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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 5026/2021 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 25.11.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 5026/2021 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IN Del Giudice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teora (AV), al C.so
Plebiscito n. 71, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
opponente
E (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Perillo, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Carmine n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 27.9.2024
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino la società unipersonale (di seguito Controparte_1
), proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1391/2021, Controparte_1
notificato in data 18.11.2021, contenente ingiunzione di pagamento di € 75.609,34, oltre iva,
interessi e spese di procedura.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento delle fatture n. 11/18
e n. 15/21, relative al contratto di appalto, stipulato tra le parti in data 8.3.2017, avente ad oggetto l'esecuzione di servizi e forniture finalizzate all'attivazione del polo scolastico di eccellenza agro ambientale e tecnologico del comune di Pt_1
L'opponente eccepiva che: 1) per la somma riportata dalla fattura n. 11/18, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4 del contratto, il credito dell'opposta veniva riconosciuto liquido ed esigibile entro il limite di € 107.298,40 (determina n. 451/2020 del Responsabile del procedimento); -2) tale credito era stato oggetto di cessione ed era stato pagato alla cessionaria,
nei limiti di tale minor importo, con relativa certificazione del responsabile dle CP_2
procedimento; -3) il credito di cui alla fattura n. 15/21 era privo dei requisiti di liquidità ed esigibilità, attesa la mancata prova dell'esecuzione delle prestazioni ivi indicate, come comprovato dal fatto che i responsabili del procedimento e dell'esecuzione del contratto non hanno emesso la necessaria certificazione relativa alla liquidità ed esigibilità del credito. Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subiti per lite temeraria.
Il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e ctu contabile;
indi, veniva fissata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 'udienza del 25.11.2025.
L'opposizione è fondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, deve premettersi che, a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia
(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 26586/2025).
Pertanto, il creditore opposto sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Cass.
civ., sez. VI, n. 16324/2021).
Deve, poi, aggiungersi che, in materia di contratto di appalto, l'applicazione di tale principio comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. Cass. civ.,
sez. II, n. 25410/2024). Tanto premesso, in punto di fatto si rileva che, nel caso in esame, risulta pacifico oltre che documentalmente provato, che: 1) tra le parti è intercorso un contratto d'appalto avente ad oggetto «servizi e forniture per la realizzazione del polo scolastico di eccellenza agro-alimentare
e tecnologico»; - 2) il contratto prevedeva un corrispettivo complessivo di € 678.689,02, oltre iva
(in tale somma erano compresi € 2.459,02 per oneri per la sicurezza); -3) le fatture emesse in esecuzione del contratto venivano regolarmente pagate, ad eccezione della fattura n. 11/2018,
che veniva pagata nei limiti di € 107.298,39, e della fattura n. 15/2021 dell'importo di €
25.609,34.
Sussiste, evidentemente, contrasto tra le parti sulla sussistenza del credito riportato nel decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha, in modo puntuale, rilevato la necessaria applicazione dell'art. 4 del contratto di appalto, secondo cui «i pagamenti di cui al presente contratto saranno effettuati
dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica sulla conformità delle
prestazioni rese».
Secondo l'opponente, nessuna ulteriore somma poteva essere riconosciuta in favore dell'opposta,
attesa la genericità delle voci di spesa indicate nelle fatture azionate, nonché la duplicazione dei costi posti a carico dell'Ente committente.
Tali eccezioni appaiono meritevoli di accoglimento.
Deve, infatti, osservarsi che, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, non può ritenersi raggiunta la prova della natura, entità e consistenza delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto.
In particolare, l'opposta ha prodotto in giudizio le relazioni periodiche trasmesse all'opponente, ma ha omesso di depositare i documenti giustificativi di spesa relativi alle singole voci ivi indicate (es. bollette, fatture di forniture, scontrini acquisto beni, fatture di consulenza,
quietanze di pagamento dei premi assicurativi). E' noto che le fatture, al pari di tutta la documentazione di formazione unilaterale, sono inidonee a superare le specifiche contestazioni dell'opponente ed a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il pagamento.
L'opposta avrebbe dovuto, infatti, dimostrare che le voci di spesa fatturate corrispondevano ad attività effettivamente svolte in esecuzione del contratto.
Tale onere della prova avrebbe dovuto essere assolto con estrema puntualità, visto che le pretese relative alle somme rivendicate con il decreto ingiuntivo non avevano superato il controllo effettuato dall'Ente impositore in base all'art. 4 del contratto.
Con riferimento alla fattura n. 11/2018, appaiono, poi, significative nel senso dell'infondatezza della domanda dell'opposta le seguenti circostanze: 1) la duplicazione del costo dei servizi di committenza ausiliari, commissionati dall'appaltatore alla società terza “Asmel
Consortile” (trattandosi di spesa indicata già nella fattura n. 14/2017, integralmente liquidata); -
2) l'omesso pagamento del corrispettivo dovuto in favore di tale società (cfr. sollecito del
5.8.2021, all. n. 2 alla memoria istruttoria dell'opponente); 3) l'indicazione, nei diversi specchietti riepilogativi relativi alla fattura n. 11/18, di voci di spesa discordanti (cfr. raffronto tra relazione al 10.12.2018 e relazione al 30.6.2020).
Con riferimento, invece, alla fattura n. 15/2021, emessa per “saldo perizia di variante –
nulla osta prot. N. 6859 dell'1.12.2020 – servizi e forniture per l'attivazione del Polo scolastico
di eccellenza agro-alimentare e tecnologico”, deve rilevarsi la totale assenza di documentazione a supporto dei rendiconti che, in base al contratto, l'opposta era obbligata a tramettere all'Ente
committente.
Invero, pur rinvenendosi in atti l'autorizzazione alla proroga dell'appalto, la documentazione in atti è insufficiente, nonostante lo scrutinio attento del ctu relativamente agli aspetti contabili, per verificare “l'origine e/o la natura di tali spese”.
Appare priva di pregio la difesa dell'opposta, che fa perno sull'assenza di contestazioni dell'opponente nel corso del rapporto contrattuale. In senso contrario a tale tesi, va rilevato che l'opponente, come già detto, ha emesso certificato di liquidità ed esigibilità del solo credito indicato nella fattura n. 11/2018
limitatamente al minor importo di € 107.298,40 e che l'opposta non si attivata per superare tale parziale riconoscimento (es. trasmettendo ulteriori osservazioni e/o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del credito).
Parimenti priva di pregio è la tesi dell'opposta, secondo cui la concessione della proroga del termine finale del contratto dimostrerebbe automaticamente l'esistenza del credito riportato dalla fattura n. 15/2021.
Al riguardo va detto che la richiesta di proroga, di cui alla nota del 5.2.2020, riguarda il credito ceduto ad certificato per € 107.298,40 (cfr. documento all. al n. 7 fascicolo CP_2
opponente).
Poi, va evidenziato che l'opposta non ha mai comunicato preventivamente i costi connessi alla proroga e che l'importo di cui alla suindicata fattura ha determinato uno sforamento rispetto al corrispettivo indicato nella gara d'appalto. Per cui anche se vi fosse la prova certa dei costi non potrebbe trovare accoglimento la domanda di adempimento contrattuale attesa la natura pubblica dell'appalto in esame dell'assenza di un impegno contabile dell'Ente, corredato dall'attestazione della relativa copertura finanziaria.
In definitiva, l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, come quelle di CTU, seguono la soccombenza;
la liquidazione è fatta in dispositivo in ragione del valore della domanda (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00),
secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal così provvede: Parte_1
1) accoglie l'opposizione;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.617,00 (di cui € 406,50 per esborsi), oltre accessori come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n. 5026/2021 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 25.11.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 5026/2021 R.G., avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
IN Del Giudice ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teora (AV), al C.so
Plebiscito n. 71, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
opponente
E (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Perillo, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Carmine n. 15, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 27.9.2024
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Avellino la società unipersonale (di seguito Controparte_1
), proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1391/2021, Controparte_1
notificato in data 18.11.2021, contenente ingiunzione di pagamento di € 75.609,34, oltre iva,
interessi e spese di procedura.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'omesso pagamento delle fatture n. 11/18
e n. 15/21, relative al contratto di appalto, stipulato tra le parti in data 8.3.2017, avente ad oggetto l'esecuzione di servizi e forniture finalizzate all'attivazione del polo scolastico di eccellenza agro ambientale e tecnologico del comune di Pt_1
L'opponente eccepiva che: 1) per la somma riportata dalla fattura n. 11/18, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4 del contratto, il credito dell'opposta veniva riconosciuto liquido ed esigibile entro il limite di € 107.298,40 (determina n. 451/2020 del Responsabile del procedimento); -2) tale credito era stato oggetto di cessione ed era stato pagato alla cessionaria,
nei limiti di tale minor importo, con relativa certificazione del responsabile dle CP_2
procedimento; -3) il credito di cui alla fattura n. 15/21 era privo dei requisiti di liquidità ed esigibilità, attesa la mancata prova dell'esecuzione delle prestazioni ivi indicate, come comprovato dal fatto che i responsabili del procedimento e dell'esecuzione del contratto non hanno emesso la necessaria certificazione relativa alla liquidità ed esigibilità del credito. Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese e condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subiti per lite temeraria.
Il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e ctu contabile;
indi, veniva fissata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 'udienza del 25.11.2025.
L'opposizione è fondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, deve premettersi che, a seguito dell'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto non tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia
(cfr. Cass. civ., sez. I, n. 26586/2025).
Pertanto, il creditore opposto sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore (cfr. Cass.
civ., sez. VI, n. 16324/2021).
Deve, poi, aggiungersi che, in materia di contratto di appalto, l'applicazione di tale principio comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (cfr. Cass. civ.,
sez. II, n. 25410/2024). Tanto premesso, in punto di fatto si rileva che, nel caso in esame, risulta pacifico oltre che documentalmente provato, che: 1) tra le parti è intercorso un contratto d'appalto avente ad oggetto «servizi e forniture per la realizzazione del polo scolastico di eccellenza agro-alimentare
e tecnologico»; - 2) il contratto prevedeva un corrispettivo complessivo di € 678.689,02, oltre iva
(in tale somma erano compresi € 2.459,02 per oneri per la sicurezza); -3) le fatture emesse in esecuzione del contratto venivano regolarmente pagate, ad eccezione della fattura n. 11/2018,
che veniva pagata nei limiti di € 107.298,39, e della fattura n. 15/2021 dell'importo di €
25.609,34.
Sussiste, evidentemente, contrasto tra le parti sulla sussistenza del credito riportato nel decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente ha, in modo puntuale, rilevato la necessaria applicazione dell'art. 4 del contratto di appalto, secondo cui «i pagamenti di cui al presente contratto saranno effettuati
dietro presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica sulla conformità delle
prestazioni rese».
Secondo l'opponente, nessuna ulteriore somma poteva essere riconosciuta in favore dell'opposta,
attesa la genericità delle voci di spesa indicate nelle fatture azionate, nonché la duplicazione dei costi posti a carico dell'Ente committente.
Tali eccezioni appaiono meritevoli di accoglimento.
Deve, infatti, osservarsi che, dall'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, non può ritenersi raggiunta la prova della natura, entità e consistenza delle prestazioni eseguite in esecuzione del contratto.
In particolare, l'opposta ha prodotto in giudizio le relazioni periodiche trasmesse all'opponente, ma ha omesso di depositare i documenti giustificativi di spesa relativi alle singole voci ivi indicate (es. bollette, fatture di forniture, scontrini acquisto beni, fatture di consulenza,
quietanze di pagamento dei premi assicurativi). E' noto che le fatture, al pari di tutta la documentazione di formazione unilaterale, sono inidonee a superare le specifiche contestazioni dell'opponente ed a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il pagamento.
L'opposta avrebbe dovuto, infatti, dimostrare che le voci di spesa fatturate corrispondevano ad attività effettivamente svolte in esecuzione del contratto.
Tale onere della prova avrebbe dovuto essere assolto con estrema puntualità, visto che le pretese relative alle somme rivendicate con il decreto ingiuntivo non avevano superato il controllo effettuato dall'Ente impositore in base all'art. 4 del contratto.
Con riferimento alla fattura n. 11/2018, appaiono, poi, significative nel senso dell'infondatezza della domanda dell'opposta le seguenti circostanze: 1) la duplicazione del costo dei servizi di committenza ausiliari, commissionati dall'appaltatore alla società terza “Asmel
Consortile” (trattandosi di spesa indicata già nella fattura n. 14/2017, integralmente liquidata); -
2) l'omesso pagamento del corrispettivo dovuto in favore di tale società (cfr. sollecito del
5.8.2021, all. n. 2 alla memoria istruttoria dell'opponente); 3) l'indicazione, nei diversi specchietti riepilogativi relativi alla fattura n. 11/18, di voci di spesa discordanti (cfr. raffronto tra relazione al 10.12.2018 e relazione al 30.6.2020).
Con riferimento, invece, alla fattura n. 15/2021, emessa per “saldo perizia di variante –
nulla osta prot. N. 6859 dell'1.12.2020 – servizi e forniture per l'attivazione del Polo scolastico
di eccellenza agro-alimentare e tecnologico”, deve rilevarsi la totale assenza di documentazione a supporto dei rendiconti che, in base al contratto, l'opposta era obbligata a tramettere all'Ente
committente.
Invero, pur rinvenendosi in atti l'autorizzazione alla proroga dell'appalto, la documentazione in atti è insufficiente, nonostante lo scrutinio attento del ctu relativamente agli aspetti contabili, per verificare “l'origine e/o la natura di tali spese”.
Appare priva di pregio la difesa dell'opposta, che fa perno sull'assenza di contestazioni dell'opponente nel corso del rapporto contrattuale. In senso contrario a tale tesi, va rilevato che l'opponente, come già detto, ha emesso certificato di liquidità ed esigibilità del solo credito indicato nella fattura n. 11/2018
limitatamente al minor importo di € 107.298,40 e che l'opposta non si attivata per superare tale parziale riconoscimento (es. trasmettendo ulteriori osservazioni e/o documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del credito).
Parimenti priva di pregio è la tesi dell'opposta, secondo cui la concessione della proroga del termine finale del contratto dimostrerebbe automaticamente l'esistenza del credito riportato dalla fattura n. 15/2021.
Al riguardo va detto che la richiesta di proroga, di cui alla nota del 5.2.2020, riguarda il credito ceduto ad certificato per € 107.298,40 (cfr. documento all. al n. 7 fascicolo CP_2
opponente).
Poi, va evidenziato che l'opposta non ha mai comunicato preventivamente i costi connessi alla proroga e che l'importo di cui alla suindicata fattura ha determinato uno sforamento rispetto al corrispettivo indicato nella gara d'appalto. Per cui anche se vi fosse la prova certa dei costi non potrebbe trovare accoglimento la domanda di adempimento contrattuale attesa la natura pubblica dell'appalto in esame dell'assenza di un impegno contabile dell'Ente, corredato dall'attestazione della relativa copertura finanziaria.
In definitiva, l'opposizione va accolta, con revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, come quelle di CTU, seguono la soccombenza;
la liquidazione è fatta in dispositivo in ragione del valore della domanda (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00),
secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal così provvede: Parte_1
1) accoglie l'opposizione;
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.617,00 (di cui € 406,50 per esborsi), oltre accessori come per legge;
4) pone definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli