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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
− EL TR Presidente
− Silvia Codispoti giudice
− LU DI giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 680/2025 R.G.A.C.C. promosso da
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Wania Della Parte_1 C.F._1
GN e GU IC De LU
-ricorrente- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
− PER PARTE RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda, voglia confermare con sentenza tutti i provvedimenti adottati ex art.473-bis 22 comma 1 c.p.c. di cui al verbale di udienza del 13/11/2025. Nulla per le spese” (note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/12/2025).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 19/03/2025 e ritualmente notificato, ha Parte_1 chiesto di disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore rimettendo al Persona_1
Tribunale le necessarie statuizioni relativamente al diritto al mantenimento della figlia minore, con divieto per il padre del diritto di visita.
1.1. La ricorrente, a tal fine, ha allegato e dedotto:
− che dalla relazione affettiva con , era nata la figlia in Controparte_1 Persona_1 data 24/07/2012;
− che il resistente, ristretto in carcere per lunghi periodi, non aveva mai coltivato un rapporto affettivo con la piccola Per_1
− che il resistente, a causa delle condotte aggressive e vessatorie, era stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 660 e 612 comma 2 c.p. (molestie e minacce telefoniche) commessi ai danni della ricorrente;
− che la piccola non ha mai sviluppato alcun legame con il padre, per il quale nutre Per_1 un sentimento di timore.
2. Nonostante la regolarità della notificazione, non si è costituto in giudizio e, Controparte_1 pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia con provvedimento a verbale dell'udienza del
13/11/2025.
3. All'udienza del 13/11/2025, il Tribunale in via provvisoria ed urgente, ha disposto ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.: a) l'affidamento esclusivo della prole alla madre, presso la quale la minore è collocata;
b) in capo al resistente l'obbligo alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese di euro 150,00, spese straordinarie al 50% come da protocollo dell'intestato Tribunale;
c) la percezione dell'assegno unico integralmente in favore della madre;
d) l'incarico al Servizio Sociale competente in ragione della dimora della prole, in caso di manifestato interesse da parte del resistente, previa valutazione della serietà delle intenzioni in tal modo manifestate e tenendo conto del superiore interesse della prole, di procedure alla concreta disciplina del diritto di visita paterno.
3.1. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., fissata per il 18/12/2025 e sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, il procedimento è stato riservato all'esame del collegio con ordinanza del 19/12/2025.
6. La domanda di affidamento esclusivo va accolta, potendosi in questa sede recepire quanto già statuito con l'ordinanza del giudice relatore resa a verbale del 13/11/2025.
In ordine al regime di affidamento va infatti richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di
2 tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”
(Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4056 del 09/02/2023, Rv. 666872-02).
La deroga all'affidamento condiviso comporta una duplice verifica: da un lato quella sulla idoneità del genitore affidatario;
dall'altro la verifica della inidoneità educativa dell'altro.
Deve infatti riconoscersi alla bi-genitorialità il valore di principio, con la conseguenza che l'affidamento condiviso deve rappresentare la regola.
L'approccio eminentemente casistico dovuto al rapporto regola/eccezione sussistente tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo ha consentito l'emerge nel diritto vivente di ipotesi prototipiche in cui la misura derogatoria risulta rispondente al superiore interesse del minore. Tra tali ipotesi possono essere ricomprese, in via esemplificativa: l'irreperibilità di uno dei genitori;
l'avversione del figlio verso uno dei genitori;
la compromissione dei rapporti genitore- figlio;
l'aver diradato, da parte di uno dei genitori, ormai da anni, i rapporti con il figlio con cui non si convive più o, addirittura, l'essere latitante;
l'aver dimostrato incapacità educativa, rendendosi inadempiente agli obblighi di mantenimento di carattere economico o l'aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita.
Come anticipato, il giudice nella valutazione relativa alla regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori, quando tra i genitori sussiste conflittualità tale da non consentire il raggiungimento di accordi in ordine alla corretta gestione dei minori, può e deve tener conto di elementi dirimenti in tal senso, tra i quali rileva la compromissione dei rapporti genitore – figlio fino ad arrivare ad uno stato di completo abbandono.
Nell'individuare la modalità di affidamento più idonea rispetto al best interest della prole deve rilevarsi che “il genitore che sostanzialmente abbandona i figli senza più minimamente curarsi di loro, che non ha instaurato alcun rapporto significativo con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, rivela carenze genitoriali evidenti, tali da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del figlio, giacché impedisce all'altro genitore l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura” (Trib. Bari, Sez. I, n. 1089 del 27/03/2023; ma si v. anche Trib. Vibo Valentia, n. 330 del
20/07/2023; Trib. Rovigo n. 384 del 04/05/2023; Trib. Bari, Sez. I, n. 1471 del 20/04/2023).
6.1. Rapportando simili coordinate ermeneutiche al caso che qui occupa, deve rilevarsi che la ricorrente ha allegato con sufficiente specificità una condizione di sostanziale abbandono e disinteresse da parte del resistente, il quale si è reso inadempiente agli oneri di mantenimento su di lui gravanti, oltre a non esercitare il diritto-dovere di frequentazione. Come emerso, il resistente non ha mai coltivato alcuna significativa relazione con la prole e, anzi, è percepito dalla
3 stessa come motivo di timore, tenuto conto delle condotte delittuose di cui si è reso protagonista ai danni della madre.
Gli elementi offerti dalle allegazioni della ricorrente risultano assai rafforzati dal contegno processuale del resistente che, nonostante abbia ricevuto notizia del presente procedimento mediante notificazione presso la casa circondariale ove risulta ristretto, ha scientemente deciso di non costituirsi e rimanere contumace. Ciò rafforza e corrobora l'allegata assenza di qualsivoglia interesse nei confronti della piccola e rispetto alla instaurazione di un significativo rapporto Per_1 con la stessa.
6.2. Risulta nel superiore interesse della minore l'adozione della misura dell'affidamento Per_1 esclusivo, nella forma del c.d. super-esclusivo in favore della madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per la figlia, che sarà collocata presso la madre.
7. In ordine alle statuizioni economiche, nulla osta alla conferma di quelle adottate dal relatore con i provvedimenti temporanei e urgenti del 13/11/2025.
Deve dunque disporsi l'obbligo, in capo al resistente, di corrispondere alla madre un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, di euro 150,00, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso (19/03/2025).
Le spese straordinarie sono poste a carico di ambo le parti al 50%. In ordine alla loro individuazione si fa rinvio al protocollo adottato dall'intestato Tribunale nel 2018.
Si conferma inoltre l'autorizzazione alla ricorrente alla integrale percezione dell'assegno unico.
8. Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione del genitore non affidatario, si ritiene che tale diritto deve essere esercitato esclusivamente previa richiesta di , secondo le Controparte_1 disposizioni che dovranno essere all'uopo impartite dai competenti Servizi Sociali già incaricati, individuati in base alla dimora della prole, i quali, previa richiesta alla madre e valutata la serietà delle intenzioni dell' nel costruire ex novo un rapporto con la figlia, se del caso anche per CP_1 il tramite di un supporto alla genitorialità, dovranno provvedere a preparare psicologicamente la minore e, ove ciò non sia manifestamente in contrasto con l'interesse della prole, ad organizzare un calendario di incontri in ambiente protetto.
9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
10. Nulla sulle spese, come da espressa richiesta della parte ricorrente vittoriosa (cfr. conclusioni riportate in epigrafe).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da Parte_1
4 nei confronti di , con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, così Controparte_1 provvede:
- DISPONE che la minore (n. il 24/07/2012) sia affidata in via esclusiva Persona_1 alla madre presso la quale sarà collocata, la quale potrà adottare tutte Parte_1 le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, per la prole;
- DISPONE l'obbligo, in capo al resistente, di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di mantenimento in favore della prole, da versarsi in via anticipata entro il giorno
5 di ciascun mese, di euro 150,00, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso
(19/03/2025);
- DISPONE che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
- AUTORIZZA la ricorrente all'integrale percezione dell'assegno unico;
- DISPONE che il diritto di frequentazione del genitore non affidatario sia regolato nei termini di cui al § 8. della motivazione;
- NULLA SULLE SPESE;
- DISPONE che la presente sentenza sia comunicata, a cura della Cancelleria, ai Servizi
Sociali già incaricati, per quanto di competenza.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 19/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE
LU DI EL TR
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