CASS
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 38919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38919 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da AL ID n. a S. Giuseppe Vesuviano il 18/5/1952 avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno in data 24/7/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NN AR De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, Avv. Angelo Mastrandrea RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che aveva revocato la misura degli arresti domiciliari imposta nei confronti di AL ID, indagato per i delitti di associazione per delinquere, in veste di promotore ed organizzatore, e di plurimi reati fine costituiti da truffe ex art. 640 bis cod.pen., ripristinava la misura autodetentiva. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. Angelo Mastrandrea, che ha dedotto i motivi di seguito sunteggiati nei termini strettamente necessari per la motivazione: 2.1 la violazione dell’art. 310 cod.proc.pen. per decadenza dal termine per proporre impugnazione, avendo il P.M. formalizzato l’appello in data 26/5/2025 e Penale Sent. Sez. 2 Num. 38919 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/11/2025 2 quindi oltre il termine di giorni dieci previsto per l’impugnazione del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari, emesso dal Gip il 15/5/2025 e comunicato a mezzo PEC in pari data all’Ufficio di Napoli della Procura europea. 2.2 La violazione degli artt. 407 e 415 bis cod.proc.pen. Inutilizzabilità degli atti di indagine a supporto dell’appello e posti a fondamento della motivazione dell’ordinanza impugnata. Motivazione mancante e contraddittoria sul punto. Premesso che in data 6 Maggio 2025 era stata eseguita l’ordinanza che applicava nei confronti del AL la misura degli arresti domiciliari e che in pari data il pubblico ministero aveva notificato all’indagato l’avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen., essendo decorso il termine utile per le investigazioni, il difensore eccepisce l’inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati successivamente su delega del Pm., precisamente nei mesi di maggio, giugno e luglio 2025, i cui esiti sono stati addotti a sostegno dell’impugnazione cautelare e reputati utilizzabili dal Tribunale che li ha posti a fondamento dell’ordinanza impugnata. Il collegio ha richiamato a fondamento dell’utilizzabilità la giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di produrre nuovi elementi d’indagine a supporto dell’appello cautelare purché pertinenti alla contestazione e ai motivi proposti e a condizione che sia garantita alle altre parti la possibilità di interlocuzione. Ad avviso del difensore, che segnala di aver eccepito l’inutilizzabilità in sede di memorie difensive prodotte in vista della trattazione dell’appello cautelare, la giurisprudenza richiamata deve essere interpretata nel rispetto dei principi generali che impediscono l’utilizzabilità di elementi acquisiti a termini investigativi scaduti, come nella specie avvenuto, dovendo escludersi sollecitazioni in tal senso della difesa a seguito della notifica dell’avviso ex art. 415 cod.proc.pen. ovvero la riconducibilità delle indagini all’art. 430 cod.proc.pen. 2.3 L’erronea applicazione della legge e il travisamento del fatto con riguardo alla valutazione dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Il difensore, premesso che l’indagato si è dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della AL EG in data 19 luglio 2024, sostiene che le asserite condotte intese alla formazione di falsa documentazione contabile ed extracontabile necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari da oltre un anno non sono più riferibili all’indagato. Inoltre, l’affermazione che egli sia ancora ben inserito nelle attività della società cooperativa e in grado di condizionarne le decisioni si fonda su sospetti del tutto immotivati in quanto AL RO, succeduta al AL nel vertice societario, non è mai stata indagata e tutti i componenti del consiglio d’amministrazione coinvolti nelle indagini sono stati sostituiti e non risultano aver avuto contatti con il ricorrente. Pertanto il rischio di reiterazione è stato ritenuto sulla base di dati travisati e senza tener conto della cesura 3 intervenuta rispetto ai pregressi comportamenti che si assumono illeciti. Il difensore aggiunge che ugualmente travisate risultano le circostanze relative all’utilizzo da parte dell’indagato di un’autovettura e di un telefono cellulare intestati ad AL EG pur dopo le avvenute dimissioni. Infatti si tratta di benefit concessi a titolo di comodato al AL nell’agosto 2024 quale legale rappresentante di altra società, la Cento s.r.l., che non ha mai usufruito dei contributi connessi all’adesione al Programma Operativo e che è attualmente rappresentata dalla figlia dell’indagato per scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della AL EG. 2.4 L’erronea applicazione della legge e il travisamento del fatto con riguardo al ritenuto rischio di reiterazione per avere l’ordinanza impugnata affermato contraddittoriamente che la società cooperativa persegua ancora con modalità illecite l’accesso ai contributi comunitari sebbene parte dell’attività sia lecitamente effettuata e si estrinsechi anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici. Non si comprende, pertanto, come possa essere legittimamente valorizzata ai fini dell’attualità e concretezza del rischio di recidivanza la partecipazione dell’indagato ad una fiera tenutasi a Milano nel mese di maggio 2025. Inoltre il collegio cautelare è incorso in contraddittorietà laddove ha diversamente apprezzato le posizioni della quasi totalità dei consiglieri indagati e quella del ricorrente. Infatti, le avvenute dimissioni dalla carica sono state ritenute idonee ad escludere il rischio di reiterazione in relazione alle posizioni dei consiglieri e soci Valcalcer, Cascone, IA, LE e La OC, per i quali si è negata ogni possibilità di influenza sulle scelte aziendali della società, valorizzando altresì la rimodulazione dell’entità del profitto a seguito dell’intervenuto annullamento delle misure cautelari reali da parte del Tribunale del riesame, circostanza anch’essa incidente sulla graduazione delle esigenze cautelari. Il difensore segnala, infine, che la possibilità di reiterare il reato deve essere esclusa anche alla luce della sentenza n. 5899/25 del Tar Campania che ha confermato allo stato e fino alla conclusione degli accertamenti penali l’efficacia della sospensione del riconoscimento della AL EG quale organizzazione di produttori agricoli e la sospensione del pagamento del saldo relativo al Programma Operativo per l’anno 2023. 2.5 La violazione ed erronea applicazione della legge e il travisamento del fatto in ordine alla adeguatezza della misura per avere l’ordinanza impugnata ritenuto la continuità di rapporti tra il AL e gli esponenti amministrativi di AL EG nonostante la mancata acquisizione di elementi a sostegno di detto assunto. La partecipazione dell’indagato all’evento in Milano è avvenuta in veste di rappresentante legale della Cento s.r.l. nell’ambito della legittima attività della AL EG, nella quale l’indagato ha rivestito solo cariche di natura tecnica senza 4 mai esserne socio e senza percepire somme derivanti dagli aiuti comunitari. Pertanto, tenuto conto anche dei provvedimenti amministrativi intervenuti che precludono la possibilità di ottenere contributi da parte della società, la motivazione del Tribunale in punto di adeguatezza della misura risulta carente e viziata. 2.6 Con memoria depositata il 30/10/2025 il difensore ha rappresentato, a sostegno dell’impugnazione, la sopravvenuta messa in liquidazione della cooperativa AL EG con relative allegazioni documentali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente rilevarsi con riferimento alla documentazione allegata alla memoria difensiva che, trattandosi di atti sopravvenuti ed estranei alla piattaforma scrutinata dal Tribunale del riesame, a questa Corte è precluso qualsiasi apprezzamento sulla sua potenziale incidenza rispetto al quadro cautelare. La giurisprudenza ha in proposito chiarito che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 – 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01). 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, risulta che l’appello del P.m. è stato ritualmente presentato in data 24 maggio 2025, come da attestazione di deposito a firma del funzionario incaricato, con pieno rispetto del termine previsto per l’impugnazione del provvedimento del Gip emesso in data 15 maggio 2025. 2.Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha affermato il principio meritevole di continuità secondo cui non sussiste l'inutilizzabilità degli atti di indagine quando si tratti di attività integrativa successiva all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la relativa documentazione sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 4, n. 8085 del 08/11/2018, dep. 2019, D'Arienzo, Rv. 275150–01; nello stesso senso Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv. 280646–01; Sez. 4 n. 7597 del 8/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259121–01). Infatti l'attività integrativa d'indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale - richiedendosi, tuttavia, che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini - coerentemente con 5 il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Torino, Rv. 273884 - 01). Questa Corte ha, inoltre, autorevolmente affermato che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01). Nella specie l’attività investigativa promossa dal P.m. a sostegno dell’appello cautelare deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 430, comma 2, cod.proc.pen. e, come rilevato dall’ordinanza impugnata, nessuna lesione al diritto di difesa può ritenersi sussistente, avendo il P.m. provveduto al deposito della documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva presso la Cancelleria del Tribunale nel termine di cui all’art. 127, comma 2, cod.proc.pen. e avendo il Tribunale stesso accordato un differimento dell’udienza per l’esame della stessa. 3. Il terzo, quarto e quinto motivo che contestano sotto complementari profili la ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e l’adeguatezza della misura imposta sono manifestamente infondati. Deve preliminarmente rilevarsi che alcuna considerazione può connettersi in questa sede alla decisione del Tar Campania n. 5899 pubblicata in data 1 Agosto 2025, trattandosi di pronuncia postuma rispetto all’ordinanza impugnata che ne ignorava i contenuti e che, in quanto estranea ai materiali processuali valutati, non può essere posta a fondamento dei vizi denunziati che appaiono, invero, insussistenti. Il collegio cautelare alla base del ritenuto rischio di recidiva ha posto una serie di circostanze che appaiono fattualmente incontestate e dimostrano che, al di là della formale dismissione della carica sociale nel luglio 2024, il AL ha continuato ad ingerirsi nella gestione della cooperativa. In tal senso militano, oltre ai trascorsi di stretta collaborazione tra l’indagato e AL RO, che gli è succeduta nella carica, la partecipazione del ricorrente all’evento fieristico tenutosi a Milano nel maggio 2025, in rappresentanza di AL EG, come dimostrato dagli accertamenti di P.g. in ordine agli accrediti presso l’ente organizzatore e dalla circostanza che la società cooperativa ne ha sostenuto le spese. Nessun dato concreto è stato addotto dalla difesa a sostegno della tesi che il AL nella circostanza fosse presente in rappresentanza della Cento s.r.l., società comunque interamente partecipata dalla AL EG. 6 Né ha fondamento la tesi pure prospettata secondo cui, poiché la partecipazione ad eventi fieristici integra una lecita espressione delle prerogative dell’associazione di produttori, la presenza del AL non potrebbe essere intesa come manifestazione di intromissioni illecite. Si tratta di interpretazione smentita dal Tribunale cautelare che dalla vicenda ha tratto il motivato convincimento che il AL, nonostante la formale dismissione della carica di Presidente della società, abbia continuato ad ingerirsi nella gestione del medesimo ente anche in relazione alla protrazione delle condotte illecite, risultando provato che AL EG ha percepito i contributi comunitari, computati almeno parzialmente su base fraudolenta, per l’anno 2023 e ha avanzato richiesta di ulteriore liquidazione anche per gli anni 2024 e 2025. Inoltre, a dimostrazione della sostanziale prosecuzione dei rapporti con gli attuali organi di gestione della compagine, l’ordinanza impugnata ha richiamato il possesso in comodato da parte del AL di un’autovettura e di un telefono cellulare intestati non alla Cento ma alla AL EG ed evidenziato come nel corso del Consiglio di Amministrazione del 30/7/2025 il Presidente AL, nel prendere atto delle dimissioni dell’indagato, ne ha proposto la cooptazione fino alla scadenza dell’incarico, determinazione assentita dall’Assemblea. Si tratta di circostanze in concreto suscettibili di fondare la prognosi di recidiva mentre sotto il profilo dell’adeguatezza della misura autodetentiva i giudici della cautela hanno ben esposto le ragioni che rendono inidonee misure diverse e di minore afflittività al fine di neutralizzare l’esigenza ritenuta. Va da ultimo evidenziato che alcuna contraddittorietà può rilevarsi rispetto al trattamento cautelare riservato ad altri coindagati in relazione ai quali il Tribunale ha escluso la sussistenza del rischio di reiterazione, in quanto il vizio denunciato è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 - 01). Nella specie, peraltro, l’assunto in ordine alla identità delle situazioni processuali del ricorrente e dei coindagati si fonda sul dato formale delle avvenute dimissioni rispettivamente dalla carica di Presidente e di consiglieri-soci, pretermettendo le specifiche risultanze a sostegno della prognosi di recidivanza che caratterizzano il quadro cautelare del prevenuto, rispetto al quale non appaiono pertinenti i rilievi svolti dalla difesa in punto di perimetrazione del profitto dei reati addebitati che attengono alla sfera della cautela reale e non incidono in senso dirimente sulla gravità indiziaria e sulla proiezione specialpreventiva delle condotte. 7 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Es. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NN AR De TI Angelo CA
udita la relazione del Cons. NN AR De TI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., Raffaele Gargiulo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, Avv. Angelo Mastrandrea RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari che aveva revocato la misura degli arresti domiciliari imposta nei confronti di AL ID, indagato per i delitti di associazione per delinquere, in veste di promotore ed organizzatore, e di plurimi reati fine costituiti da truffe ex art. 640 bis cod.pen., ripristinava la misura autodetentiva. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. Angelo Mastrandrea, che ha dedotto i motivi di seguito sunteggiati nei termini strettamente necessari per la motivazione: 2.1 la violazione dell’art. 310 cod.proc.pen. per decadenza dal termine per proporre impugnazione, avendo il P.M. formalizzato l’appello in data 26/5/2025 e Penale Sent. Sez. 2 Num. 38919 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 20/11/2025 2 quindi oltre il termine di giorni dieci previsto per l’impugnazione del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari, emesso dal Gip il 15/5/2025 e comunicato a mezzo PEC in pari data all’Ufficio di Napoli della Procura europea. 2.2 La violazione degli artt. 407 e 415 bis cod.proc.pen. Inutilizzabilità degli atti di indagine a supporto dell’appello e posti a fondamento della motivazione dell’ordinanza impugnata. Motivazione mancante e contraddittoria sul punto. Premesso che in data 6 Maggio 2025 era stata eseguita l’ordinanza che applicava nei confronti del AL la misura degli arresti domiciliari e che in pari data il pubblico ministero aveva notificato all’indagato l’avviso ex art. 415 bis cod.proc.pen., essendo decorso il termine utile per le investigazioni, il difensore eccepisce l’inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati successivamente su delega del Pm., precisamente nei mesi di maggio, giugno e luglio 2025, i cui esiti sono stati addotti a sostegno dell’impugnazione cautelare e reputati utilizzabili dal Tribunale che li ha posti a fondamento dell’ordinanza impugnata. Il collegio ha richiamato a fondamento dell’utilizzabilità la giurisprudenza di legittimità che riconosce la possibilità di produrre nuovi elementi d’indagine a supporto dell’appello cautelare purché pertinenti alla contestazione e ai motivi proposti e a condizione che sia garantita alle altre parti la possibilità di interlocuzione. Ad avviso del difensore, che segnala di aver eccepito l’inutilizzabilità in sede di memorie difensive prodotte in vista della trattazione dell’appello cautelare, la giurisprudenza richiamata deve essere interpretata nel rispetto dei principi generali che impediscono l’utilizzabilità di elementi acquisiti a termini investigativi scaduti, come nella specie avvenuto, dovendo escludersi sollecitazioni in tal senso della difesa a seguito della notifica dell’avviso ex art. 415 cod.proc.pen. ovvero la riconducibilità delle indagini all’art. 430 cod.proc.pen. 2.3 L’erronea applicazione della legge e il travisamento del fatto con riguardo alla valutazione dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di reiterazione di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Il difensore, premesso che l’indagato si è dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della AL EG in data 19 luglio 2024, sostiene che le asserite condotte intese alla formazione di falsa documentazione contabile ed extracontabile necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari da oltre un anno non sono più riferibili all’indagato. Inoltre, l’affermazione che egli sia ancora ben inserito nelle attività della società cooperativa e in grado di condizionarne le decisioni si fonda su sospetti del tutto immotivati in quanto AL RO, succeduta al AL nel vertice societario, non è mai stata indagata e tutti i componenti del consiglio d’amministrazione coinvolti nelle indagini sono stati sostituiti e non risultano aver avuto contatti con il ricorrente. Pertanto il rischio di reiterazione è stato ritenuto sulla base di dati travisati e senza tener conto della cesura 3 intervenuta rispetto ai pregressi comportamenti che si assumono illeciti. Il difensore aggiunge che ugualmente travisate risultano le circostanze relative all’utilizzo da parte dell’indagato di un’autovettura e di un telefono cellulare intestati ad AL EG pur dopo le avvenute dimissioni. Infatti si tratta di benefit concessi a titolo di comodato al AL nell’agosto 2024 quale legale rappresentante di altra società, la Cento s.r.l., che non ha mai usufruito dei contributi connessi all’adesione al Programma Operativo e che è attualmente rappresentata dalla figlia dell’indagato per scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della AL EG. 2.4 L’erronea applicazione della legge e il travisamento del fatto con riguardo al ritenuto rischio di reiterazione per avere l’ordinanza impugnata affermato contraddittoriamente che la società cooperativa persegua ancora con modalità illecite l’accesso ai contributi comunitari sebbene parte dell’attività sia lecitamente effettuata e si estrinsechi anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici. Non si comprende, pertanto, come possa essere legittimamente valorizzata ai fini dell’attualità e concretezza del rischio di recidivanza la partecipazione dell’indagato ad una fiera tenutasi a Milano nel mese di maggio 2025. Inoltre il collegio cautelare è incorso in contraddittorietà laddove ha diversamente apprezzato le posizioni della quasi totalità dei consiglieri indagati e quella del ricorrente. Infatti, le avvenute dimissioni dalla carica sono state ritenute idonee ad escludere il rischio di reiterazione in relazione alle posizioni dei consiglieri e soci Valcalcer, Cascone, IA, LE e La OC, per i quali si è negata ogni possibilità di influenza sulle scelte aziendali della società, valorizzando altresì la rimodulazione dell’entità del profitto a seguito dell’intervenuto annullamento delle misure cautelari reali da parte del Tribunale del riesame, circostanza anch’essa incidente sulla graduazione delle esigenze cautelari. Il difensore segnala, infine, che la possibilità di reiterare il reato deve essere esclusa anche alla luce della sentenza n. 5899/25 del Tar Campania che ha confermato allo stato e fino alla conclusione degli accertamenti penali l’efficacia della sospensione del riconoscimento della AL EG quale organizzazione di produttori agricoli e la sospensione del pagamento del saldo relativo al Programma Operativo per l’anno 2023. 2.5 La violazione ed erronea applicazione della legge e il travisamento del fatto in ordine alla adeguatezza della misura per avere l’ordinanza impugnata ritenuto la continuità di rapporti tra il AL e gli esponenti amministrativi di AL EG nonostante la mancata acquisizione di elementi a sostegno di detto assunto. La partecipazione dell’indagato all’evento in Milano è avvenuta in veste di rappresentante legale della Cento s.r.l. nell’ambito della legittima attività della AL EG, nella quale l’indagato ha rivestito solo cariche di natura tecnica senza 4 mai esserne socio e senza percepire somme derivanti dagli aiuti comunitari. Pertanto, tenuto conto anche dei provvedimenti amministrativi intervenuti che precludono la possibilità di ottenere contributi da parte della società, la motivazione del Tribunale in punto di adeguatezza della misura risulta carente e viziata. 2.6 Con memoria depositata il 30/10/2025 il difensore ha rappresentato, a sostegno dell’impugnazione, la sopravvenuta messa in liquidazione della cooperativa AL EG con relative allegazioni documentali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve preliminarmente rilevarsi con riferimento alla documentazione allegata alla memoria difensiva che, trattandosi di atti sopravvenuti ed estranei alla piattaforma scrutinata dal Tribunale del riesame, a questa Corte è precluso qualsiasi apprezzamento sulla sua potenziale incidenza rispetto al quadro cautelare. La giurisprudenza ha in proposito chiarito che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 – 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01). 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall’accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, risulta che l’appello del P.m. è stato ritualmente presentato in data 24 maggio 2025, come da attestazione di deposito a firma del funzionario incaricato, con pieno rispetto del termine previsto per l’impugnazione del provvedimento del Gip emesso in data 15 maggio 2025. 2.Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha affermato il principio meritevole di continuità secondo cui non sussiste l'inutilizzabilità degli atti di indagine quando si tratti di attività integrativa successiva all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la relativa documentazione sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 4, n. 8085 del 08/11/2018, dep. 2019, D'Arienzo, Rv. 275150–01; nello stesso senso Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv. 280646–01; Sez. 4 n. 7597 del 8/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259121–01). Infatti l'attività integrativa d'indagine da parte del pubblico ministero non è soggetta ad alcun limite cronologico finale - richiedendosi, tuttavia, che la difesa sia posta nelle condizioni di confrontarsi e di interloquire sulle acquisizioni di indagini - coerentemente con 5 il principio della parità delle parti nel processo stabilito dall'art. 111, comma secondo, Cost., essendo il difensore legittimato allo svolgimento di attività di investigazione difensiva in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 327-bis, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40467 del 16/04/2018, Torino, Rv. 273884 - 01). Questa Corte ha, inoltre, autorevolmente affermato che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01). Nella specie l’attività investigativa promossa dal P.m. a sostegno dell’appello cautelare deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 430, comma 2, cod.proc.pen. e, come rilevato dall’ordinanza impugnata, nessuna lesione al diritto di difesa può ritenersi sussistente, avendo il P.m. provveduto al deposito della documentazione prodotta in allegato alla memoria difensiva presso la Cancelleria del Tribunale nel termine di cui all’art. 127, comma 2, cod.proc.pen. e avendo il Tribunale stesso accordato un differimento dell’udienza per l’esame della stessa. 3. Il terzo, quarto e quinto motivo che contestano sotto complementari profili la ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. e l’adeguatezza della misura imposta sono manifestamente infondati. Deve preliminarmente rilevarsi che alcuna considerazione può connettersi in questa sede alla decisione del Tar Campania n. 5899 pubblicata in data 1 Agosto 2025, trattandosi di pronuncia postuma rispetto all’ordinanza impugnata che ne ignorava i contenuti e che, in quanto estranea ai materiali processuali valutati, non può essere posta a fondamento dei vizi denunziati che appaiono, invero, insussistenti. Il collegio cautelare alla base del ritenuto rischio di recidiva ha posto una serie di circostanze che appaiono fattualmente incontestate e dimostrano che, al di là della formale dismissione della carica sociale nel luglio 2024, il AL ha continuato ad ingerirsi nella gestione della cooperativa. In tal senso militano, oltre ai trascorsi di stretta collaborazione tra l’indagato e AL RO, che gli è succeduta nella carica, la partecipazione del ricorrente all’evento fieristico tenutosi a Milano nel maggio 2025, in rappresentanza di AL EG, come dimostrato dagli accertamenti di P.g. in ordine agli accrediti presso l’ente organizzatore e dalla circostanza che la società cooperativa ne ha sostenuto le spese. Nessun dato concreto è stato addotto dalla difesa a sostegno della tesi che il AL nella circostanza fosse presente in rappresentanza della Cento s.r.l., società comunque interamente partecipata dalla AL EG. 6 Né ha fondamento la tesi pure prospettata secondo cui, poiché la partecipazione ad eventi fieristici integra una lecita espressione delle prerogative dell’associazione di produttori, la presenza del AL non potrebbe essere intesa come manifestazione di intromissioni illecite. Si tratta di interpretazione smentita dal Tribunale cautelare che dalla vicenda ha tratto il motivato convincimento che il AL, nonostante la formale dismissione della carica di Presidente della società, abbia continuato ad ingerirsi nella gestione del medesimo ente anche in relazione alla protrazione delle condotte illecite, risultando provato che AL EG ha percepito i contributi comunitari, computati almeno parzialmente su base fraudolenta, per l’anno 2023 e ha avanzato richiesta di ulteriore liquidazione anche per gli anni 2024 e 2025. Inoltre, a dimostrazione della sostanziale prosecuzione dei rapporti con gli attuali organi di gestione della compagine, l’ordinanza impugnata ha richiamato il possesso in comodato da parte del AL di un’autovettura e di un telefono cellulare intestati non alla Cento ma alla AL EG ed evidenziato come nel corso del Consiglio di Amministrazione del 30/7/2025 il Presidente AL, nel prendere atto delle dimissioni dell’indagato, ne ha proposto la cooptazione fino alla scadenza dell’incarico, determinazione assentita dall’Assemblea. Si tratta di circostanze in concreto suscettibili di fondare la prognosi di recidiva mentre sotto il profilo dell’adeguatezza della misura autodetentiva i giudici della cautela hanno ben esposto le ragioni che rendono inidonee misure diverse e di minore afflittività al fine di neutralizzare l’esigenza ritenuta. Va da ultimo evidenziato che alcuna contraddittorietà può rilevarsi rispetto al trattamento cautelare riservato ad altri coindagati in relazione ai quali il Tribunale ha escluso la sussistenza del rischio di reiterazione, in quanto il vizio denunciato è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 - 01). Nella specie, peraltro, l’assunto in ordine alla identità delle situazioni processuali del ricorrente e dei coindagati si fonda sul dato formale delle avvenute dimissioni rispettivamente dalla carica di Presidente e di consiglieri-soci, pretermettendo le specifiche risultanze a sostegno della prognosi di recidivanza che caratterizzano il quadro cautelare del prevenuto, rispetto al quale non appaiono pertinenti i rilievi svolti dalla difesa in punto di perimetrazione del profitto dei reati addebitati che attengono alla sfera della cautela reale e non incidono in senso dirimente sulla gravità indiziaria e sulla proiezione specialpreventiva delle condotte. 7 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Es. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 20 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NN AR De TI Angelo CA