Art. 4.
Le domande oltre ai documenti che il richiedente sia in grado di presentare per comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate:
a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente;
b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui e' stata riconosciuta la personalita' giuridica;
c) se trattasi di societa' legalmente costituite, dal certificato della cancelleria del competente tribunale contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed ove esista, dello statuto, nonche' delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;
d) se trattasi di imprese individuali, dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa;
e) se trattasi di societa' od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, e' conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, nonche' da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la societa' o l'associazione deve considerarsi di nazionalita' italiana;
f) se trattasi di societa' od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di sequestro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorita' consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle societa' stesse.
Per le persone giuridiche pubbliche e' sufficiente la presentazione della sola domanda.
Nelle domande devono essere denunziati gli acconti e le anticipazioni corrisposti da organi italiani sulle somme di cui al precedente art. 1. Chiunque ometta ed alteri scientemente nelle denunzie stesse dati o elementi essenziali per l'esatto accertamento del relativo credito e' punito con la multa fino a lire 200.000.
Le domande oltre ai documenti che il richiedente sia in grado di presentare per comprovare l'esistenza e l'ammontare del suo credito, devono essere corredate:
a) se trattasi di persone fisiche, dai certificati di cittadinanza e di residenza del richiedente;
b) se trattasi di persone giuridiche private, dalla copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui e' stata riconosciuta la personalita' giuridica;
c) se trattasi di societa' legalmente costituite, dal certificato della cancelleria del competente tribunale contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo ed ove esista, dello statuto, nonche' delle eventuali successive modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;
d) se trattasi di imprese individuali, dai certificati di cittadinanza e di residenza del titolare dell'impresa;
e) se trattasi di societa' od associazioni di fatto, dai certificati di cittadinanza e di residenza rispettivamente degli amministratori o di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, e' conferita la presidenza o la direzione dell'associazione, nonche' da idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede ed alla prevalenza degli scopi perseguiti, la societa' o l'associazione deve considerarsi di nazionalita' italiana;
f) se trattasi di societa' od associazioni costituite all'estero che siano state sottoposte a regime di sequestro, da un certificato rilasciato dalle competenti autorita' consolari in cui sia specificato che gli interessi da esse rappresentati sono in prevalenza italiani, ovvero da analoga dichiarazione rilasciata da enti pubblici italiani eventualmente interessati nelle societa' stesse.
Per le persone giuridiche pubbliche e' sufficiente la presentazione della sola domanda.
Nelle domande devono essere denunziati gli acconti e le anticipazioni corrisposti da organi italiani sulle somme di cui al precedente art. 1. Chiunque ometta ed alteri scientemente nelle denunzie stesse dati o elementi essenziali per l'esatto accertamento del relativo credito e' punito con la multa fino a lire 200.000.