TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro e Previdenza
R. G. 2162/2025
Il giorno 25 novembre 2025, innanzi al Giudice del Lavoro,
Dott.ssa MA MA NE, sono presenti :
Per parte ricorrente l'Avv. Samantha Sicari, la quale impugna e contesta i dedotti avversari, riportandosi a tutti gli atti e scritti difensivi, in particolare alle note difensive insiste per la prescrizione delle cartelle sottese all'intimazione impugnata per vizio di notifica e inesistenza di qualsivoglia atto interruttivo, con vittoria di spese e onorari da distrarsi,
e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per , parte resistente, nessuno è presente alle ore Controparte_1
9,51;
Per l' parte resistente, nessuno è presente alle ore 9,51; CP_2
Per , parte resistente, l'Avv. Massimiliano Pezzani, per CP_3
delega dell'Avv. Patrizia Cianci, il quale si riporta. alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA MA NE, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2162/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, ((C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MA Monteleone e dall'Avv. Samantha Sicari, c.f. giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
C.F. e P. IVA in Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AAv. (C.F. ), giusta procura in atti. Controparte_5 C.F._3
resistente
E
(C.F. – P. IVA Controparte_6 P.IVA_2
in persona del suo presidente pro-tempore, .rappresentato e difeso, P.IVA_3
dall'avvocato Pietro Capurso ( ), giusta procura in atti. C.F._4 resistente
E
Controparte_7
(Cod. Fisc. – in persona del
[...] P.IVA_4 CP_8
per la Calabria in carica “pro tempore”, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avv.Patrizia Paola Cianci (CF e dell'avv. A. Manuela C.F._5
RA (c.f. ) che lo rappresentano e difendono in virtù C.F._6
di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Aprile Persona_1
2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta, in atti. resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore12,52 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259003154291/000, notificata dall' Controparte_9
Reggio Calabria, limitatamente alle cartelle di pagamento n.n.
09420170010089926000; 09420180014894870000; Avviso di addebito nr.
39420130002992873000; Avviso di addebito nr. 39420140002698286000; Avviso di addebito nr. 39420140005093242000; Avviso di addebito nr.
39420150001820433000; Avviso di addebito nr. 39420160001260388000; Avviso di addebito nr. 39420160003990245000; Avviso di addebito nr.
39420170002228076000 e Avviso di addebito nr. 39420180002178933000, aventi ad oggetto rate premio e contributi I.V.S. anni 2012-2018 . CP_3 CP_2 Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti vantati da parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto erano decorsi cinque anni, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, previa sospensione dell'intimazione, di “accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall' ., dall' e dalla CP_2 CP_3 [...]
alla riscossione delle somme tutte portate dalle cartelle di Controparte_4
pagamento nr. 09420170010089926000, nr. 09420180014894870000 ed avvisi di addebito nr. 39420130002992873000, nr. 39420140002698286000, nr.
39420140005093242000, nr. 39420150001820433000, nr. 39420160001260388000, nr.
39420160003990245000, nr. 39420170002228076000, nr. 39420180002178933000 appare evidente, atti presupposti e indicate nella intimazione di pagamento nr.
09420259003154291/000 opposta;
2) per l'effetto disporre l'annullamento delle predette cartelle di pagamento e la conseguente cancellazione dal ruolo delle somme corrispondenti;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, nel merito, l'infondatezza Controparte_1
della prescrizione e allegando l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e documentando l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento, oggetto dell'odierna opposizione.
Pertanto, concludeva chiedendo” Nel merito: • Dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione delle pretese contributive presupposte all'avviso di intimazione n.
09420259003154291000, in virtù della notifica dei richiamati atti interruttivi, dichiarandone la legittimità ed esigibilità delle presupposte pretese e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
• Dichiarare la correttezza dell'operato dell'agente per la riscossione, tenendolo indenne da ogni richiesta ex adverso formulata. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cod. proc. civ.”.
. Si costituiva l' eccependo, la tardività dell'opposizione ,in quanto ai sensi CP_2
dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo, l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni. In ogni caso, eccepiva che Controparte non aveva opposto l'AVA nel termine perentorio stabilito ex lege e, pertanto, non poteva sollevare ora alcuna contestazione al predetto atto.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è dunque infondata, riguardo all'attività posta in capo all' Quindi, concludeva chiedendo di “ dichiarare inammissibile CP_2
l'opposizione e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
in via subordinata, accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui agli AVA e degli accessori di legge.Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in CP_3
quanto la ditta individuale ricorrente, inquadrata nel settore terziario, ha iniziato l'attività il 02/04/2007 (denuncia di iscrizione del 26/04/2011) e l'ha cessata il
15/09/2017 (denuncia di cessazione del 15/09/2017). La ditta ha avuto una PAT,
n. 21157693, nell'ambito della quale era attiva la polizza dipendenti, per la voce di rischio 0111 (commercio al dettaglio), per l'assicurazione di un familiare. Nella fattispecie, i crediti dell' sono stati regolarmente iscritti a ruolo e richiesti con CP_3
le cartelle esattoriali sopra indicate che si presumono ritualmente notificate dall'Agente di Riscossione ma la ditta, titolare presso l' di Posizione CP_3
Assicurativa, non aveva inteso né pagare l'importo richiesto con le cartelle né proporre tempestivamente opposizione alle stesse nei termini indicati dalla legge. Pertanto, tutte le eccezioni formulate dall'opponente sono generiche, dilatorie, pretestuose ed intempestive, in quanto esse dovevano essere proposte in sede di opposizione a cartella esattoriale e tale intempestività non può essere sanata con l'odierno ricorso che mira a superare le decadenze, già verificatesi per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n.46/1999. Le pretese fatte valere hanno dunque carattere definitivo e non sono più contestabili. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell' in relazione a tutte le CP_3
eccezioni di natura formale – tra cui l'irregolarità/inesistenza della notifica - svolte dall'opponente, che attengono al procedimento di riscossione svolto dall'Agente di Riscossione il quale, rispetto ad esse, era l'unico legittimato passivo. Sull'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente, deduceva la totale inammissibilità, nonché infondatezza e pretestuosità..
Pertanto, concludeva chiedendo di” dichiarare inammissibile la domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%. -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il CP_3
ricorrente per i motivi sopra esposti, con aggravio delle stesse a carico del Concessionario della riscossione anche quelle in favore del concludente , e/o dichiarare la CP_10 CP_6
compensazione delle spese tra e la ricorrente per i motivi sopra esposti, e la CP_3
condanna alle spese di nei confronti dell'Istituto”. CP_10
All'udienza di discussione del 25 novembre 2025 la causa veniva decisa.
La domanda è infondata per i motivi di seguito riportati.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal
1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma
19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma
10.” (Cass. n. 4672/2006).
E il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non CP_11
è sufficiente per consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un provvedimento CP_11
giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Gli Enti resistenti hanno dato prova, con documentazione versata in atti dell'interruzione della prescrizione, relativamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, oggetto di contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza a favore dei resistenti, secondo il
D.M.147/2022,ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione , in solido delle spese di lite, in favore dei resistenti, che liquida in € 2303,00, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Palmi, 25 novembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa MA MA NE
Sezione Lavoro e Previdenza
R. G. 2162/2025
Il giorno 25 novembre 2025, innanzi al Giudice del Lavoro,
Dott.ssa MA MA NE, sono presenti :
Per parte ricorrente l'Avv. Samantha Sicari, la quale impugna e contesta i dedotti avversari, riportandosi a tutti gli atti e scritti difensivi, in particolare alle note difensive insiste per la prescrizione delle cartelle sottese all'intimazione impugnata per vizio di notifica e inesistenza di qualsivoglia atto interruttivo, con vittoria di spese e onorari da distrarsi,
e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per , parte resistente, nessuno è presente alle ore Controparte_1
9,51;
Per l' parte resistente, nessuno è presente alle ore 9,51; CP_2
Per , parte resistente, l'Avv. Massimiliano Pezzani, per CP_3
delega dell'Avv. Patrizia Cianci, il quale si riporta. alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa MA MA NE, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2162/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, ((C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MA Monteleone e dall'Avv. Samantha Sicari, c.f. giusta procura in atti. C.F._2
ricorrente
E
C.F. e P. IVA in Controparte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AAv. (C.F. ), giusta procura in atti. Controparte_5 C.F._3
resistente
E
(C.F. – P. IVA Controparte_6 P.IVA_2
in persona del suo presidente pro-tempore, .rappresentato e difeso, P.IVA_3
dall'avvocato Pietro Capurso ( ), giusta procura in atti. C.F._4 resistente
E
Controparte_7
(Cod. Fisc. – in persona del
[...] P.IVA_4 CP_8
per la Calabria in carica “pro tempore”, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avv.Patrizia Paola Cianci (CF e dell'avv. A. Manuela C.F._5
RA (c.f. ) che lo rappresentano e difendono in virtù C.F._6
di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Aprile Persona_1
2024, recante i numeri 48249 del repertorio e 18366 della raccolta, in atti. resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore12,52 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09420259003154291/000, notificata dall' Controparte_9
Reggio Calabria, limitatamente alle cartelle di pagamento n.n.
09420170010089926000; 09420180014894870000; Avviso di addebito nr.
39420130002992873000; Avviso di addebito nr. 39420140002698286000; Avviso di addebito nr. 39420140005093242000; Avviso di addebito nr.
39420150001820433000; Avviso di addebito nr. 39420160001260388000; Avviso di addebito nr. 39420160003990245000; Avviso di addebito nr.
39420170002228076000 e Avviso di addebito nr. 39420180002178933000, aventi ad oggetto rate premio e contributi I.V.S. anni 2012-2018 . CP_3 CP_2 Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti vantati da parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto erano decorsi cinque anni, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Chiedeva, previa sospensione dell'intimazione, di “accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall' ., dall' e dalla CP_2 CP_3 [...]
alla riscossione delle somme tutte portate dalle cartelle di Controparte_4
pagamento nr. 09420170010089926000, nr. 09420180014894870000 ed avvisi di addebito nr. 39420130002992873000, nr. 39420140002698286000, nr.
39420140005093242000, nr. 39420150001820433000, nr. 39420160001260388000, nr.
39420160003990245000, nr. 39420170002228076000, nr. 39420180002178933000 appare evidente, atti presupposti e indicate nella intimazione di pagamento nr.
09420259003154291/000 opposta;
2) per l'effetto disporre l'annullamento delle predette cartelle di pagamento e la conseguente cancellazione dal ruolo delle somme corrispondenti;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, nel merito, l'infondatezza Controparte_1
della prescrizione e allegando l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e documentando l'avvenuta notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito di cui all'intimazione di pagamento, oggetto dell'odierna opposizione.
Pertanto, concludeva chiedendo” Nel merito: • Dichiarare il mancato decorso del termine di prescrizione delle pretese contributive presupposte all'avviso di intimazione n.
09420259003154291000, in virtù della notifica dei richiamati atti interruttivi, dichiarandone la legittimità ed esigibilità delle presupposte pretese e, per l'effetto, rigettare il ricorso;
• Dichiarare la correttezza dell'operato dell'agente per la riscossione, tenendolo indenne da ogni richiesta ex adverso formulata. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cod. proc. civ.”.
. Si costituiva l' eccependo, la tardività dell'opposizione ,in quanto ai sensi CP_2
dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo, l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni. In ogni caso, eccepiva che Controparte non aveva opposto l'AVA nel termine perentorio stabilito ex lege e, pertanto, non poteva sollevare ora alcuna contestazione al predetto atto.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è dunque infondata, riguardo all'attività posta in capo all' Quindi, concludeva chiedendo di “ dichiarare inammissibile CP_2
l'opposizione e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
in via subordinata, accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui agli AVA e degli accessori di legge.Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in CP_3
quanto la ditta individuale ricorrente, inquadrata nel settore terziario, ha iniziato l'attività il 02/04/2007 (denuncia di iscrizione del 26/04/2011) e l'ha cessata il
15/09/2017 (denuncia di cessazione del 15/09/2017). La ditta ha avuto una PAT,
n. 21157693, nell'ambito della quale era attiva la polizza dipendenti, per la voce di rischio 0111 (commercio al dettaglio), per l'assicurazione di un familiare. Nella fattispecie, i crediti dell' sono stati regolarmente iscritti a ruolo e richiesti con CP_3
le cartelle esattoriali sopra indicate che si presumono ritualmente notificate dall'Agente di Riscossione ma la ditta, titolare presso l' di Posizione CP_3
Assicurativa, non aveva inteso né pagare l'importo richiesto con le cartelle né proporre tempestivamente opposizione alle stesse nei termini indicati dalla legge. Pertanto, tutte le eccezioni formulate dall'opponente sono generiche, dilatorie, pretestuose ed intempestive, in quanto esse dovevano essere proposte in sede di opposizione a cartella esattoriale e tale intempestività non può essere sanata con l'odierno ricorso che mira a superare le decadenze, già verificatesi per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n.46/1999. Le pretese fatte valere hanno dunque carattere definitivo e non sono più contestabili. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva dell' in relazione a tutte le CP_3
eccezioni di natura formale – tra cui l'irregolarità/inesistenza della notifica - svolte dall'opponente, che attengono al procedimento di riscossione svolto dall'Agente di Riscossione il quale, rispetto ad esse, era l'unico legittimato passivo. Sull'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'opponente, deduceva la totale inammissibilità, nonché infondatezza e pretestuosità..
Pertanto, concludeva chiedendo di” dichiarare inammissibile la domanda avversaria per come sopra eccepito e dedotto ed in ogni caso nel merito rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi al 23,8%. -In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale, compensare le spese di lite tra e il CP_3
ricorrente per i motivi sopra esposti, con aggravio delle stesse a carico del Concessionario della riscossione anche quelle in favore del concludente , e/o dichiarare la CP_10 CP_6
compensazione delle spese tra e la ricorrente per i motivi sopra esposti, e la CP_3
condanna alle spese di nei confronti dell'Istituto”. CP_10
All'udienza di discussione del 25 novembre 2025 la causa veniva decisa.
La domanda è infondata per i motivi di seguito riportati.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal
1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
In particolare, la Suprema Corte in tema di prescrizione contributiva ha fissato i seguenti principi, ai quali questo giudice ritiene di dover aderire: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell' evasione contributiva;
c) la sospensione triennale della prescrizione, di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma
19, convertito con modificazioni nella L. n. 638 del 1983, è stata soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall'entrata in vigore della legge stessa, ma continua ad applicarsi qualora, prima del 17 agosto 1995, siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell'art. 3 cit., comma
10.” (Cass. n. 4672/2006).
E il termine prescrizione di cinque anni applicabile alle cartelle di pagamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/2016.
La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione della cartella di non CP_11
è sufficiente per consentire la trasformazione del termine di prescrizione, da breve a decennale, questo perché la cartella è un atto amministrativo che non può acquisire efficacia di giudicato.
La cartella di non può essere paragonata ad un provvedimento CP_11
giudiziale definitivo, pertanto, l'art. 2953 c.c. non può essere applicato.
Invece, tale conversione produce effetti nei casi di definitività di sentenze, di decreti ingiuntivi o di sentenze o decreti penali di condanna.
Più precisamente, nella suddetta sentenza si legge “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Gli Enti resistenti hanno dato prova, con documentazione versata in atti dell'interruzione della prescrizione, relativamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito, oggetto di contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza a favore dei resistenti, secondo il
D.M.147/2022,ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione , in solido delle spese di lite, in favore dei resistenti, che liquida in € 2303,00, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Palmi, 25 novembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa MA MA NE