Art. 15.
Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di eta', versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia, purche' dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facolta' di riscatto.
Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'eta' di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di eta', versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia, purche' dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facolta' di riscatto.