Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Ferri, Manuel Carvello, Emanuela Rijillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ravenna, Questura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
• del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed ogni altro materiale esplodente fasc. -OMISSIS-/P.A./Area1^ emesso ex art. 39 T.U.L.P.S. dal Prefetto della Provincia di Ravenna in data 12.10.2023 e notificato in data 22.10.2023;
• del provvedimento di revoca (-OMISSIS-) della licenza di porto di fucile uso caccia nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Ravenna in data 27.11.2023 e notificato in data 4.12.2023, quale atto conseguenziale al divieto di detenzione armi di cui al punto che precede;
• di ogni altro atto amministrativo correlato o presupposto, preparatorio, antecedente, connesso e/o consequenziale, in particolare della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/1990 inerente l'adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni (emesso il 19.6.2023 e notificato il 29.6.2023) nonché la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/1990 inerente la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia (emesso il 21.9.2023 e notificato il 26.9.2023).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna e di Questura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SS RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni ed ogni altro materiale esplodente emesso dal Prefetto della Provincia di Ravenna in data 12.10.2023, nonché il conseguente provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia emesso dal Questore della Provincia di Ravenna in data 27.11.2023, oltre alle note di avvio dei relativi procedimenti.
Il provvedimento prefettizio è stato assunto a seguito dell’intervento dei Carabinieri di Ravenna presso l’abitazione della moglie del ricorrente (che aveva allertato telefonicamente i militi) a seguito di un litigio avvenuto con il marito convivente.
Il ricorrente, premesso che il proprio coniuge, per i fatti indicati nel provvedimento impugnato, non aveva presentato alcuna denuncia/querela, atteso che si trattava di una banale discussione tra coniugi per futili motivi, ha dedotto i seguenti vizi: “ 1° MOTIVO, in relazione al provvedimento di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Ravenna: Violazione, erronea e falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 10, 11, 39 T.U.L.P.S. Eccesso di potere e manifesta irragionevolezza carenza di istruttoria e di motivazione, insussistenza, travisamento ed erroneità dei presupposti; 2° MOTIVO, in relazione al provvedimento di divieto di detenzione delle
armi emesso dalla Prefettura di Ravenna: Violazione, erronea e falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 10, 11, 39 RD n. 773/1931 TULPS in relazione all’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere manifesta carenza di motivazione ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi; 3° MOTIVO, in relazione al provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile emesso dalla Questura di Ravenna: Ingiustizia manifesta per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza nella
determinazione della misura irrogata rispetto alla rilevanza del temuto rischio di comportamenti abusivi o pericolosi; 4° MOTIVO, in via subordinata: Ingiustizia manifesta per violazione del
principio di proporzionalità ed adeguatezza nella determinazione della misura irrogata rispetto alla rilevanza del temuto rischio di comportamenti abusivi o pericolosi ”; in sintesi, con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato la mancanza di elementi idonei a fondare una previsione di uso inappropriato delle armi o di un loro abuso; la coniuge del ricorrente non avrebbe affermato di essere stata aggredita dal marito e sarebbe inattendibile la ricostruzione del contenuto della telefonata dalla medesima effettuata ai Carabinieri; vi sarebbe, quindi, un travisamento dei fatti e un difetto istruttorio; la moglie del ricorrente in quel periodo era soggetta ad attacchi di panico e in stato d’ansia; il ricorrente è di condotta specchiata, esente da mende ed è guardia venatoria e ittica; con il secondo motivo, si è denunciato il difetto di motivazione circa il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi e la mancata valutazione della complessiva condotta del ricorrente, sempre immune da mende e connotata da proficua collaborazione con le forze dell’ordine; con il terzo motivo il ricorrente ha evidenziato che anche il provvedimento di revoca del Questore sarebbe inficiato dagli stessi vizi del divieto di detenzioni armi; infine, con il quarto e ultimo motivo si è denunciata la violazione del principio di proporzionalità e gradualità delle misure irrogate.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Pare opportuno, preliminarmente, delineare i principi e i criteri direttivi che regolano la materia di cui si discute, come elaborati dalla giurisprudenza:
- il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto e rappresenta un’eccezione al normale divieto di detenere armi, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività ( Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; id., 7 giugno 2018, n. 3435 );
- i poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo le ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti, e sono finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, per cui i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa ( TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 177; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 14 novembre 2022, n. 3210 );
-rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso delle armi, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale, essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ( Consiglio di Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759 );
-il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento necessario per affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi; è in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva ( Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041 );
- proprio in considerazione di tali rilievi, l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso ( Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814 );
-ai fini della revoca dell’autorizzazione non è necessario un particolare onere motivazionale, bastando che nei provvedimenti vi siano elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie ( Consiglio di Stato, sez. III 17 maggio 2018, n. 2974 );
-il provvedimento di revoca del titolo è privo di finalità sanzionatoria o punitiva, rivestendo natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati ( Consiglio di Stato, n. 2974/2018 cit .);
-proprio in ragione delle finalità del provvedimento negativo (revoca o diniego di rilascio o divieto di detenzione), l’Autorità di P.S. può fondare il giudizio di “non affidabilità” valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, possono essere apprezzati discrezionalmente fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale ( Consiglio di Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11474 );
- ribadendo principi già consolidati è stato osservato che “il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza” (in tal senso, Consiglio di Stato sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449; id., 25 marzo 2019, n. 1972 );
- il rilascio della licenza di porto d’armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva già inclusa nella sfera giuridica del privato, bensì assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall’art. 699 c.p. e ribadito dall’art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ( TAR Sicilia, Palermo, n. 3210/2022 cit. );
- nella valutazione della completezza dell’istruttoria relativa a provvedimenti in materia di armi per uso venatorio, assume rilievo anche il fatto che il provvedimento vada ad incidere su un’attività voluttuaria come la caccia, e non già su un'attività lavorativa: circostanza, questa, che sposta ulteriormente il punto di equilibrio tra le istanze dell’interessato e le esigenze di sicurezza della collettività, nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime ( TRGA Trentino - Alto Adige/Südtirol, Trento, 19 luglio 2022, n. 142 ).
Ebbene, alla luce degli esposti principi, le censure di parte ricorrente articolate nei primi due motivi di ricorso non possono trovare accoglimento, atteso che risultano sussistenti i presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione armi.
I fatti posti a base del provvedimento prefettizio impugnato non sono sostanzialmente contestati dal ricorrente e sono relativi ad un litigio avvenuto in ambito familiare, in particolare con la coniuge del ricorrente nella sua abitazione, la quale, a causa di tale litigio, aveva richiesto l’intervento dei Carabinieri.
Sotto un primo profilo, si osserva che la circostanza che tali fatti non abbiano avuto conseguenze sul piano penale stante la mancanza di denunce o querele da parte della moglie del ricorrente, non rileva ai fini dell’adozione del provvedimento di divieto gravato, tenuto conto della natura e della finalità, preventiva e cautelare, del provvedimento medesimo, come sopra già ampiamente ricordato.
Nel provvedimento gravato, la Prefettura ha precisato che “ la vicenda ancorché non abbia assunto rilevanza penale, risulta in ogni caso rilevante come <fatto storico> comprovante l’impossibilità di ascrivere alla buona condotta il comportamento del -OMISSIS- ” e che “ dalle informazioni agli atti emerge che tali comportamenti si sarebbero già evidenziati in altre analoghe circostanze ”.
Dalla nota del Comando dei Carabinieri di Ravenna -posta a base del provvedimento gravato – emerge che i militari intervenuti presso l’abitazione in questione, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi, richiedevano i file audio relativi alle richieste di intervento della donna da cui risultava che la medesima riferiva della lite, di essere stata tirata per un braccio, che non era la prima volta che accadeva, di aver subito una spinta e di aver avuto paura essendo sulle scale di casa.
Alla luce di tale ricostruzione fattuale, la Prefettura ha rilevato che “ in un’ottica prudenziale volta a prevenire qualunque situazione pregiudizievole sotto il profilo della sicurezza pubblica, occorre considerare ogni fatto, comportamento o condotta che possa configurare ovvero concorrere a determinare una situazione di pericolo; alla luce dei fatti sopra evidenziati, pur prendendo atto delle dichiarazioni rese dal coniuge convivente in occasione dell’episodio occorso, il possesso di armi da parte dell’interessato non appare in questo momento ragionevole ”.
La Prefettura, dunque, dopo aver espresso una specifica valutazione in ordine alle circostanze di fatto e agli eventi descritti nella nota dei Carabinieri, ha effettuato una corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 39 del Tulps, alla luce delle finalità –come detto, di natura preventiva e cautelare – che la disposizione medesima intende perseguire. A tal proposito, giova, infatti, ricordare che il giudizio posto alla base del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni non costituisce un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato, ma integra un giudizio prognostico sull’affidabilità del medesimo nell’uso delle armi.
Ebbene il giudizio espresso dall’Amministrazione non può certo dirsi inficiato da profili di illogicità e/o irragionevolezza.
Del resto, se si fosse trattato di una banale discussione tra coniugi per futili motivi -come affermato in ricorso -non si comprende per quale ragione la moglie del ricorrente avrebbe dovuto contattare telefonicamente i Carabinieri per richiederne l’immediato intervento, oltre tutto evidenziando, nell’ambito della suddetta chiamata, che tali episodi si sarebbero già ripetuti in passato.
Anche il denunciato difetto di motivazione appare insussistente, in quanto, oltre al richiamo alle informazioni contenute nella segnalazione dei Carabinieri, l’Amministrazione ha fornito adeguata (seppur sintetica) motivazione delle ragioni sottese al giudizio prognostico formulato, tenendo in debito conto la complessiva condotta del ricorrente.
Come sopra già ricordato, ai fini della valutazione da parte dell’Autorità di P.S., è sufficiente la presenza di episodi, fatti e circostanze –anche nel caso in cui non siano rilevanti sotto il profilo penale - che facciano presumere un pericolo di abuso dell’arma o che denotino un’inaffidabilità del soggetto all’uso lecito delle armi stesse.
Giova aggiungere, sotto distinto profilo, che il provvedimento va ad incidere su un’attività voluttuaria come la caccia (come emerge dal provvedimento di revoca della licenza assunto dalla Questura di Ravenna), e non già su un'attività lavorativa, circostanza che assume rilievo ai fini del bilanciamento degli interessi contrapposti, spostando il punto di equilibrio tra le istanze dell’interessato e le esigenze di sicurezza della collettività, nella direzione della tendenziale prevalenza di queste ultime.
In definitiva, il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi e munizioni è immune dalle censure articolate nei primi due motivi di ricorso.
Parimenti infondato -per le stesse ragioni sopra esposte -è il terzo motivo con cui si è contestato l’atto di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia, assunto dalla Questua di Ravenna.
Come noto, a fronte di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizione, l’atto di revoca del porto di pistola e/o fucile ha natura vincolata, per cui non permangono margini di valutazione discrezionale in capo all’autorità competente (la Questura).
Nel provvedimento di revoca impugnato, la Questura, dopo aver nuovamente esposto i fatti inerenti il litigio avvenuto tra il ricorrente e la propria moglie e posti a base del provvedimento di divieto prefettizio, la Questura ha ricordato che “ la vigenza del provvedimento di divieto di detenzione armi comporta, in capo la soggetto destinatario, l’impossibilità di essere titolare di qualsiasi autorizzazione in materia di armi e determina, altresì, la natura vincolata del provvedimento di revoca del Questore, ex art. 21 octies della Legge n. 241/1990 ”. Il Questore ha, comunque, evidenziato ulteriormente le ragioni a supporto del provvedimento gravato.
Anche il terzo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.
Infine anche il quarto motivo di ricorso -con cui si è lamentata la violazione del principio di proporzionalità e gradualità delle misure irrogate- non può essere condiviso.
I provvedimenti gravati, invero, sono statu assunti -come ben chiarito negli atti medesimi – con finalità preventiva e cautelare, alla luce dei fatti accaduti e ove le suddette esigenze dovessero in futuro venir meno, il ricorrente ben potrà richiedere di rivalutare la propria posizione e ottenere la revoca del divieto in questione, istanza che dovrà essere attentamente valutata dall’Amministrazione, previa adeguata istruttoria.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ER, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SS RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS RI | LO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.