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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 14047 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico
Dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. ANNUNZIATA CRISTIANO
ATTORE
contro
Cont
“ , C.F. Controparte_1 Controparte_3
con l'Avv. STUCCHI MARCO C.F._1
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: accertare e dichiarare l'illegittimità ed illiceità dei tre articoli giornalistici: stop allo spot dell'acqua minerale Parte_2 [...]
Co
censurato dallo ” di cui al doc. n. 1, “ Stop Parte_1 Parte_2
allo spot dell'acqua minerale ” di cui al doc. n. 4, e “ Parte_1 [...]
, chiesta censura per spot con che invita a Parte_1 Parte_2
sostituire la colazione con l'acqua” di cui al doc. n. 5, a cura del dott.
pubblicati sulla propria testata giornalistica web Controparte_3
www.ilfattoalimentare.it, perché inveritieri, scorretti, gravemente ingannevoli e fuorvianti per la clientela e l'utenza nonché diffamatori, violando i doveri propri del giornalista e segnatamente gli articoli artt. 2, 9,
10 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, nonché il Testo unico dei doveri del giornalista approvato dal in data 27 gennaio 2016, e l'art. 595 Cod. CP_5
Pen., procurando alla Società attrice gravissimi danni patrimoniali di sviamento e perdita di clientela e non patrimoniali (danno all'onore, alla reputazione, all'immagine ed alla credibilità, etc.) di cui i convenuti devono ritenersi responsabili in solido ex art. 2043 e 2059 Cod. Civ. ed art. 185
Cod. Pen.;
per l'effetto, condannare - anche per fatto illecito ex art. 2043 e 2059
Cod. Civ. ed artt. 595 e 185 Cod. Pen. - Controparte_6
, in persona del suo titolare e legale rappresentante, dott.
[...] CP_3
, nonché il dott. in proprio, in solido tra loro, al
[...] Controparte_3
risarcimento in favore della Società attrice, in persona del suo legale rappresentante, di tutti i danni patrimoniali sia per danno emergente che per lucro cessante (perdita e sviamento di clientela) e non patrimoniali (danno all'immagine, all'onore, alla reputazione, alla credibilità, etc.) subiti e subendi per effetto della pubblicazione e minima quantificata in Euro 1,5
Pag. 2 di 22 milioni (Euro 1.500.000,00), salvo maggiore e diversa quantificazione che emergerà in corso di causa o in separata sede, ovvero che il Giudice vorrà determinare in misura superiore o inferiore in via equitativa, previa se del caso CTU;
inibire ai convenuti ogni possibile utilizzo ed ulteriore diffusione dei tre articoli in qualsiasi forma ed in qualsiasi contesto sul sito della convenuta, a mezzo Internet, su qualunque altro sito e social media, nonché in qualunque altro anche diverso contesto e forma, quale ad esempio a mezzo stampa, anche riferibile a terzi soggetti;
stabilire a carico dei convenuti, sempre in solido tra loro, una penale per ciascuna violazione all'emanando provvedimento d'inibitoria pari ad
Euro 5.000,00 per ogni giorno di diffusione per ciascun articolo giornalistico nel suo intero contenuto sul sito web dei convenuti, nonché su qualsivoglia altro diverso sito internet e/o altro diverso mezzo e/o contesto di diffusione e pubblicazione, anche riferibile a terzi soggetti, ovvero nella misura maggiore o minore che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa.
Si chiede, altresì, che il Tribunale voglia ordinare ai convenuti di pubblicare per la durata almeno di un mese continuativo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali , Il , , CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
nonché sui settimanali e il free press Me.Tro la CP_16 CP_17
sentenza di accoglimento del presente giudizio con il pedissequo dispositivo contenente l'inibitoria alla diffusione degli articoli giornalistici di cui trattasi e la relativa condanna alla penale giornaliera, nonché la
Pag. 3 di 22 condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attrice, prevedendo in caso di ritardo nella relativa pubblicazione-diffusione una penale giornaliera di Euro 30.000,00
(trentamila/00) ovvero nella diversa misura maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, sempre per ciascun articolo giornalistico.
Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite, comprese le spese varie e generali nella misura del 15% di legge, da calcolarsi sulla base del
D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale di Venezia, Sez. II, Giud. Dott.ssa Micochero, disattesa ogni contraria o diversa richiesta e istanza, così decidere:
- nel merito, rigettare la domanda di Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum;
- in ogni caso, condannare al Parte_1
risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96, c.p.c., da quantificati nella somma di € 150.000,00 ovvero nel maggiore o minore importo che il
Giudice riterrà di giustizia, e ordinare la pubblicazione della sentenza, a cura e spese di , sulle principali testate a Parte_1
diffusione nazionale (Corriere della Sera, Repubblica, Ore), sia CP_18
nella versione cartacea, che nella versione on line, ivi comprese le pagine dei social network, prevedendo, in caso di ritardo, una penale giornaliera pari ad € 1.000,00, ovvero nel maggiore o minore importo che il Giudice riterrà di giustizia;
Pag. 4 di 22 - in ogni caso, condannare l'attrice a rifondere onorari e spese del giudizio, oltre accessori di legge.
- in via istruttoria, per mero scrupolo, si chiede, occorrendo, previa rimessione della causa in istruttoria, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che nel settembre 2022 il Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP) è intervenuto in merito allo spot della di cui è causa (ove occorra da rammostrare al teste) Parte_1
segnalando all'inserzionista la criticità della rappresentazione veicolata, nella parte in cui sembra suggerire che la colazione della rovinata Pt_2
dal fatto che le fette di pane che stava tostando si sono leggera ma con tanti nutrienti preziosi””;
2. “Vero che il Comitato di Controllo dello IAP ha inoltre segnalato alla l'improprietà dell'espressione “leggera ma con tanti Parte_1
nutrienti preziosi”, considerato che i nutrienti evidenziati a video “calcio e magnesio” sono comuni alle acque minerali, mentre lo spot sembra attribuire all'acqua pubblicizzata un pregio differenziale”;
3. “vero che la , a seguito del predetto intervento, ha Parte_1
Cont comunicato al Comitato di Controllo dello che la campagna pubblicitaria in questione era stata sospesa e che si assumeva l'impegno ad elaborare una nuova comunicazione che superasse gli aspetti critici rilevato Cont dallo ”;
4. “Vero che, a seguito di richiesta di informazioni da parte del dott.
[...]
CP_ Cont
allo in merito all'intervento svolto sullo spot , la Parte_1
Pag. 5 di 22 Segreteria dello IAP ha inviato al dott. la missiva via e-mail datata CP_3
04.10.2022 prodotta sub doc. 4 in fascicolo parte convenuta (che si rammostra la teste)”.
5. Si indica a teste: dott. , Segretario Generale , Testimone_1
Cont c/o , Via Larga 15, 20122 Milano.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
evocava in giudizio “Ilfattoalimentare.it” di
[...] CP_3
, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
conseguenti alla pubblicazione degli articoli giornalistici dal titolo:
“ stop allo spot dell'acqua minerale Parte_2 Parte_1
Con censurato dallo ”; “ Stop allo spot dell'acqua Parte_2
minerale ”; “A , chiesta censura per spot Parte_1 Parte_1
con che invita a sostituire la colazione con l'acqua” Parte_2
pubblicati e diffusi sulla testata giornalistica web www.ilfattoalimentare.it.
Premetteva che l'azienda era Parte_1
un'azienda storica, di fama ormai internazionale, sorta nel 1965, leader di mercato nel territorio nazionale;
che essa, con un fatturato consolidato nel
2021 di 834 milioni di euro e 4,52 mld di pezzi venduti, era attiva commercialmente in più di 100 paesi nei cinque continenti, ed era il
Gruppo Leader nel mercato del beverage analcolico in Italia con una quota a volume del 17,5%.; di avere una dimensione ed una capacità produttiva di rilievo: sette stabilimenti in Italia - Scorzè (Venezia), Pocenia (Udine),
Popoli (Pescara), Donato (Biella), Nepi (Viterbo), Viggianello (Potenza) e
Atella (Potenza) - due di proprietà in Spagna, uno in Polonia, uno in
Pag. 6 di 22 Ungheria;
di essere un'azienda “totale”, multi specialista e multi canale, e di operare con successo in tutti i segmenti del mercato del beverage analcolico: dalle acque minerali ( , Antica Fonte della Salute, Parte_1
Fonte Corte Paradiso, Acqua di Nepi, Cutolo Rionero Fonte Atella, Pura di Roccia, Guizza e Fonte Vivia) alle “Near Water” (Aquavitamin e San
Benedetto SKINCARE), dalle bibite gassate al thè (San Benedetto e
Guizza); dai prodotti per bambini ( Baby) agli sport drink Parte_1
(Energade); dalle bibite e bevande a base di frutta (San Benedetto Succoso) fino agli aperitivi ( e Ginger Spritz) ed agli Energy Drink Parte_1
(Fruit&Power e Super Boost); che l'Azienda aveva sempre Parte_1
avuto un indice di reputazione elevatissimo;
che dal mese di maggio 2021, era stata avviava la diffusione di un'intensa campagna pubblicitaria, estremamente dispendiosa per i contesti televisivi ove diffusa in prime time
(principali reti Rai, Mediaset, etc.) nonché per il soggetto ingaggiato attore- protagonista dei video pubblicitari, la show girl tra cui - Parte_2
per quel che rileva in questa sede - il video pubblicitario televisivo “My secret” per il prodotto “A”; che agli inizi del mese di ottobre 2022,
l'esponente si avvedeva che sul sito web “ era Controparte_6
postato l'articolo giornalistico, a cura del giornalista titolare di detta testata, dott. dal titolo “ Stop allo spot Controparte_3 Parte_2
dell'acqua minerale censurato dallo IAP”; che il medesimo Parte_1
articolo, dai medesimi contenuti, risultava pubblicato in un altro distinto articolo già del 30 agosto 2022 in una diversa pagina web;
che
“Ilfattoalimentare.it” era una testata giornalistica divulgativa di notizie a contenuto ed informazione prettamente alimentare, che vantava migliaia di follower e milioni di visualizzazioni, come riconosciuto dalla testata stessa;
Pag. 7 di 22 che tale testata giornalistica nei due articoli denunziati affermava che il suindicato video televisivo della “My secret – Acqua” Parte_1
avrebbe lasciato “intendere che l'acqua possa sostituire un pasto grazie ai suoi “nutrienti preziosi” (cosa molto difficile vista la risibile quantità di
Sali contenuta nell'acqua e l'assenza di calorie)”;che i due articoli proseguivano, affermando: “Il Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha censurato il messaggio segnalando le criticità dello spot che “al di là delle intenzioni, sembra suggerire che la colazione della stessa rovinata dal fatto che le fette di pane che Pt_2
stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un'acqua leggera ma con tanti nutrienti preziosi”. Il Comitato ne evidenzia anche la scorrettezza quando il testo sottolinea la presenza di nutrienti preziosi come “calcio e magnesio”. Si tratta di Sali minerali presenti anche nelle altre acque minerali. Per questo motivo la legislazione sui messaggi promozionali dei prodotti alimentari vieta la pubblicità di una caratteristica comune a tutte i prodotti della stessa merceologia. Lo spot - sottolinea il Comitato di controllo dello Iap - a dispetto della norma sembra attribuire all'acqua un pregio per la presenza di Parte_1
questi sali”; che detti articoli erano del tutto inveritieri, scorretti, ingannevoli, fuorvianti, e gravemente lesivi dell'onore, della reputazione, dell'immagine e della credibilità della Società attrice;
che dalla pubblicazione fissa sul web degli articoli erano derivati danni ingentissimi sia patrimoniali che non patrimoniali (all'onore, alla reputazione, all'immagine, alla credibilità) subiti e subendi dalla esponente.
Precisava altresì di aver proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. depositato il 17 maggio 2023 l che non era Parte_1
Pag. 8 di 22 stato accolto e avverso il provvedimento di diniego era stata proposto reclamo.
Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda della , in quanto essa atteneva ad una materia Parte_1
- risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa - per la quale era obbligatoria l'instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi del
D.Lgs. n. 28/2010, procedimento che nella fattispecie non era stato esperito dall'attrice. Precisava che il quotidiano on line “ ”, di cui il Controparte_1
era direttore, era una rivista registrata presso il Tribunale di Milano CP_3
(n. 379 del 23 giugno 2010), che verteva su tematiche riguardanti la sicurezza alimentare, le etichette degli alimenti, la nutrizione, le analisi dei prodotti, le pratiche commerciali (pubblicità) relative ai prodotti alimentari, con svariati approfondimenti su test comparativi, sulla legislazione vigente e più in generale sulle notizie di cronaca relative al settore “food”. Oltre alla pubblicazione di articoli, era presente una sezione per i documenti elaborati dalle agenzie per la sicurezza alimentare (Efsa, Fda, Anses…) e dalle istituzioni italiane (ISS, Crea…); infine, nell'area “pubblicità” venivano riportate le segnalazioni inviate di pubblicità ingannevoli inviate all'Autorità Antitrust (AGCM), all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria
(IAP) e i provvedimenti emessi. Osservava, nel merito, che la domanda avversaria era infondata in quanto le affermazioni che controparte riteneva illecite sono in realtà dei giudizi critici, in quanto tali del tutto legittimi e derivanti da una lettura dello spot della , basata in modo Parte_1
logico, ragionato e motivato sulla sequenza delle immagini e dalle frasi del parlato contenute nello spot televisivo. Si trattava pertanto di affermazioni
Pag. 9 di 22 che rientrano del tutto e innegabilmente all'interno del diritto di cronaca e critica giornalistica.
Fissata udienza di comparizione delle parti, il Giudice, all'esito, tratteneva in decisione la causa sulle epigrafate conclusioni delle parti.
L'eccezione di improcedibilità della domanda è stata superata dalla tempestiva attivazione della procedura di mediazione prevista dal D.M. 28 del 2010 dinanzi l'organismo di mediazione (ADR).
1) GLI SPOT E GLI ARTICOLI CENSURATI
a) Primo articolo censurato pubblicato in data 30.08.2022 dal titolo:
“ACQUA SAN BENEDETTO, CHIESTA CENSURA PER SPOT
CON TT AN CHE INVITA A SOSTITUIRE LA
COLAZIONE CON L'ACQUA”;
Deve innanzi tutto essere fornita una accurata descrizione del video pubblicitario in questione, nella sua versione originaria che è stato poi fatto oggetto del primo degli articoli.
Il video dura di circa 30 secondi ed in esso appare Parte_2
svegliarsi in camera da letto al suono della sveglia (ore 7.19) con una bottiglia di acqua in primo piano sul comodino;
la scena Parte_1
stacca e si sposta in cucina ove si vede la protagonista intenta a sfogliare una nota rivista di moda e sul tavolo due bottiglie d'acqua e Parte_1
in quel frangente escono dal tostapane due fette di pane tostato bruciate con disappunto della protagonista;
la scena stacca ancora, e si vede la protagonista già pronta ad uscire di casa, che afferra una delle bottiglie di acqua che erano sul tavolo e metterla in borsa;
la scena Parte_1
Pag. 10 di 22 stacca nuovamente del tutto e si vede la protagonista seduta ad una scrivania che sta scrivendo al computer con davanti a sé una bottiglia di acqua , e da una rivista posta davanti a sé la sua stessa Parte_1
immagine si rivolge a lei dicendo: “Sempre così bella e in forma”, a cui la protagonista risponde: “Grazie Ely”e la sua immagine risponde: “Ma hai un segreto?” e lei risponde: “Ascolto il mio corpo, bevo acqua
[...]
, leggera ma con tanti nutrienti preziosi. Risultato – benessere e Parte_1
bellezza”; la scena stacca nuovamente e la protagonista in piedi afferma:
“San Benedetto – My Secret”.
L'articolo censurato afferma: “Da qualche giorno su Instagram è scoppiata una polemica sollevata dalla pagina di per gli spot Parte_3
pubblicitari dell'acqua che ha scelto come protagonista Parte_1
La pubblicità che promuove l'acqua minerale e un Parte_2
nuovo succo di frutta privo di zuccheri aggiunti, veicolerebbero un messaggio errato sulla prima colazione. La trama dello spot è semplice, si sveglia e va a fare colazione. Quando si accorge che Parte_2
le due fette di pane nel tostapane si bruciano, decide di uscire senza mangiare, portando con sé solo una bottiglia di acqua . Parte_1
Nella scena successiva, la parla con sé stessa ritratta in primo Pt_2
piano sulla copertina di una rivista di moda, che si congratula e le chiede:
“Sempre così bella in forma! Ma qual è il tuo segreto?”. La risposta è:
“Ascolto il mio corpo e bevo un'acqua leggera con tanti nutrienti preziosi
(calcio e magnesio)”. La pubblicità secondo Aestetica Sovietica lascia intendere che l'acqua possa sostituire un pasto grazie ai suoi “nutrienti preziosi” cosa molto difficile data la risibile quantità di sali contenuta nell'acqua e l'assenza di calorie. Lo schema si ripete in modo simile anche
Pag. 11 di 22 negli altri spot del nuovo succo di frutta San Benedetto denominato
Succoso Zero. In questo caso il riferimento al salto dei pasti come strumento di bellezza e benessere sembra ancora ancora più esplicito.
Questa volta la è insieme a un'amica, che le chiede: “Quanto Pt_2
conta per te la colazione?”. La risposta gioca sulle parole: “Da 1 a 10?
Zero…Succoso Zero!”… Impossibile non mettere in relazione il fatto che la showgirl abbia sostituito la colazione con le sostanze nutrienti contenute nell'acqua. In un'intervista a Open3, dice di aver Parte_3
ricevuto decine di messaggi da parte persone che soffrono di disturbi alimentari. Anche diversi nutrizionisti hanno notato il messaggio subliminale che invita a saltare la colazione, dal momento che avalla un comportamento molto diffuso tra chi soffre di disturbi alimentari e tende a sostituire il cibo con liquidi per ottenere un falso senso di sazietà. La questione nei prossimi giorni verrà presa in esame dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria che ha ricevuto diverse segnalazioni e sembra intenzionato a esaminare il caso e prendere una decisione con una certa urgenza. Secondo alcuni addetti ai lavori oltre alla questione del messaggio subliminale, il problema interessa anche i produttori di alimenti per la prima colazione che vedrebbero 'svalutare' il loro ruolo ritenuto essenziale in tutti i regimi alimentari corretti”.
b) Secondo articolo di data 04.10.2022 dal titolo “ Parte_2
STOP ALLO SPOT DELL'ACQUA MINERALE SAN
[...]
BENEDETTO CENSURATO DALLO IAP” e modificato e integrato in data 05.10.2022 con l'articolo dal titolo
“ STOP ALLO SPOT DELL'ACQUA Parte_2
MINERALE SAN “ Parte_1
Pag. 12 di 22 Cont Secondo gli assunti del convenuto questi aveva contattato lo per avere informazioni sullo spot della e con mail di data 04.10.2022 Parte_1
Cont lo aveva comunicato che “con riferimento al messaggio in oggetto, la informiamo che il Comitato di Controllo è intervenuto segnalando all'inserzionista le criticità sul piano comunicazionale della rappresentazione veicolata, che nella sua brevità e probabilmente al di là delle intenzioni, sembra suggerire che la colazione della stessa Pt_2
rovinata dal fatto che le fette di pane che stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un'acqua “leggera ma con tanti nutrienti preziosi”. Il Comitato ha pertanto segnalato l'improprietà di tale espressione, considerando che i nutrienti evidenziati a video “calcio e magnesio” sono comuni alle acque minerali, laddove invece lo spot nel complesso sembra attribuire all'acqua pubblicizzata un pregio differenziale che di fatto non emerge con chiarezza. In risposta,
l'inserzionista ha comunicato che la campagna in questione è stata sospesa, manifestando l'impegno a elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati”.
Seguiva quindi il secondo articolo che affermava: “La pubblicità con che promuove l'acqua minerale è stata Parte_2 Parte_1
sospesa”, che la si era impegnata ad “elaborare una nuova Parte_1
comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati” e che “La decisione è stata presa dal Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, dopo la polemica sollevata a fine agosto sulla pagina di Instagram di (profilo che si occupa di analisi Parte_3
sociali, culturali e politiche) che sottolineava la scorrettezza del messaggio sulla prima colazione (…)”.
Pag. 13 di 22 Il giorno successivo 05.10.2022, la diffondeva una nota Parte_1
stampa nella quale affermava che “Il Gruppo San Benedetto smentisce la notizia che la campagna di comunicazione, con protagonista Parte_2
sia stata oggetto di censura o sospensione a seguito di decisione
[...]
del Giurì della Pubblicità”.
Veniva quindi pubblicato il secondo articolo che affermava: “La pubblicità con che promuove l'acqua minerale è Parte_2 Parte_1
stata sospesa (così dichiara l'azienda). C'è di più la ha Parte_1
sottoscritto l'impegno a “elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati” questo a seguito di un intervento del
Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, dopo la polemica sollevata a fine agosto sulla pagina di Instagram di Parte_3
(profilo che si occupa di analisi sociali, culturali e politiche) che
[...]
sottolineava la scorrettezza del messaggio sulla prima colazione. Lo spot esordisce con le immagini di dopo il risveglio mattutino. Parte_2
La scena mostra la showgirl che si accorge di avere bruciato le fette biscottate nel tostapane e decide di uscire portando con sé solo una bottiglia di acqua . Lo spot di che ha fatto Parte_1 Parte_1
discutere. Nelle immagini successive, parla con Parte_2
l'immagine di sé stessa ritratta in primo piano sulla copertina di una rivista, che si congratula e le chiede: “Sempre così bella in forma! Ma qual è il tuo segreto?”. La risposta è: “Ascolto il mio corpo e bevo un'acqua leggera con tanti nutrienti preziosi (calcio e magnesio)”.
Secondo Aestetica Sovietica la pubblicità lascia intendere che l'acqua possa sostituire un pasto grazie ai suoi “nutrienti preziosi” peraltro del tutto analoghi a quelli presenti nelle altre acque minerali che come tali non
Pag. 14 di 22 sono in grado di sostituire, sotto un profilo nutrizionale, un pasto. Il
Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha segnalato le criticità dello spot che “al di là delle intenzioni, sembra suggerire che la colazione della stessa rovinata dal fatto che le Pt_2
fette di pane che stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un'acqua leggera ma con tanti nutrienti preziosi”. Il
Comitato ne evidenzia anche la scorrettezza quando il testo sottolinea la presenza di nutrienti preziosi come “calcio e magnesio”. Si tratta di sali minerali presenti anche nelle altre acque minerali. Per questo motivo la legislazione sui messaggi promozionali dei prodotti alimentari vieta
l'evidenziazione di una caratteristica comune a tutti i prodotti della stessa categoria merceologica. Lo spot – sottolinea il Comitato di controllo dello
Iap – a dispetto della norma sembra attribuire all'acqua un Parte_1
pregio per la presenza di questi sali. Aggiornamento del 5 ottobre 2022
San Benedetto - Il Gruppo San Benedetto – in un comunicato inviato in redazione smentisce la notizia che la campagna di comunicazione, con protagonista sia stata oggetto di censura o sospensione Parte_2
a seguito di decisione del Giurì della Pubblicità. È vero che il Comitato di controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria e il Giurì non hanno emesso alcuna ingiunzione o sentenza contro lo spot, ma hanno segnalato all'azienda le scorrettezze del messaggio. La fondatezza di queste osservazioni trova riscontro nella decisione dell'azienda di impegnarsi “a elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati”. In effetti lo spot non è più in onda sugli schermi tv. Per quanto riguarda i social di san , abbiamo rilevato che dalla metà del Parte_1
mese di ottobre 2022 lo spot è ancora visibile ma in una versione ridotta di
Pag. 15 di 22 15 secondi (anziché gli originali 30) perché sono state tolte le immagini considerate critiche”.
2) DIRITTO DI CRITICA
Ad avviso di questo giudice gli articoli censurati dall'attrice possono ritenersi espressione del diritto di critica.
Premesso che anche le testate giornalistiche on line sono sottoposte pacificamente alla legge sulla stampa, va ricordato che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (Cass. n. 4955/24). In tema di diffamazione a mezzo stampa, inoltre l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Va altresì evidenziato che il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere attribuito o escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi invece giudicare la portata complessiva del medesimo
Pag. 16 di 22 con riferimento anche all'accostamento e l'accorpamento di notizie, ove utilizzate nella consapevolezza che il pubblico le potrà intendere, avuto riguardo al tono complessivo e alla titolazione dell'articolo.
Nel caso di specie nell'articolo in questione risulta evidente l'esercizio di un diritto di critica, in cui quanto l'autore ha inteso dare la propria opinione sullo spot televisivo in questione sia riportando quanto espresso su di un social (pagina di Instagram di ”) da altro soggetto e Parte_3
facendolo proprio, sia espressamente affermando (Impossibile non mettere in relazione il fatto che la showgirl abbia sostituito la colazione con le sostanze nutrienti contenute nell'acqua) che nello spot in questione veniva suggerito nel pubblico un messaggio errato, ovvero che la colazione poteva essere sostituita con l'assunzione di sola acqua.
Tale interpretazione non può definirsi falsa, come affermato da parte attrice, anche tenuto conto del diverso contenuto che il requisito della veridicità della notizia assume nel diritto di critica, ma sicuramente verosimile. Infatti, il filmato pubblicitario gioca all'evidenza sul non visto e non detto con sapienti stacchi di montaggio tra i vari momenti della mattinata della protagonista. Non viene fatto vedere che questa non fa la colazione, ma lo si intuisce dal fatto di inquadrare i toast bruciati che escono dal tostapane e dalla smorfia della protagonista. Poi viene fatta vedere che dal tavolo della cucina, comunque vuoto, la protagonista, già pronta per uscire, prende solo l'acqua pubblicizzata che si rivede poi in un'ipotetica situazione di lavoro ove viene valorizzata ed enfatizzata la forma fisica della protagonista che lei stessa attribuisce all'acqua ed ai suoi nutrienti definiti “preziosi”.
Pag. 17 di 22 Può quindi essere affermato che il giornalista esprima la propria opinione interpretando il volutamente “non detto” dallo spot, senza fare affermazioni non veritiere proprio perché non viene detto nulla di contrario a quanto visivamente contenuto nel video, ma si critica la suggestione che esso crea nello spettatore. L'autore inoltre usa toni assolutamente contenuti, senza eccedere in alcun modo nelle espressioni usate, di talchè tale primo articolo non può ritenersi in alcun modo lesivo della reputazione dell'attrice, ma lecita espressione del diritto di critica.
Con riguardo al secondo articolo, va osservato che esso non viene tanto censurato per il riferimento al secondo spot televisivo che viene citato, ma per il contenuto del titolo e del testo nella parte in cui avrebbe riportato falsamente l'avvenuta censura per decisione del Comitato di Controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Effettivamente nel titolo dell'articolo pubblicato il giornale afferma lo stop nella diffusione dello spot sarebbe avvenuto a seguito della censura del Comitato di Controllo dello IAP. Esso traeva spunto dalla comunicazione ricevuta via mail in data
4.10.22 dal giornale da parte della segreteria del Comitato che affermava :
“Con riferimento al messaggio in oggetto, la informiamo che il Comitato di
Controllo è intervenuto segnalando all'inserzionista le criticità sul piano comunicazionale della rappresentazione veicolata che, nella sua brevità e probabilmente al di là delle intenzioni sembra suggerire che la colazione della stessa rovinata dal fatto che le fette di pane che stanno che Pt_2
stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un'acqua leggera “con tanti nutrienti preziosi”. Il Comitato ha per altro segnalato l'improprietà di tale espressione considerando che i nutrienti evidenziati a video “calcio e magnesio” sono comuni alle acque minerali
Pag. 18 di 22 mentre invece lo spot nel complesso sembra attribuire all'acqua pubblicizzata un pregio differenziale che di fatto non l'emerge con chiarezza. In risposta l'inserzionista ha comunicato la campagna in questione è stata sospesa, manifestando l'impegno a elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati”.
Tuttavia, il giorno successivo, veniva emesso una nota stampa dalla
[...]
con cui si chiariva che: “Il Gruppo San Benedetto smentisce la Parte_1
notizia che la campagna di comunicazione, con protagonista Parte_2
sia stata oggetto di censura o sospensione a seguito di decisione
[...]
del Giurì della Pubblicità”.
Preso atto della smentita, il giornale usciva con un altro articolo, in sostituzione del precedente, dove non solo era stato modificato il titolo, ma si dava atto di quanto affermato dalla società . A differenza Parte_1
di quanto affermato dall'attore, era stato anche modificato il testo, tanto che non si utilizzava più il termine “censura”, e veniva riportato fedelmente il contenuto della comunicazione della società attrice e dei rilievi operati dal
Comitato di Controllo dello IAP in relazione ai due spot della
[...]
. Parte_1
Ad avviso di questo giudice il convenuto, con detta modalità, ha attuato in modo corretto, spontaneamente, la rettifica della notizia inesatta pubblicata.
Deve innanzi tutto essere premesso che l'art. 8 della L. 47/1948 possa applicarsi in via analogica anche alle pubblicazioni on line onde consentire alla norma di rispondere alle esigenze di tutela portate dall'evoluzione tecnologica, richiamando sul punto la sentenza della Cassazione Penale
(S.U. n. 31022/15), la quale ha equiparato la testata telematica a quella
Pag. 19 di 22 tradizionale, entrambe ricadenti nel concetto di “stampa, oltre alla sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.23469/2016, ove è stato statuito che: “La tutela costituzionale assicurata dal comma 3 dell'art. 21 Cost. alla stampa
è applicabile al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo”.
Ora L'art. 8 l. 47/1948 (così come modificato dall'art. 42 l. 416/1981) pone a carico del direttore o, comunque, del responsabile di una testata – sia essa un quotidiano, un periodico o un'agenzia di stampa – «l'obbligo di fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale». L'istituto della rettifica è quindi una facoltà dell'interessato diretta ad evitare che la pubblicazione offensiva possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati.
Ne segue che in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una rettifica non determina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive (Cass.
1152/2021).
Nel caso di specie la modifica dell'articolo ha comportato una tempestiva rettifica da parte dell'autore con l'eliminazione delle parti non veritiere dello stesso, avvenuta già il giorno successivo.
Pag. 20 di 22 Deve ritenersi che la rettifica operata abbia di fatto non solo ridotto il danno, ma evitato che esso sorgesse, in considerazione del fatto che l'articolo con la notizia inesatta è rimasto sul web solo un giorno ed è stato prontamente sostituito.
Conseguentemente, l'inesattezza della notizia riportata, essendo rimasta sul web per pochissimo tempo, non ha determinato un danno non patrimoniale quantificabile non essendo per ciò solo stata lesa la credibilità o la reputazione dell'azienda, né in tal senso vi è stata alcuna specifica allegazione e/o elemento di prova da parte della convenuta, che si limita ad affermare l'esistenza di un danno in termini generali.
Ciò premesso, la domanda svolta da parte attrice non può trovare accoglimento.
3) DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta va disattesa in quanto non ricorrono i presupposti di legge. Infatti, il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma
3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n. 36591/23), ipotesi che nel caso di specie non ricorre.
4) SPESE DI LITE
Pag. 21 di 22 Stante la sua soccombenza, parte attrice dovrà rifondere le spese di lite al convenuto che si liquidano in relazione al disputatum (scaglione valore indeterminabile-complessità media), nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente decidendo:
- Rigetta la domanda svolta da parte attrice;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
- Condanna l'attore a rifondere le spese di lite del convenuto, che liquida in 10.860,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 15.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 14047 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del giudice unico
Dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
C.F. , con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. ANNUNZIATA CRISTIANO
ATTORE
contro
Cont
“ , C.F. Controparte_1 Controparte_3
con l'Avv. STUCCHI MARCO C.F._1
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge: accertare e dichiarare l'illegittimità ed illiceità dei tre articoli giornalistici: stop allo spot dell'acqua minerale Parte_2 [...]
Co
censurato dallo ” di cui al doc. n. 1, “ Stop Parte_1 Parte_2
allo spot dell'acqua minerale ” di cui al doc. n. 4, e “ Parte_1 [...]
, chiesta censura per spot con che invita a Parte_1 Parte_2
sostituire la colazione con l'acqua” di cui al doc. n. 5, a cura del dott.
pubblicati sulla propria testata giornalistica web Controparte_3
www.ilfattoalimentare.it, perché inveritieri, scorretti, gravemente ingannevoli e fuorvianti per la clientela e l'utenza nonché diffamatori, violando i doveri propri del giornalista e segnatamente gli articoli artt. 2, 9,
10 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, nonché il Testo unico dei doveri del giornalista approvato dal in data 27 gennaio 2016, e l'art. 595 Cod. CP_5
Pen., procurando alla Società attrice gravissimi danni patrimoniali di sviamento e perdita di clientela e non patrimoniali (danno all'onore, alla reputazione, all'immagine ed alla credibilità, etc.) di cui i convenuti devono ritenersi responsabili in solido ex art. 2043 e 2059 Cod. Civ. ed art. 185
Cod. Pen.;
per l'effetto, condannare - anche per fatto illecito ex art. 2043 e 2059
Cod. Civ. ed artt. 595 e 185 Cod. Pen. - Controparte_6
, in persona del suo titolare e legale rappresentante, dott.
[...] CP_3
, nonché il dott. in proprio, in solido tra loro, al
[...] Controparte_3
risarcimento in favore della Società attrice, in persona del suo legale rappresentante, di tutti i danni patrimoniali sia per danno emergente che per lucro cessante (perdita e sviamento di clientela) e non patrimoniali (danno all'immagine, all'onore, alla reputazione, alla credibilità, etc.) subiti e subendi per effetto della pubblicazione e minima quantificata in Euro 1,5
Pag. 2 di 22 milioni (Euro 1.500.000,00), salvo maggiore e diversa quantificazione che emergerà in corso di causa o in separata sede, ovvero che il Giudice vorrà determinare in misura superiore o inferiore in via equitativa, previa se del caso CTU;
inibire ai convenuti ogni possibile utilizzo ed ulteriore diffusione dei tre articoli in qualsiasi forma ed in qualsiasi contesto sul sito della convenuta, a mezzo Internet, su qualunque altro sito e social media, nonché in qualunque altro anche diverso contesto e forma, quale ad esempio a mezzo stampa, anche riferibile a terzi soggetti;
stabilire a carico dei convenuti, sempre in solido tra loro, una penale per ciascuna violazione all'emanando provvedimento d'inibitoria pari ad
Euro 5.000,00 per ogni giorno di diffusione per ciascun articolo giornalistico nel suo intero contenuto sul sito web dei convenuti, nonché su qualsivoglia altro diverso sito internet e/o altro diverso mezzo e/o contesto di diffusione e pubblicazione, anche riferibile a terzi soggetti, ovvero nella misura maggiore o minore che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa.
Si chiede, altresì, che il Tribunale voglia ordinare ai convenuti di pubblicare per la durata almeno di un mese continuativo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali , Il , , CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
nonché sui settimanali e il free press Me.Tro la CP_16 CP_17
sentenza di accoglimento del presente giudizio con il pedissequo dispositivo contenente l'inibitoria alla diffusione degli articoli giornalistici di cui trattasi e la relativa condanna alla penale giornaliera, nonché la
Pag. 3 di 22 condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attrice, prevedendo in caso di ritardo nella relativa pubblicazione-diffusione una penale giornaliera di Euro 30.000,00
(trentamila/00) ovvero nella diversa misura maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, sempre per ciascun articolo giornalistico.
Con vittoria di onorari, competenze e spese di lite, comprese le spese varie e generali nella misura del 15% di legge, da calcolarsi sulla base del
D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale di Venezia, Sez. II, Giud. Dott.ssa Micochero, disattesa ogni contraria o diversa richiesta e istanza, così decidere:
- nel merito, rigettare la domanda di Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum;
- in ogni caso, condannare al Parte_1
risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96, c.p.c., da quantificati nella somma di € 150.000,00 ovvero nel maggiore o minore importo che il
Giudice riterrà di giustizia, e ordinare la pubblicazione della sentenza, a cura e spese di , sulle principali testate a Parte_1
diffusione nazionale (Corriere della Sera, Repubblica, Ore), sia CP_18
nella versione cartacea, che nella versione on line, ivi comprese le pagine dei social network, prevedendo, in caso di ritardo, una penale giornaliera pari ad € 1.000,00, ovvero nel maggiore o minore importo che il Giudice riterrà di giustizia;
Pag. 4 di 22 - in ogni caso, condannare l'attrice a rifondere onorari e spese del giudizio, oltre accessori di legge.
- in via istruttoria, per mero scrupolo, si chiede, occorrendo, previa rimessione della causa in istruttoria, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che nel settembre 2022 il Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP) è intervenuto in merito allo spot della di cui è causa (ove occorra da rammostrare al teste) Parte_1
segnalando all'inserzionista la criticità della rappresentazione veicolata, nella parte in cui sembra suggerire che la colazione della rovinata Pt_2
dal fatto che le fette di pane che stava tostando si sono leggera ma con tanti nutrienti preziosi””;
2. “Vero che il Comitato di Controllo dello IAP ha inoltre segnalato alla l'improprietà dell'espressione “leggera ma con tanti Parte_1
nutrienti preziosi”, considerato che i nutrienti evidenziati a video “calcio e magnesio” sono comuni alle acque minerali, mentre lo spot sembra attribuire all'acqua pubblicizzata un pregio differenziale”;
3. “vero che la , a seguito del predetto intervento, ha Parte_1
Cont comunicato al Comitato di Controllo dello che la campagna pubblicitaria in questione era stata sospesa e che si assumeva l'impegno ad elaborare una nuova comunicazione che superasse gli aspetti critici rilevato Cont dallo ”;
4. “Vero che, a seguito di richiesta di informazioni da parte del dott.
[...]
CP_ Cont
allo in merito all'intervento svolto sullo spot , la Parte_1
Pag. 5 di 22 Segreteria dello IAP ha inviato al dott. la missiva via e-mail datata CP_3
04.10.2022 prodotta sub doc. 4 in fascicolo parte convenuta (che si rammostra la teste)”.
5. Si indica a teste: dott. , Segretario Generale , Testimone_1
Cont c/o , Via Larga 15, 20122 Milano.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
evocava in giudizio “Ilfattoalimentare.it” di
[...] CP_3
, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
conseguenti alla pubblicazione degli articoli giornalistici dal titolo:
“ stop allo spot dell'acqua minerale Parte_2 Parte_1
Con censurato dallo ”; “ Stop allo spot dell'acqua Parte_2
minerale ”; “A , chiesta censura per spot Parte_1 Parte_1
con che invita a sostituire la colazione con l'acqua” Parte_2
pubblicati e diffusi sulla testata giornalistica web www.ilfattoalimentare.it.
Premetteva che l'azienda era Parte_1
un'azienda storica, di fama ormai internazionale, sorta nel 1965, leader di mercato nel territorio nazionale;
che essa, con un fatturato consolidato nel
2021 di 834 milioni di euro e 4,52 mld di pezzi venduti, era attiva commercialmente in più di 100 paesi nei cinque continenti, ed era il
Gruppo Leader nel mercato del beverage analcolico in Italia con una quota a volume del 17,5%.; di avere una dimensione ed una capacità produttiva di rilievo: sette stabilimenti in Italia - Scorzè (Venezia), Pocenia (Udine),
Popoli (Pescara), Donato (Biella), Nepi (Viterbo), Viggianello (Potenza) e
Atella (Potenza) - due di proprietà in Spagna, uno in Polonia, uno in
Pag. 6 di 22 Ungheria;
di essere un'azienda “totale”, multi specialista e multi canale, e di operare con successo in tutti i segmenti del mercato del beverage analcolico: dalle acque minerali ( , Antica Fonte della Salute, Parte_1
Fonte Corte Paradiso, Acqua di Nepi, Cutolo Rionero Fonte Atella, Pura di Roccia, Guizza e Fonte Vivia) alle “Near Water” (Aquavitamin e San
Benedetto SKINCARE), dalle bibite gassate al thè (San Benedetto e
Guizza); dai prodotti per bambini ( Baby) agli sport drink Parte_1
(Energade); dalle bibite e bevande a base di frutta (San Benedetto Succoso) fino agli aperitivi ( e Ginger Spritz) ed agli Energy Drink Parte_1
(Fruit&Power e Super Boost); che l'Azienda aveva sempre Parte_1
avuto un indice di reputazione elevatissimo;
che dal mese di maggio 2021, era stata avviava la diffusione di un'intensa campagna pubblicitaria, estremamente dispendiosa per i contesti televisivi ove diffusa in prime time
(principali reti Rai, Mediaset, etc.) nonché per il soggetto ingaggiato attore- protagonista dei video pubblicitari, la show girl tra cui - Parte_2
per quel che rileva in questa sede - il video pubblicitario televisivo “My secret” per il prodotto “A”; che agli inizi del mese di ottobre 2022,
l'esponente si avvedeva che sul sito web “ era Controparte_6
postato l'articolo giornalistico, a cura del giornalista titolare di detta testata, dott. dal titolo “ Stop allo spot Controparte_3 Parte_2
dell'acqua minerale censurato dallo IAP”; che il medesimo Parte_1
articolo, dai medesimi contenuti, risultava pubblicato in un altro distinto articolo già del 30 agosto 2022 in una diversa pagina web;
che
“Ilfattoalimentare.it” era una testata giornalistica divulgativa di notizie a contenuto ed informazione prettamente alimentare, che vantava migliaia di follower e milioni di visualizzazioni, come riconosciuto dalla testata stessa;
Pag. 7 di 22 che tale testata giornalistica nei due articoli denunziati affermava che il suindicato video televisivo della “My secret – Acqua” Parte_1
avrebbe lasciato “intendere che l'acqua possa sostituire un pasto grazie ai suoi “nutrienti preziosi” (cosa molto difficile vista la risibile quantità di
Sali contenuta nell'acqua e l'assenza di calorie)”;che i due articoli proseguivano, affermando: “Il Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha censurato il messaggio segnalando le criticità dello spot che “al di là delle intenzioni, sembra suggerire che la colazione della stessa rovinata dal fatto che le fette di pane che Pt_2
stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un'acqua leggera ma con tanti nutrienti preziosi”. Il Comitato ne evidenzia anche la scorrettezza quando il testo sottolinea la presenza di nutrienti preziosi come “calcio e magnesio”. Si tratta di Sali minerali presenti anche nelle altre acque minerali. Per questo motivo la legislazione sui messaggi promozionali dei prodotti alimentari vieta la pubblicità di una caratteristica comune a tutte i prodotti della stessa merceologia. Lo spot - sottolinea il Comitato di controllo dello Iap - a dispetto della norma sembra attribuire all'acqua un pregio per la presenza di Parte_1
questi sali”; che detti articoli erano del tutto inveritieri, scorretti, ingannevoli, fuorvianti, e gravemente lesivi dell'onore, della reputazione, dell'immagine e della credibilità della Società attrice;
che dalla pubblicazione fissa sul web degli articoli erano derivati danni ingentissimi sia patrimoniali che non patrimoniali (all'onore, alla reputazione, all'immagine, alla credibilità) subiti e subendi dalla esponente.
Precisava altresì di aver proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. depositato il 17 maggio 2023 l che non era Parte_1
Pag. 8 di 22 stato accolto e avverso il provvedimento di diniego era stata proposto reclamo.
Si costituiva il convenuto eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda della , in quanto essa atteneva ad una materia Parte_1
- risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa - per la quale era obbligatoria l'instaurazione del procedimento di mediazione ai sensi del
D.Lgs. n. 28/2010, procedimento che nella fattispecie non era stato esperito dall'attrice. Precisava che il quotidiano on line “ ”, di cui il Controparte_1
era direttore, era una rivista registrata presso il Tribunale di Milano CP_3
(n. 379 del 23 giugno 2010), che verteva su tematiche riguardanti la sicurezza alimentare, le etichette degli alimenti, la nutrizione, le analisi dei prodotti, le pratiche commerciali (pubblicità) relative ai prodotti alimentari, con svariati approfondimenti su test comparativi, sulla legislazione vigente e più in generale sulle notizie di cronaca relative al settore “food”. Oltre alla pubblicazione di articoli, era presente una sezione per i documenti elaborati dalle agenzie per la sicurezza alimentare (Efsa, Fda, Anses…) e dalle istituzioni italiane (ISS, Crea…); infine, nell'area “pubblicità” venivano riportate le segnalazioni inviate di pubblicità ingannevoli inviate all'Autorità Antitrust (AGCM), all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria
(IAP) e i provvedimenti emessi. Osservava, nel merito, che la domanda avversaria era infondata in quanto le affermazioni che controparte riteneva illecite sono in realtà dei giudizi critici, in quanto tali del tutto legittimi e derivanti da una lettura dello spot della , basata in modo Parte_1
logico, ragionato e motivato sulla sequenza delle immagini e dalle frasi del parlato contenute nello spot televisivo. Si trattava pertanto di affermazioni
Pag. 9 di 22 che rientrano del tutto e innegabilmente all'interno del diritto di cronaca e critica giornalistica.
Fissata udienza di comparizione delle parti, il Giudice, all'esito, tratteneva in decisione la causa sulle epigrafate conclusioni delle parti.
L'eccezione di improcedibilità della domanda è stata superata dalla tempestiva attivazione della procedura di mediazione prevista dal D.M. 28 del 2010 dinanzi l'organismo di mediazione (ADR).
1) GLI SPOT E GLI ARTICOLI CENSURATI
a) Primo articolo censurato pubblicato in data 30.08.2022 dal titolo:
“ACQUA SAN BENEDETTO, CHIESTA CENSURA PER SPOT
CON TT AN CHE INVITA A SOSTITUIRE LA
COLAZIONE CON L'ACQUA”;
Deve innanzi tutto essere fornita una accurata descrizione del video pubblicitario in questione, nella sua versione originaria che è stato poi fatto oggetto del primo degli articoli.
Il video dura di circa 30 secondi ed in esso appare Parte_2
svegliarsi in camera da letto al suono della sveglia (ore 7.19) con una bottiglia di acqua in primo piano sul comodino;
la scena Parte_1
stacca e si sposta in cucina ove si vede la protagonista intenta a sfogliare una nota rivista di moda e sul tavolo due bottiglie d'acqua e Parte_1
in quel frangente escono dal tostapane due fette di pane tostato bruciate con disappunto della protagonista;
la scena stacca ancora, e si vede la protagonista già pronta ad uscire di casa, che afferra una delle bottiglie di acqua che erano sul tavolo e metterla in borsa;
la scena Parte_1
Pag. 10 di 22 stacca nuovamente del tutto e si vede la protagonista seduta ad una scrivania che sta scrivendo al computer con davanti a sé una bottiglia di acqua , e da una rivista posta davanti a sé la sua stessa Parte_1
immagine si rivolge a lei dicendo: “Sempre così bella e in forma”, a cui la protagonista risponde: “Grazie Ely”e la sua immagine risponde: “Ma hai un segreto?” e lei risponde: “Ascolto il mio corpo, bevo acqua
[...]
, leggera ma con tanti nutrienti preziosi. Risultato – benessere e Parte_1
bellezza”; la scena stacca nuovamente e la protagonista in piedi afferma:
“San Benedetto – My Secret”.
L'articolo censurato afferma: “Da qualche giorno su Instagram è scoppiata una polemica sollevata dalla pagina di per gli spot Parte_3
pubblicitari dell'acqua che ha scelto come protagonista Parte_1
La pubblicità che promuove l'acqua minerale e un Parte_2
nuovo succo di frutta privo di zuccheri aggiunti, veicolerebbero un messaggio errato sulla prima colazione. La trama dello spot è semplice, si sveglia e va a fare colazione. Quando si accorge che Parte_2
le due fette di pane nel tostapane si bruciano, decide di uscire senza mangiare, portando con sé solo una bottiglia di acqua . Parte_1
Nella scena successiva, la parla con sé stessa ritratta in primo Pt_2
piano sulla copertina di una rivista di moda, che si congratula e le chiede:
“Sempre così bella in forma! Ma qual è il tuo segreto?”. La risposta è:
“Ascolto il mio corpo e bevo un'acqua leggera con tanti nutrienti preziosi
(calcio e magnesio)”. La pubblicità secondo Aestetica Sovietica lascia intendere che l'acqua possa sostituire un pasto grazie ai suoi “nutrienti preziosi” cosa molto difficile data la risibile quantità di sali contenuta nell'acqua e l'assenza di calorie. Lo schema si ripete in modo simile anche
Pag. 11 di 22 negli altri spot del nuovo succo di frutta San Benedetto denominato
Succoso Zero. In questo caso il riferimento al salto dei pasti come strumento di bellezza e benessere sembra ancora ancora più esplicito.
Questa volta la è insieme a un'amica, che le chiede: “Quanto Pt_2
conta per te la colazione?”. La risposta gioca sulle parole: “Da 1 a 10?
Zero…Succoso Zero!”… Impossibile non mettere in relazione il fatto che la showgirl abbia sostituito la colazione con le sostanze nutrienti contenute nell'acqua. In un'intervista a Open3, dice di aver Parte_3
ricevuto decine di messaggi da parte persone che soffrono di disturbi alimentari. Anche diversi nutrizionisti hanno notato il messaggio subliminale che invita a saltare la colazione, dal momento che avalla un comportamento molto diffuso tra chi soffre di disturbi alimentari e tende a sostituire il cibo con liquidi per ottenere un falso senso di sazietà. La questione nei prossimi giorni verrà presa in esame dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria che ha ricevuto diverse segnalazioni e sembra intenzionato a esaminare il caso e prendere una decisione con una certa urgenza. Secondo alcuni addetti ai lavori oltre alla questione del messaggio subliminale, il problema interessa anche i produttori di alimenti per la prima colazione che vedrebbero 'svalutare' il loro ruolo ritenuto essenziale in tutti i regimi alimentari corretti”.
b) Secondo articolo di data 04.10.2022 dal titolo “ Parte_2
STOP ALLO SPOT DELL'ACQUA MINERALE SAN
[...]
BENEDETTO CENSURATO DALLO IAP” e modificato e integrato in data 05.10.2022 con l'articolo dal titolo
“ STOP ALLO SPOT DELL'ACQUA Parte_2
MINERALE SAN “ Parte_1
Pag. 12 di 22 Cont Secondo gli assunti del convenuto questi aveva contattato lo per avere informazioni sullo spot della e con mail di data 04.10.2022 Parte_1
Cont lo aveva comunicato che “con riferimento al messaggio in oggetto, la informiamo che il Comitato di Controllo è intervenuto segnalando all'inserzionista le criticità sul piano comunicazionale della rappresentazione veicolata, che nella sua brevità e probabilmente al di là delle intenzioni, sembra suggerire che la colazione della stessa Pt_2
rovinata dal fatto che le fette di pane che stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un'acqua “leggera ma con tanti nutrienti preziosi”. Il Comitato ha pertanto segnalato l'improprietà di tale espressione, considerando che i nutrienti evidenziati a video “calcio e magnesio” sono comuni alle acque minerali, laddove invece lo spot nel complesso sembra attribuire all'acqua pubblicizzata un pregio differenziale che di fatto non emerge con chiarezza. In risposta,
l'inserzionista ha comunicato che la campagna in questione è stata sospesa, manifestando l'impegno a elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati”.
Seguiva quindi il secondo articolo che affermava: “La pubblicità con che promuove l'acqua minerale è stata Parte_2 Parte_1
sospesa”, che la si era impegnata ad “elaborare una nuova Parte_1
comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati” e che “La decisione è stata presa dal Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, dopo la polemica sollevata a fine agosto sulla pagina di Instagram di (profilo che si occupa di analisi Parte_3
sociali, culturali e politiche) che sottolineava la scorrettezza del messaggio sulla prima colazione (…)”.
Pag. 13 di 22 Il giorno successivo 05.10.2022, la diffondeva una nota Parte_1
stampa nella quale affermava che “Il Gruppo San Benedetto smentisce la notizia che la campagna di comunicazione, con protagonista Parte_2
sia stata oggetto di censura o sospensione a seguito di decisione
[...]
del Giurì della Pubblicità”.
Veniva quindi pubblicato il secondo articolo che affermava: “La pubblicità con che promuove l'acqua minerale è Parte_2 Parte_1
stata sospesa (così dichiara l'azienda). C'è di più la ha Parte_1
sottoscritto l'impegno a “elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati” questo a seguito di un intervento del
Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria, dopo la polemica sollevata a fine agosto sulla pagina di Instagram di Parte_3
(profilo che si occupa di analisi sociali, culturali e politiche) che
[...]
sottolineava la scorrettezza del messaggio sulla prima colazione. Lo spot esordisce con le immagini di dopo il risveglio mattutino. Parte_2
La scena mostra la showgirl che si accorge di avere bruciato le fette biscottate nel tostapane e decide di uscire portando con sé solo una bottiglia di acqua . Lo spot di che ha fatto Parte_1 Parte_1
discutere. Nelle immagini successive, parla con Parte_2
l'immagine di sé stessa ritratta in primo piano sulla copertina di una rivista, che si congratula e le chiede: “Sempre così bella in forma! Ma qual è il tuo segreto?”. La risposta è: “Ascolto il mio corpo e bevo un'acqua leggera con tanti nutrienti preziosi (calcio e magnesio)”.
Secondo Aestetica Sovietica la pubblicità lascia intendere che l'acqua possa sostituire un pasto grazie ai suoi “nutrienti preziosi” peraltro del tutto analoghi a quelli presenti nelle altre acque minerali che come tali non
Pag. 14 di 22 sono in grado di sostituire, sotto un profilo nutrizionale, un pasto. Il
Comitato di Controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria ha segnalato le criticità dello spot che “al di là delle intenzioni, sembra suggerire che la colazione della stessa rovinata dal fatto che le Pt_2
fette di pane che stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un'acqua leggera ma con tanti nutrienti preziosi”. Il
Comitato ne evidenzia anche la scorrettezza quando il testo sottolinea la presenza di nutrienti preziosi come “calcio e magnesio”. Si tratta di sali minerali presenti anche nelle altre acque minerali. Per questo motivo la legislazione sui messaggi promozionali dei prodotti alimentari vieta
l'evidenziazione di una caratteristica comune a tutti i prodotti della stessa categoria merceologica. Lo spot – sottolinea il Comitato di controllo dello
Iap – a dispetto della norma sembra attribuire all'acqua un Parte_1
pregio per la presenza di questi sali. Aggiornamento del 5 ottobre 2022
San Benedetto - Il Gruppo San Benedetto – in un comunicato inviato in redazione smentisce la notizia che la campagna di comunicazione, con protagonista sia stata oggetto di censura o sospensione Parte_2
a seguito di decisione del Giurì della Pubblicità. È vero che il Comitato di controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria e il Giurì non hanno emesso alcuna ingiunzione o sentenza contro lo spot, ma hanno segnalato all'azienda le scorrettezze del messaggio. La fondatezza di queste osservazioni trova riscontro nella decisione dell'azienda di impegnarsi “a elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati”. In effetti lo spot non è più in onda sugli schermi tv. Per quanto riguarda i social di san , abbiamo rilevato che dalla metà del Parte_1
mese di ottobre 2022 lo spot è ancora visibile ma in una versione ridotta di
Pag. 15 di 22 15 secondi (anziché gli originali 30) perché sono state tolte le immagini considerate critiche”.
2) DIRITTO DI CRITICA
Ad avviso di questo giudice gli articoli censurati dall'attrice possono ritenersi espressione del diritto di critica.
Premesso che anche le testate giornalistiche on line sono sottoposte pacificamente alla legge sulla stampa, va ricordato che in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto (Cass. n. 4955/24). In tema di diffamazione a mezzo stampa, inoltre l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Va altresì evidenziato che il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere attribuito o escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi invece giudicare la portata complessiva del medesimo
Pag. 16 di 22 con riferimento anche all'accostamento e l'accorpamento di notizie, ove utilizzate nella consapevolezza che il pubblico le potrà intendere, avuto riguardo al tono complessivo e alla titolazione dell'articolo.
Nel caso di specie nell'articolo in questione risulta evidente l'esercizio di un diritto di critica, in cui quanto l'autore ha inteso dare la propria opinione sullo spot televisivo in questione sia riportando quanto espresso su di un social (pagina di Instagram di ”) da altro soggetto e Parte_3
facendolo proprio, sia espressamente affermando (Impossibile non mettere in relazione il fatto che la showgirl abbia sostituito la colazione con le sostanze nutrienti contenute nell'acqua) che nello spot in questione veniva suggerito nel pubblico un messaggio errato, ovvero che la colazione poteva essere sostituita con l'assunzione di sola acqua.
Tale interpretazione non può definirsi falsa, come affermato da parte attrice, anche tenuto conto del diverso contenuto che il requisito della veridicità della notizia assume nel diritto di critica, ma sicuramente verosimile. Infatti, il filmato pubblicitario gioca all'evidenza sul non visto e non detto con sapienti stacchi di montaggio tra i vari momenti della mattinata della protagonista. Non viene fatto vedere che questa non fa la colazione, ma lo si intuisce dal fatto di inquadrare i toast bruciati che escono dal tostapane e dalla smorfia della protagonista. Poi viene fatta vedere che dal tavolo della cucina, comunque vuoto, la protagonista, già pronta per uscire, prende solo l'acqua pubblicizzata che si rivede poi in un'ipotetica situazione di lavoro ove viene valorizzata ed enfatizzata la forma fisica della protagonista che lei stessa attribuisce all'acqua ed ai suoi nutrienti definiti “preziosi”.
Pag. 17 di 22 Può quindi essere affermato che il giornalista esprima la propria opinione interpretando il volutamente “non detto” dallo spot, senza fare affermazioni non veritiere proprio perché non viene detto nulla di contrario a quanto visivamente contenuto nel video, ma si critica la suggestione che esso crea nello spettatore. L'autore inoltre usa toni assolutamente contenuti, senza eccedere in alcun modo nelle espressioni usate, di talchè tale primo articolo non può ritenersi in alcun modo lesivo della reputazione dell'attrice, ma lecita espressione del diritto di critica.
Con riguardo al secondo articolo, va osservato che esso non viene tanto censurato per il riferimento al secondo spot televisivo che viene citato, ma per il contenuto del titolo e del testo nella parte in cui avrebbe riportato falsamente l'avvenuta censura per decisione del Comitato di Controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. Effettivamente nel titolo dell'articolo pubblicato il giornale afferma lo stop nella diffusione dello spot sarebbe avvenuto a seguito della censura del Comitato di Controllo dello IAP. Esso traeva spunto dalla comunicazione ricevuta via mail in data
4.10.22 dal giornale da parte della segreteria del Comitato che affermava :
“Con riferimento al messaggio in oggetto, la informiamo che il Comitato di
Controllo è intervenuto segnalando all'inserzionista le criticità sul piano comunicazionale della rappresentazione veicolata che, nella sua brevità e probabilmente al di là delle intenzioni sembra suggerire che la colazione della stessa rovinata dal fatto che le fette di pane che stanno che Pt_2
stava tostando si sono bruciate, sia stata in qualche modo compensata da un'acqua leggera “con tanti nutrienti preziosi”. Il Comitato ha per altro segnalato l'improprietà di tale espressione considerando che i nutrienti evidenziati a video “calcio e magnesio” sono comuni alle acque minerali
Pag. 18 di 22 mentre invece lo spot nel complesso sembra attribuire all'acqua pubblicizzata un pregio differenziale che di fatto non l'emerge con chiarezza. In risposta l'inserzionista ha comunicato la campagna in questione è stata sospesa, manifestando l'impegno a elaborare una nuova comunicazione che possa superare gli aspetti critici rilevati”.
Tuttavia, il giorno successivo, veniva emesso una nota stampa dalla
[...]
con cui si chiariva che: “Il Gruppo San Benedetto smentisce la Parte_1
notizia che la campagna di comunicazione, con protagonista Parte_2
sia stata oggetto di censura o sospensione a seguito di decisione
[...]
del Giurì della Pubblicità”.
Preso atto della smentita, il giornale usciva con un altro articolo, in sostituzione del precedente, dove non solo era stato modificato il titolo, ma si dava atto di quanto affermato dalla società . A differenza Parte_1
di quanto affermato dall'attore, era stato anche modificato il testo, tanto che non si utilizzava più il termine “censura”, e veniva riportato fedelmente il contenuto della comunicazione della società attrice e dei rilievi operati dal
Comitato di Controllo dello IAP in relazione ai due spot della
[...]
. Parte_1
Ad avviso di questo giudice il convenuto, con detta modalità, ha attuato in modo corretto, spontaneamente, la rettifica della notizia inesatta pubblicata.
Deve innanzi tutto essere premesso che l'art. 8 della L. 47/1948 possa applicarsi in via analogica anche alle pubblicazioni on line onde consentire alla norma di rispondere alle esigenze di tutela portate dall'evoluzione tecnologica, richiamando sul punto la sentenza della Cassazione Penale
(S.U. n. 31022/15), la quale ha equiparato la testata telematica a quella
Pag. 19 di 22 tradizionale, entrambe ricadenti nel concetto di “stampa, oltre alla sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.23469/2016, ove è stato statuito che: “La tutela costituzionale assicurata dal comma 3 dell'art. 21 Cost. alla stampa
è applicabile al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico qualora possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale tradizionale su supporto cartaceo”.
Ora L'art. 8 l. 47/1948 (così come modificato dall'art. 42 l. 416/1981) pone a carico del direttore o, comunque, del responsabile di una testata – sia essa un quotidiano, un periodico o un'agenzia di stampa – «l'obbligo di fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale». L'istituto della rettifica è quindi una facoltà dell'interessato diretta ad evitare che la pubblicazione offensiva possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati.
Ne segue che in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una rettifica non determina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive (Cass.
1152/2021).
Nel caso di specie la modifica dell'articolo ha comportato una tempestiva rettifica da parte dell'autore con l'eliminazione delle parti non veritiere dello stesso, avvenuta già il giorno successivo.
Pag. 20 di 22 Deve ritenersi che la rettifica operata abbia di fatto non solo ridotto il danno, ma evitato che esso sorgesse, in considerazione del fatto che l'articolo con la notizia inesatta è rimasto sul web solo un giorno ed è stato prontamente sostituito.
Conseguentemente, l'inesattezza della notizia riportata, essendo rimasta sul web per pochissimo tempo, non ha determinato un danno non patrimoniale quantificabile non essendo per ciò solo stata lesa la credibilità o la reputazione dell'azienda, né in tal senso vi è stata alcuna specifica allegazione e/o elemento di prova da parte della convenuta, che si limita ad affermare l'esistenza di un danno in termini generali.
Ciò premesso, la domanda svolta da parte attrice non può trovare accoglimento.
3) DOMANDA DI CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da parte convenuta va disattesa in quanto non ricorrono i presupposti di legge. Infatti, il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma
3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo (Cass. n. 36591/23), ipotesi che nel caso di specie non ricorre.
4) SPESE DI LITE
Pag. 21 di 22 Stante la sua soccombenza, parte attrice dovrà rifondere le spese di lite al convenuto che si liquidano in relazione al disputatum (scaglione valore indeterminabile-complessità media), nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia definitivamente decidendo:
- Rigetta la domanda svolta da parte attrice;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto;
- Condanna l'attore a rifondere le spese di lite del convenuto, che liquida in 10.860,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Venezia, 15.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
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