Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Bolzano, piazza Walther, n. 8
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege negli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
1. Decreto del Questore della Provincia di Bolzano dd. -OMISSIS- sub prot. n. -OMISSIS-., notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Bolzano ha decretato che “ l’istanza di rilascio del porto d’armi per uso caccia prodotta da -OMISSIS- in premessa generalizzato è respinta ”;
2. Comunicazione avvio procedimento e preavviso di rigetto dd. -OMISSIS- sub prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Bolzano, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-;
3. nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o infraprocedimentale conosciuto e non conosciuto o conoscibile dal ricorrente in quanto mai comunicato né notificato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la Consigliera DA ON e uditi per le parti i difensori, come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Bolzano del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia, dal medesimo presentata in data -OMISSIS-, e il presupposto preavviso di rigetto del -OMISSIS-.
2. Espone il ricorrente che, a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, aveva presentato le proprie osservazioni contestando gli elementi posti a fondamento del preannunciato diniego e insistendo per il rilascio della licenza; ciò nonostante, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di rigetto impugnato.
3. Il diniego si fonda su una serie di precedenti a carico del ricorrente desumibili dai seguenti atti:
(i) informativa di reato del -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 582 c.p. (-OMISSIS-), con relativa remissione di querela dell’-OMISSIS-;
(ii) informativa di reato dell’-OMISSIS- per il reato di cui all’art. 726, comma 1, c.p. (-OMISSIS-);
(iii) contestazione dell’-OMISSIS-, del -OMISSIS- e del -OMISSIS- della violazione amministrativa di cui all’art. 688, comma 1, c.p. (-OMISSIS-);
4. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 2, 3 e 10- bis della legge n. 241 del 1990, nonché degli artt. 11, 42 e 43 del R.D. n. 773 del 1931, per eccesso di potere sotto plurimi profili, tra cui irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà e motivazione apparente.
Sostiene, in particolare, che: (i) gli episodi del 2010 e del 2012, peraltro molto risalenti nel tempo, erano già stati valutati dall’Amministrazione, la quale, nel 2018, aveva revocato il divieto di detenzione di armi e rilasciato la licenza di porto d’armi, sicché la loro rivalutazione in senso negativo risulterebbe contraddittoria o quantomeno non motivata; (ii) gli episodi del 2020, anch’essi risalenti, costituiscono mere violazioni amministrative a fronte di illeciti estinti in seguito al pagamento della sanzione amministrativa; ad ogni modo, si è trattato, a dire del ricorrente, di casi di mero consumo di -OMISSIS- in occasioni conviviali, - puntualmente descritte - che non ha portato a condotte pericolose, moleste o aggressive; il mero consumo di -OMISSIS- non potrebbe, di per sé, fondare un giudizio di inaffidabilità del soggetto nell’uso delle armi, a supporto del quale l’Amministrazione avrebbe, invece, dovuto esplicitare il nesso tra i fatti medesimi e la presunta inaffidabilità, come affiorerebbe dalla giurisprudenza riportata.
5. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendone l’infondatezza sulla scorta dei seguenti rilievi: (i) il porto d’armi costituisce una deroga al generale divieto di detenzione e porto di armi; (ii) l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del richiedente; (iii) il giudizio di (in)affidabilità può fondarsi anche su singoli episodi privi di rilevanza penale; (iv) gli episodi del 2010 e del 2012, pur già valutati, riacquisterebbero rilevanza alla luce degli eventi successivi del 2020; (v) gli episodi del 2020 dimostrerebbero un comportamento incompatibile con l’uso delle armi, evidenziando -OMISSIS-.
6. Nella memoria di replica, il ricorrente ha ribadito le proprie censure, sottolineando in particolare la contraddittorietà della rivalutazione dei fatti già esaminati nel 2018 e l’assenza di ulteriori episodi successivi al 2020.
7. Discussa all’udienza pubblica dell’8.4.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato.
9. A inquadramento generale della vicenda, giova ricordare che le autorizzazioni di polizia in materia di armi trovano la loro disciplina negli artt. 11, 39 e 43 del R.D., n. 773/1931 (TULPS), ai sensi dei quali l’Autorità di pubblica sicurezza può negare il rilascio o il rinnovo della licenza qualora – tra le ipotesi elencate - il richiedente non dia affidamento di non abusare delle armi.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), n. 1, del D.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204). In altri termini, la regola generale è il divieto ai cittadini di detenere e fare uso di armi, mentre l’autorizzazione di polizia rappresenta la deroga a detto divieto, che l’Amministrazione può concedere solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La Corte costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ”.
A questo riguardo, il legislatore affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi in relazione alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
Il Giudice delle leggi ha osservato, in particolare, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, il Giudice delle leggi ha aggiunto, nella sentenza del 20 marzo 2019, n. 109, che “ deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che - entro il limite della non manifesta irragionevolezza - mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorsi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ”.
Tale esegesi è confermata, sul piano legislativo, dalla formulazione dell’art. 43 del TULPS, laddove, nel prevedere che “ la licenza può essere ricusata … a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”, considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Il Consiglio di Stato (sez. III, sentenza n. 10618/2023), delineata la natura latamente discrezionale del provvedimento contestato, ha indagato e approfondito le implicazioni che da essa derivano sul piano dell’intensità del sindacato giurisdizionale, muovendo dalla premessa che, dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di sindacato sulla attività discrezionale, si è passati alla possibilità di riconoscere la piena cognizione dei fatti oggetto dell’indagine e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’Autorità amministrativa, con il solo limite dell’ottica del merito, preclusa al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, imposto dall’art. 113 Cost.
Da ciò consegue – così C.d.S. nella citata pronuncia - che la natura dei provvedimenti in esame non esclude né può legittimare un indebolimento del sindacato giurisdizionale. Al contrario, quanto più si estendono le maglie della discrezionalità dell’Autorità amministrativa, tanto più è necessario un sindacato penetrante da parte del giudice amministrativo volto ad evitare che sotto il mantello della discrezionalità possa celarsi un esercizio arbitrario della funzione amministrativa.
In questa logica, si pone del resto la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sia pur con riferimento alla discrezionalità tecnica delle Autorità amministrative indipendenti, ha affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall’oggettivo margine di opinabilità ( ex multis , C.d.S., sez. IV, sentenza n. 6050/2014).
A maggior ragione, dunque, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti (così C.d.S, sez. III, sentenza n. 10618/2023).
Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso, perché, in assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella comparazione degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato, tanto più se l’impiego dell’arma è funzionale a un’attività di diporto o sportiva.
Dalle citate pronunce affiora, dunque, che il giudizio demandato all’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che, tuttavia, presuppone l’accertamento dei fatti e la loro attenta valutazione in base a rigorosi parametri tecnici, in funzione del giudizio di affidabilità da esprimere in comparazione con l’interesse pubblico primario e gli interessi pubblici secondari.
A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. In particolare, il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “ più probabile che non ” il pericolo di abuso delle armi.
Può predicarsi in sintesi, che il giudizio di affidabilità, che la normativa sopra richiamata demanda all’Amministrazione, è, secondo la giurisprudenza consolidata, di natura prognostica e preventiva e può fondarsi anche su elementi non penalmente rilevanti, purché idonei a delineare un quadro complessivo di inaffidabilità del soggetto ( ex multis: C.d.S., sez. III, sentenza n. 10618/2023).
Giova tuttavia ricordare – per quanto evidenziato in precedenza – che la medesima giurisprudenza ha chiarito come, pur trattandosi di valutazioni ampiamente discrezionali, l’Amministrazione sia comunque tenuta a fondare il giudizio negativo su elementi concreti, attuali e significativi, dovendo la prognosi di inaffidabilità risultare da un’adeguata istruttoria e da una motivazione non meramente apparente (tra le più recenti: T.A.R. Catanzaro Calabria, sez. I, sentenza n. 1604/2025; T.A.R. Ancona Marche, sez. I, sentenza n. 636/2025; T.A.R. Roma Lazio ,sez. I, sentenza n. 13159/2025)
In particolare, il diniego del porto d’armi non può basarsi sul mero richiamo a precedenti o episodi isolati, ma richiede l’esplicitazione delle ragioni per cui tali elementi siano ritenuti sintomatici di una concreta ed attuale inaffidabilità nell’uso delle armi.
Sin qui i principi che vengono in rilievo nel presente giudizio.
10. Passando all’esame del caso in contestazione, il Collegio rileva, in punto di fatto, che con la comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del porto d’armi l’Amministrazione ha preannunciato all’interessato il proprio orientamento verso il diniego della licenza richiesta, ritenendo che l’istante fosse privo “ del requisito di dare affidamento di non abusare delle armi, richiesto dall’art. 43, comma 2, del TULPS ”. Traeva, infatti, (i) dall’informativa di reato del -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 582 c.p. (-OMISSIS-, con relativa remissione di querela dell’-OMISSIS-); (ii) dall’informativa di reato dell’-OMISSIS- per il reato di cui all’art. 726, comma 1, c.p. (atti contrari alla -OMISSIS-) e (iii) dalle contestazioni dell’-OMISSIS-, del -OMISSIS- e del -OMISSIS- della violazione amministrativa di cui all’art. 688, comma 1, c.p. (-OMISSIS-), il convincimento che l’odierno ricorrente si fosse reso responsabile di “ comportamenti incompatibili con la facoltà di detenere e portare armi ”.
L’interessato, invitato a presentare osservazioni al preavviso di rigetto, ha trasmesso all’Amministrazione una memoria conclusa con l’invito a rilasciare la licenza richiesta, posto che dalle informative di polizia e dalle contestazioni indicate dall’Amministrazione non si potevano evincere riscontri attuali e concreti di una sua presunta non affidabilità nell’uso delle armi, considerato che: (i) gli episodi indicasti erano tutti risalenti nel tempo; (ii) i tre fatti ascritti al periodo 2010-2012 erano già stati valutati dall’Autorità di pubblica sicurezza come ininfluenti sul giudizio di affidabilità, quando, nel 2018, aveva revocato il divieto di detenzione di armi imposto nel 2015; (iii) i due episodi di -OMISSIS- afferenti all’anno 2020 costituiscono semplici violazioni amministrative punite con una sanzione pecuniaria, essendo intervenuta nel frattempo la depenalizzazione del reato; si tratta, in ogni caso, di due semplici situazioni di -OMISSIS-, mai più ripetutesi, non accompagnate da condotte pericolose, irresponsabili, aggressive o moleste né riconducibili a una condizione di dipendenza da -OMISSIS-; dalla semplice elencazione delle due contestazioni contenuta nel preavviso di rigetto non emergono evidenti profili di inaffidabilità del soggetto, così che essa non può dirsi sufficiente a radicare una prognosi negativa, in assenza di una compiuta e autonoma valutazione dei fatti, che potesse spiegare per quale ragione l’Amministrazione ritenesse di trarre da essa elementi attuali e concreti di inaffidabilità.
Nel rigettare in via definitiva l’istanza di rinnovo del porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza, dato atto delle osservazioni presentate – riassunte, peraltro, in maniera lacunosa – e, riproposto il medesimo elenco di informative e contestazioni relativo agli stessi fatti, afferma, con formula tautologica, che “ i comportamenti posti in essere, inducono questa Autorità a considerare la S.V. persona priva delle necessarie garanzie di affidabilità ”, evidenziando che, dopo il giudizio di affidabilità espresso nel 2018 con conseguente revoca del divieto di detenzione di armi, il richiedente si è reso responsabile dei due episodi di -OMISSIS- in luogo pubblico, a dimostrazione di “ una condotta non conforme ” e di “ un comportamento non affidabile e contrario alle prescrizioni previste ”.
11. Nel caso di specie, dunque, il provvedimento impugnato si fonda su un crudo elenco di cinque episodi risalenti nel tempo, nemmeno indagati nel loro concreto manifestarsi, in parte già valutati dall’Amministrazione in senso favorevole al ricorrente.
In particolare, gli episodi del 2010 e del 2012 risultano già esaminati dall’Autorità di pubblica sicurezza, la quale nel 2018 aveva revocato il divieto di detenzione di armi e rilasciato la licenza di porto d’armi al ricorrente.
In applicazione dei canoni generali che devono orientare la motivazione degli atti amministrativi, qualora l’Amministrazione abbia già valutato determinati fatti in senso favorevole, una successiva rivalutazione negativa degli stessi, pur possibile, richiede una motivazione specifica sul punto, al fine di evitare profili di contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Nel caso in esame, tuttavia, il provvedimento impugnato non contiene alcuna puntuale ragione in ordine alla rivalutazione dei fatti già esaminati nel 2018, limitandosi a richiamare tali episodi nell’ambito di una valutazione complessiva della condotta del ricorrente. Quanto sul punto affermato dalla difesa erariale si risolve in una inammissibile motivazione postuma inserita negli atti difensivi.
Parimenti, i due episodi del 2020 consistono in violazioni amministrative per -OMISSIS-, risalenti a oltre cinque anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato.
Sul punto, si è detto nella giurisprudenza che episodi isolati di -OMISSIS- non sono di per sé sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità, occorrendo verificare se tali condotte siano sintomatiche di una più generale instabilità comportamentale (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 7830/2022; TAR Piemonte, Sez. II, sentenza n. 319/2020).
Tale approdo è avvalorato, sul piano normativo, dall’art. 1, n. 5, del decreto ministeriale 28.4.1998, recante i “ Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale ”, il quale prevede espressamente che “ i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, …, sono i seguenti: … 5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci ”.
Secondo la giurisprudenza che ha esaminato la citata disposizione, l’art. 1 n. 5 del D.M, non sanziona, di per sé, l’abuso occasionale di -OMISSIS-, posto che “l’occasionalità” menzionata dalla norma è riferita esclusivamente all’assunzione di sostanze stupefacenti mentre, per quanto attiene alle sostanze -OMISSIS-, è valorizzata, ai fini della negazione dei requisiti per ottenere il porto d’armi, solo l’assunzione che non sia meramente occasionale e trasmodi, perciò, nell’“ abuso ” (cfr. TAR Palermo, sez. IV, sentenze n. 1944/2025 e n. 2430/2024; TAR Roma, sez. I, n. 11680/2021).
Per contro, l’assunzione anche occasionale di -OMISSIS- può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi di cui all’art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie, ma tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio e deve essere oggetto di un’istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente con riferimento a fatti specifici.
L’Amministrazione, in sostanza, deve motivare in modo puntuale e non apodittico il diniego, specie se fondato su episodi isolati, e deve valutare la personalità complessiva e la storia di vita del soggetto. Singoli episodi di -OMISSIS-, in assenza di ulteriori elementi che evidenzino una situazione di dipendenza o una personalità incline all’abuso, non sono di per sé sufficienti a giustificare il diniego o la revoca del porto d’armi, che deve, piuttosto, sorreggersi su un’istruttoria approfondita e una motivazione esauriente, specie quando l’episodio - come nel caso di specie - non ha connessioni con l’uso delle armi o non si inserisce in un quadro di comportamenti reiterati o sintomatici di una personalità pericolosa.
In altre parole, la mera occasionalità dell’-OMISSIS-, in assenza di altri elementi negativi, non è sufficiente, da sola, a fondare un giudizio di inaffidabilità ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi, atteso che il provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato e basarsi su una valutazione complessiva della personalità del richiedente, non potendo essere fondato esclusivamente su episodi singoli e risalenti, specie se di lieve entità e privi – come nel caso all’esame - di ulteriori risvolti negativi.
Va aggiunto che in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, il ricorrente si era reso disponibile a sottoporsi a una perizia volta ad accertare un’eventuale tendenza all’abuso di -OMISSIS-, disponibilità che l’Amministrazione non ha inteso cogliere. L’accertamento medico-legale e tossicologico-forense fatto eseguire successivamente dal ricorrente e versato agli atti del giudizio ha stabilito “ l’assenza di disturbo da -OMISSIS- ”.
12. Riassuntivamente, nel caso al vaglio del Collegio, il provvedimento impugnato, senza nemmeno entrare compiutamente nel merito delle osservazioni articolate dall’interessato, si limita a richiamare l’elenco di alcune informative e contestazioni risalenti nel tempo, mancando di esplicitare il nesso logico tra i fatti cui le medesime si riferiscono - dei quali non è nemmeno fornita la descrizione del loro concreto articolarsi - e la ritenuta inaffidabilità del ricorrente. Né sono evidenziati gli elementi concreti emergenti da detto elenco di informative e contestazioni, idonei a dimostrare l’attualità del giudizio prognostico negativo. Manca, in definitiva, la descrizione dei fatti specifici suscettibili di rivelare una generale inaffidabilità nell’uso delle armi, l’autonoma valutazione, anche alla luce delle precisazioni fornite dall’interessato nell’ambito del procedimento, della loro rilevanza attuale e l’esplicitazione di quei concreti indizi discendenti dai precedenti considerati, capaci di far dubitare l’Amministrazione, secondo un giudizio prognostico fondato su un’istruttoria completa e una congrua motivazione priva di evidenti profili di illogicità e irragionevolezza, della sussistenza del requisito di affidabilità.
Né possono sopperire alla rilevata lacunosità della motivazione le argomentazioni dedotte dalla difesa erariale, incorsa in un’inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento gravato.
13. In Conclusione, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il giudizio prognostico di pericolosità sociale dell’appellante non sia stato sorretto da una attenta istruttoria e non sia supportato da un’idonea motivazione, non emergendo dal suo contenuto un adeguato percorso logico-argomentativo idoneo a sorreggere il giudizio di inaffidabilità espresso dall’Amministrazione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST BE, Presidente
Edith Engl, Consigliere
DA ON, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA ON | ST BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.