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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 03/02/2026, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1563/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente e Relatore
CI GIULIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 10675/2023 depositato il 18/09/2023, relativo alla sentenza n.
27044/2017 sezione 30
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio elettivamente domiciliato presso up_roma1@pce.agenziaterritorio.it a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 70 D.Lgs 546/1992, i ricorrenti Sig.ri Ricorrente_3,
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 chiedevano l'ottemperanza della Sentenza nr. 27044/30/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez. XXX nei confronti della Agenzia delle Entrate –
Ufficio provinciale di Roma Territorio.
I ricorrenti, infatti, avevano impugnato un diniego di riclassamento catastale avente ad oggetto un immobile sito in Roma in Indirizzo_1 originariamente censito in categoria A/1 classe 3, chiedendo l'iscrizione dello stesso in categoria A/2 Classe 5.
Variazione che veniva confermata dalla Sentenza nr. 27044/30/2017. Veniva proposto ricorso per l'ottemperanza della citata Sentenza, che ordinava l'iscrizione del bene nella categoria A/2 Classe 5.
Tuttavia, con Ordinanza nr. 2380/30/21 – sulla base delle contemporanee vicende di merito, di cui si dirà subito nel prosieguo - veniva poi autorizzata la variazione nella originaria categoria A/1.
Infatti, la Sentenza nr. 27044/30/2017 era stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate con impugnazione accolta dalla CTR di Roma con Sentenza nr. 3982/2019.
Avverso tale ultimo Provvedimento, i ricorrenti avevano poi proposto Ricorso per Cassazione che con
Sentenza nr. 36231/2022 confermava quanto stabilito dalla Sentenza nr. 27044/30/2017.
Con il presente ricorso, lamentava parte ricorrente come l'Agenzia avesse dato esecuzione alla Sentenza solo parzialmente, avendo classato l'immobile in oggetto in Categoria A/2 Classe 5 rendita catastale €.
3.094,87 solo a far data dal 06/11/2013 al 01/06/2017 e chiedendo invece la variazione senza limiti temporali.
Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate per contestare quanto dedotto dalle parti ricorrenti e per ribadire la correttezza dell'operato dell'Ufficio in linea con quanto stabilito dai vari
Provvedimenti su indicati, eccependo come in data 01/06/2017 fosse stata presentata dalla parte una variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, con cui la stessa aveva proposto e confermato il classamento in A/1, classe 3, presente in atti e già notificato con avviso di accertamento non impugnato.
Parte resistente sosteneva poi di aver provveduto a registrare l'esito di tutti i Provvedimenti inerenti all'immobile, da ultimo in data 22/02/2023 con variazione a far data dal 06/11/2013 fino al 01/06/2017 in categoria a/2, classe 5.
All'udienza di discussione, la Corte riseravava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ritiene questa Corte che parte resistente abbia correttamente operato in relazione alla regolarizzazione delle variazioni catastali concernenti l'immobile oggetto di causa.
È pacifico che ogni atto di variazione catastale sostituisca il precedente.
Infatti, le variazioni catastali hanno efficacia ex nunc e ciascun nuovo classamento sostituisce il precedente solo a decorrere dalla data in cui diviene definitivo, senza possibilità di incidere su periodi d'imposta già coperti da un classamento consolidato.
Nel caso di specie, la sentenza n. 27044/30/2017, della cui Ottemperanza si discute, è stata depositata in data 21/12/2017. Successivamente, con iscrizione del 01/06/2018, è stata inserita agli atti catastali dell'unità immobiliare l'annotazione “classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione della dichiarazione”, conseguente ad atto di parte avente ad oggetto una variazione per diversa distribuzione degli spazi interni.
Detto atto, presentato già in data 01/06/2017, ossia dodici mesi prima dell'iscrizione dell'annotazione sopra richiamata - termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è legittimata a verificare quanto dichiarato dal contribuente - consentiva alla parte di proporre una diversa categoria e una diversa classe rispetto a quelle risultanti in atti, sulla base di una valutazione tecnico-professionale discrezionale. Tuttavia, in tale occasione, la parte non ha ritenuto di apportare modifiche al classamento già attribuito.
Ne consegue che la sentenza n. 27044/30/2017 ha efficacia esclusivamente con riferimento al periodo non interessato dal consolidamento del classamento dell'immobile in categoria A/1, classe 3, intervenuto a seguito dell'atto di parte del 01/06/2017.
Pertanto, deve ritenersi correttamente operato l'operato della parte resistente, la quale ha registrato in ordine cronologico tutte le variazioni catastali intervenute in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dell'atto di parte sopra indicato, limitando la variazione al periodo compreso tra il 06/11/2013 e il
01/06/2017.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
Roma, lì 11/09/25 Il Presidente relatore
NI AT
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SPATARO ANTONIO, Presidente e Relatore
CI GIULIO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 10675/2023 depositato il 18/09/2023, relativo alla sentenza n.
27044/2017 sezione 30
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio elettivamente domiciliato presso up_roma1@pce.agenziaterritorio.it a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 70 D.Lgs 546/1992, i ricorrenti Sig.ri Ricorrente_3,
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 chiedevano l'ottemperanza della Sentenza nr. 27044/30/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sez. XXX nei confronti della Agenzia delle Entrate –
Ufficio provinciale di Roma Territorio.
I ricorrenti, infatti, avevano impugnato un diniego di riclassamento catastale avente ad oggetto un immobile sito in Roma in Indirizzo_1 originariamente censito in categoria A/1 classe 3, chiedendo l'iscrizione dello stesso in categoria A/2 Classe 5.
Variazione che veniva confermata dalla Sentenza nr. 27044/30/2017. Veniva proposto ricorso per l'ottemperanza della citata Sentenza, che ordinava l'iscrizione del bene nella categoria A/2 Classe 5.
Tuttavia, con Ordinanza nr. 2380/30/21 – sulla base delle contemporanee vicende di merito, di cui si dirà subito nel prosieguo - veniva poi autorizzata la variazione nella originaria categoria A/1.
Infatti, la Sentenza nr. 27044/30/2017 era stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate con impugnazione accolta dalla CTR di Roma con Sentenza nr. 3982/2019.
Avverso tale ultimo Provvedimento, i ricorrenti avevano poi proposto Ricorso per Cassazione che con
Sentenza nr. 36231/2022 confermava quanto stabilito dalla Sentenza nr. 27044/30/2017.
Con il presente ricorso, lamentava parte ricorrente come l'Agenzia avesse dato esecuzione alla Sentenza solo parzialmente, avendo classato l'immobile in oggetto in Categoria A/2 Classe 5 rendita catastale €.
3.094,87 solo a far data dal 06/11/2013 al 01/06/2017 e chiedendo invece la variazione senza limiti temporali.
Si costituiva nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate per contestare quanto dedotto dalle parti ricorrenti e per ribadire la correttezza dell'operato dell'Ufficio in linea con quanto stabilito dai vari
Provvedimenti su indicati, eccependo come in data 01/06/2017 fosse stata presentata dalla parte una variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, con cui la stessa aveva proposto e confermato il classamento in A/1, classe 3, presente in atti e già notificato con avviso di accertamento non impugnato.
Parte resistente sosteneva poi di aver provveduto a registrare l'esito di tutti i Provvedimenti inerenti all'immobile, da ultimo in data 22/02/2023 con variazione a far data dal 06/11/2013 fino al 01/06/2017 in categoria a/2, classe 5.
All'udienza di discussione, la Corte riseravava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ritiene questa Corte che parte resistente abbia correttamente operato in relazione alla regolarizzazione delle variazioni catastali concernenti l'immobile oggetto di causa.
È pacifico che ogni atto di variazione catastale sostituisca il precedente.
Infatti, le variazioni catastali hanno efficacia ex nunc e ciascun nuovo classamento sostituisce il precedente solo a decorrere dalla data in cui diviene definitivo, senza possibilità di incidere su periodi d'imposta già coperti da un classamento consolidato.
Nel caso di specie, la sentenza n. 27044/30/2017, della cui Ottemperanza si discute, è stata depositata in data 21/12/2017. Successivamente, con iscrizione del 01/06/2018, è stata inserita agli atti catastali dell'unità immobiliare l'annotazione “classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione della dichiarazione”, conseguente ad atto di parte avente ad oggetto una variazione per diversa distribuzione degli spazi interni.
Detto atto, presentato già in data 01/06/2017, ossia dodici mesi prima dell'iscrizione dell'annotazione sopra richiamata - termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate è legittimata a verificare quanto dichiarato dal contribuente - consentiva alla parte di proporre una diversa categoria e una diversa classe rispetto a quelle risultanti in atti, sulla base di una valutazione tecnico-professionale discrezionale. Tuttavia, in tale occasione, la parte non ha ritenuto di apportare modifiche al classamento già attribuito.
Ne consegue che la sentenza n. 27044/30/2017 ha efficacia esclusivamente con riferimento al periodo non interessato dal consolidamento del classamento dell'immobile in categoria A/1, classe 3, intervenuto a seguito dell'atto di parte del 01/06/2017.
Pertanto, deve ritenersi correttamente operato l'operato della parte resistente, la quale ha registrato in ordine cronologico tutte le variazioni catastali intervenute in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dell'atto di parte sopra indicato, limitando la variazione al periodo compreso tra il 06/11/2013 e il
01/06/2017.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
Roma, lì 11/09/25 Il Presidente relatore
NI AT