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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7415 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025,
vertente
TRA
pagina 1 di 6 (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Luigi Braschi e Gianmichele Fadda.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EL LB.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ec.ma Corte adita, respinta e rigettata ogni contraria domanda, istanza e richiesta, riformare la sentenza n. n. 12672/2019, pubbl. il 14/6/2019, RG n. 42301/2016, emessa dal Tribunale Civile di Roma nella parte in cui accogliendo parzialmente l'opposizione revocava il decreto ingiuntivo con riferimento agli obblighi sorti successivamente alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione fatto con la pronuncia di convalida e a quelli successivi, sino al mancato rilascio dell'immobile - posto che l'opponente si era negozialmente obbligata a garantire i pagamenti dei canoni della conduttrice, una volta dichiarata la risoluzione contrattuale con la pronuncia giudiziale - ossia venuto meno il contratto di locazione - nessun obbligo può esserle più imputato;
condannando il fideiussore al pagamento della minor somma CP_1 di 21.300,33 euro oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo;
e, per l'effetto della parziale riforma, condannare il Sig. al pagamento dell'intera obbligazione principale pari a 38.542,09 euro, di cui CP_1
36.898,88 per sorte e 1.643,20 per spese dell'ingiunzione, oltre interessi legali dalla domanda ex art. 1284 co.
4 C.C. così come richiesto con il ricorso ed ingiunto con il decreto opposto n. 7662/2016 del 31/3/2016, RG
2525/2016.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appellato ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata ovvero dichiarare che nessuna somma è dovuta ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.. Con vittoria di spese, competenze
e onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 6 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 7662/2016, con cui gli veniva ordinato il pagamento della somma di €
36.898,88, oltre interessi, nella sua qualità di fideiussore della società per le Parte_2
obbligazioni nascenti dal contratto di locazione stipulato tra la predetta società e la
(d'ora in poi anche solo , Parte_1 Parte_1
avente a oggetto immobile di proprietà di quest'ultima.
La aveva intimato lo sfratto in data 17.4. 2015, contestando alla società Parte_1
conduttrice una morosità di € 21.300,33 per il mancato integrale pagamento di sei mensilità
di canone di locazione relative al periodo ottobre 2014 - marzo 2015. Conseguentemente,
aveva ottenuto la convalida di sfratto nei confronti del conduttore e l'ingiunzione di pagamento per la minor somma di € 17.140,33 per i canoni scaduti e non pagati alla data di intimazione, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Tanto, in virtù del fatto che, nelle more tra la notifica e l'udienza di convalida, la società debitrice aveva spontaneamente versato € 4.160,00.
L'importo oggetto del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di era pari alla CP_1
somma di € 17.140,33 per i canoni maturati e non pagati alla data dell'ingiunzione, e di €
32.407,06 per i canoni successivamente maturati fino al rilascio, essendo stato detratto il deposito cauzionale.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12672/2019, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'opposto decreto e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 21.300,33 oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo. Compensava altresì interamente tra le parti le spese di lite.
In particolare il giudice di primo grado riteneva che la garanzia non fosse efficace con riferimento al canone mensile scaduto da più di sei mei rispetto alla data di intimazione dello sfratto, 20.4.2015, tenuto conto dell'art. 1957 c.c..
Inoltre riteneva che la garanzia non si estendesse alle mensilità maturate dopo la risoluzione del contratto di locazione, poiché limitata alle obbligazioni nascenti dal contratto.
pagina 3 di 6 Pertanto l'opponente era tenuto al pagamento dei canoni di locazione da novembre 2014
ad aprile 2015, mentre era esclusa la garanzia per il mese di ottobre 2014 e per i mesi da aprile 2015 e sino al rilascio.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 1957 c.c., anche se poi nel dispositivo della sentenza il giudice aveva determinato l'importo dovuto in € 21.300,33,
trascurando del tutto che nelle more era intervenuto un pagamento spontaneo del debitore di € 4.160,00.
Proprio in virtù di tale pagamento, che era stato imputato dalla creditrice ai canoni più
risalenti, questa aveva proposto le proprie istanze per obbligazioni scadute da meno di sei mesi e quindi nei limiti dell'art. 1957 c.c.; pertanto non si era verificata nessuna decadenza della garanzia fideiussoria.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 1941 e 1942 c.c.,
essendo il fideiussore tenuto a rispondere almeno nei limiti di tutto quanto è dovuto dal debitore principale, e pertanto la garanzia si riferiva anche alle mensilità di canone maturate e non pagate sino al rilascio a prescindere da quando era intervenuta la risoluzione del contratto.
4. Preliminarmente si rileva che le note depositate successivamente al termine di quindici giorni prima dell'udienza del 9.12.2025, possono essere prese in considerazione solo nella parte in cui vengono rassegnate le conclusioni, oltre a prendersi atto della dichiarazione dell'appellante di avere ricevuto un parziale pagamento di € 6.000,00.
5. Il primo motivo d'appello è fondato.
E' vero che quando il debito è ripartito in scadenze periodiche, come nel caso della locazione, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile anche prima e indipendentemente dalla prestazione complessiva, il dies a quo agli effetti dell'art. 1957 c.c. va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto (Cass. n. 15902/2014).
Tuttavia rileva il parziale pagamento intervenuto a seguito dell'intimazione di sfratto,
poiché, dovendosi ritenere estinto il credito con riferimento ai canoni più risalenti, non si pagina 4 di 6 pone un problema di decadenza della garanzia con riferimento al credito più recente di €
17.140,33 e che già non comprendeva più la mensilità di ottobre 2014.
6. E' fondato pure il secondo motivo.
Difatti, avendo il fideiussore prestato garanzia per tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, questi risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata e quindi dell'indennità di occupazione pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovuta ex art. 1591 c.c., in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore. Infatti,
l'obbligazione di pagamento del canone di occupazione dell'immobile concesso in locazione e da doversi restituire al locatore trova fonte nella legge, ma è, pur sempre, geneticamente collegata al contratto (v. in questi termini Cass. n. 11587/2020).
7. Pertanto l'appello merita accoglimento.
Non può rilevare, nemmeno ai fini della statuizione sulle spese di lite, la circostanza per cui la avrebbe con condotta scorretta impugnato la sentenza, nonostante il Parte_1
parziale pagamento della somma di € 6.000,00 da parte di , a seguito della CP_1
pronuncia di primo grado e in ottica conciliativa. Manca infatti la prova di un accordo tra le parti nel senso dell'abbandono della controversia.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello deve quindi essere accolta la domanda monitoria e pertanto deve essere condannato al pagamento della somma Controparte_1
indicata nel decreto ingiuntivo, detratto l'importo pagato medio tempore di € 6.000,00,
mentre non può invece trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di parte appellante di corresponsione di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., in quanto non oggetto di statuizione da parte del giudice del monitorio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'utilizzo di link ipertestuali nella redazione del provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 1) In accoglimento dell'appello condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo n. 7662/2016, detratto l'importo
medio tempore pagato di € 6.000,00;
2) Condanna al pagamento in favore di parte appellante delle spese Controparte_1
di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 4.500,00 per compensi, e per il presente grado di giudizio in € 5.500,00 per compensi ed € 831,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI OF LL OM
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI OF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025,
vertente
TRA
pagina 1 di 6 (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Luigi Braschi e Gianmichele Fadda.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
EL LB.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ec.ma Corte adita, respinta e rigettata ogni contraria domanda, istanza e richiesta, riformare la sentenza n. n. 12672/2019, pubbl. il 14/6/2019, RG n. 42301/2016, emessa dal Tribunale Civile di Roma nella parte in cui accogliendo parzialmente l'opposizione revocava il decreto ingiuntivo con riferimento agli obblighi sorti successivamente alla dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione fatto con la pronuncia di convalida e a quelli successivi, sino al mancato rilascio dell'immobile - posto che l'opponente si era negozialmente obbligata a garantire i pagamenti dei canoni della conduttrice, una volta dichiarata la risoluzione contrattuale con la pronuncia giudiziale - ossia venuto meno il contratto di locazione - nessun obbligo può esserle più imputato;
condannando il fideiussore al pagamento della minor somma CP_1 di 21.300,33 euro oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo;
e, per l'effetto della parziale riforma, condannare il Sig. al pagamento dell'intera obbligazione principale pari a 38.542,09 euro, di cui CP_1
36.898,88 per sorte e 1.643,20 per spese dell'ingiunzione, oltre interessi legali dalla domanda ex art. 1284 co.
4 C.C. così come richiesto con il ricorso ed ingiunto con il decreto opposto n. 7662/2016 del 31/3/2016, RG
2525/2016.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
L'appellato ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata ovvero dichiarare che nessuna somma è dovuta ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c.. Con vittoria di spese, competenze
e onorari di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 6 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma, avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 7662/2016, con cui gli veniva ordinato il pagamento della somma di €
36.898,88, oltre interessi, nella sua qualità di fideiussore della società per le Parte_2
obbligazioni nascenti dal contratto di locazione stipulato tra la predetta società e la
(d'ora in poi anche solo , Parte_1 Parte_1
avente a oggetto immobile di proprietà di quest'ultima.
La aveva intimato lo sfratto in data 17.4. 2015, contestando alla società Parte_1
conduttrice una morosità di € 21.300,33 per il mancato integrale pagamento di sei mensilità
di canone di locazione relative al periodo ottobre 2014 - marzo 2015. Conseguentemente,
aveva ottenuto la convalida di sfratto nei confronti del conduttore e l'ingiunzione di pagamento per la minor somma di € 17.140,33 per i canoni scaduti e non pagati alla data di intimazione, oltre a quelli successivamente scaduti e da scadere fino al rilascio e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Tanto, in virtù del fatto che, nelle more tra la notifica e l'udienza di convalida, la società debitrice aveva spontaneamente versato € 4.160,00.
L'importo oggetto del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di era pari alla CP_1
somma di € 17.140,33 per i canoni maturati e non pagati alla data dell'ingiunzione, e di €
32.407,06 per i canoni successivamente maturati fino al rilascio, essendo stato detratto il deposito cauzionale.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12672/2019, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'opposto decreto e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 21.300,33 oltre interessi convenzionali dalla domanda al soddisfo. Compensava altresì interamente tra le parti le spese di lite.
In particolare il giudice di primo grado riteneva che la garanzia non fosse efficace con riferimento al canone mensile scaduto da più di sei mei rispetto alla data di intimazione dello sfratto, 20.4.2015, tenuto conto dell'art. 1957 c.c..
Inoltre riteneva che la garanzia non si estendesse alle mensilità maturate dopo la risoluzione del contratto di locazione, poiché limitata alle obbligazioni nascenti dal contratto.
pagina 3 di 6 Pertanto l'opponente era tenuto al pagamento dei canoni di locazione da novembre 2014
ad aprile 2015, mentre era esclusa la garanzia per il mese di ottobre 2014 e per i mesi da aprile 2015 e sino al rilascio.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 1957 c.c., anche se poi nel dispositivo della sentenza il giudice aveva determinato l'importo dovuto in € 21.300,33,
trascurando del tutto che nelle more era intervenuto un pagamento spontaneo del debitore di € 4.160,00.
Proprio in virtù di tale pagamento, che era stato imputato dalla creditrice ai canoni più
risalenti, questa aveva proposto le proprie istanze per obbligazioni scadute da meno di sei mesi e quindi nei limiti dell'art. 1957 c.c.; pertanto non si era verificata nessuna decadenza della garanzia fideiussoria.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 1941 e 1942 c.c.,
essendo il fideiussore tenuto a rispondere almeno nei limiti di tutto quanto è dovuto dal debitore principale, e pertanto la garanzia si riferiva anche alle mensilità di canone maturate e non pagate sino al rilascio a prescindere da quando era intervenuta la risoluzione del contratto.
4. Preliminarmente si rileva che le note depositate successivamente al termine di quindici giorni prima dell'udienza del 9.12.2025, possono essere prese in considerazione solo nella parte in cui vengono rassegnate le conclusioni, oltre a prendersi atto della dichiarazione dell'appellante di avere ricevuto un parziale pagamento di € 6.000,00.
5. Il primo motivo d'appello è fondato.
E' vero che quando il debito è ripartito in scadenze periodiche, come nel caso della locazione, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile anche prima e indipendentemente dalla prestazione complessiva, il dies a quo agli effetti dell'art. 1957 c.c. va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto (Cass. n. 15902/2014).
Tuttavia rileva il parziale pagamento intervenuto a seguito dell'intimazione di sfratto,
poiché, dovendosi ritenere estinto il credito con riferimento ai canoni più risalenti, non si pagina 4 di 6 pone un problema di decadenza della garanzia con riferimento al credito più recente di €
17.140,33 e che già non comprendeva più la mensilità di ottobre 2014.
6. E' fondato pure il secondo motivo.
Difatti, avendo il fideiussore prestato garanzia per tutti gli obblighi assunti con il contratto di locazione, questi risponde anche dei danni per ritardata restituzione della cosa locata e quindi dell'indennità di occupazione pari al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, dovuta ex art. 1591 c.c., in quanto la garanzia fideiussoria si giustifica proprio in funzione del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali del conduttore. Infatti,
l'obbligazione di pagamento del canone di occupazione dell'immobile concesso in locazione e da doversi restituire al locatore trova fonte nella legge, ma è, pur sempre, geneticamente collegata al contratto (v. in questi termini Cass. n. 11587/2020).
7. Pertanto l'appello merita accoglimento.
Non può rilevare, nemmeno ai fini della statuizione sulle spese di lite, la circostanza per cui la avrebbe con condotta scorretta impugnato la sentenza, nonostante il Parte_1
parziale pagamento della somma di € 6.000,00 da parte di , a seguito della CP_1
pronuncia di primo grado e in ottica conciliativa. Manca infatti la prova di un accordo tra le parti nel senso dell'abbandono della controversia.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello deve quindi essere accolta la domanda monitoria e pertanto deve essere condannato al pagamento della somma Controparte_1
indicata nel decreto ingiuntivo, detratto l'importo pagato medio tempore di € 6.000,00,
mentre non può invece trovare accoglimento l'ulteriore richiesta di parte appellante di corresponsione di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., in quanto non oggetto di statuizione da parte del giudice del monitorio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate, ai sensi del DM n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'utilizzo di link ipertestuali nella redazione del provvedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 5 di 6 1) In accoglimento dell'appello condanna al pagamento in favore Controparte_1
dell'appellante dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo n. 7662/2016, detratto l'importo
medio tempore pagato di € 6.000,00;
2) Condanna al pagamento in favore di parte appellante delle spese Controparte_1
di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 4.500,00 per compensi, e per il presente grado di giudizio in € 5.500,00 per compensi ed € 831,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI OF LL OM
pagina 6 di 6