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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/09/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.4408/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mariano Sciacca Presidente
dott. Vera Marletta Giudice Relatore
dott. Milena Aucelluzzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4408/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Mezzasalma, elettivamente domiciliato in Catania, Via Napoli n. 116 c/o Studio Legale Avv. Antonino Carbone, giusta procura alle liti in atti;
-OPPONENTE
contro
:
con sede in Giarratana (RG), Via Gen. G. Azzaro, 25 (P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Schininà, giusta procura alle liti in atti;
-OPPOSTA
pagina 1 di 12 Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23.03.2023, il Parte_1 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Imprese, per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo Controparte_1
R.G. 1679/2023 n. 1058/2023 del 14.02.2023, con il quale veniva ad esso ingiunto di pagare la complessiva somma di € 156.873,87 a titolo di corrispettivi fatturati e non saldati per i servizi ambientali espletati dalla predetta società in favore dell'Amministrazione comunale in forza del
Contratto di appalto Rep. n. 2502 del 31.3.2011 e del successivo Contratto di Proroga Rep. n. 2752 del
24.6.2014, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 ed alle spese della procedura monitoria.
Parte opponente deduceva l'insussistenza del credito ingiunto non esisterebbe, in quanto le fatture e le note di debito presentate da erano state superate ed azzerate da successivi accordi e Controparte_1 pagamenti.
In particolare eccepiva che le note di debito e le fatture per un totale di 83.626,58 € (IVA inclusa) erano state rideterminate in € 65.435,43 con “Relazione sulla gestione contabile del servizio” Prot. n. 012009 del 25.09.2013: importo che, a sua volta, era stato superato da una perizia di assestamento finale che aveva fissato il saldo dovuto a 38.356,89 € più IVA.
Evidenziava sul punto come la società avrebbe accettato questo importo sottoscrivendo l'"ATTO DI
SOTTOMISSIONE" Rep. n. 2751 del 24 giugno 2014 ed emettendo la Fattura n. 110/2014 di
42.192,58 €, che il Comune aveva poi regolarmente saldato.
Evidenziava, altresì, come la Fattura n. 166/2013 di 60.848,93 € fosse stata pagata quasi interamente, con una parte trattenuta in forza di un pignoramento presso terzi, in virtù del quale residuerebbe un saldo irrisorio di € 52,03 che il si dichiarava pronto a pagare. Pt_1
Contestava, inoltre, che anche la Fattura n. 21/2015 di € 54.898,24 fosse stata saldata attraverso tre mandati di pagamento.
Pertanto, il eccepiva come la società non avrebbe fornito prove sufficienti a sostegno della Pt_1 pretesa azionata con il ricorso monitorio, in particolare riguardo all'esecuzione dei servizi e al loro valore economico.
pagina 2 di 12 In subordine, il opponente eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale, ai sensi Pt_1 dell'art. 2948, 1 c. n. 4, c.c., dei compensi d'appalto e dei relativi interessi e, altresì, la prescrizione degli interessi maturati oltre il quinquennio antecedente al deposito del ricorso monitorio.
Da ultimo, sottolineava come la Fattura n. 169/2013, non essendo mai stata trasmessa o acquisita dal protocollo comunale, non soddisferebbe in ogni caso i requisiti per la maturazione degli interessi moratori secondo l'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002.
Conseguentemente, il chiedeva al Tribunale adito di: “-accogliere nella forma e nel merito la Pt_1 presente opposizione ed i motivi su cui è fondata;
e per l'effetto, -dichiarare il diritto di credito azionato in sede monitoria da nei confronti del Controparte_1 Parte_1 inesistente ed infondato in fatto ed in diritto;
-dire dovuto ad il solo importo di € Controparte_1
52,03 di cui si fa prontezza di pagamento;
-dichiarare l'azione sia monitoria che di merito azionata da inammissibile ed infondata in fatto e in diritto sia riguardo all'an che al quantum Controparte_1 debeatur;
-dichiarare non dovute da parte dell'opponente le somme per come ingiunte;
-dichiarare, ▪ in via subordinata, prescritto in ogni caso il diritto di credito vantato da sia per sorte Controparte_1 che per interessi moratori;
▪ in via ulteriormente subordinata, prescritti gli interessi moratori maturati oltre il quinquennio antecedente al deposito del ricorso monitorio e non dovuti detti interessi sulla somma portata dalla Fatt. n. 169/2013; -revocare ed annullare comunque il decreto ingiuntivo opposto
n. 1058/2023 Trib. CT, privandolo di qualsiasi giuridico effetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e carente dei necessari presupposti sia sull'an che sul quantum debeatur;
- emanare ogni conseguente ed inerente statuizione a tutela delle ragioni e dei diritti dell'ente opponente. Vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.08.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestava l'opposizione avversa, rilevando come il con la relazione contabile del Pt_1
25.09.2013, avrebbe riconosciuto a le somme dovute per un totale di € 59.486,75, Controparte_1 derivanti da differenze contabili e servizi in eccedenza per gli anni 2011-2013: nell'ambito di tale relazione le parti avrebbe stipulato un accordo transattivo in cui l'opposta accettava tali somme per tacitazione delle sue richieste. Di conseguenza, aveva emesso la fattura n. 169 del Controparte_1
31.12.2013 per € 65.435,43 (importo concordato più IVA al 10%), che non sarebbe mai stata pagata.
Evidenziava, altresì, che, per oneri imprevisti dovuti alla chiusura della discarica di Vittoria, il Comune aveva redatto una "perizia di assestamento finale di tipo suppletivo" e quantificato in € 38.356,89 la somma da riconoscere a la quale aveva accettato le condizioni ed emesso la fattura Controparte_1
pagina 3 di 12 n. 110/2014 del 25.06.2014, che è stata regolarmente pagata dal Comune, specificando, tuttavia, come questa perizia non superasse, in ogni caso, il precedente accordo transattivo del 25.09.2013.
Contestava, altresì, la circostanza per cui il Comune, certificando in € 59.444,08 la somma dovuta per i servizi resi nel dicembre 2014, avrebbe pagato solo l'importo di una prima fattura errata inviata da sostenendo come il residuo richiesto fosse in ogni caso dovuto. Controparte_1
Rilevava, da ultimo: che il termine di prescrizione quinquennale non si applicherebbe ai contratti di appalto, in quanto non rientranti nei contratti di durata;
che il credito di € 65.435,43, derivante dall'accordo transattivo del 25.09.2013, è soggetto al termine di prescrizione decennale, che non è ancora scaduto e risulta interrotto;
che le richieste di pagamento inviate via email il 11.10.2017 e il
17.08.2022 sono atti interruttivi della prescrizione;
che il termine quinquennale non è applicabile neanche agli interessi di mora di fonte legale, che sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale.
Chiedeva, pertanto, “previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1058/2023 del 14.03.2023, accertare e dichiarare che il Comune di è debitore, nei confronti della Parte_1 Pt_2 Parte_3 della somma di € 65.435,43 a fronte dell'accordo transattivo del 25.09.2013 e successiva fattura n.
169/2013 del 23.12.2013; della somma di € 52,03 quale residuo della fattura n. 166/2013 del
12.12.2013, riconosciuta dall'ente; della residua somma di € 4.223,50 a fronte del certificato di pagamento del n. 12/2014 del 4.2.2015 e successiva fattura n. Parte_1 Parte_1
21/2015 del 5.2.2015. Per l'effetto […] condannare il , in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, al complessivo importo di € 69.710,96, oltre interessi di mora ex D. Lgs.
231/2002 maturati sulle somme suddette dal dì previsto dalla legge al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 27.09.2023 questo Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava alla successiva udienza dell'11.03.2024.
Alla detta udienza il Giudice, tenuto conto della natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.03.2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, premessa una ricostruzione del fatto in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa.
pagina 4 di 12 è risultata aggiudicataria della gara, svoltasi nella forma della procedura aperta, per Controparte_1
l'affidamento dei servizi ambientali – triennio 2011-2013 – del di Parte_1 Parte_1 importo complessivo pari ad € 3.485.114,00, di cui € 2.992.011,30 a base d'asta, oltre € 14.084,30 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed € 479.018,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti, Iva e pubblicità bando (Doc. 1 fasc. monitorio – Capitolato
Speciale d'Appalto).
In data 31 marzo 2011 ed il stipulavano il contratto CP_1 Parte_1 Parte_1 nella forma pubblica amministrativa (Doc. 2 fasc. monitorio – Contratto Rep. 2502).
Con Ordinanza Sindacale n. 9 del 23.6.2014 è stata disposta la proroga del suddetto contratto per ulteriori mesi sei, decorrenti dal 01.07.2014.
Con contratto del 24.06.2014 (Doc. 3 fasc. monitorio – Contratto Rep. n. 2752) le parti prorogavano il contratto rep. n. 2502 stipulato in data 31.03.2011 per l'ulteriore periodo di mesi sei, naturali, successivi e continui, a decorrere dal 01.07.2014.
Nel corso del triennio 2011-2013, la eseguiva prestazioni in parte diverse da quelle Controparte_1 originariamente previste in appalto e tra queste alcune aventi anche carattere aggiuntivo e/o in eccedenza.
Per tali prestazioni ulteriori, la società predetta emetteva nei confronti dell'Amministrazione Comunale le seguenti note di debito e credito elencate in seno e a sostegno del ricorso monitorio:
-Nota di debito n. 21NV/2013 del 28.3.2013 di € 28.399,93 (Iva inclusa);
-Nota di debito n. 22NV/2013 del 28.3.2013 di € 30.258,45 (IVA inclusa);
-Nota di credito n. 23NV/2013 del 28.3.2013 di € 3.894,76 (IVA inclusa), emessa a parziale storno delle fatture indicate nella Nota di debito n. 22NV/2013;
-Nota di debito n. 24NV/2013 del 28.3.2013 di € 5.223,57 (Iva inclusa);
-Fattura n. 47/2013 del 31.5.2013 di € 3.354,21 (Iva inclusa);
-Fattura n. 79/2013 del 30.6.2013 di € 20.285,18 (Iva inclusa); per un totale complessivo a credito della ed a debito del Controparte_1 Parte_1 di € 83.626,58 (Iva inclusa).
[...]
Sui predetti maggiori compensi per € 83.626,58, reclamati dalla società opposta, interveniva un primo accordo tra le parti che, con verbale del 7.10.2013, approvavano la “Relazione sulla gestione contabile del servizio” Prot. n. 012009 del 25.9.2013 (doc. n. 6: contenente sia il verbale che la relazione) e rideterminavano in minus (v. pag. 19 relazione) il credito complessivo della e Controparte_1
pagina 5 di 12 precisamente in: € 39.311,75 per “Somme da corrispondere come da contratto” € 20.175,00 per
“Somme in Eccedenza” oltre € 5.948,68 per IVA (10%) e così complessivamente € 65.435,43.
Per siffatto importo la emetteva la Fatt. n. 169/2013 del 23.12.2013. Controparte_1
Alle fatture così elencate si aggiungevano, poi, le seguenti fatture:
- Fattura n. 166/2013 del 5.12.2013 di € 60.848,93 iva compresa;
- Fattura n. 21/2015 del 5.2.2015 di € 54.898,24 iva compresa.
1) Sulla fattura n. 169/2013 del 23.12.2013
Come suesposto, parte opposta pone a fondamento della pretesa monitoria, anzitutto, la Fatt. n.
169/2013 del 23.12.2013 di complessivi € 65.435,43, dei quali € 39.311,75 per “Somme da corrispondere come da contratto”, € 20.175,00 per “Somme in Eccedenza” e € 5.948,68 per IVA al
10%.
Ciò posto, da quanto emerge dalla documentazione in atti, non risulta esservi piena prova in ordine alla rituale trasmissione della Fattura n. 169 del 23.12.2013 (doc. n. 11 fasc. monitorio e doc. n. 7 prod. opponente) riferita all'accordo del 25.9.2013 al di da parte dell'opposta Pt_1 Parte_1 né che sia stata fatta ulteriore richiesta di pagamento: come osservato dalle difese di parte opponente, non può costituire prova l'email del 23.12.2013 (doc. n. 8 prod. opposta), in quanto sprovvista di ricevuta dell'attestazione di consegna o comunque risulta non provato che sia stata materialmente inserita al protocollo dell'Ente (né risulta aliunde da altra documentazione ritualmente versata in atti).
Anche a voler ritenere che la detta fattura sia giunta a conoscenza dell'Ente opponente o comunque che possa concretizzarsi una sorta di “presunzione conoscitiva” del suo contenuto, anche nel merito non vi
è prova sufficiente tale da ritenere che la stessa sia dovuta nel suo an e nel suo quantum.
Invero, la somma di € 65.435,43 non costituisce credito azionabile da parte della in Controparte_1 quanto risulta essere stato successivamente superato a seguito dell'approvazione da parte del Comune di di apposita perizia di assestamento finale di tipo suppletivo (doc. n. 8: Parte_1 composta dalla Relazione Tecnica, dalla Tabella Prezzi Elementari, dalla Tabella FISE Ministero del
Lavoro, dai Corrispettivi Unitari, dal Computo della Spesa Sostenuta, dal Quadro Economico, dal
Quadro Economico Comparativo e dallo Schema dell'Atto di Sottomissione) relativa al servizio di gestione dei servizi ambientali triennio 2011/13: approvazione intervenuta giusta Deliberazione della
Giunta Municipale n. 126 del 10.6.2014 avente appunto ad oggetto “Servizi ambientali triennio
2011/13. Approvazione Perizia Assestamento Finale di Tipo Suppletivo” (doc. n. 9 prod. opponente).
pagina 6 di 12 Da tale perizia è risultato un credito finale ancora da saldare alla di € 38.356,89 oltre Controparte_1
IVA: detto importo, quale saldo compensi d'appalto per il triennio 2011/13, è stato accettato dalla predetta società in quanto la stessa: 1) ha sottoscritto senza riserva alcuna l'“Atto di Sottomissione”
Rep. n. 2751 del 24.6.2014 (doc. n. 10 prod. opponente) redatto in forma pubblica amministrativa ed approvato con la Delib. G.M. n. 126/2014: atto di sottomissione ove è espressamente richiamata la suddetta deliberazione giuntale e perizia (con piena condivisione del loro contenuto da parte dell'opposta); 2) ha emesso il giorno successivo la Fattura n. 110/2014 del 25.6.2014 (doc. n. 11 prod. opponente) di complessivi € 42.192,58, di cui € 38.356,89 quale residuo compenso contrattuale ed €
3.835,69 quale IVA: fattura regolarmente saldata dal Comune di con Parte_1
Provvedimento n. 771 del 4.7.2014 (doc. n. 12 prod. opponente) e mandato di pagamento n. 1513 del
14.7.2014 (doc. n. 13 prod. opponente). Il tutto in conformità all'art. 10 “Variazioni di Consistenza dell'Appalto” del Capitolato Speciale d'Appalto (doc. n. 1 fasc. monitorio).
Pertanto, per il triennio 2011-2013 l'appalto dei servizi ambientali pare aver trovato sintesi e definizione in relazione a tutti i suoi aspetti economici con la perizia di assestamento finale di tipo suppletivo approvata con la Delib. G.M. n. 126 del 10.6.2014 e la sottoscrizione tra le parti dell'Atto di
Sottomissione Rep. n. 2751 del 24.6.2014.
Difatti, l'Atto di Sottomissione Rep. n. 2751 del 24.6.2014 richiama espressamente la Delibera di G.M.
n. 126 del 10.6.2014 (doc. n. 9 fascicolo di parte opponente), dando atto che la stessa ne “costituisce parte integrante e sostanziale”. Peraltro, nella Delib. n. 126/2014 a pag. 2 non solo è richiamato l'accordo del 25.9.2013, ma a pag. 3 è riportato uno schema dove si evince che l'importo ancora da liquidare (denominato “Residuo Contrattuale”) è comprensivo dell'accordo del 25.09.2013
(“3.Restano=Somme da liquidare=Accordo del 25.09.2013”) e risulta essere di € 38.356,38 (oltre
IVA), coincidente con quello di cui alla Fatt. n. 110/2014 regolarmente saldata (docc. nn. 11, 12 e 13 prod. opponente): fattura che reca, del resto, la dicitura “RESIDUO CONTRATTUALE COME
ACCORDO RIF. REPERTORIO N. 2751 DEL 26/06/2014” in aderenza al citato schema.
In assenza di ulteriori indici e prove documentali, l'importo effettivamente dovuto (e già saldato) al termine del complessivo rapporto contrattuale risulta essere, quindi, solo quello di € 38.356,38 (oltre
IVA), in quanto lo stesso è pari alla differenza tra l'“Importo Contratto presente perizia” di €
2.767.333,41 e quello di € 2.728.976,52 delle “Somme liquidate (imponibile corrispettivo oneri sicurezza + servizio)”
pagina 7 di 12 Dalla documentazione versata in atti, non emerge, diversamente da quanto sostenuto dalle difese della società opposta, che la fattura in oggetto farebbe riferimento a prestazioni “in parte diverse” da quelle originariamente previste nel capitolato d'appalto ed in parte aventi carattere “aggiuntivo e/o in eccedenza”, le cui voci sarebbero specificamente indicate nella relazione che precede l'accordo e che nulla avrebbero a che vedere con le somme riconosciute per il trasporto dei rifiuti presso la discarica di
TA T'AN (fattura che, invece, risulta essere stata saldata dal : la dicitura Pt_1
“RESIDUO CONTRATTUALE COME ACCORDO RIF. REPERTORIO N. 2751 DEL 26/06/2014” sembrerebbe far riferimento a un saldo finale di quanto previsto nel citato accordo transattivo;
ragion per cui le ulteriori somme non sono da considerarsi aggiuntive, e quindi asseritamente dovute, ma sono da ritenersi “inglobate” nelle somme già saldate dall'Amministrazione comunale in ottemperanza all'accordo del 25.09.2013.
2) Sulla fattura n. 21 del 5.02.2015
L'opposta pone, poi, a fondamento del monitorio la Fattura n. 21/2015 del 5.2.2015 di € 54.898,24 iva compresa, che si riferisce ai sevizi ambientali resi in esecuzione del secondo contratto di proroga dell'appalto.
Nel ricorso monitorio affermava che per detta fattura “risulta dovuto il saldo di € Controparte_1
4.223,50”.
Orbene, il opponente sostiene che la Fattura n. 21 del 5.2.2015 trasmessa al Comune di Pt_1 [...] ed acquisita al Protocollo di detto Ente al n. 01768 del 6.2.2015 sia da considerarsi Parte_1 quella recante unicamente l'importo di € 54.898,24 (IVA inclusa), che sarebbe stato regolarmente pagato dall'Amministrazione (docc. nn. 18., 19, 20 e 21 prod. opponente) e che nessun'altra Fatt. n. 21 del 5.2.2015 di € 59.544,08, a dire dell'Ente opponente, sarebbe stata trasmessa alle 17,49 del 5.2.2014
a mezzo pec, tanto che non sarebbe stata prodotta la relativa busta, né la ricevuta di accettazione, né la ricevuta di consegna del messaggio pec.
A sostegno dell'unicità della fattura in questione viene allegato dall'Ente il Provvedimento Dirigenziale
n. 206 del 26.2.2015 (doc. n. 18 prod. opponente) ove risultano richiamati sia la Fatt. n. 21/2015 dell'importo di € 54.898,24 (IVA inclusa) che il certificato di pagamento n. 12/2014 del 4.2.2014 sempre di € 54.898,24 (e non di € 59.444,08 come affermato dall'opposta): peraltro, la circostanza che il suddetto provvedimento dirigenziale sia del 26.2.2015 (mentre la Fatt. n. 21/2015 è del 5.2.2015) confermerebbe che l'importo esatto ed effettivamente dovuto fosse unicamente quello di € 54.898,24.
pagina 8 di 12 Diversamente da quanto sostenuto dall'Ente opponente, invece, la fattura n. 21 del 5.2.2015 di €
59.544,08, anch'essa azionata con il ricorso monitorio, risulta stata regolarmente trasmessa alle ore
17.49 del 5.2.2015, per come risulta dalla ricevuta di consegna allegata alla fattura, riportante il codice identificativo del messaggio di posta elettronica certificata allegato in atti.
Peraltro, è da evidenziare come la predetta fattura risulti comunque preceduta dal certificato di pagamento n. 12/2014 del 4.2.2014, a firma del RUP, Geom. e del Dirigente Persona_1
Arch. (Doc. 7 prod. parte opposta), con cui il Comune ha certificato in € Controparte_2
59.544,08 la somma dovuta all'impresa per i servizi resi nel mese di dicembre 2014.
Tanto premesso, va evidenziato, inoltre, che il certificato di pagamento prodotto dal (doc. 18 Pt_1 prod. opponente) reca la data del 4.02.2015. Il certificato di pagamento allegato dall'opposta (che peraltro, non sembra essere mai stato oggetto di contestazione o disconoscimento da parte del
, a firma del Dirigente Arch. reca la data successiva del 5.02.2015. Pt_1 Controparte_2
In sostanza, tale certificato pare essere stato modificato dalla Dirigente proprio a causa dell'errore di fatturazione e regolarmente trasmesso al gestore del servizio. Errore che veniva riconosciuto dal
Dirigente comunale e che non veniva, invece, corretto in seno al citato provvedimento dirigenziale: né
è prova il fatto che il certificato di pagamento n. 12/2014 risulta comunque essere sottoscritto dalla
Dirigente, in ottemperanza alla richiesta di liquidazione avanzata in data 3.01.2015 prot. 00550 e con riferimento ai conteggi trasmessi dalla Controparte_1
Dunque, il residuo della fattura va riconosciuto alla società opposta e consiste nella differenza tra €
59.544,08 e gli originari € 54.898,24, ossia l'importo di € 4.645,84.
3) Sulla fattura n. 166 del 12.12.2013
Da ultimo, l'opposta pone a fondamento del monitorio la Fattura n. 166/2013 del 5.12.2013 di €
60.848,93 iva compresa, che si riferisce ai servizi ambientali resi in esecuzione dell'originario contratto di appalto per il triennio 2011-2013.
Nel ricorso monitorio affermava che per detta fattura “risulta dovuto il saldo di € Controparte_1
3.588,36”.
L'assunto non è condivisibile, in quanto, dalla documentazione offerta in produzione dall'Ente, per la
Fatt. n. 166/2013 è stato adottato ai fini del relativo pagamento il Provvedimento n. 1315 del
12.12.2013 per l'intero importo fatturato di € 60.848,93 (doc. n. 14 prod. opponente). Al
Provvedimento n. 1315/2013 non aveva fatto seguito inizialmente il pagamento integrale del superiore pagina 9 di 12 importo di € 60.848,93 in quanto in data 27.11.20213 era intervenuta la notifica di atto di pignoramento presso terzi in danno di per € 3.900,00 (doc. n. 15 prod. opponente): somma, Controparte_1 quest'ultima, che veniva trattenuta ed accantonata.
In relazione alla Fatt. n. 166/2013 veniva, poi, emesso in data 28.01.2014 (in favore della opposta) il mandato di pagamento n. 233 di € 56.948,93 (= € 60.848,93 - € 3.900,00: doc. n. 16 prod. opponente) e successivamente in data 9.2.2017 (a favore del creditore pignoratizio) il mandato di pagamento n. 375 di € 3.847,97 (doc. n. 17 prod. opponente) a valere sull'importo accantonato di € 3.900,00 (per come riportato sulla riga intitolata “Stanziamento Iniziale” di detto mandato n. 375/2017).
Pertanto, la pretesa di pagamento della somma di € 3.588,36 a titolo di saldo ancora dovuto non può essere accolta nel merito, in quanto l'importo di € 60.848,93 è stato pagato in due tranche, dal cui saldo residuerebbe unicamente il credito di € 52,03 (= € 60.848,93 - € 56.948,93 - € 3.847,97).
Peraltro, l'importo residuo di € 52,03 sulla Fattura n. 166 del 12.12.2013 non è stato contestato dall'Ente opponente e del relativo pagamento è stata fatta prontezza di pagamento già con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per le dette ragioni va riconosciuto all'opposta.
4) Sulla eccepita prescrizione ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. dei compensi di appalto e dei relativi interessi moratori;
in subordine, degli interessi maturati da oltre un quinquennio anteriormente al deposito del ricorso monitorio
Sugli importi riconosciuti all'opposta, va rilevato come non può dirsi maturata la prescrizione, come invece sostenuto dalle difese del opponente. Pt_1
Il contratto di appalto – come quello stipulato tra le parti – rientra nella categoria dei contratti cc.dd.
“ad esecuzione prolungata”, la quale ricomprende negozi caratterizzati dal fatto che l'elemento della durata non è voluto dalle parti, ma è piuttosto subito da esse in quanto legato alla natura della prestazione o, meglio, implicato dallo scopo del negozio. Ciò lo contraddistingue dai contratti “ad esecuzione continuata o periodica”, in cui il valore del complesso delle prestazioni è in funzione diretta del tempo per il quale si protrae e la durata costituisce una necessità giuridica se si vuole appagare quell'interesse del creditore.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, onde anche gli interessi
pagina 10 di 12 previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità: esso non è quindi applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, ne' dell'anticipazione, che vanno corrisposti in unica soluzione” (Cass. Sez. I
n. 23670/06; nello stesso senso, v. Cass. Sez. II n. 19847/11 e Cass., Sez. I n. 19851/13).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. non è applicabile all'appalto, in quanto non rientrante tra i contratti di durata e non è applicabile agli interessi di mora di fonte legale, quali quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione.
In ogni caso, come emerge dalla documentazione versata in atti, l'odierna opposta ha trasmesso al opponente le allegate richieste di pagamento in data 11.08.2017 ed in data 17.08.2022, che Pt_1 costituiscono, nella specie, atti interruttivi del termine di prescrizione.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo andrà revocato.
Per le ragioni suesposte, il opponente andrà condannato al pagamento, in favore di parte Pt_1 opposta, della complessiva somma di € 4.697,87, per come risultante dalla somma di € 4.645,84 (quale differenza delle fatture n. 21 del 5.02.2015, rispettivamente di € 59.544,08 e di € 54.898,24) e di €
52,03 (quale saldo residuo della differenza di € 60.848,93 - € 56.948,93 - € 3.847,97, di cui ai mandati di pagamento della Fatt. n. 166/2013), oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 coma da domanda sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte - quand'anche minima - rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ. ord. n. 4860/2024).
Né, ad avviso di questo Giudice, possano dirsi ricorrere i presupposti per operare una compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Le spese processuali, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
pagina 11 di 12
Il Tribunale di Catania – sezione Quarta civile specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4408/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1058/2023 del 14.02.2023 (n. R.G. 1679/2023).
2) CONDANNA il opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della complessiva Pt_1 somma di € 4.697,87, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 coma da domanda sino al soddisfo.
3) CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta, delle spese di lite pari a €
125,00 per spese e € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa
sezione civile del tribunale, l'11.9.2025
IL PRESIDENTE
dott. Mariano Sciacca
IL GIUDICE RELATORE
dott. Vera Marletta
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mariano Sciacca Presidente
dott. Vera Marletta Giudice Relatore
dott. Milena Aucelluzzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4408/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Mezzasalma, elettivamente domiciliato in Catania, Via Napoli n. 116 c/o Studio Legale Avv. Antonino Carbone, giusta procura alle liti in atti;
-OPPONENTE
contro
:
con sede in Giarratana (RG), Via Gen. G. Azzaro, 25 (P. Iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Schininà, giusta procura alle liti in atti;
-OPPOSTA
pagina 1 di 12 Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23.03.2023, il Parte_1 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Materia di Imprese, per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo Controparte_1
R.G. 1679/2023 n. 1058/2023 del 14.02.2023, con il quale veniva ad esso ingiunto di pagare la complessiva somma di € 156.873,87 a titolo di corrispettivi fatturati e non saldati per i servizi ambientali espletati dalla predetta società in favore dell'Amministrazione comunale in forza del
Contratto di appalto Rep. n. 2502 del 31.3.2011 e del successivo Contratto di Proroga Rep. n. 2752 del
24.6.2014, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 ed alle spese della procedura monitoria.
Parte opponente deduceva l'insussistenza del credito ingiunto non esisterebbe, in quanto le fatture e le note di debito presentate da erano state superate ed azzerate da successivi accordi e Controparte_1 pagamenti.
In particolare eccepiva che le note di debito e le fatture per un totale di 83.626,58 € (IVA inclusa) erano state rideterminate in € 65.435,43 con “Relazione sulla gestione contabile del servizio” Prot. n. 012009 del 25.09.2013: importo che, a sua volta, era stato superato da una perizia di assestamento finale che aveva fissato il saldo dovuto a 38.356,89 € più IVA.
Evidenziava sul punto come la società avrebbe accettato questo importo sottoscrivendo l'"ATTO DI
SOTTOMISSIONE" Rep. n. 2751 del 24 giugno 2014 ed emettendo la Fattura n. 110/2014 di
42.192,58 €, che il Comune aveva poi regolarmente saldato.
Evidenziava, altresì, come la Fattura n. 166/2013 di 60.848,93 € fosse stata pagata quasi interamente, con una parte trattenuta in forza di un pignoramento presso terzi, in virtù del quale residuerebbe un saldo irrisorio di € 52,03 che il si dichiarava pronto a pagare. Pt_1
Contestava, inoltre, che anche la Fattura n. 21/2015 di € 54.898,24 fosse stata saldata attraverso tre mandati di pagamento.
Pertanto, il eccepiva come la società non avrebbe fornito prove sufficienti a sostegno della Pt_1 pretesa azionata con il ricorso monitorio, in particolare riguardo all'esecuzione dei servizi e al loro valore economico.
pagina 2 di 12 In subordine, il opponente eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale, ai sensi Pt_1 dell'art. 2948, 1 c. n. 4, c.c., dei compensi d'appalto e dei relativi interessi e, altresì, la prescrizione degli interessi maturati oltre il quinquennio antecedente al deposito del ricorso monitorio.
Da ultimo, sottolineava come la Fattura n. 169/2013, non essendo mai stata trasmessa o acquisita dal protocollo comunale, non soddisferebbe in ogni caso i requisiti per la maturazione degli interessi moratori secondo l'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002.
Conseguentemente, il chiedeva al Tribunale adito di: “-accogliere nella forma e nel merito la Pt_1 presente opposizione ed i motivi su cui è fondata;
e per l'effetto, -dichiarare il diritto di credito azionato in sede monitoria da nei confronti del Controparte_1 Parte_1 inesistente ed infondato in fatto ed in diritto;
-dire dovuto ad il solo importo di € Controparte_1
52,03 di cui si fa prontezza di pagamento;
-dichiarare l'azione sia monitoria che di merito azionata da inammissibile ed infondata in fatto e in diritto sia riguardo all'an che al quantum Controparte_1 debeatur;
-dichiarare non dovute da parte dell'opponente le somme per come ingiunte;
-dichiarare, ▪ in via subordinata, prescritto in ogni caso il diritto di credito vantato da sia per sorte Controparte_1 che per interessi moratori;
▪ in via ulteriormente subordinata, prescritti gli interessi moratori maturati oltre il quinquennio antecedente al deposito del ricorso monitorio e non dovuti detti interessi sulla somma portata dalla Fatt. n. 169/2013; -revocare ed annullare comunque il decreto ingiuntivo opposto
n. 1058/2023 Trib. CT, privandolo di qualsiasi giuridico effetto, perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e carente dei necessari presupposti sia sull'an che sul quantum debeatur;
- emanare ogni conseguente ed inerente statuizione a tutela delle ragioni e dei diritti dell'ente opponente. Vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.08.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_1 contestava l'opposizione avversa, rilevando come il con la relazione contabile del Pt_1
25.09.2013, avrebbe riconosciuto a le somme dovute per un totale di € 59.486,75, Controparte_1 derivanti da differenze contabili e servizi in eccedenza per gli anni 2011-2013: nell'ambito di tale relazione le parti avrebbe stipulato un accordo transattivo in cui l'opposta accettava tali somme per tacitazione delle sue richieste. Di conseguenza, aveva emesso la fattura n. 169 del Controparte_1
31.12.2013 per € 65.435,43 (importo concordato più IVA al 10%), che non sarebbe mai stata pagata.
Evidenziava, altresì, che, per oneri imprevisti dovuti alla chiusura della discarica di Vittoria, il Comune aveva redatto una "perizia di assestamento finale di tipo suppletivo" e quantificato in € 38.356,89 la somma da riconoscere a la quale aveva accettato le condizioni ed emesso la fattura Controparte_1
pagina 3 di 12 n. 110/2014 del 25.06.2014, che è stata regolarmente pagata dal Comune, specificando, tuttavia, come questa perizia non superasse, in ogni caso, il precedente accordo transattivo del 25.09.2013.
Contestava, altresì, la circostanza per cui il Comune, certificando in € 59.444,08 la somma dovuta per i servizi resi nel dicembre 2014, avrebbe pagato solo l'importo di una prima fattura errata inviata da sostenendo come il residuo richiesto fosse in ogni caso dovuto. Controparte_1
Rilevava, da ultimo: che il termine di prescrizione quinquennale non si applicherebbe ai contratti di appalto, in quanto non rientranti nei contratti di durata;
che il credito di € 65.435,43, derivante dall'accordo transattivo del 25.09.2013, è soggetto al termine di prescrizione decennale, che non è ancora scaduto e risulta interrotto;
che le richieste di pagamento inviate via email il 11.10.2017 e il
17.08.2022 sono atti interruttivi della prescrizione;
che il termine quinquennale non è applicabile neanche agli interessi di mora di fonte legale, che sono soggetti a prescrizione ordinaria decennale.
Chiedeva, pertanto, “previa revoca del decreto ingiuntivo n. 1058/2023 del 14.03.2023, accertare e dichiarare che il Comune di è debitore, nei confronti della Parte_1 Pt_2 Parte_3 della somma di € 65.435,43 a fronte dell'accordo transattivo del 25.09.2013 e successiva fattura n.
169/2013 del 23.12.2013; della somma di € 52,03 quale residuo della fattura n. 166/2013 del
12.12.2013, riconosciuta dall'ente; della residua somma di € 4.223,50 a fronte del certificato di pagamento del n. 12/2014 del 4.2.2015 e successiva fattura n. Parte_1 Parte_1
21/2015 del 5.2.2015. Per l'effetto […] condannare il , in persona Parte_1 del Sindaco pro tempore, al complessivo importo di € 69.710,96, oltre interessi di mora ex D. Lgs.
231/2002 maturati sulle somme suddette dal dì previsto dalla legge al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 27.09.2023 questo Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava alla successiva udienza dell'11.03.2024.
Alla detta udienza il Giudice, tenuto conto della natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.03.2025, all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Va, anzitutto, premessa una ricostruzione del fatto in ordine al rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa.
pagina 4 di 12 è risultata aggiudicataria della gara, svoltasi nella forma della procedura aperta, per Controparte_1
l'affidamento dei servizi ambientali – triennio 2011-2013 – del di Parte_1 Parte_1 importo complessivo pari ad € 3.485.114,00, di cui € 2.992.011,30 a base d'asta, oltre € 14.084,30 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed € 479.018,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti, Iva e pubblicità bando (Doc. 1 fasc. monitorio – Capitolato
Speciale d'Appalto).
In data 31 marzo 2011 ed il stipulavano il contratto CP_1 Parte_1 Parte_1 nella forma pubblica amministrativa (Doc. 2 fasc. monitorio – Contratto Rep. 2502).
Con Ordinanza Sindacale n. 9 del 23.6.2014 è stata disposta la proroga del suddetto contratto per ulteriori mesi sei, decorrenti dal 01.07.2014.
Con contratto del 24.06.2014 (Doc. 3 fasc. monitorio – Contratto Rep. n. 2752) le parti prorogavano il contratto rep. n. 2502 stipulato in data 31.03.2011 per l'ulteriore periodo di mesi sei, naturali, successivi e continui, a decorrere dal 01.07.2014.
Nel corso del triennio 2011-2013, la eseguiva prestazioni in parte diverse da quelle Controparte_1 originariamente previste in appalto e tra queste alcune aventi anche carattere aggiuntivo e/o in eccedenza.
Per tali prestazioni ulteriori, la società predetta emetteva nei confronti dell'Amministrazione Comunale le seguenti note di debito e credito elencate in seno e a sostegno del ricorso monitorio:
-Nota di debito n. 21NV/2013 del 28.3.2013 di € 28.399,93 (Iva inclusa);
-Nota di debito n. 22NV/2013 del 28.3.2013 di € 30.258,45 (IVA inclusa);
-Nota di credito n. 23NV/2013 del 28.3.2013 di € 3.894,76 (IVA inclusa), emessa a parziale storno delle fatture indicate nella Nota di debito n. 22NV/2013;
-Nota di debito n. 24NV/2013 del 28.3.2013 di € 5.223,57 (Iva inclusa);
-Fattura n. 47/2013 del 31.5.2013 di € 3.354,21 (Iva inclusa);
-Fattura n. 79/2013 del 30.6.2013 di € 20.285,18 (Iva inclusa); per un totale complessivo a credito della ed a debito del Controparte_1 Parte_1 di € 83.626,58 (Iva inclusa).
[...]
Sui predetti maggiori compensi per € 83.626,58, reclamati dalla società opposta, interveniva un primo accordo tra le parti che, con verbale del 7.10.2013, approvavano la “Relazione sulla gestione contabile del servizio” Prot. n. 012009 del 25.9.2013 (doc. n. 6: contenente sia il verbale che la relazione) e rideterminavano in minus (v. pag. 19 relazione) il credito complessivo della e Controparte_1
pagina 5 di 12 precisamente in: € 39.311,75 per “Somme da corrispondere come da contratto” € 20.175,00 per
“Somme in Eccedenza” oltre € 5.948,68 per IVA (10%) e così complessivamente € 65.435,43.
Per siffatto importo la emetteva la Fatt. n. 169/2013 del 23.12.2013. Controparte_1
Alle fatture così elencate si aggiungevano, poi, le seguenti fatture:
- Fattura n. 166/2013 del 5.12.2013 di € 60.848,93 iva compresa;
- Fattura n. 21/2015 del 5.2.2015 di € 54.898,24 iva compresa.
1) Sulla fattura n. 169/2013 del 23.12.2013
Come suesposto, parte opposta pone a fondamento della pretesa monitoria, anzitutto, la Fatt. n.
169/2013 del 23.12.2013 di complessivi € 65.435,43, dei quali € 39.311,75 per “Somme da corrispondere come da contratto”, € 20.175,00 per “Somme in Eccedenza” e € 5.948,68 per IVA al
10%.
Ciò posto, da quanto emerge dalla documentazione in atti, non risulta esservi piena prova in ordine alla rituale trasmissione della Fattura n. 169 del 23.12.2013 (doc. n. 11 fasc. monitorio e doc. n. 7 prod. opponente) riferita all'accordo del 25.9.2013 al di da parte dell'opposta Pt_1 Parte_1 né che sia stata fatta ulteriore richiesta di pagamento: come osservato dalle difese di parte opponente, non può costituire prova l'email del 23.12.2013 (doc. n. 8 prod. opposta), in quanto sprovvista di ricevuta dell'attestazione di consegna o comunque risulta non provato che sia stata materialmente inserita al protocollo dell'Ente (né risulta aliunde da altra documentazione ritualmente versata in atti).
Anche a voler ritenere che la detta fattura sia giunta a conoscenza dell'Ente opponente o comunque che possa concretizzarsi una sorta di “presunzione conoscitiva” del suo contenuto, anche nel merito non vi
è prova sufficiente tale da ritenere che la stessa sia dovuta nel suo an e nel suo quantum.
Invero, la somma di € 65.435,43 non costituisce credito azionabile da parte della in Controparte_1 quanto risulta essere stato successivamente superato a seguito dell'approvazione da parte del Comune di di apposita perizia di assestamento finale di tipo suppletivo (doc. n. 8: Parte_1 composta dalla Relazione Tecnica, dalla Tabella Prezzi Elementari, dalla Tabella FISE Ministero del
Lavoro, dai Corrispettivi Unitari, dal Computo della Spesa Sostenuta, dal Quadro Economico, dal
Quadro Economico Comparativo e dallo Schema dell'Atto di Sottomissione) relativa al servizio di gestione dei servizi ambientali triennio 2011/13: approvazione intervenuta giusta Deliberazione della
Giunta Municipale n. 126 del 10.6.2014 avente appunto ad oggetto “Servizi ambientali triennio
2011/13. Approvazione Perizia Assestamento Finale di Tipo Suppletivo” (doc. n. 9 prod. opponente).
pagina 6 di 12 Da tale perizia è risultato un credito finale ancora da saldare alla di € 38.356,89 oltre Controparte_1
IVA: detto importo, quale saldo compensi d'appalto per il triennio 2011/13, è stato accettato dalla predetta società in quanto la stessa: 1) ha sottoscritto senza riserva alcuna l'“Atto di Sottomissione”
Rep. n. 2751 del 24.6.2014 (doc. n. 10 prod. opponente) redatto in forma pubblica amministrativa ed approvato con la Delib. G.M. n. 126/2014: atto di sottomissione ove è espressamente richiamata la suddetta deliberazione giuntale e perizia (con piena condivisione del loro contenuto da parte dell'opposta); 2) ha emesso il giorno successivo la Fattura n. 110/2014 del 25.6.2014 (doc. n. 11 prod. opponente) di complessivi € 42.192,58, di cui € 38.356,89 quale residuo compenso contrattuale ed €
3.835,69 quale IVA: fattura regolarmente saldata dal Comune di con Parte_1
Provvedimento n. 771 del 4.7.2014 (doc. n. 12 prod. opponente) e mandato di pagamento n. 1513 del
14.7.2014 (doc. n. 13 prod. opponente). Il tutto in conformità all'art. 10 “Variazioni di Consistenza dell'Appalto” del Capitolato Speciale d'Appalto (doc. n. 1 fasc. monitorio).
Pertanto, per il triennio 2011-2013 l'appalto dei servizi ambientali pare aver trovato sintesi e definizione in relazione a tutti i suoi aspetti economici con la perizia di assestamento finale di tipo suppletivo approvata con la Delib. G.M. n. 126 del 10.6.2014 e la sottoscrizione tra le parti dell'Atto di
Sottomissione Rep. n. 2751 del 24.6.2014.
Difatti, l'Atto di Sottomissione Rep. n. 2751 del 24.6.2014 richiama espressamente la Delibera di G.M.
n. 126 del 10.6.2014 (doc. n. 9 fascicolo di parte opponente), dando atto che la stessa ne “costituisce parte integrante e sostanziale”. Peraltro, nella Delib. n. 126/2014 a pag. 2 non solo è richiamato l'accordo del 25.9.2013, ma a pag. 3 è riportato uno schema dove si evince che l'importo ancora da liquidare (denominato “Residuo Contrattuale”) è comprensivo dell'accordo del 25.09.2013
(“3.Restano=Somme da liquidare=Accordo del 25.09.2013”) e risulta essere di € 38.356,38 (oltre
IVA), coincidente con quello di cui alla Fatt. n. 110/2014 regolarmente saldata (docc. nn. 11, 12 e 13 prod. opponente): fattura che reca, del resto, la dicitura “RESIDUO CONTRATTUALE COME
ACCORDO RIF. REPERTORIO N. 2751 DEL 26/06/2014” in aderenza al citato schema.
In assenza di ulteriori indici e prove documentali, l'importo effettivamente dovuto (e già saldato) al termine del complessivo rapporto contrattuale risulta essere, quindi, solo quello di € 38.356,38 (oltre
IVA), in quanto lo stesso è pari alla differenza tra l'“Importo Contratto presente perizia” di €
2.767.333,41 e quello di € 2.728.976,52 delle “Somme liquidate (imponibile corrispettivo oneri sicurezza + servizio)”
pagina 7 di 12 Dalla documentazione versata in atti, non emerge, diversamente da quanto sostenuto dalle difese della società opposta, che la fattura in oggetto farebbe riferimento a prestazioni “in parte diverse” da quelle originariamente previste nel capitolato d'appalto ed in parte aventi carattere “aggiuntivo e/o in eccedenza”, le cui voci sarebbero specificamente indicate nella relazione che precede l'accordo e che nulla avrebbero a che vedere con le somme riconosciute per il trasporto dei rifiuti presso la discarica di
TA T'AN (fattura che, invece, risulta essere stata saldata dal : la dicitura Pt_1
“RESIDUO CONTRATTUALE COME ACCORDO RIF. REPERTORIO N. 2751 DEL 26/06/2014” sembrerebbe far riferimento a un saldo finale di quanto previsto nel citato accordo transattivo;
ragion per cui le ulteriori somme non sono da considerarsi aggiuntive, e quindi asseritamente dovute, ma sono da ritenersi “inglobate” nelle somme già saldate dall'Amministrazione comunale in ottemperanza all'accordo del 25.09.2013.
2) Sulla fattura n. 21 del 5.02.2015
L'opposta pone, poi, a fondamento del monitorio la Fattura n. 21/2015 del 5.2.2015 di € 54.898,24 iva compresa, che si riferisce ai sevizi ambientali resi in esecuzione del secondo contratto di proroga dell'appalto.
Nel ricorso monitorio affermava che per detta fattura “risulta dovuto il saldo di € Controparte_1
4.223,50”.
Orbene, il opponente sostiene che la Fattura n. 21 del 5.2.2015 trasmessa al Comune di Pt_1 [...] ed acquisita al Protocollo di detto Ente al n. 01768 del 6.2.2015 sia da considerarsi Parte_1 quella recante unicamente l'importo di € 54.898,24 (IVA inclusa), che sarebbe stato regolarmente pagato dall'Amministrazione (docc. nn. 18., 19, 20 e 21 prod. opponente) e che nessun'altra Fatt. n. 21 del 5.2.2015 di € 59.544,08, a dire dell'Ente opponente, sarebbe stata trasmessa alle 17,49 del 5.2.2014
a mezzo pec, tanto che non sarebbe stata prodotta la relativa busta, né la ricevuta di accettazione, né la ricevuta di consegna del messaggio pec.
A sostegno dell'unicità della fattura in questione viene allegato dall'Ente il Provvedimento Dirigenziale
n. 206 del 26.2.2015 (doc. n. 18 prod. opponente) ove risultano richiamati sia la Fatt. n. 21/2015 dell'importo di € 54.898,24 (IVA inclusa) che il certificato di pagamento n. 12/2014 del 4.2.2014 sempre di € 54.898,24 (e non di € 59.444,08 come affermato dall'opposta): peraltro, la circostanza che il suddetto provvedimento dirigenziale sia del 26.2.2015 (mentre la Fatt. n. 21/2015 è del 5.2.2015) confermerebbe che l'importo esatto ed effettivamente dovuto fosse unicamente quello di € 54.898,24.
pagina 8 di 12 Diversamente da quanto sostenuto dall'Ente opponente, invece, la fattura n. 21 del 5.2.2015 di €
59.544,08, anch'essa azionata con il ricorso monitorio, risulta stata regolarmente trasmessa alle ore
17.49 del 5.2.2015, per come risulta dalla ricevuta di consegna allegata alla fattura, riportante il codice identificativo del messaggio di posta elettronica certificata allegato in atti.
Peraltro, è da evidenziare come la predetta fattura risulti comunque preceduta dal certificato di pagamento n. 12/2014 del 4.2.2014, a firma del RUP, Geom. e del Dirigente Persona_1
Arch. (Doc. 7 prod. parte opposta), con cui il Comune ha certificato in € Controparte_2
59.544,08 la somma dovuta all'impresa per i servizi resi nel mese di dicembre 2014.
Tanto premesso, va evidenziato, inoltre, che il certificato di pagamento prodotto dal (doc. 18 Pt_1 prod. opponente) reca la data del 4.02.2015. Il certificato di pagamento allegato dall'opposta (che peraltro, non sembra essere mai stato oggetto di contestazione o disconoscimento da parte del
, a firma del Dirigente Arch. reca la data successiva del 5.02.2015. Pt_1 Controparte_2
In sostanza, tale certificato pare essere stato modificato dalla Dirigente proprio a causa dell'errore di fatturazione e regolarmente trasmesso al gestore del servizio. Errore che veniva riconosciuto dal
Dirigente comunale e che non veniva, invece, corretto in seno al citato provvedimento dirigenziale: né
è prova il fatto che il certificato di pagamento n. 12/2014 risulta comunque essere sottoscritto dalla
Dirigente, in ottemperanza alla richiesta di liquidazione avanzata in data 3.01.2015 prot. 00550 e con riferimento ai conteggi trasmessi dalla Controparte_1
Dunque, il residuo della fattura va riconosciuto alla società opposta e consiste nella differenza tra €
59.544,08 e gli originari € 54.898,24, ossia l'importo di € 4.645,84.
3) Sulla fattura n. 166 del 12.12.2013
Da ultimo, l'opposta pone a fondamento del monitorio la Fattura n. 166/2013 del 5.12.2013 di €
60.848,93 iva compresa, che si riferisce ai servizi ambientali resi in esecuzione dell'originario contratto di appalto per il triennio 2011-2013.
Nel ricorso monitorio affermava che per detta fattura “risulta dovuto il saldo di € Controparte_1
3.588,36”.
L'assunto non è condivisibile, in quanto, dalla documentazione offerta in produzione dall'Ente, per la
Fatt. n. 166/2013 è stato adottato ai fini del relativo pagamento il Provvedimento n. 1315 del
12.12.2013 per l'intero importo fatturato di € 60.848,93 (doc. n. 14 prod. opponente). Al
Provvedimento n. 1315/2013 non aveva fatto seguito inizialmente il pagamento integrale del superiore pagina 9 di 12 importo di € 60.848,93 in quanto in data 27.11.20213 era intervenuta la notifica di atto di pignoramento presso terzi in danno di per € 3.900,00 (doc. n. 15 prod. opponente): somma, Controparte_1 quest'ultima, che veniva trattenuta ed accantonata.
In relazione alla Fatt. n. 166/2013 veniva, poi, emesso in data 28.01.2014 (in favore della opposta) il mandato di pagamento n. 233 di € 56.948,93 (= € 60.848,93 - € 3.900,00: doc. n. 16 prod. opponente) e successivamente in data 9.2.2017 (a favore del creditore pignoratizio) il mandato di pagamento n. 375 di € 3.847,97 (doc. n. 17 prod. opponente) a valere sull'importo accantonato di € 3.900,00 (per come riportato sulla riga intitolata “Stanziamento Iniziale” di detto mandato n. 375/2017).
Pertanto, la pretesa di pagamento della somma di € 3.588,36 a titolo di saldo ancora dovuto non può essere accolta nel merito, in quanto l'importo di € 60.848,93 è stato pagato in due tranche, dal cui saldo residuerebbe unicamente il credito di € 52,03 (= € 60.848,93 - € 56.948,93 - € 3.847,97).
Peraltro, l'importo residuo di € 52,03 sulla Fattura n. 166 del 12.12.2013 non è stato contestato dall'Ente opponente e del relativo pagamento è stata fatta prontezza di pagamento già con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per le dette ragioni va riconosciuto all'opposta.
4) Sulla eccepita prescrizione ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. dei compensi di appalto e dei relativi interessi moratori;
in subordine, degli interessi maturati da oltre un quinquennio anteriormente al deposito del ricorso monitorio
Sugli importi riconosciuti all'opposta, va rilevato come non può dirsi maturata la prescrizione, come invece sostenuto dalle difese del opponente. Pt_1
Il contratto di appalto – come quello stipulato tra le parti – rientra nella categoria dei contratti cc.dd.
“ad esecuzione prolungata”, la quale ricomprende negozi caratterizzati dal fatto che l'elemento della durata non è voluto dalle parti, ma è piuttosto subito da esse in quanto legato alla natura della prestazione o, meglio, implicato dallo scopo del negozio. Ciò lo contraddistingue dai contratti “ad esecuzione continuata o periodica”, in cui il valore del complesso delle prestazioni è in funzione diretta del tempo per il quale si protrae e la durata costituisce una necessità giuridica se si vuole appagare quell'interesse del creditore.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, onde anche gli interessi
pagina 10 di 12 previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità: esso non è quindi applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo dell'appalto, ne' dell'anticipazione, che vanno corrisposti in unica soluzione” (Cass. Sez. I
n. 23670/06; nello stesso senso, v. Cass. Sez. II n. 19847/11 e Cass., Sez. I n. 19851/13).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. non è applicabile all'appalto, in quanto non rientrante tra i contratti di durata e non è applicabile agli interessi di mora di fonte legale, quali quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione.
In ogni caso, come emerge dalla documentazione versata in atti, l'odierna opposta ha trasmesso al opponente le allegate richieste di pagamento in data 11.08.2017 ed in data 17.08.2022, che Pt_1 costituiscono, nella specie, atti interruttivi del termine di prescrizione.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo andrà revocato.
Per le ragioni suesposte, il opponente andrà condannato al pagamento, in favore di parte Pt_1 opposta, della complessiva somma di € 4.697,87, per come risultante dalla somma di € 4.645,84 (quale differenza delle fatture n. 21 del 5.02.2015, rispettivamente di € 59.544,08 e di € 54.898,24) e di €
52,03 (quale saldo residuo della differenza di € 60.848,93 - € 56.948,93 - € 3.847,97, di cui ai mandati di pagamento della Fatt. n. 166/2013), oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 coma da domanda sino al soddisfo.
Quanto alle spese di lite, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte - quand'anche minima - rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ. ord. n. 4860/2024).
Né, ad avviso di questo Giudice, possano dirsi ricorrere i presupposti per operare una compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Le spese processuali, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Catania – sezione Quarta civile specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4408/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
1058/2023 del 14.02.2023 (n. R.G. 1679/2023).
2) CONDANNA il opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della complessiva Pt_1 somma di € 4.697,87, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 coma da domanda sino al soddisfo.
3) CONDANNA parte opponente al pagamento in favore dell'opposta, delle spese di lite pari a €
125,00 per spese e € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Materia di Impresa
sezione civile del tribunale, l'11.9.2025
IL PRESIDENTE
dott. Mariano Sciacca
IL GIUDICE RELATORE
dott. Vera Marletta
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