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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00256/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02316/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariarosa Suma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n -OMISSIS- trasmessa il 01/08/2020 con Kit postale n 061554209832, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 02/04/2023 e notificato al ricorrente in data 01.09.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa VI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che
- il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, adottato il 2.4.2023, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- con ordinanza n. -OMISSIS- il Tar ha accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente, sospendendo l’efficacia del provvedimento, ai fini di un motivato riesame;
- con provvedimento del 4.6.2024 la Questura ha nuovamente rigettato l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno;
- come eccepito con ordinanza n. -OMISSIS- è venuto meno, in capo al ricorrente, l’interesse alla decisione del ricorso poiché il provvedimento con esso impugnato è stato sostituito dal nuovo diniego, impugnato con ricorso rg. 2013/2024;
- il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- stante la ravvisata illegittimità del provvedimento impugnato, per le ragioni affermate in sede cautelare, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
VI CA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI CA | EL ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.