Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2025, proposto da
Central Parking S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7EA7ADEBE, rappresentata e difesa dagli avvocati Anton von Walther e Eugenio Picozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro e Eric Chini, con domicilio fisico presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1, e domicilio digitale come da rispettive PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Apcoa Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 36 del d. lgs n. 36/2023 e dell’art. 116 c.p.a., agli atti dell’intera procedura di affidamento della concessione del servizio di gestione del parcheggio “ Palazzo Provinciale 2 ”;
e per il conseguente annullamento
- del provvedimento del 9.12.2025, firmato dal RUP in data 2.12.2025, recante le “ Decisioni ai sensi dell’art 36, comma 4 del d.lgs. 36/2023 sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori economici ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a) del D.lgs. 36/2023 ”, e
– del provvedimento del direttore dell‘Ufficio beni patrimoniali della Provincia autonoma di data 15.12.2025, recante il diniego dell’accesso alla documentazione oscurata di APCOA Italia Spa;
nonché per l’ordine di esibizione
- di tutta la documentazione prodotta da Apcoa Italia Spa, in particolare della Relazione tecnica, senza alcun oscuramento;
- in via subordinata, ed occorrendo, ordinare alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36 co. 2 d.lgs. 36/2023, di rendere reciprocamente disponibili le offerte integrali degli operatori collocatisi nei primi cinque posti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il consigliere MI ME e diti per le parti i difensori come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Provincia autonoma di Bolzano ha indetto gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’autorimessa sotterranea in piazza Stazione a Bolzano, denominata “ Parcheggio Palazzo Provinciale 2 ”.
Alla gara hanno partecipato cinque operatori economici, tra i quali anche l’odierna ricorrente, attuale gestrice del servizio oggetto di concessione, la quale si è classificata al secondo posto in graduatoria.
La gara è stata aggiudicata a Apcoa Italia Spa al prezzo complessivo pari ad Euro 3.333.333,33 (IVA esclusa). Il bando di gara ed anche l’aggiudicazione sono stati fatti oggetto di impugnazione da parte dell’odierna ricorrente con ricorso, integrato con ricorso per motivi aggiunti, pendente sub RG 191/2025 di questo Tribunale.
1.1 Con la comunicazione dell’aggiudicazione di data 09.12.2025, l’ente concedente ha anche dato atto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023, delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento degli operatori economici che hanno partecipato alla gara.
Per quanto qui di interesse, il RUP ha meramente accolto tutte le motivazioni presentate per il diniego all’accesso degli atti, caricando di conseguenza sul portale digitale le offerte come oscurate dai singoli concorrenti. Unicamente l’offerta di Saba Italia S.p.A., la quale non si era opposta all’ostensione integrale della propria offerta, è stata caricata sul portale in modo integrale ossia priva di parti oscurate.
1.2 L’amministrazione provinciale ha riscontrato con provvedimento di data 15.12.2025 la richiesta di accesso agli atti di data 12.12.2025 dell’odierna ricorrente, la quale lamentava l’illegittima secretazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, facendo meramente presente che la decisione sulla richiesta di oscuramento era impugnabile innanzi al TAR entro il ristretto termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
2. Il presente ricorso notificato e depositato in data 18.12.2025, in osservanza del termine di 10 giorni di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, è pertanto volto all’impugnazione delle decisioni assunte in relazione alla richiesta di oscuramento e al conseguente accertamento del diritto di accesso agli atti, ossia all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la quale è stata resa disponibile sulla piattaforma digitale solo in modo parzialmente oscurato.
2.1 Parte ricorrente, lamentando come il parziale oscuramento dell’offerta tecnica, impedisca e ritardi il diritto di difesa nel ricorso contro l’aggiudicazione, perché “l’oscuramento della offerta tecnica e del piano di fattibilità della aggiudicataria rende impossibile ricostruire l’iter logico giuridico con il quale la commissione giudicatrice ha accertato e valutato ai sensi dell’articolo 185 del codice dei contratti, la regolarità, la correttezza e la ammissibilità della offerta medesima ”, affida il ricorso ai seguenti due motivi di impugnazione:
I.) “ Violazione dell’articolo 3 della legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241 e delle corrispondenti norme della Provincia autonoma di Bolzano (LP 17/1993, Art. 24 ss.) in combinato disposto con gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per contraddittorietà con il provvedimento di aggiudicazione della concessione a APCOA Spa .” Il motivo è essenzialmente diretto a stigmatizzare come il RUP non abbia compiuto alcuna autonoma valutazione in relazione alla pertinenza delle ragioni prospettate dall’operatore economico a sostegno della richiesta di oscuramento di massicce parti della propria offerta, ma le abbia, invece, senza motivazione alcuna acriticamente accolte.
II) “ Violazione degli articoli 24, 111, 103 e 113 della Costituzione; violazione degli articoli 1, 2 e ss. del CPA. Violazione del diritto di azione. Violazione dell’articolo 185 del Codice dei contratti. Eccesso di potere anche per sviamento e comunque perplessità .” Il motivo s’incentra sull’oscuramento completo del progetto di fattibilità o PEF sviluppato dall’aggiudicataria, che impedirebbe alla ricorrente sia di controllare il rispetto dei criteri assegnati dal bando e “ comunque se l’offerta tecnica presentata da APCOA risponda alle condizioni di concorrenza effettiva ”, sia di comprendere l’offerta economica dell’aggiudicataria, maggiore addirittura di 500.000 euro rispetto a quella della ricorrente, e quindi di verificare come l’aggiudicataria intenda recuperare l’ingente canone annuale da essa offerto. L’oscuramento del progetto di fattibilità impedirebbe anche di comprendere se e come l’aggiudicataria abbia motivato e comprovato la presenza di segreti tecnici e commerciali nella propria offerta.
3. Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano, controdeducendo ai motivi di ricorso, e chiedendone il rigetto degli stessi per infondatezza.
Con successiva memoria difensiva di data 09.01.2026 l’Amministrazione ha dedotto come le affermazioni della ricorrente in relazione all’asserito oscuramento del PEF fossero smentite dai fatti, in quanto il relativo progetto dell’aggiudicataria, unitamente alla relativa relazione esplicativa sarebbero accessibili e completamente visibili sul portale digitale da parte di tutti gli operatori economici che avevano partecipato alla gara.
4. La causa è stata chiamata per la discussione all’udienza camerale del 13 gennaio 2026. In sede di discussione parte ricorrente ha fatto presente come il secondo motivo di ricorso non verta esclusivamente sul PEF, ma coinvolga soprattutto la relazione tecnica illustrativa dell’offerta tecnica parzialmente oscurata.
Il difensore della Provincia ha rilevato come il PEF fosse stato già dimesso da parte ricorrente nel procedimento per l’impugnazione dell’aggiudicazione, pendente sub. RG 191/2025.
A seguito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso all’esame riguarda la corretta applicazione della disciplina recata degli artt. 35 “ Accesso agli atti e riservatezza ” e 36 “ Norme procedimentali e processuali in tema di accesso ” del d.lgs. 36/2023.
5.1 Il citato art. 35, il quale pur riportandosi alla disciplina generale sull’accesso di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, aggiunge delle speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che sogliono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica.
In particolare, il comma 4, lett. a), prevede che il diritto di accesso può essere escluso in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, “ secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali ”.
Dette limitazioni al diritto d’accesso potranno essere superate e quindi si potrà giungere all’ostensione della documentazione se il richiedente rappresenta che essa risulta indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi.
5.2 Come emerge dalla Relazione illustrativa al codice dei contratti al fine di velocizzare le procedure di gara è ora previsto che la stazione appaltante già nella fase procedimentale della valutazione delle offerte consideri la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Proprio per ottimizzare i tempi, quindi, già in quella fase l’Amministrazione valuterà se l’offerta, nel caso in cui dovesse risultare selezionata, potrà essere ostesa a tutti i partecipanti, nella sua interezza oppure se andranno mantenute coperte, perché ritenute segrete, le parti indicate dal partecipante. Nella citata Relazione viene, infatti, chiarito espressamente che “ in caso di messa a disposizione sulla piattaforma dell’offerta selezionata, con indicazione delle parti oscurate, il procedimento di accesso nella sua fase amministrativa si intende concluso per cui coloro che hanno interesse a conoscere le parti riservate dovranno adire direttamente il giudice amministrativo. ”
In funzione acceleratoria e al fine di ridurre i tempi di eventuali contenziosi il legislatore ha ora anche previsto che gli operatori economici collocatesi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato senza bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato, presunto iuris et de iure dal legislatore in considerazione dell’utile piazzamento in graduatoria. Tant’è che l’Amministrazione è ora obbligata, in base all’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023, a rendere disponibili ai primi cinque classificati, attraverso la piattaforma, oltre ai verbali di gara e agli atti, ai dati e alle informazioni presupposti all’aggiudicazione anche le offerte degli altri quattro concorrenti, nonché le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento (cfr. art. 36, comma 3).
Viene precisato nella Relazione che la messa a disposizione dei partecipanti di tutti questi atti all’esito dell’aggiudicazione, “ consente all’Amministrazione di evitare una eventuale fase amministrativa relativa alle istanze di accesso e ai partecipanti di conoscere immediatamente la scelta fatta dall’amministrazione e orientarsi sulla opportunità o meno di procedere in sede processuale ”.
5.3 A ciò si aggiunge che per espressa previsione normativa di cui all’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, le decisioni dell’Amministrazione sulla segretezza, o meno, delle parti dell’offerta assunte all’esito della fase amministrativa, che devono essere adeguatamente motivate, vanno impugnate, con il rito di cui all’art. 116 c.p.a. entro il ristretto termine di dieci giorni dalla comunicazione della aggiudicazione.
5.4 Infatti in questa sede la ricorrente impugna essenzialmente le decisioni assunte dall’Amministrazione in relazione alle richieste di oscuramento dell’aggiudicataria, dolendosi sostanzialmente che sarebbero del tutto immotivate, in quanto l’Amministrazione si sarebbe acriticamente appiattita alla richiesta della partecipante alla gara, e che le parti oscurate impedirebbero di comprendere se l’offerta contenga segreti tecnici o commerciali, in quanto non sarebbe nemmeno individuabile le relativa dichiarazione dell’offerente circa tali presunti segreti.
Ne consegue che la ricorrente fa valere in primis l’illegittimità dell’avvenuto oscuramento per mancanza dei presupposti e in via gradata chiede l’ostensione integrale dell’offerta della concorrente per esigenze difensive.
6. In sede di gara l’aggiudicataria ha dichiarato l’esistenza nei documenti, costituenti l’offerta tecnica, di informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, oscurando significanti parti del capitolo 2, 3 e 4 della propria relazione tecnica, specificando come “ le informazioni ... , contenute nell’offerta tecnica, riguardano quindi aspetti dell'organizzazione aziendale interna, rapporti con fornitori, condizioni di prestazione del servizio espressive del know-how imprenditoriale, capacità economica e negoziale della scrivente, nonché caratteristiche tecnologiche degli strumenti inclusi sistema informatici che APCOA Italia S.p.A. dichiara essere assolutamente riservate. I dati sopra riportati costituiscono segreti tecnici e commerciali che debbono essere totalmente secretati in quanto afferenti alle strategie commerciali ed aziendali della scrivente Società, nonché delle proprie originali applicazioni delle medesime. La divulgazione degli stessi dati arrecherebbe un grave e immediato nocumento all’attività di impresa di APCOA Italia S.p.A. anche in vista di future gare d’appalto, rendendo note tipologie di servizi, soluzioni tecnologiche e condizioni economiche che renderebbero maggiormente prevedibili, da parte delle imprese concorrenti nello specifico settore della gestione dei parcheggi, le sue future offerte nelle prossime procedure ” e dichiarando di opporsi alla presa visione ed estrazione di copia dei contenuti e dei documenti indicati.
6.1 L’Amministrazione ha accolto tale richiesta, come pure quelle degli altri partecipanti alla gara con la seguente identica formula: “ Il RUP accoglie le motivazioni presentate per il diniego all’accesso agli atti; di conseguenza, le offerte verranno caricate sul portale in forma oscurata ”.
7. In relazione al segreto tecnico o commerciale che può legittimare l’oscuramento di informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che non è sufficiente a tal fine una mera valutazione della parte, essendo necessaria una precisa e puntuale valutazione da parte dell’Amministrazione.
Infatti, per giurisprudenza consolidata, la dichiarazione di sussistenza di un segreto commerciale o industriale deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della stazione appaltante, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell’opposto diniego: si impone dunque alla stazione appaltante “ una motivata valutazione delle argomentazioni offerte, ai fini dell’apprezzamento della effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza ”, in adempimento all’obbligo di controllo della fondatezza della dichiarazione dell’impresa richiedente l’oscuramento circa la sussistenza di specifici ambiti di segretezza industriale e commerciale (cfr. cfr. Cons. Stato, sez. V., 14 settembre 2023, n. 8332; Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437; TAR Campania, Napoli, sez. II, 30 gennaio 2020, n. 437).
In definitiva, le esigenze di segretezza tecnica o commerciale sono meritevoli di tutela solo per le singole informazioni - da oscurare - sottoposte a tutela industriale o commerciale, che siano puntualmente motivate e comprovate dall’impresa controinteressata e valutate dall’amministrazione, in modo adeguatamente motivato e sulla base di un’idonea istruttoria.
7.1 Quanto al limite costituito dall’esistenza di segreti tecnici e commerciali, un consolidato approdo giurisprudenziale afferma che: “ Nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico commerciale, l'Amministrazione non può ignorare la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate […] ” (T.A.R. Milano, 6.11.2025, n. 3607; T.R.G.A. Bolzano, 278.11.2025, n. 314 e 27.12.2023, n. 402; T.R.G.A. Trento, 28.10.2024, n. 158; T.A.R. Milano, 24.01.2022, n. 145; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11.08.2021, n. 9363; id. 22.07.2021, n. 8858; Consiglio di Stato, Sez. V, 07.01.2020, n. 64)
L'art. 98 del Codice della proprietà industriale in tema di know how aziendale tutela - come diritto di proprietà industriale - le informazioni aziendali e le esperienze tecnico - industriali, comprese quelle commerciali, purché concorrano tre requisiti: 1. le informazioni devono essere segrete, nel senso che non debbono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 2. le stesse devono possedere valore economico, proprio perché segrete; 3. tali dati devono essere sottoposti a misure tali da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Va quindi ribadito che “ ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è … sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti ” (così da ultimo Cons. Stato, V, 15.10.2024, n. 8257).
7.2 Fatte queste premesse di ordine sistematico, dev’essere, innanzitutto, rilevato come nel caso all’esame è mancata una motivata valutazione compiuta dall’Amministrazione, innanzitutto, con riferimento ad una effettiva sussistenza, nella documentazione da rendere disponibile ai primi cinque concorrenti, di segreti tecnico-commerciali, nel senso innanzi chiarito, tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso ai documenti richiesti.
L’operatore economico aggiudicatario non ha dimostrato e comprovato l’esistenza di un segreto commerciale, ma si è limitato, in modo alquanto generico a richiamare “ aspetti dell’organizzazione aziendale interna, rapporti con fornitori, condizioni di prestazione del servizio espressive del know-how imprenditoriale , capacità economica e negoziale della scrivente ” per affermare la presenza di informazioni assolutamente riservate, e chiedendo l’oscuramento, non di singoli elementi, bensí di interi capitoli e paragrafi della propria offerta, sicché la stessa risulta oscurata per oltre la metà.
A ciò si aggiunge che la Stazione appaltante non ha svolto alcuna valutazione autonoma in ordine a questa richiesta di oscuramento, sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate per sottrarre intere parti dell’offerta alla pubblicazione prevista ex lege , limitandosi ad appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa dal partecipante alla gara (Consiglio di Stato, sez. III, 16.02.2021, n. 1437; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15.11.2023, n. 2658; 23.01.2023, n. 203; IV, 08.02.2022, n. 290; I, 24.01.2022, n. 145).
Un simile modus operandi risulta illegittimo ed è stato stigmatizzato anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IV, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21).
Risulta mancante nella specie, da parte della stazione appaltante, quella effettiva azione di concreto, equilibrato e motivato bilanciamento tra esigenze difensive e tutela della riservatezza aziendale che la stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea (da ultimo, proprio con riferimento alla legislazione italiana sui contratti i pubblici, sezione IX, ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24, Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati ), ha a più riprese ritenuto necessaria, escludendo qualsivoglia automatismo aprioristico e ogni prevalenza astratta.
7.3 Ad avviso del Collegio, dalle ragioni addotte dall’aggiudicataria per invocare le proprie esigenze di riservatezza, non è possibile evincere perché le stesse dovrebbero costituire dei segreti commerciali nel senso supra indicato.
Va quindi ribadito che “ ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è … sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l’ostensione può essere negata solo laddove sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti ” (cfr. T.A.R. Milano, 06.11.2025, n. 3607; Cons. Stato, sez. V, 15.10.2024, n. 8257; Cons. Stato, sez. III, 3.12.2025, n. 9515).
Giova richiamare pure la recente decisione, ove si è statuito che l’ostensione può essere, allora, negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing (vedi, ancora, la citata Corte Giust, ordinanza 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024), che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite , un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (cfr. Cons. Stato, sez. V, 04.12.2025, n. 9573; negli stessi termini 01.12. 2025, n. 9454 e 25.6.2025, n. 5547).
7.4 Sul punto pare anche utile ricordare come la Relazione illustrativa al codice dei contratti evidenzi come “ l’offerta selezionata all’esito di una procedura di gara, una volta individuata dalla stazione appaltante, diventa di “interesse pubblico” in quanto, rispetto alla collettività, è l’offerta che l’amministrazione si impegna a realizzare e a pagare con soldi pubblici con la possibilità di essere conosciuta da tutti i cittadini e, quindi, a maggior ragione, dai partecipanti alla procedura di gara che sono legittimati a conoscere gli atti della medesima e a sapere come l’amministrazione ha fatto la sua scelta, anche per tutelare i propri interessi in sede processuale.”
8. Infine ad abundantiam il Collegio rileva come l’oscuramento massiccio e quasi integrale di diversi capitoli e di oltre la metà dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, la cui valutazione nella presente gara ha avuto un peso del 70%, rende la stessa nella versione oscurata e solo parzialmente ostesa inutilizzabile ai fini della effettiva verifica da parte della ricorrente, tanto in termini di congruità, quanto di conformità alla disciplina di gara.
Il Collegio ritiene, pertanto, che la conoscenza del contenuto di tali parti dell’offerta risulti indispensabili per verificare la legittimità dell’attribuzione dei punteggi e la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, come affermato dalla ricorrente.
A tal riguardo, deve richiamarsi come la giurisprudenza tenda a fare prevalere sulla tutela del segreto commerciale le esigenze di difesa dell’operatore economico risultato secondo in graduatoria, le quali sono considerate sostanzialmente in re ipsa in tale collocazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3.12.2025, n. 9515).
9. In conclusione per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, con il conseguente accertamento dell’illegittimità delle decisioni assunte dall’Amministrazione sulle richieste di oscuramento dell’aggiudicataria e del diritto di parte ricorrente di accedere, in forma integrale, all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di consentire l’accesso entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
9.1 Inammissibile per mancata notificazione agli altri operatori economici è la domanda, svolta in via subordinata, di ordinare alla stazione appaltante di rendere reciprocamente disponibili le offerte integrali degli operatori collocatisi nei primi cinque posti.
Parimenti inammissibile per carenza di interesse è la domanda di accesso al progetto di fattibilità o PEF, il quale, come dichiarato dall’amministrazione e non contestato dalla ricorrente è anche già stato depositato dalla ricorrente nel procedimento pendente sub RG 191/2025.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della ricorrente e a carico dell’Amministrazione e nei confronti di Apcoa Italia S.p.a. sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto ordina all’Amministrazione l’esibizione, in modalità non oscurata, dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- condanna la Provincia autonoma di Bolzano al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, CAP e IVA, se e in quanto dovuta, e contributo unificato.
Spese compensate nei confronti di Apcoa Italia S.p.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST IK, Presidente
MI ME, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI ME | ST IK |
IL SEGRETARIO