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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 284/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE RO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4616/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
A.e G. Riscossioni S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bacoli - Sede 80070 Bacoli NA
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2153/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063006230006695 ALTRI TRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società AG, nella qualità di concessionaria dei servizi di riscossione del Comune di Bacoli, notificò il
25.7.2024 ad Nominativo_1, presso Resistente_1 alla Indirizzo_1, l'intimazione di pagamento n. 1063006230006695 avente ad oggetto l'omesso versamento al comune di Bacoli dell'Ici negli anni 2013, 2014, 2015, 2021, della Tares nell'anno 2021 e dell'Imu nell'anno 2021.
L'intimazione trovava il suo presupposto sulle seguenti ingiunzioni di pagamento:
57370 del 12/12/2014
103540 del 23/12/2015
143799 del 2.9.2016
130270 del 27/09/2016
150554 del 15/06/2017
167442 del 12/12/2017
181562 del 06/09/2018
1063006210022604 del 18/10/2021
1063006210022486 del 18/10/2021
1063006210033142 del 30/11/2021
1063006210033234 del 30/11/2021.
Resistente_1, nella qualità di erede della Nominativo_1, impugnò l'atto alla CGT di primo grado di Napoli eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta decadenza e la prescrizione, la violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione.
Costituitasi in giudizio la concessionaria chiese che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso, perché non erano stati impugnati gli atti presupposti e, comunque, che fosse confermata l'intimazione.
La CGT con sentenza n. 2153 emessa all'udienza del 29.1.2025 e depositata il 7.2.2025 accolse parzialmente il ricorso annullando l'intimazione pagamento n. 1063006230006695 con riferimento alle sole ingiunzioni
57370
103540
143799
130270
150554
167442
181562 compensando le spese. La sentenza è stata appellata dalla AG che ha chiesto la riforma parziale della sentenza nella parte in cui aveva annullato l'intimazione perché aveva ravvisato vizi della notifica degli atti presupposti.
Costituitosi in giudizio, Resistente_1 ha chiesto la conferma della sentenza, con vittoria di spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha con il primo motivo sostenuto la erroneità della decisione nella parte in cui i primi giudici hanno rilevato vizi di notifica delle ingiunzioni.
I primi giudici hanno affermato che la notifica delle ingiunzioni
3-143799
5-150554
6-167442
7-181562
non sarebbe regolare perché non era stata inviata la raccomandata informativa, necessaria, a loro avviso, in quanto il plico era stato consegnato a persona diversa dal destinatario, tale Nominativo_2.
Dalla documentazione prodotta risulta che per le ingiunzioni
3-143799
5-150554
l'appellante ha prodotto la sola ricevuta di spedizione di una raccomandata semplice, mentre, ad avviso di questo giudice, avrebbe dovuto inviare raccomandata con avviso di ricevimento perché l'atto era stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
In relazione alle ingiunzioni
1-57370
2-103540
3-143799
4-130270
5-150554
in data 13.2.2018 a mezzo del servizio postale fu notificato il preavviso di ipoteca n. 171220 con consegna a persona qualificatasi come figlio del destinatario, notifica regolare.
La notifica del preavviso ha avuto come conseguenze: l'interruzione del termine di prescrizione;
l'impossibilità di eccepire la prescrizione maturata eventualmente in epoca antecedente alla notifica del preavviso, perché la pretesa a quella data, 13 febbraio 2018, si è consolidata.
l'impossibilità di sollevare eccezioni sulla notifica degli atti precedenti in quanto la pretesa a quella data si è consolidata.
Per le ingiunzioni:
6-1677442 dagli allegati 14 e 15 prodotti in primo grado risulta che l'atto fu notificato dal messo con consegna a persona qualificatasi come figlio del destinatario;
7-181562 dagli allegati 16 e 17 prodotti in primo grado risulta che l'atto fu notificato dal messo con consegna a persona qualificatasi come figlio del destinatario.
Il collegio rileva la irregolarità della notifica, eseguita dal messo con consegna a persona di famiglia, non seguita dall'invio della raccomandata informativa
Ed invero l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Non pertinente è, pertanto, il richiamo fatto dall'appellante al comma 161 della legge finanziaria 2007.
L'appellato ha anche eccepito il decorso del termine di prescrizione, eccezione accolta dai primi giudici con riferimento alle ingiunzioni
57370
103540
143799
130270
150554.
Il capo della decisione va riformato.
Dalla documentazione prodotta risulta che:
atto n. 57370, in data 13.2.2018 è stato notificato il preavviso per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 13.2.2023
atto n. 103540, in data 13.2.2018 è stato notificato il preavviso per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 13.2.2023
atto n. 143799, in data 13.2.2018 è stato notificato il preavviso per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 13.2.2023 atto n. 130270 notificato il 27.9.2016 per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 27.9.2021;
atto n. 150554, notificato il 15.6.2017 per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto 15.6.2022.
I primi giudici hanno ritenuto non applicabile la sospensione prevista dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza sanitaria perché il carico tributario non sarebbe stato affidato al concessionario nel periodo di sospensione.
Così non è.
Va difatti chiarito che l'anzidetta normativa ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto a favore degli Enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi, uno slittamento dei termini, di talché deve darsi atto che non sempre risulta chiaro come addivenire ad un esatto calcolo dei termini di prescrizione e decadenza che gli Uffici devono rispettare per la notifica di accertamenti e atti della riscossione.
Orbene, il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (pari a 542 giorni).
Calcolando il periodo di sospensione, il termine di prescrizione non è decorso.
L'appello del concessionario va pertanto accolto parzialmente, confermando l'annullamento della intimazione solo con riferimento alle ingiunzioni
1677442
181562
e confermando l'intimazione in relazione alle ingiunzioni:
n. 143799
n. 150554
n. 57370
n. 103540
n. 130270.
Spese compensate sia per l'esistenza di contrasti sia sulla questione delle notifiche, sia sulla interpretazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello annullando l'intimazione con riferimento alle ingiunzioni 1677442 e 181562, confermandola nel resto.
Compensa le spese del grado
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE RO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4616/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
A.e G. Riscossioni S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bacoli - Sede 80070 Bacoli NA
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2153/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063006230006695 ALTRI TRIBUTI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società AG, nella qualità di concessionaria dei servizi di riscossione del Comune di Bacoli, notificò il
25.7.2024 ad Nominativo_1, presso Resistente_1 alla Indirizzo_1, l'intimazione di pagamento n. 1063006230006695 avente ad oggetto l'omesso versamento al comune di Bacoli dell'Ici negli anni 2013, 2014, 2015, 2021, della Tares nell'anno 2021 e dell'Imu nell'anno 2021.
L'intimazione trovava il suo presupposto sulle seguenti ingiunzioni di pagamento:
57370 del 12/12/2014
103540 del 23/12/2015
143799 del 2.9.2016
130270 del 27/09/2016
150554 del 15/06/2017
167442 del 12/12/2017
181562 del 06/09/2018
1063006210022604 del 18/10/2021
1063006210022486 del 18/10/2021
1063006210033142 del 30/11/2021
1063006210033234 del 30/11/2021.
Resistente_1, nella qualità di erede della Nominativo_1, impugnò l'atto alla CGT di primo grado di Napoli eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta decadenza e la prescrizione, la violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione.
Costituitasi in giudizio la concessionaria chiese che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso, perché non erano stati impugnati gli atti presupposti e, comunque, che fosse confermata l'intimazione.
La CGT con sentenza n. 2153 emessa all'udienza del 29.1.2025 e depositata il 7.2.2025 accolse parzialmente il ricorso annullando l'intimazione pagamento n. 1063006230006695 con riferimento alle sole ingiunzioni
57370
103540
143799
130270
150554
167442
181562 compensando le spese. La sentenza è stata appellata dalla AG che ha chiesto la riforma parziale della sentenza nella parte in cui aveva annullato l'intimazione perché aveva ravvisato vizi della notifica degli atti presupposti.
Costituitosi in giudizio, Resistente_1 ha chiesto la conferma della sentenza, con vittoria di spese e loro distrazione al difensore anticipatario.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha con il primo motivo sostenuto la erroneità della decisione nella parte in cui i primi giudici hanno rilevato vizi di notifica delle ingiunzioni.
I primi giudici hanno affermato che la notifica delle ingiunzioni
3-143799
5-150554
6-167442
7-181562
non sarebbe regolare perché non era stata inviata la raccomandata informativa, necessaria, a loro avviso, in quanto il plico era stato consegnato a persona diversa dal destinatario, tale Nominativo_2.
Dalla documentazione prodotta risulta che per le ingiunzioni
3-143799
5-150554
l'appellante ha prodotto la sola ricevuta di spedizione di una raccomandata semplice, mentre, ad avviso di questo giudice, avrebbe dovuto inviare raccomandata con avviso di ricevimento perché l'atto era stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
In relazione alle ingiunzioni
1-57370
2-103540
3-143799
4-130270
5-150554
in data 13.2.2018 a mezzo del servizio postale fu notificato il preavviso di ipoteca n. 171220 con consegna a persona qualificatasi come figlio del destinatario, notifica regolare.
La notifica del preavviso ha avuto come conseguenze: l'interruzione del termine di prescrizione;
l'impossibilità di eccepire la prescrizione maturata eventualmente in epoca antecedente alla notifica del preavviso, perché la pretesa a quella data, 13 febbraio 2018, si è consolidata.
l'impossibilità di sollevare eccezioni sulla notifica degli atti precedenti in quanto la pretesa a quella data si è consolidata.
Per le ingiunzioni:
6-1677442 dagli allegati 14 e 15 prodotti in primo grado risulta che l'atto fu notificato dal messo con consegna a persona qualificatasi come figlio del destinatario;
7-181562 dagli allegati 16 e 17 prodotti in primo grado risulta che l'atto fu notificato dal messo con consegna a persona qualificatasi come figlio del destinatario.
Il collegio rileva la irregolarità della notifica, eseguita dal messo con consegna a persona di famiglia, non seguita dall'invio della raccomandata informativa
Ed invero l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., l'invio della raccomandata informativa anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte.
Non pertinente è, pertanto, il richiamo fatto dall'appellante al comma 161 della legge finanziaria 2007.
L'appellato ha anche eccepito il decorso del termine di prescrizione, eccezione accolta dai primi giudici con riferimento alle ingiunzioni
57370
103540
143799
130270
150554.
Il capo della decisione va riformato.
Dalla documentazione prodotta risulta che:
atto n. 57370, in data 13.2.2018 è stato notificato il preavviso per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 13.2.2023
atto n. 103540, in data 13.2.2018 è stato notificato il preavviso per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 13.2.2023
atto n. 143799, in data 13.2.2018 è stato notificato il preavviso per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 13.2.2023 atto n. 130270 notificato il 27.9.2016 per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 27.9.2021;
atto n. 150554, notificato il 15.6.2017 per cui il termine di prescrizione sarebbe scaduto 15.6.2022.
I primi giudici hanno ritenuto non applicabile la sospensione prevista dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza sanitaria perché il carico tributario non sarebbe stato affidato al concessionario nel periodo di sospensione.
Così non è.
Va difatti chiarito che l'anzidetta normativa ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto a favore degli Enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi, uno slittamento dei termini, di talché deve darsi atto che non sempre risulta chiaro come addivenire ad un esatto calcolo dei termini di prescrizione e decadenza che gli Uffici devono rispettare per la notifica di accertamenti e atti della riscossione.
Orbene, il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (pari a 542 giorni).
Calcolando il periodo di sospensione, il termine di prescrizione non è decorso.
L'appello del concessionario va pertanto accolto parzialmente, confermando l'annullamento della intimazione solo con riferimento alle ingiunzioni
1677442
181562
e confermando l'intimazione in relazione alle ingiunzioni:
n. 143799
n. 150554
n. 57370
n. 103540
n. 130270.
Spese compensate sia per l'esistenza di contrasti sia sulla questione delle notifiche, sia sulla interpretazione della normativa emergenziale in tema di sospensione dei termini.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello annullando l'intimazione con riferimento alle ingiunzioni 1677442 e 181562, confermandola nel resto.
Compensa le spese del grado