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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 6580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6580 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Velotti Domenico Savio, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli alla via
Padre Cosimo Maria Luciano n. 15, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata per la regione Campania dal Controparte_1
f.g.v.s., (p.iva: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Napolitano Francesco, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. come da atto per Notar
[...]
- n. rep. 186905, presso lo studio del quale sito in Napoli al Viale Augusto Persona_1
n.162, elettivamente domicilia
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, impugnava la Parte_1
sentenza n. 8911/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 26.03.2021 e non notificata che – in relazione al sinistro denunciato da , conducente del Parte_1
motociclo Peugeot Geopolis tg. DV79631 di proprietà di asseritamente Controparte_2 verificatosi in data 30.11.2017 alle ore 10:40 circa, in Napoli al Corso Vittorio Emanuele,
allorquando, secondo la ricostruzione attorea, il conducente di un autoveicolo non identificato,
procedendo a forte velocità nella stessa direzione di marcia tentava un azzardato sorpasso ai danni della moto e collidendola da tergo ne provocava lo sbandamento e la caduta al suolo unitamente al conducente – rigettava la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della in qualità di f.g.v.s. Controparte_1
Con unico motivo di censura impugnava la decisione gravata per l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che il primo giudice non aveva correttamente valutato l'attendibilità del teste escusso.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, condannare parte appellata al risarcimento della somma di €5.000,00 per i danni materiali, morali e biologici ed alla vita di relazione subiti nel sinistro avvenuto in data 30.11.2017; con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
1.1.Si costituiva la eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per Controparte_1
violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello proposto.
1.2. Acquisito il fascicolo di I grado, subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in data odierna la causa è stata discussa e decisa, con deposito della sentenza ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. In via preliminare, l'appello è tempestivo in quanto la parte si è costituita in termini, il
3.05.2021 rispetto alla notifica del 27.04.2021 ed alla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 26.03.2021.
2.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis:Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n.
22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
E' pertanto anche superabile la censura circa la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per avere, in tesi, omesso l'appellante di indicare le modifiche delle parti della sentenza oggetto di impugnativa;
sul punto, è dirimente considerare che l'atto di gravame è
sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
2.2.L'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della deposizione testimoniale.
Dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Nel caso in esame le dichiarazioni rese dal teste come statuito dal Giudice di Testimone_1
Pace di Napoli, non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rilevato che “Nel caso in esame l'unica prova
offerta dall'attore è la prova testimoniale fornita dalla sua amica appare Testimone_1
generica, compiacente e non attendibile (…)”. Il primo giudice ha in particolare evidenziato le contraddizioni della deposizione testimoniale resa atteso che la teste non era in grado di identificare il veicolo – né colore, né modello – nonostante abbia riferito che “ il traffico era
moderato e nessun altro tranne soccorse il mio amico” e che, nonostante il riferito rapporto di amicizia con l'attore, non era in grado di precisare con quale mezzo – scooter o altro- il predetto si fosse recato in Ospedale.
Per l'appellante, invece, la dichiarazione resa dal teste escusso ha confermato il verificarsi dell'evento.
Occorre ricordare che - inquadrata la fattispecie sub iudice nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs.
209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato - secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, "l'intervento
del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da
assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide
sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne
consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti
del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2
da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità
dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di
altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (cfr. Cass.
Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
Ebbene, la teste escussa ha dichiarato “ADR Ricordo che era fine novembre del 2017 verso le ore
10:30 del mattino e mi trovavo in Napoli al Corso Vittorio Emanuele altezza quasi Piazza Mazzini
ed ero a piedi e stavo aspettando il mio amico che doveva venire a prendermi. ADR Pt_1
Ricordo che il mio amico era quasi arrivato verso di me quando un'auto di colore scuro Pt_1
lo tamponava da dietro. ADR Preciso che la moto Peugeot di colore bianco con il mio amico alla
guida andava in direzione Museo quando un'auto da dietro lo tamponava alla parte posteriore
facendolo cadere sul lato sinistro. ADR Ricordo che alla guida dell'auto vi era solo il conducente
e anche sulla moto vi era solo il mio amico. ADR Preciso che la strada è a doppo senso di
circolazione e che entrambi i veicoli andavano nella stessa direzione di marca verso il Museo.
ADR L'auto colpiva la moto con la sua parte anteriore. ADR Subito dopo l'investimento, l'auto
non si fermava e scappava via mentre la moto rimaneva a terra e avvicinandomi al mio amico
constatai che lo stesso accusava dolore ad entrambe le gambe. ADR Ricordo che non arrivarono né le forze dell'ordine, né l'ambulanza. ADR Il traffico era moderato e nessun altro tranne me
soccorse il mio amico. ADR Dopo il sinistro il mio amico dopo si recava in ospedale e non so se
dopo è andato con lo scooter o con altro mezzo (…)”.
Ritiene il Tribunale che le valutazioni rese nella sentenza di I grado circa la dinamica del sinistro siano pienamente da condividere essendo le dichiarazioni del teste estremamente generiche,
nonché inattendibili. La stessa, sebbene dichiari di aver visto l'incidente, non ha indicato da che prospettiva ha assistito al sinistro, né ha offerto nessun elemento idoneo all'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto né ha addotto alcuna ragione impeditiva.
Inoltre, non si comprende come la teste che ha dichiarato che stava aspettando l'attore nel luogo in cui è avvenuto il sinistro, non abbia avuto contezza del modo in cui lo stesso si sia recato in ospedale, nonostante – stando alla dichiarazione resa – era legata al predetto da rapporto di amicizia ed era l'unica persona presente che gli prestava soccorso.
Si rileva, infine, l'assenza di intervento da parte delle autorità di pubblica sicurezza e/o di personale medico che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica.
Si ritiene, pertanto, condivisibile il ragionamento del primo giudice soprattutto alla luce dei forti e gravi indizi che emergono dalle risultanze della banca dati IVASS, la quale attesta che l'attore,
odierno appellante, figura ben 17 volte nel ruolo di danneggiato.
Con riferimento all'utilizzabilità di tali attestazioni, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito
(Cass. civ., Sez. III, 20.03.2017 n. 7068; Tribunale di Napoli, Sez. X, 20.05.2021 n. 4717), cui si ritiene di aderire – sebbene la stessa si sia pronunciata con riguardo alle attestazioni AN. relative alla sussistenza di copertura assicurativa, ma esprime una regola di giudizio del tutto sovrapponibile al caso di specie – riconosce valore presuntivo a tali attestazioni, evidenziando in tal senso come il Centro di Informazione Italiano, istituito presso l' dall'art. 154 del d.lgs. CP_3
209 del 2005, al fine di consentire ai danneggiati di reperire le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli danneggianti, attinga i propri dati di competenza dall'AN., secondo quanto previsto dal regolamento del 23.05.2006 n.
3. Ebbene, tale valore presuntivo potrebbe CP_3
essere superato da apposita prova contraria, prova che nel caso qui in esame non è stata fornita. In mancanza di prova contraria, pertanto, il rilevante numero di sinistri in cui risulta coinvolto l'attore costituisce ulteriore elemento da valorizzare nel ritenere non raggiunta una prova tranquillizzante circa l'an del sinistro stradale.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11386/2021 r.g.a.c.
proposta da nei confronti della , in qualità di F.G.V.S, Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli, n. 8911/2021
pubblicata in data 26.03.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in euro € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) si dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Appello avverso sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Velotti Domenico Savio, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli alla via
Padre Cosimo Maria Luciano n. 15, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
nella qualità di impresa designata per la regione Campania dal Controparte_1
f.g.v.s., (p.iva: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Napolitano Francesco, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. come da atto per Notar
[...]
- n. rep. 186905, presso lo studio del quale sito in Napoli al Viale Augusto Persona_1
n.162, elettivamente domicilia
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di appello ritualmente notificato alle controparti, impugnava la Parte_1
sentenza n. 8911/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata in data 26.03.2021 e non notificata che – in relazione al sinistro denunciato da , conducente del Parte_1
motociclo Peugeot Geopolis tg. DV79631 di proprietà di asseritamente Controparte_2 verificatosi in data 30.11.2017 alle ore 10:40 circa, in Napoli al Corso Vittorio Emanuele,
allorquando, secondo la ricostruzione attorea, il conducente di un autoveicolo non identificato,
procedendo a forte velocità nella stessa direzione di marcia tentava un azzardato sorpasso ai danni della moto e collidendola da tergo ne provocava lo sbandamento e la caduta al suolo unitamente al conducente – rigettava la domanda attorea con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della in qualità di f.g.v.s. Controparte_1
Con unico motivo di censura impugnava la decisione gravata per l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che il primo giudice non aveva correttamente valutato l'attendibilità del teste escusso.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, condannare parte appellata al risarcimento della somma di €5.000,00 per i danni materiali, morali e biologici ed alla vita di relazione subiti nel sinistro avvenuto in data 30.11.2017; con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
1.1.Si costituiva la eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello per Controparte_1
violazione del disposto di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello proposto.
1.2. Acquisito il fascicolo di I grado, subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in data odierna la causa è stata discussa e decisa, con deposito della sentenza ai sensi dell'ult.co. della disposizione richiamata.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. In via preliminare, l'appello è tempestivo in quanto la parte si è costituita in termini, il
3.05.2021 rispetto alla notifica del 27.04.2021 ed alla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 26.03.2021.
2.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui agli art.342 cpc e 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata.
Ed invero, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce
(ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L.
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris
instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis:Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n.
22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
E' pertanto anche superabile la censura circa la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per avere, in tesi, omesso l'appellante di indicare le modifiche delle parti della sentenza oggetto di impugnativa;
sul punto, è dirimente considerare che l'atto di gravame è
sorretto da una adeguata e corretta impostazione, dato che risultano bene esplicitate le parti della decisione attinte dagli specifici motivi di gravame, opportunamente evidenziate tramite il richiamo testuale dei passaggi della motivazione censurati.
2.2.L'appello è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
L'appellante ha censurato la gravata decisione sostenendo che vi sarebbe stata un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare della deposizione testimoniale.
Dall'esame della sentenza appellata e dalla lettura dei verbali di udienza emerge che il giudice di prime cure ha correttamente motivato la propria decisione, illustrando in modo dettagliato e punto per punto le circostanze che l'hanno portato a considerare non raggiunto l'onere della prova posto a carico di parte attrice.
Nel caso in esame le dichiarazioni rese dal teste come statuito dal Giudice di Testimone_1
Pace di Napoli, non rispondono ai criteri di particolare rigore richiesti per la prova della dinamica di un sinistro stradale.
Correttamente, infatti, il giudice di primo grado ha rilevato che “Nel caso in esame l'unica prova
offerta dall'attore è la prova testimoniale fornita dalla sua amica appare Testimone_1
generica, compiacente e non attendibile (…)”. Il primo giudice ha in particolare evidenziato le contraddizioni della deposizione testimoniale resa atteso che la teste non era in grado di identificare il veicolo – né colore, né modello – nonostante abbia riferito che “ il traffico era
moderato e nessun altro tranne soccorse il mio amico” e che, nonostante il riferito rapporto di amicizia con l'attore, non era in grado di precisare con quale mezzo – scooter o altro- il predetto si fosse recato in Ospedale.
Per l'appellante, invece, la dichiarazione resa dal teste escusso ha confermato il verificarsi dell'evento.
Occorre ricordare che - inquadrata la fattispecie sub iudice nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs.
209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato - secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, "l'intervento
del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da
assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide
sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne
consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti
del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2
da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità
dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di
altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (cfr. Cass.
Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
Ebbene, la teste escussa ha dichiarato “ADR Ricordo che era fine novembre del 2017 verso le ore
10:30 del mattino e mi trovavo in Napoli al Corso Vittorio Emanuele altezza quasi Piazza Mazzini
ed ero a piedi e stavo aspettando il mio amico che doveva venire a prendermi. ADR Pt_1
Ricordo che il mio amico era quasi arrivato verso di me quando un'auto di colore scuro Pt_1
lo tamponava da dietro. ADR Preciso che la moto Peugeot di colore bianco con il mio amico alla
guida andava in direzione Museo quando un'auto da dietro lo tamponava alla parte posteriore
facendolo cadere sul lato sinistro. ADR Ricordo che alla guida dell'auto vi era solo il conducente
e anche sulla moto vi era solo il mio amico. ADR Preciso che la strada è a doppo senso di
circolazione e che entrambi i veicoli andavano nella stessa direzione di marca verso il Museo.
ADR L'auto colpiva la moto con la sua parte anteriore. ADR Subito dopo l'investimento, l'auto
non si fermava e scappava via mentre la moto rimaneva a terra e avvicinandomi al mio amico
constatai che lo stesso accusava dolore ad entrambe le gambe. ADR Ricordo che non arrivarono né le forze dell'ordine, né l'ambulanza. ADR Il traffico era moderato e nessun altro tranne me
soccorse il mio amico. ADR Dopo il sinistro il mio amico dopo si recava in ospedale e non so se
dopo è andato con lo scooter o con altro mezzo (…)”.
Ritiene il Tribunale che le valutazioni rese nella sentenza di I grado circa la dinamica del sinistro siano pienamente da condividere essendo le dichiarazioni del teste estremamente generiche,
nonché inattendibili. La stessa, sebbene dichiari di aver visto l'incidente, non ha indicato da che prospettiva ha assistito al sinistro, né ha offerto nessun elemento idoneo all'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto né ha addotto alcuna ragione impeditiva.
Inoltre, non si comprende come la teste che ha dichiarato che stava aspettando l'attore nel luogo in cui è avvenuto il sinistro, non abbia avuto contezza del modo in cui lo stesso si sia recato in ospedale, nonostante – stando alla dichiarazione resa – era legata al predetto da rapporto di amicizia ed era l'unica persona presente che gli prestava soccorso.
Si rileva, infine, l'assenza di intervento da parte delle autorità di pubblica sicurezza e/o di personale medico che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica.
Si ritiene, pertanto, condivisibile il ragionamento del primo giudice soprattutto alla luce dei forti e gravi indizi che emergono dalle risultanze della banca dati IVASS, la quale attesta che l'attore,
odierno appellante, figura ben 17 volte nel ruolo di danneggiato.
Con riferimento all'utilizzabilità di tali attestazioni, la giurisprudenza sia di legittimità sia di merito
(Cass. civ., Sez. III, 20.03.2017 n. 7068; Tribunale di Napoli, Sez. X, 20.05.2021 n. 4717), cui si ritiene di aderire – sebbene la stessa si sia pronunciata con riguardo alle attestazioni AN. relative alla sussistenza di copertura assicurativa, ma esprime una regola di giudizio del tutto sovrapponibile al caso di specie – riconosce valore presuntivo a tali attestazioni, evidenziando in tal senso come il Centro di Informazione Italiano, istituito presso l' dall'art. 154 del d.lgs. CP_3
209 del 2005, al fine di consentire ai danneggiati di reperire le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli danneggianti, attinga i propri dati di competenza dall'AN., secondo quanto previsto dal regolamento del 23.05.2006 n.
3. Ebbene, tale valore presuntivo potrebbe CP_3
essere superato da apposita prova contraria, prova che nel caso qui in esame non è stata fornita. In mancanza di prova contraria, pertanto, il rilevante numero di sinistri in cui risulta coinvolto l'attore costituisce ulteriore elemento da valorizzare nel ritenere non raggiunta una prova tranquillizzante circa l'an del sinistro stradale.
Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza a carico di parte appellante e si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014, applicando i parametri minimi, in ragione della non complessità delle questioni esaminate e secondo lo scaglione di riferimento.
Sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 11386/2021 r.g.a.c.
proposta da nei confronti della , in qualità di F.G.V.S, Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli, n. 8911/2021
pubblicata in data 26.03.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in euro € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
c) si dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 13.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone