del piano di classifica, adottato nel caso di specie con delibera del C.d.a. del Consorzio in n.63/2015, che le stesse vanno eccepite, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, fornendo, da parte di chi contesta la insussistenza del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica, "le prove concrete e contrarie circa la richiamata inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero l'estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio".
Nel caso in oggetto la ricorrente non ha prodotto alcuna specifica contestazione del piano di classifica così come adottato dal Consorzio e pertanto ne consegue la permanenza in essere della presunzione circa la sussistenza del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica sui terreni di proprietà.
La Corte ritiene pertanto di dover rigettare il ricorso statuendo, per quanto riguarda le spese di giudizio, la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese compensate.