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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 27.11.2025, ore 9:15, davanti al g.o.p. SE AC, chiamato il processo iscritto al n. 16641/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Fiorentino per parte attrice che conclude come in atto introduttivo e note conclusive e chiede la condanna alle spese come da nota spese in atia;
discute brevemente la causa e chiede che venga decisa. Nessuno è presente per parte convenuta
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:38, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa SE
AC, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura
1 in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11641/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
in persona del Legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in AN Via Ignazio Gardella n. 2 partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro
Imprese di AN , rappresentata e difesa dall' Avv. Sergio Fiorentino P.IVA_1
( fax 091.6124487) e Corinna Carannante Email_1
( giusta procura generale alle liti del Email_2
06.07.2011 ai rogiti in Notar di AN Rep. 28321 Racc. n. 8245 Persona_1
ATTRICE
CONTRO
, nato ad [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria PA TA ( Email_3 giusta procura rilasciata su foglio separato allegata in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: ripetizione indebito ex art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda avanzata dalla nei confronti del sig. Parte_1
; CP_1
➢ in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del
[...] convenuto, della somma di € 18.452,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito della sentenza della Corte d'appello di Palermo (07/07/2022) fino al soddisfo;
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
➢ condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali che vanno liquidate in complessive € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria
PA TA dichiaratasi antistataria.
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 convenuto in giudizio il sig. al fine di ottenere la sua condanna alla CP_1 restituzione di € 32.547,10, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal
07/07/2022 sino al soddisfo.
La società attrice ha esposto che, con atto di citazione del 28/04/2013, il sig.
[...]
ha incoato giudizio innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti della CP_1 [...]
per il ristoro dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale Parte_1 occorso in data 25/04/2010 chiedendo la condanna della Compagnia convenuta al pagamento della ulteriore complessiva somma di € 817.427,58, dopo avere percepito nella fase extragiudiziale, in data 27/08/2012, l'importo di € 51.000,00 ed ha dedotto che il Tribunale di Trapani, con sentenza dell'08/08/2017 n.717, ha liquidato al sig.
a titolo di risarcimento, la complessiva somma di € 437.396,70. CP_1
La ha precisato di avere pagato al sig. in data Parte_1 CP_1
21/09/2017, la somma di € 187.650,00 e, in data 02/01/2019, l'ulteriore somma di €
14.344,00 proponendo, nel frattempo, gravame avverso la sentenza emessa dal
Tribunale di Trapani;
ha evidenziato che, con sentenza del 07/07/2022 n. 1179, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato il complessivo danno patito dal danneggiato in complessivi € 220.446,90 e, considerato che la società aveva pagato complessivamente € 252.994,00 (€ 51.000,00 + €
187.650,00 + € 14.344,00), ha chiesto la restituzione dell'importo di € 32.547,10 (€
252.994,00 - € 220.446,90), a suo dire, indebitamente trattenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 07/07/2022 al soddisfo.
Costituitosi in giudizio, il sig. ha eccepito, preliminarmente, la CP_1 nullità della domanda attrice perché generica e, nel merito, ha chiesto il rigetto della
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stessa perché infondata in fatto ed in diritto sostenendo che l'acconto di € 51.000,00 corrisposto nel settembre 2012, prima dell'instaurazione del giudizio, non doveva essere computato ai fini del quantum oggetto della domanda giudiziaria in quanto già detratto dal complessivo importo liquidato nella sentenza emessa dal Tribunale di Trapani;
ha evidenziato, pertanto, che la a seguito della suddetta pronuncia di Parte_1 primo grado, gli ha corrisposto complessivamente la somma di € 201.994,00 ovvero €
187.650,00 ed 14.344,00, conseguentemente, lo stesso ha diritto a ottenere l'ulteriore somma di € 18.452,90, quale differenza tra quanto riconosciutogli nella sentenza della
Corte d'Appello di Palermo e quanto effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
somma per la quale ha avanzato domanda riconvenzionale.
All'esito dell'istruzione probatoria, solo documentale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del
06/02/2025 e successivamente, per riorganizzazione del ruolo, all'udienza del
27/11/2025.
Eccezione nullità citazione per genericità
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, peraltro del tutto generica, sollevata dal convenuto, fondata su una asserita indeterminatezza della domanda.
Per aversi nullità della citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164
c.p.c., è necessario che il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda.
L'identificazione dell'oggetto della domanda non deve essere limitata alla parte di essa destinata a contenere le conclusioni ma va estesa anche alla parte espositiva del contenuto dell'atto di citazione e della documentazione ad esso allegata, producendosi la nullità solo quando vi è una carenza assai grave quale l'omissione, la mancanza o la assoluta incertezza della domanda. Ne consegue, pertanto, che laddove dall'esame dell'atto emergono, in maniera chiara ed incontrastata, sia l'oggetto della domanda sia le ragioni di diritto che l'attore ha inteso porre a fondamento delle proprie pretese sia l'esposizione dei fatti, non può dichiararsi la nullità della citazione che deve, ad ogni
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modo, considerarsi sanata quando il convenuto medesimo si sia costituito e difeso nel merito, articolando ed assumendo prove, con ciò dimostrando di aver capito le ragioni del suo coinvolgimento in giudizio (cfr. Cass. civ. 15/05/2013 n. 11751 e Cass. civ.
25/11/2003 n. 17941).
Orbene, nella fattispecie in esame, non può parlarsi di nullità della citazione atteso che dall'esame complessivo dell'atto introduttivo si evince che parte attrice ha chiesto la restituzione dell'importo di € 32.547,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria
(petitum) che il convenuto avrebbe indebitamente percepito a seguito della liquidazione del danno riconosciuto dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 07/07/2022
n. 1179 ed ha allegato documentazione in forza della quale ha richiesto tale somma
(causa petendi); in ogni caso il convenuto si è costituio e difeso nel merito con ciò dimostrando di aver capito compiutamente la domanda attrice.
Accertamento della fondatezza della domanda attrice e domanda riconvenzionale del convenuto
In punto di diritto, innanzitutto, va detto che colui che agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa che giustifichi il pagamento per la parte che ritiene non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo, unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale, della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
“L'attore in una causa di indebito oggettivo, ovvero colui che agisce assumendo di aver ingiustamente effettuato un pagamento, a causa della mancanza, genetica o sopravvenuta, di una idonea causa giustificatrice è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando
l'esistenza di un fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni” (cfr. Cass.
13/06/2018 n. 15377; Cass. 27/11/2018 n. 30713; Cass. civ. 23/04/2013 n. 9764 e Cass. civ.14/05/2012 n. 7501).
Nel caso che ci occupa, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che, per il sinistro per il quale il ha proposto il giudizio avanti il Tribunale di Trapani, CP_1 la società attrice ha pagato al danneggiato l'importo di € 51.000,00 nella fase
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extragiudiziale nonché, dopo la sentenza di primo grado, in data 21/09/2017, la somma di € 187.650,00 e, in data 02/01/2019, l'ulteriore somma di € 14.344,00 (cfr. docc. 2 – 4
– 5 produzione attrice).
Va rilevato che il Tribunale di Trapani nel giudizio di primo grado, con sentenza dell'08/08/2017 n. 717, ha liquidato al sig. la complessiva somma di € CP_1
437.396,70, comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data della sentenza, detratto il
25% in ragione del ritenuto concorso di colpa, di cui € 195.861,89 per danno non patrimoniale e la rimanente somma per danni derivanti da perdita di chance ed ha condannato la al pagamento del 75% delle spese di lite Parte_1 compensando il restante 25%.
Nel giudizio di appello, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, con pronuncia del 07/07/2022 n. 1179 ha rideterminato in complessivi €
220.446,90 il danno patito dal condannando quest'ultimo al rimborso, CP_1 in favore della citata Compagnia di assicurazione, al pagamento dei quattro quinti delle spese di lite e compensando il restante quinto.
Fatte queste premesse, in ordine al solo importo dovuto per il risarcimento, la
[...]
evidenziando di avere pagato al Renda complessivamente l'importo di € Parte_1
252.994,00 (€ 51.000,00 + € 187.650,00 + € 14.344,00), ha chiesto la restituzione della somma di € 32.547,10 (€ 252.994,00 - €220.446,90), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del 07/07/2022 al soddisfo, sostenendo di avere versato più di quanto dovuto.
A ben vedere, la domanda attrice appare priva di pregio e, dunque, non meritevole di accoglimento.
Invero, nella già menzionata sentenza del Tribunale di Trapani risulta che al è CP_1 stato riconosciuto l'importo pari ad € 179.778,00 per danno non patrimoniale da invalidità permanente e l'importo pari ad € 52.127,50 per danno non patrimoniale da inabilità temporanea e così complessivamente € 231.915,50 in valori attuali.
Il Giudice ha poi precisato che, sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, è stata necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta
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attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi procedere alla rivalutazione applicando gli interessi e la rivalutazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995.
Inoltre, il Tribunale di Trapani ha specificato: “Si perviene, dunque, alla conclusione per cui la somma complessivamente dovuta al ricorrente – detratti dalla somma devalutata di euro 231.944,19 l'acconto devalutato (per un totale di euro 47.842,40) alla data del sinistro (Cass. Civ. n. 6357/2011 e n. 3747/2005) – a titolo di danno non patrimoniale (euro 166.101,79), comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, è pari ad euro 195.861,89” (cfr. pagg. 22 – 23 e 24 sentenza Tribunale
Trapani).
Appare evidente che il Decidente dall'importo complessivo riconosciuto al Renda per danno non patrimoniale ha già detratto l'acconto di € 51.000,00, devalutato alla data del sinistro, pervenendo a liquidare l'ulteriore somma di € 195.861,89, comprensiva di rivalutazione ed interessi alla data della pronuncia.
Pertanto, la somma di € 51.000,00, versata al prima del giudizio a CP_1 titolo di acconto, non deve essere conteggiata e decurtata dall'importo liquidato in sede giudiziale.
Ciò posto, va rilevato che la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo ha rideterminato in € 220.446,90 l'importo complessivo dovuto all'attore a titolo di risarcimento del danno e tenuto conto che la Compagnia ha versato dapprima l'importo di € 187.656,00 e poi quello di € 14.344,00, per un totale pari ad € 201.994,00, quest'ultima deve ancora corrispondere al la somma di € 18.452,90, quale CP_1 differenza tra quanto riconosciutogli nella pronuncia in sede di appello e quanto dallo stesso effettivamente percepito.
Conseguentemente, la domanda spiegata dalla Compagnia di assicurazione attrice va rigettata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'attore, la stessa va condannata al pagamento, in favore del convenuto, di € 18.452,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal deposito della sentenza della Corte
d'appello di Palermo (07/07/2022) fino al soddisfo.
Spese di lite
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Per ciò che concerne le spese di lite, in base al principio della soccombenza, la va condannata al pagamento di dette spese in favore del Parte_1 convenuto.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 atteso che l'istruttoria è stata solo documentale.
Così deciso in Palermo, 27 novembre 2025
IL GIUDICE
SE AC
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