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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11054/25
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Giudice in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 11054/25 R.G. promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso nel presente Parte_1 giudizio dall'Avvocato Monica Guastamacchia
- parte ricorrente -
CONTRO
e , rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
- parte resistente costituita – avente ad oggetto: impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Novara di rigetto per manifesta infondatezza dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e del conseguente decreto di espulsione amministrativa disposto dal Prefetto di;
CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza dell' 1.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell' 1.6.2025 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del
Questore di Novara del 5.4.2025 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dallo stesso formulata in data 16.10.24, e del conseguente provvedimento di espulsione del Prefetto di del 15.5.2025, allegando la competenza del CP_2
Tribunale di Torino, in ragione della tutela della vita privata e familiare e contestando il merito del provvedimento in quanto la p.a. non avrebbe tenuto conto della situazione personale e di integrazione famigliare e sociale del ricorrente in Italia.
La P.A. si è costituita regolarmente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'1.10.2025 le parti concludevano come da verbale in atti, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Questo Giudice ritiene sia preliminare alla trattazione nel merito, la valutazione sulla questione di giurisdizione.
Deve, infatti, rilevarsi il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in merito alla domanda di annullamento del decreto impugnato n. 122/2025, con cui il Questore di Novara in data 5.4.2025 ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, trattandosi di competenza attribuita, per legge, alla cognizione del Giudice Amministrativo.
Occorre, inoltre, evidenziare come la domanda formulata da parte ricorrente solo nel ricorso introduttivo e volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi famigliari, si presenta carente di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte ribadito come l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione giudiziale, richieda “non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-01-2019,
n. 2057; conf. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/05/2012, n. 6749).
Nel caso di specie, tale condizione è mancante, atteso che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari, così come il risultato utile avuto di mira dall'odierno ricorrente, potrebbe ben essere soddisfatto in via amministrativa. Solo un eventuale diniego del rilascio del titolo di soggiorno richiesto alla PA potrebbe far sorgere in capo al ricorrente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e giustificare la proposizione dell'impugnazione prevista dalla legge.
Quanto al provvedimento prefettizio di espulsione si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore nel ricorso, l'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2011, nel disciplinare le controversie in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari, stabilisce al secondo comma che “è competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione”, atteso che spetta al Tribunale ordinario in composizione monocratica, e non al Giudice di Pace, la competenza a decidere della legittimità di un provvedimento di espulsione solo quando sia pendente avanti al Tribunale medesimo un giudizio contro un provvedimento amministrativo in materia di diritto all'unità familiare ai sensi dell'art. 30, co. 6 TU, ovvero quando sia stata chiesta la speciale autorizzazione al Tribunale per i minorenni in ossequio a quanto stabilito dal d.l. n. 241/2004, convertito in legge n. 271/2004, comma 2-bis dell'art. 1.
Ne consegue che nel caso di specie, non risultando sussistere alcuna delle ipotesi derogatorie sopra indicate, in materia di espulsione sarà competente il Giudice di Pace.
Conseguentemente, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il
Giudice di Pace. Fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario a decidere sull'impugnazione del provvedimento della Questura di del 5.4.2025, in favore del Tribunale CP_2
Amministrativo;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario a decidere sull'espulsione disposta dal
Prefetto di in data 15.5.2025, essendo competente il Giudice di Pace e fissa in 3 mesi CP_2 il termine per riassumere la causa;
- condanna il ricorrente a pagare a favore della P.A. costituita le spese di lite che si liquida in euro 1200 oltre IVA e CPA se dovute;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 1.10.2025
Il Giudice dott.ssa Sara Perlo
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il Giudice in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 11054/25 R.G. promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso nel presente Parte_1 giudizio dall'Avvocato Monica Guastamacchia
- parte ricorrente -
CONTRO
e , rappresentata e CP_1 Controparte_2 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
- parte resistente costituita – avente ad oggetto: impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Novara di rigetto per manifesta infondatezza dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e del conseguente decreto di espulsione amministrativa disposto dal Prefetto di;
CP_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza dell' 1.10.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell' 1.6.2025 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del
Questore di Novara del 5.4.2025 di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dallo stesso formulata in data 16.10.24, e del conseguente provvedimento di espulsione del Prefetto di del 15.5.2025, allegando la competenza del CP_2
Tribunale di Torino, in ragione della tutela della vita privata e familiare e contestando il merito del provvedimento in quanto la p.a. non avrebbe tenuto conto della situazione personale e di integrazione famigliare e sociale del ricorrente in Italia.
La P.A. si è costituita regolarmente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'1.10.2025 le parti concludevano come da verbale in atti, insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Questo Giudice ritiene sia preliminare alla trattazione nel merito, la valutazione sulla questione di giurisdizione.
Deve, infatti, rilevarsi il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario in merito alla domanda di annullamento del decreto impugnato n. 122/2025, con cui il Questore di Novara in data 5.4.2025 ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, trattandosi di competenza attribuita, per legge, alla cognizione del Giudice Amministrativo.
Occorre, inoltre, evidenziare come la domanda formulata da parte ricorrente solo nel ricorso introduttivo e volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi famigliari, si presenta carente di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte ribadito come l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione giudiziale, richieda “non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-01-2019,
n. 2057; conf. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/05/2012, n. 6749).
Nel caso di specie, tale condizione è mancante, atteso che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari, così come il risultato utile avuto di mira dall'odierno ricorrente, potrebbe ben essere soddisfatto in via amministrativa. Solo un eventuale diniego del rilascio del titolo di soggiorno richiesto alla PA potrebbe far sorgere in capo al ricorrente l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e giustificare la proposizione dell'impugnazione prevista dalla legge.
Quanto al provvedimento prefettizio di espulsione si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore nel ricorso, l'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2011, nel disciplinare le controversie in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari, stabilisce al secondo comma che “è competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione”, atteso che spetta al Tribunale ordinario in composizione monocratica, e non al Giudice di Pace, la competenza a decidere della legittimità di un provvedimento di espulsione solo quando sia pendente avanti al Tribunale medesimo un giudizio contro un provvedimento amministrativo in materia di diritto all'unità familiare ai sensi dell'art. 30, co. 6 TU, ovvero quando sia stata chiesta la speciale autorizzazione al Tribunale per i minorenni in ossequio a quanto stabilito dal d.l. n. 241/2004, convertito in legge n. 271/2004, comma 2-bis dell'art. 1.
Ne consegue che nel caso di specie, non risultando sussistere alcuna delle ipotesi derogatorie sopra indicate, in materia di espulsione sarà competente il Giudice di Pace.
Conseguentemente, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il
Giudice di Pace. Fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario a decidere sull'impugnazione del provvedimento della Questura di del 5.4.2025, in favore del Tribunale CP_2
Amministrativo;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario a decidere sull'espulsione disposta dal
Prefetto di in data 15.5.2025, essendo competente il Giudice di Pace e fissa in 3 mesi CP_2 il termine per riassumere la causa;
- condanna il ricorrente a pagare a favore della P.A. costituita le spese di lite che si liquida in euro 1200 oltre IVA e CPA se dovute;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 1.10.2025
Il Giudice dott.ssa Sara Perlo