CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di voler annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis - Legge n. 212/2000,
l'avviso di accertamento in questa sede impugnato, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad Ricorrente_1 coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Vinte le spese e gli onorari di causa, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore domiciliatario, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di cui in epigrafe chiedendone la declaratoria di nullità\l'annullamento per i seguenti motivi:
1)in applicazione dell'art.
7-bis - legge n. 212/2000, per violazione di legge, ovverossia dell'art. 52 - d.p.r.
n. 633/72 e dell'art. 33 - d.p.r. n. 600/73, secondo l'unanime interpretazione resa dalla Suprema Corte;
2) ex art. 7 bis - legge n. 212/2000, per violazione di legge (art. 42 - d.p.r. n. 600/73), difettando, lo stesso, di valida sottoscrizione;
3)in applicazione dell'art. 7 bis - legge n. 212/2000, per difetto di motivazione (invero solo apparente), declinato nei termini di cui infra, da cui consegue la violazione degli artt. 39, co. 1 e 42, co.
2 - d.p.r. n.
600/1973, dell'art. 56, co.
5 - d.p.r. n. 633/72, dell'art. 7, co.
1 - legge n. 212/2000, nonché degli artt. 24 e
97 - cost.;
4) per inesistenza e/o infondatezza della pretesa tributaria avanzata.
In particolare la parte ricorrente ha evidenziato che: non aveva alcuna soggettività passiva nello Stato italiano, né doveva pagare alcuna somma a titolo di imposta in quanto era obbligata ad assolvere i propri incombenti burocratici per l'attività svolta solo nel Regno Unito come dimostrava la ricevuta di versamento della somma di £ 95.170,79- (leggasi novantacinquemilacentosettanta/79 sterline) eseguito con riguardo all'anno 2017 ( ved. Allegato sub n. 6); la illegittimità dell'attività accertativa era evidente dalla sentenza emessa dal GUP di Mantova n. 81/2024, depositata in data 22 marzo 2024, con la quale era stata rigettata la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M., dichiarando il «non luogo a procedere nei confronti dell'imputata in relazione al reato ascrittole perché il fatto non sussiste» essendole stati contestati i reati di omessa presentazione in Italia delle dichiarazioni ai fini IVA e II.DD., fondata sui medesimi fatti posti a base dell'accertamento (ved. allegato sub.7); il recupero si pone in netta contravvenzione financo con gli articoli nn. 2, 7 e 24 della Legge 5 novembre 1990, n. 329 di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni
Italia/Regno Unito.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova si è tempestivamente costituita in giudizio replicando analiticamente ai rilivi della ricorrente e producendo, a sostegno dei propri assunti e della ricostruzione della attività svolta in
Italia dalla Ricorrente_1, la decisione emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Mantova in relazione alle annualità 2014 e 2015 che confermava la correttezza dal suo operato e la sentenza della Corte di
Giustizia di secondo grado della Lombardia che l'aveva confermata. Rilevava parte resistente che i vizi formali che erano stati nuovamente dedotti in relazione all'atto impugnato come in precedenza nei confronti degli avvisi di accertamento delle annualità 2014 e 2015 erano stati già respinti anche in sede di giudizio di appello.
In merito alla valenza nel giudizio tributario del precedente penale invocato dalla società ricorrente ha sottolineato la sua irrilevanza in quanto non vi è alcuna previsione normativa che sancisca una sorta di pregiudizialità tra il processo penale ed il processo tributario, tale per cui le vicende afferenti al primo si riversino automaticamente sulla sorte degli accertamenti erariali. Inoltre ha sottolineato che non vi era alcuna prova della irrevocabilità della predetta sentenza penale, potendo essa essere impugnata per cassazione dal PM procedente e che, peraltro, la motivazione della decisione allegata "sembra assolutamente non cogliere nel segno laddove appare ritenere, con certezza che tuttavia non trova adeguato riscontro nelle evidenze documentali, che la ricevuta di versamento depositata dall'imputata odierna ricorrente faccia inequivocabilmente riferimento ad imposte liquidate sui redditi prodotti dalla Ricorrente_1 in Italia e quivi non dichiarati."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto questa Corte ritiene opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 21-bis del D.Lgs. n.74/2000, introdotto con la riforma del 2024, hanno rilevanza nel processo tributario solamente le sentenze penali irrevocabile di assoluzione con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso” emesse all'esito del dibattimento e solo per quanto concerne i fatti materiali. Tale norma non si applica al caso di specie in cui la ricorrente ha invocato una sentenza emessa dal GUP e quindi non all'esito del dibattimento. Inoltre la portata della norma è stata chiarita da una recente sentenza della Corte di
Cassazione, la numero 3800 del 14 febbraio 2025. In particolare nella sentenza è stata ribadita la autonomia del giudice tributario che non è vincolato alla pronuncia del giudice penale neppure nei casi in cui è applicabile la citata disposizione.
Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso è opportuno rilevare che l'atto impugnato è stato preceduto da una accurata attività di controllo espletata dalla Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere, conclusasi con il processo verbale di constatazione notificato all'odierna ricorrente in data 27/11/2020 (MN 107/2020/71).
Ricorrente_1 nel corso della attività di verifica ha dichiarato: "Svolgo, mediante l'impresa inglese Società_1, l'attività di intermediazione nella compravendita e nel procacciamento di clienti nel settore delle calze. Preciso che per l'attività in questione, assolvo tutte le incombenze amministrative, fiscali e dichiarative nel mio paese di origine e, in tal senso, sarà mia cura esibirvi nelle prossime giornate i relativi documenti che attestano quanto asserito." tuttavia alcuna documentazione in tal senso è stata trasmessa ai verificatori, nè all'Agenzia delle Entrate di Mantova e neppure nel corso del presente giudizio.
I primi tre motivi di impugnazione attengono a violazioni di natura formale che, ad avviso della ricorrente, sarebbero tali da invalidare l'avviso di accertamento.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per l'illegittimità dell'accesso presso la sua residenza in assenza dell'autorizzazione della Procura della
Repubblica. Nella prima pagina del pvc, testualmente si precisa che: “Le iniziali operazioni ispettive, in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata in data 31.01.2020 dal Dott. Nominativo_3 Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, sono state eseguite mediante l'accesso dei militari presso l'immobile ove risultava la residenza (fino al 22.07.2020) della sig.ra Ricorrente_1, sito in Castiglione delle Stiviere (MN), alla Indirizzo_1.” Il provvedimento autorizzativo è stato rilasciato dal Dott. Nominativo_3, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, previa disamina della sussistenza degli elementi che indicavano la esistenza di gravi indizi di violazioni della normativa tributaria. Valutazione che, come ha correttamente rilevato l'Agenzia delle Entrate di Mantova, non può che essere demandata solo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Tuttavia al provvedimento depositato in atti non è stata allegata la nota che il Pubblico Ministero assume di aver visionato al fine del rilascio della autorizzazione. Al riguardo deve evidenziarsi che, come ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, tale omissione non inficia la validità degli atti compiuti. Si richiama al riguardo la motivazione resa che il Collegio condivide " L'impugnazione deve essere altresì respinta laddove eccepisce i vizi del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Procura della Repubblica al fine di consentire l'accesso degli accertatori presso la residenza privata della contribuente, facendone derivare l'illegittimità degli avvisi di accertamento. L'art. 52 DPR 633/1972 (e specularmente l'art. 33 DPR 600/1973 ai fini delle imposte dirette) regolamenta l'accesso degli addetti dell'Agenzia delle Entrate, disponendo - al comma 2 - che quando l'attività di verifica debba essere svolta in locali diversi da quelli in cui si esercita un'attività commerciale, agricola, artistica o professionale, l'accesso “può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni”. In particolare, nel caso di accesso in locali ad uso esclusivamente abitativo l'autorizzazione all'accesso, "in quanto diretta a tutelare l'inviolabilità del domicilio privato, e quindi, indirettamente, lo spazio di libertà del contribuente, rileva alla stregua di condicio sine qua non per la legittimità dell'atto e delle relative conseguenti acquisizioni” (Cass. Civ., Sez. Trib.,4140/2013). In tal caso, infatti, “l'autorizzazione trova base logica nell'art. 14 Cost., sull'inviolabilità del domicilio” e per questo necessita anche dell'ulteriore requisito della sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria, non trattandosi più “di semplice nulla-osta da parte di un organo superiore, bensì di provvedimento valutativo della ricorrenza nella concreta vicenda di specifici presupposti giustificativi dell'ingresso nell'abitazione” (Cass. Civ., Sez. Trib., 26829/2014). Nel caso di specie, il provvedimento autorizzativo del Pubblico Ministero fa esplicito riferimento all'esistenza di “gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria” alla luce di quanto riportato nella “nota n. 61386/2020 del 30.01.2020” della Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere e presa “visione degli elementi che,con la nota sopra richiamata, il Reparto ha addotto a suffragio dell'esistenza di gravi indizi”. Detta nota, peraltro, non risulta allegata al provvedimento autorizzativo, né è stata prodotta in atti;
tale omissione non consente di accertare la fondatezza del requisito dell'autorizzazione della perquisizione domiciliare fissato dalla legge, la cui sussistenza e legittimità
“condiziona la validità dell'accesso nell'abitazione e dei connessi atti di acquisizione di documenti ed altre prove” e di conseguenza “non può sfuggire alla verifica del giudice deputato al sindacato della legittimità formale e sostanziale della pretesa impositiva, in quanto coinvolge la regolarità del procedimento accertativo su cui si fonda tale pretesa” (Cas. Civ., SS.UU.,16424/2002). Peraltro, la giurisprudenza successiva ha anche precisato che gli eventuali vizi dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare determinano l'invalidità dell'atto impositivo “solo ed esclusivamente con riferimento a quelle parti che siano legate all'atto istruttorio da un nesso di insostituibile e necessaria consequenzialità, mentre nessuna conseguenza comportano per quelle altre parti (come di distinte e diverse pretese tributarie) che siano del tutto distinte ed indipendenti (Cass. 23595/2011;19338/2011; Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 2014) giusta il generale principio di conservazione degli atti giuridici" in base al quale utile per inutile non vitiatur (Cass. Civ., Sez. Trib., 28577/2021). Nella fattispecie odierna, dal processo verbale di constatazione redatto nei confronti della parte risulta espressamente – a pag.
3 - che in forza della prescritta autorizzazione della procura della Repubblica “i militari operanti hanno effettuato le ricerche documentali del caso presso l'abitazione della sig.ra Ricorrente_1 senza però rilevare alcun documento contabile, né tantomeno elementi utili all'attività di verifica”. Ne deriva, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che pur dovendosi ravvisare il vizio dell'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica, non sussistono i presupposti per dichiarare l'illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto gli stessi poggiano su elementi probatori raccolti in sede diversa rispetto all'accesso domiciliare, che dunque non ha influito sull'attività accertativa in quanto nel corso di esso non è stato rinvenuto alcun elemento rilevante ai fini della verifica" Pertanto alla luce di tali condivisibili argomentazioni il motivo di ricorso in esame non merita accoglimento.
La ricorrente ha eccepito altresì la nullità dell'atto impoesattivo per difetto di sottoscrizione. Anche tale motivo di impugnazione non può essere accolto in quanto l'atto di recupero è stato sottoscritto dal dott. Nominativo_5, Capo Area, su delega della Direttrice Provinciale, dott.ssa Nominativo_6. con atto di delega 78\2022 depositata in giudizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre del medesimo anno. Trattasi, all'evidenza, di delega "di firma" e non "di funzioni" che consente al funzionario delegato di sottoscrivere l'avviso di accertamento "per delega del direttore". Ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. n. 600/1973,
l'atto non richiede la sottoscrizione di un funzionario con qualifica dirigenziale nè che tale qualifica debba essere rivestita dal delegante. Inoltre, come previsto dal comma 3 del citato art. 42, è soltanto l'omissione di sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio o del delegato che può comportare la nullità dell'atto, e non anche eventuali irregolarità relative alla stessa. Tale motivo del resto è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova anche in relazione agli accertamenti notificati per gli anni precedenti e confermato in secondo grado ( ved. sentenza allegata) ove si legge "Infondato è altresì il motivo di appello riferito alla carenza di sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Per costante orientamento giurisprudenziale "In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito dalla L. n. 44 del 2012" (Cass. n. 5177 del 2020)”, con l'ulteriore precisazione che “La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante,con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa" (Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019 e Cass. n. 26397 del 2020)” (per tutte: Cass. Civ., Sez. Trib., 34775/2023)."
Neppure il terzo motivo di impugnazione, con il quale parte ricorrente chiede la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione dei pvc e/o di altri verbali elevati nei confronti dei terzi, è fondato. Infatti, si osserva che (Cass. n. 11052 del 9 maggio 2018) l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
Nel caso di specie le difese della Ricorrente_1 sono state ampiamente svolte e pertanto elementi formali riferibili alla motivazione degli avvisi non hanno avuto in alcun modo rilievo tanto più che risulta “Il citato processo verbale di constatazione, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, letto e valutato criticamente, è stato integralmente condiviso, in considerazione anche del fatto che non sono state presentate memorie di parte nei 60 giorni successivi alla notifica del verbale”. A ciò si deve aggiungere che muovendo dal principio introdotto dall'art. 7 L. 212/2000 – recepito dall'art. 43 DPR 600/1973 e dall'art. 56 DPR 633/72, secondo i quali l'avviso di accertamento “deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato” e “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale” - costante è l'orientamento giurisprudenziale per il quale “l'onere di allegazione di un atto presupposto, i cui contenuti siano posti a fondamento di un atto impositivo, riguarda solo quegli atti in relazione ai quali non sia stato fornito al contribuente nell'atto impugnato un adeguato contributo di conoscenza del relativo contenuto;
conoscenza che sussiste ove l'atto impositivo sia motivato per relationem al contenuto dell'atto istruttorio presupposto e ne trascriva il contenuto nelle sue parti essenziali, ciò configurando una economia di scrittura alla quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere. In questo caso, l'Amministrazione non ha alcun onere di allegazione di atti istruttori presupposti, laddove il contenuto degli stessi sia trascritto o riprodotto nelle parti essenziali, ritenendosi assolto l'onere di motivazione mediante trascrizione degli atti suddetti nell'atto impositivo (Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16108)” (Cass. Civ., Sez. Trib.,
23696/2022). Nel caso di specie, l'avviso di accertamento non si limita a richiamare per relationem le risultanze della verifica fiscale operata nei confronti della ditta inglese Società_1 e delle ditte clienti Società_6 S.r.l. e Società_3 S.p.a., ma ne riportano in modo dettagliato il contenuto quanto meno “essenziale” e tale da porre la contribuente nella condizione di svolgere compiutamente le proprie difese, come del resto è avvenuto, lo si ribadisce, nel corso del presente giudizio.
Nel merito l'opposizione svolta dalla contribuente è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
A seguito di indagini la Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere (MN) ha accertato nei confronti di Ricorrente_1- l'assenza di documentazione amministrativa e contabile della contribuente stessa che, invitata a dare spiegazioni ha reso la dichiarazione sopra testualmente riportata riconoscendo di aver svolto, mediante l'impresa inglese Società_1, l'attività di intermediazione nella compravendita e nel procacciamento di clienti nel settore delle calze. Sempre nella sua dichiarazione la contribuente ha affermato che in relazione alla attività svolta assolveva tutte le incombenze amministrative, fiscali e dichiarative nel suo paese di origine, senza tuttavia produrre nè nella immediatezza nè in seguito documentazione atta a comprovare tale asserzione. Dalla verifica effettuata presso Società_6 furono rilevate riguardo "Società_1 " (8 Gainsborough Way Daventry Northants NN11 OGE England, numero di identificazione nazionale è GB775964467) operazioni riconducibili alla Ricorrente_1 posto che la stessa era stata identificata nei files acquisiti sui personal computer della Società_6 . poiché destinataria, sul conto corrente inglese (IBAN Conto_Corrente_1) di bonifici disposti dalla Società_6. per il saldo di fatture ricevute dalla Società_1. Era inoltre presente presso Società_6 una cartella col nome della Ricorrente_1 e con 27 fatture che la Società_1 aveva emesso nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2019, nei confronti di Società_6.; dalle mail presso Società_6 risultava lo svolgimento di attività anche per Società_3 S.p.A. con compensi in provvigioni;
Ricorrente_1 era sconosciuta sia in Italia che all'estero in quanto la P.iva inglese era stata cancellata il 01/07/2001 ed a suo nome esisteva una nota datata 11 novembre 1998, con la quale si dava atto dell'avvenuto trasferimento in Italia;
- le società di cui la Ricorrente_1 era titolare in Italia (Società_4 di Castel Goffredo e J & Società_5 S.r.l. cessata nel 2017 in Calvisano) non avevano mai presentato dichiarazioni;
l'iva non era mai stata versata sulle fatture emesse e rinvenute presso la Società_6. e Società_3 S.p.a.;- l'ufficio aveva quindi accertato i relativi imponibili.
Trattasi di accertamento puntuale, logico, fondato su riscontri documentali e sulle stesse dichiarazioni della parte, che comprova l'omessa dichiarazione dei redditi e l'omesso versamento delle imposte iva in Italia ed in capo a Ricorrente_1 nei termini ricostruttivi (an e quantum) non seriamente contrastati con le ragioni oppositive.
Ed invero l'opponente, oltre che asserti teorici, ha contestato gli accertamenti dolendosi del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio; rilevando che aveva un effettivo centro degli affari in Nottingham e contestando nel merito gli accertamenti. Ma a prescindere dalla natura teorica e generica degli asserti, si deve osservare che se è effettivamente vero (Cass. n. 2908 del 7 febbraio 2013) che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all'amministrazione finanziaria - nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova - dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria azionata, anche sulla base di presunzioni semplici, purché esse sappiano cogliere il reale senso economico dell'operazione, onde desumerne la ricaduta fiscale. Tuttavia (Cass. n. 11368 del 9 maggio 2017) nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, come nel caso, l'Ufficio delle imposte può servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, determinarlo anche con metodo induttivo ed utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto dell'inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, secondo un legame che non deve essere di necessarietà assoluta, essendo sufficiente che il fatto noto sia desumibile da quello ignoto sulla base di un giudizio di probabilità basato sull'“id quod plerumque accidit”. Tali regole anche in materia presuntiva risultano applicate correttamente. La contribuente non aveva emesso le relative dichiarazioni tanto che l'ufficio aveva determinato i redditi e le imposte omesse in forza di presunzioni gravi precise e concordanti ovverossia: aveva accertato che sul conto corrente inglese della opponente erano stati versati i bonifici disposti da Società_6 s.r.l. che addebitava i propri conti per il saldo di fatture emesse dalla Società_1; era stata rinvenuta documentazione col nome di battesimo della Ricorrente_1 non certo confondibile con altri nomi e persone neppure allegate dalla opponente a comprovare che la stessa aveva compiuto gli atti contestati;
era emerso poi lo svolgimento di attività lavorative da parte della contribuente in forza di corrispondenza tra la stessa e Società_6. e Società_3 ciò si deve aggiungere che la polizia tributaria inglese comunicava che: 1) agli atti dell'Ufficio Britannico esiste una nota d'archivio datata 11/11/1998 (record n. 66070 85924) da cui si rileva che la Società_1 sia stata chiusa poiché Ricorrente_1 era andata a vivere in Italia;
2) il VAT number n. P.IVA_1, pur essendo certamente riferibile ad un numero di P.IVA del Regno, è stato cancellato dal primo luglio 2001;3) non è stata rintracciata alcuna azienda registrata con il nome Società_1 . E' appena il caso di rilevare, quindi, che tali notizie ufficiali non possono essere intaccate dalla relazione presentata dal CT di parte avanti al GUP e citata nella sentenza prodotta. Peraltro nè in sede di accertamento in adesione ( ved. verbale depositato del 25 marzo 2024 ) nè nel presente giudizio tale relazione di parte è stata depositata nè sono state depositate le dichiarazioni dei redditi che la ricorrente assume di aver presentato nel Regno Unito pure citate nella sentenza del GUP emessa in data 15 febbraio 2024 e depositata il 22 marzo 2024. Dalla medesima sentenza si evince inoltre che si tratta di documentazione che era nel possesso della parte ricorrente già alla data delle udienze preliminari del 22 marzo 2022 e del 7 giugno 2022, quindi in data precedente il deposito del ricorso e l'istanza di accertamento in adesione. L'unico documento prodotto in giudizio ( e prima inoltrato via mail all'Ufficio nel corso dell'incontro avvenuto in seguito alla istanza di adesione come risulta dal verbale prodotto) è il documento che attesterebbe il versamento a titolo di imposte sui redditi dell'importo di £. 95.170,79. Al riguardo non si può condividere la tesi di parte ricorrente secondo la quale tale documento attestava "che la mancata presentazione del dichiarativo in Italia assurgeva ad omissione di carattere squisitamente formale non essendo dovute imposte in ossequio agli artt. 2, 7 e 24 della Legge 5 novembre 1990, n. 329 con cui
è stata ratificata la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, la quale, perciò,
è stata oltremodo violata dall'Ufficio erariale.". Dalla disamina di tale documento emerge innanzitutto che lo stesso riporta come motivo del versamento un generico riferimento TAX 2017 Ricorrente_1 e come data di pagamento "To be paid on" il 22 febbraio 2024. A ciò deve aggiungersi che, come ha esattamente osservato l'Agenzia delle Entrate di Mantova, si tratta dell'attestazione di un pagamento privo di dettaglio in ordine alla natura dei redditi e dei tributi pagati nel Regno Unito mancando perciò totalmente la prova atta a ricollegare il suddetto pagamento alla fattispecie oggetto di controllo. Inoltre, dalla disamina delle disposizioni della invocata convezione sottoscritta fra lo Stato Italiano ed il Regno Unito per evitare le doppia imposizione prodotta in giudizio dall'Ufficio, si rileva che l'art. 4, definisce persona residente in uno Stato contraente quella che dispone nel medesimo Stato di un'abitazione permanente.
Ebbene in fatto sono emerse le seguenti circostanze debitamente sottolineate dalla Agenzia delle Entrate di Mantova e non contestate dalla ricorrente:
Ricorrente_1 risulta fiscalmente domiciliata in Italia dal 1991, e precisamente:
- dal 3 ottobre 1991, in Indirizzo_2, Guidizzolo (Mn);
- dal 22 settembre 2006, in Indirizzo_1, Castiglione delle Stiviere (Mn);
- dal 23 luglio 2020, in Indirizzo_3, a Pozzolengo (Bs). E' in Italia che la ricorrente ha da decenni la sede principale dei propri interessi patrimoniali, come si evince dai seguenti elementi di fatto:
esistenza di solidi e continuati rapporti di collaborazione con Società_6 Srl e Società_3 S.p.A., presso la cui ultima azienda la contribuente è risultata anche avere una postazione di lavoro fisica, oltre a riferire lei stessa, tramite il social professionale Linkedin, di esserne responsabile delle vendite;
la Ricorrente_1 è stata, ovvero è attualmente, rappresentante legale di società italiane quali la Società_5
, dal 1998 al 2017; dal 21 ottobre 2020, della società Società_6 ;
in Italia ha acquistato un immobile di proprietà in data 11 giugno 1999, precisamente nel Comune di Cavriana (MN), Indirizzo_4, oltre ad essere stata intestataria di veicoli immatricolati in Italia ed avere attualmente in uso veicoli immatricolati in Italia e locati all'odierno coniuge Nominativo_7.
Dunque la Ricorrente_1 anche ai fini della Convenzione citata doveva essere considerata residente in Italia nell'anno d'imposta 2017. In Italia, come emerge dalle indagini della GDF, la Ricorrente_1 aveva nell'anno considerato anche una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 5 della predetta Convenzione .Con riferimento agli utili delle imprese l'art. 7 della già menzionata Convenzione recita: << Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione>>. Ebbene, nel caso di specie, dagli accertamenti effettuati, è emerso con evidenza che gli “utili d'impresa” non dichiarati dalla Ricorrente_1 ed accertati in Italia derivassero da attività d'impresa svolta nello Stato Italiano e non in Gran Bretagna, dove non vi è prova alcuna che la Ricorrente_1 svolgesse la propria attività imprenditoriale od ivi vantasse quantomeno una stabile organizzazione.
Pertanto, a prescindere da ogni considerazione in merito all'asserito versamento di imposte nel Regno Unito
a fronte di dichiarazioni ivi presentate, le imposte accertate dall'Ufficio avrebbero comunque dovuto essere versate in Italia.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso anche su questo punto.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate di Mantova le spese di lite che liquida in complessive euro 5000,00.
Il Presidente Est.
dottoressa RO Clara Pipponzi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIPPONZI MARIAROSA CLARA, Presidente e Relatore
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Giudice
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 173/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Mantova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9T012D00919 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di voler annullare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis - Legge n. 212/2000,
l'avviso di accertamento in questa sede impugnato, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad Ricorrente_1 coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge.
Vinte le spese e gli onorari di causa, con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore domiciliatario, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di cui in epigrafe chiedendone la declaratoria di nullità\l'annullamento per i seguenti motivi:
1)in applicazione dell'art.
7-bis - legge n. 212/2000, per violazione di legge, ovverossia dell'art. 52 - d.p.r.
n. 633/72 e dell'art. 33 - d.p.r. n. 600/73, secondo l'unanime interpretazione resa dalla Suprema Corte;
2) ex art. 7 bis - legge n. 212/2000, per violazione di legge (art. 42 - d.p.r. n. 600/73), difettando, lo stesso, di valida sottoscrizione;
3)in applicazione dell'art. 7 bis - legge n. 212/2000, per difetto di motivazione (invero solo apparente), declinato nei termini di cui infra, da cui consegue la violazione degli artt. 39, co. 1 e 42, co.
2 - d.p.r. n.
600/1973, dell'art. 56, co.
5 - d.p.r. n. 633/72, dell'art. 7, co.
1 - legge n. 212/2000, nonché degli artt. 24 e
97 - cost.;
4) per inesistenza e/o infondatezza della pretesa tributaria avanzata.
In particolare la parte ricorrente ha evidenziato che: non aveva alcuna soggettività passiva nello Stato italiano, né doveva pagare alcuna somma a titolo di imposta in quanto era obbligata ad assolvere i propri incombenti burocratici per l'attività svolta solo nel Regno Unito come dimostrava la ricevuta di versamento della somma di £ 95.170,79- (leggasi novantacinquemilacentosettanta/79 sterline) eseguito con riguardo all'anno 2017 ( ved. Allegato sub n. 6); la illegittimità dell'attività accertativa era evidente dalla sentenza emessa dal GUP di Mantova n. 81/2024, depositata in data 22 marzo 2024, con la quale era stata rigettata la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal P.M., dichiarando il «non luogo a procedere nei confronti dell'imputata in relazione al reato ascrittole perché il fatto non sussiste» essendole stati contestati i reati di omessa presentazione in Italia delle dichiarazioni ai fini IVA e II.DD., fondata sui medesimi fatti posti a base dell'accertamento (ved. allegato sub.7); il recupero si pone in netta contravvenzione financo con gli articoli nn. 2, 7 e 24 della Legge 5 novembre 1990, n. 329 di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni
Italia/Regno Unito.
L'Agenzia delle Entrate di Mantova si è tempestivamente costituita in giudizio replicando analiticamente ai rilivi della ricorrente e producendo, a sostegno dei propri assunti e della ricostruzione della attività svolta in
Italia dalla Ricorrente_1, la decisione emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Mantova in relazione alle annualità 2014 e 2015 che confermava la correttezza dal suo operato e la sentenza della Corte di
Giustizia di secondo grado della Lombardia che l'aveva confermata. Rilevava parte resistente che i vizi formali che erano stati nuovamente dedotti in relazione all'atto impugnato come in precedenza nei confronti degli avvisi di accertamento delle annualità 2014 e 2015 erano stati già respinti anche in sede di giudizio di appello.
In merito alla valenza nel giudizio tributario del precedente penale invocato dalla società ricorrente ha sottolineato la sua irrilevanza in quanto non vi è alcuna previsione normativa che sancisca una sorta di pregiudizialità tra il processo penale ed il processo tributario, tale per cui le vicende afferenti al primo si riversino automaticamente sulla sorte degli accertamenti erariali. Inoltre ha sottolineato che non vi era alcuna prova della irrevocabilità della predetta sentenza penale, potendo essa essere impugnata per cassazione dal PM procedente e che, peraltro, la motivazione della decisione allegata "sembra assolutamente non cogliere nel segno laddove appare ritenere, con certezza che tuttavia non trova adeguato riscontro nelle evidenze documentali, che la ricevuta di versamento depositata dall'imputata odierna ricorrente faccia inequivocabilmente riferimento ad imposte liquidate sui redditi prodotti dalla Ricorrente_1 in Italia e quivi non dichiarati."
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto questa Corte ritiene opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 21-bis del D.Lgs. n.74/2000, introdotto con la riforma del 2024, hanno rilevanza nel processo tributario solamente le sentenze penali irrevocabile di assoluzione con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l'imputato non lo ha commesso” emesse all'esito del dibattimento e solo per quanto concerne i fatti materiali. Tale norma non si applica al caso di specie in cui la ricorrente ha invocato una sentenza emessa dal GUP e quindi non all'esito del dibattimento. Inoltre la portata della norma è stata chiarita da una recente sentenza della Corte di
Cassazione, la numero 3800 del 14 febbraio 2025. In particolare nella sentenza è stata ribadita la autonomia del giudice tributario che non è vincolato alla pronuncia del giudice penale neppure nei casi in cui è applicabile la citata disposizione.
Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso è opportuno rilevare che l'atto impugnato è stato preceduto da una accurata attività di controllo espletata dalla Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere, conclusasi con il processo verbale di constatazione notificato all'odierna ricorrente in data 27/11/2020 (MN 107/2020/71).
Ricorrente_1 nel corso della attività di verifica ha dichiarato: "Svolgo, mediante l'impresa inglese Società_1, l'attività di intermediazione nella compravendita e nel procacciamento di clienti nel settore delle calze. Preciso che per l'attività in questione, assolvo tutte le incombenze amministrative, fiscali e dichiarative nel mio paese di origine e, in tal senso, sarà mia cura esibirvi nelle prossime giornate i relativi documenti che attestano quanto asserito." tuttavia alcuna documentazione in tal senso è stata trasmessa ai verificatori, nè all'Agenzia delle Entrate di Mantova e neppure nel corso del presente giudizio.
I primi tre motivi di impugnazione attengono a violazioni di natura formale che, ad avviso della ricorrente, sarebbero tali da invalidare l'avviso di accertamento.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per l'illegittimità dell'accesso presso la sua residenza in assenza dell'autorizzazione della Procura della
Repubblica. Nella prima pagina del pvc, testualmente si precisa che: “Le iniziali operazioni ispettive, in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata in data 31.01.2020 dal Dott. Nominativo_3 Proc. della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, sono state eseguite mediante l'accesso dei militari presso l'immobile ove risultava la residenza (fino al 22.07.2020) della sig.ra Ricorrente_1, sito in Castiglione delle Stiviere (MN), alla Indirizzo_1.” Il provvedimento autorizzativo è stato rilasciato dal Dott. Nominativo_3, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, previa disamina della sussistenza degli elementi che indicavano la esistenza di gravi indizi di violazioni della normativa tributaria. Valutazione che, come ha correttamente rilevato l'Agenzia delle Entrate di Mantova, non può che essere demandata solo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. Tuttavia al provvedimento depositato in atti non è stata allegata la nota che il Pubblico Ministero assume di aver visionato al fine del rilascio della autorizzazione. Al riguardo deve evidenziarsi che, come ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, tale omissione non inficia la validità degli atti compiuti. Si richiama al riguardo la motivazione resa che il Collegio condivide " L'impugnazione deve essere altresì respinta laddove eccepisce i vizi del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Procura della Repubblica al fine di consentire l'accesso degli accertatori presso la residenza privata della contribuente, facendone derivare l'illegittimità degli avvisi di accertamento. L'art. 52 DPR 633/1972 (e specularmente l'art. 33 DPR 600/1973 ai fini delle imposte dirette) regolamenta l'accesso degli addetti dell'Agenzia delle Entrate, disponendo - al comma 2 - che quando l'attività di verifica debba essere svolta in locali diversi da quelli in cui si esercita un'attività commerciale, agricola, artistica o professionale, l'accesso “può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni”. In particolare, nel caso di accesso in locali ad uso esclusivamente abitativo l'autorizzazione all'accesso, "in quanto diretta a tutelare l'inviolabilità del domicilio privato, e quindi, indirettamente, lo spazio di libertà del contribuente, rileva alla stregua di condicio sine qua non per la legittimità dell'atto e delle relative conseguenti acquisizioni” (Cass. Civ., Sez. Trib.,4140/2013). In tal caso, infatti, “l'autorizzazione trova base logica nell'art. 14 Cost., sull'inviolabilità del domicilio” e per questo necessita anche dell'ulteriore requisito della sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria, non trattandosi più “di semplice nulla-osta da parte di un organo superiore, bensì di provvedimento valutativo della ricorrenza nella concreta vicenda di specifici presupposti giustificativi dell'ingresso nell'abitazione” (Cass. Civ., Sez. Trib., 26829/2014). Nel caso di specie, il provvedimento autorizzativo del Pubblico Ministero fa esplicito riferimento all'esistenza di “gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria” alla luce di quanto riportato nella “nota n. 61386/2020 del 30.01.2020” della Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere e presa “visione degli elementi che,con la nota sopra richiamata, il Reparto ha addotto a suffragio dell'esistenza di gravi indizi”. Detta nota, peraltro, non risulta allegata al provvedimento autorizzativo, né è stata prodotta in atti;
tale omissione non consente di accertare la fondatezza del requisito dell'autorizzazione della perquisizione domiciliare fissato dalla legge, la cui sussistenza e legittimità
“condiziona la validità dell'accesso nell'abitazione e dei connessi atti di acquisizione di documenti ed altre prove” e di conseguenza “non può sfuggire alla verifica del giudice deputato al sindacato della legittimità formale e sostanziale della pretesa impositiva, in quanto coinvolge la regolarità del procedimento accertativo su cui si fonda tale pretesa” (Cas. Civ., SS.UU.,16424/2002). Peraltro, la giurisprudenza successiva ha anche precisato che gli eventuali vizi dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare determinano l'invalidità dell'atto impositivo “solo ed esclusivamente con riferimento a quelle parti che siano legate all'atto istruttorio da un nesso di insostituibile e necessaria consequenzialità, mentre nessuna conseguenza comportano per quelle altre parti (come di distinte e diverse pretese tributarie) che siano del tutto distinte ed indipendenti (Cass. 23595/2011;19338/2011; Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 2014) giusta il generale principio di conservazione degli atti giuridici" in base al quale utile per inutile non vitiatur (Cass. Civ., Sez. Trib., 28577/2021). Nella fattispecie odierna, dal processo verbale di constatazione redatto nei confronti della parte risulta espressamente – a pag.
3 - che in forza della prescritta autorizzazione della procura della Repubblica “i militari operanti hanno effettuato le ricerche documentali del caso presso l'abitazione della sig.ra Ricorrente_1 senza però rilevare alcun documento contabile, né tantomeno elementi utili all'attività di verifica”. Ne deriva, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che pur dovendosi ravvisare il vizio dell'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica, non sussistono i presupposti per dichiarare l'illegittimità degli avvisi di accertamento in quanto gli stessi poggiano su elementi probatori raccolti in sede diversa rispetto all'accesso domiciliare, che dunque non ha influito sull'attività accertativa in quanto nel corso di esso non è stato rinvenuto alcun elemento rilevante ai fini della verifica" Pertanto alla luce di tali condivisibili argomentazioni il motivo di ricorso in esame non merita accoglimento.
La ricorrente ha eccepito altresì la nullità dell'atto impoesattivo per difetto di sottoscrizione. Anche tale motivo di impugnazione non può essere accolto in quanto l'atto di recupero è stato sottoscritto dal dott. Nominativo_5, Capo Area, su delega della Direttrice Provinciale, dott.ssa Nominativo_6. con atto di delega 78\2022 depositata in giudizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre del medesimo anno. Trattasi, all'evidenza, di delega "di firma" e non "di funzioni" che consente al funzionario delegato di sottoscrivere l'avviso di accertamento "per delega del direttore". Ai sensi dell'art. 42 del d.p.r. n. 600/1973,
l'atto non richiede la sottoscrizione di un funzionario con qualifica dirigenziale nè che tale qualifica debba essere rivestita dal delegante. Inoltre, come previsto dal comma 3 del citato art. 42, è soltanto l'omissione di sottoscrizione da parte del Direttore dell'Ufficio o del delegato che può comportare la nullità dell'atto, e non anche eventuali irregolarità relative alla stessa. Tale motivo del resto è stato rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Mantova anche in relazione agli accertamenti notificati per gli anni precedenti e confermato in secondo grado ( ved. sentenza allegata) ove si legge "Infondato è altresì il motivo di appello riferito alla carenza di sottoscrizione degli avvisi di accertamento. Per costante orientamento giurisprudenziale "In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito dalla L. n. 44 del 2012" (Cass. n. 5177 del 2020)”, con l'ulteriore precisazione che “La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante,con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa" (Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019 e Cass. n. 26397 del 2020)” (per tutte: Cass. Civ., Sez. Trib., 34775/2023)."
Neppure il terzo motivo di impugnazione, con il quale parte ricorrente chiede la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e mancata allegazione dei pvc e/o di altri verbali elevati nei confronti dei terzi, è fondato. Infatti, si osserva che (Cass. n. 11052 del 9 maggio 2018) l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
Nel caso di specie le difese della Ricorrente_1 sono state ampiamente svolte e pertanto elementi formali riferibili alla motivazione degli avvisi non hanno avuto in alcun modo rilievo tanto più che risulta “Il citato processo verbale di constatazione, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, letto e valutato criticamente, è stato integralmente condiviso, in considerazione anche del fatto che non sono state presentate memorie di parte nei 60 giorni successivi alla notifica del verbale”. A ciò si deve aggiungere che muovendo dal principio introdotto dall'art. 7 L. 212/2000 – recepito dall'art. 43 DPR 600/1973 e dall'art. 56 DPR 633/72, secondo i quali l'avviso di accertamento “deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato” e “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale” - costante è l'orientamento giurisprudenziale per il quale “l'onere di allegazione di un atto presupposto, i cui contenuti siano posti a fondamento di un atto impositivo, riguarda solo quegli atti in relazione ai quali non sia stato fornito al contribuente nell'atto impugnato un adeguato contributo di conoscenza del relativo contenuto;
conoscenza che sussiste ove l'atto impositivo sia motivato per relationem al contenuto dell'atto istruttorio presupposto e ne trascriva il contenuto nelle sue parti essenziali, ciò configurando una economia di scrittura alla quale l'Amministrazione finanziaria può ricorrere. In questo caso, l'Amministrazione non ha alcun onere di allegazione di atti istruttori presupposti, laddove il contenuto degli stessi sia trascritto o riprodotto nelle parti essenziali, ritenendosi assolto l'onere di motivazione mediante trascrizione degli atti suddetti nell'atto impositivo (Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16108)” (Cass. Civ., Sez. Trib.,
23696/2022). Nel caso di specie, l'avviso di accertamento non si limita a richiamare per relationem le risultanze della verifica fiscale operata nei confronti della ditta inglese Società_1 e delle ditte clienti Società_6 S.r.l. e Società_3 S.p.a., ma ne riportano in modo dettagliato il contenuto quanto meno “essenziale” e tale da porre la contribuente nella condizione di svolgere compiutamente le proprie difese, come del resto è avvenuto, lo si ribadisce, nel corso del presente giudizio.
Nel merito l'opposizione svolta dalla contribuente è infondata, per le ragioni di seguito esposte.
A seguito di indagini la Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere (MN) ha accertato nei confronti di Ricorrente_1- l'assenza di documentazione amministrativa e contabile della contribuente stessa che, invitata a dare spiegazioni ha reso la dichiarazione sopra testualmente riportata riconoscendo di aver svolto, mediante l'impresa inglese Società_1, l'attività di intermediazione nella compravendita e nel procacciamento di clienti nel settore delle calze. Sempre nella sua dichiarazione la contribuente ha affermato che in relazione alla attività svolta assolveva tutte le incombenze amministrative, fiscali e dichiarative nel suo paese di origine, senza tuttavia produrre nè nella immediatezza nè in seguito documentazione atta a comprovare tale asserzione. Dalla verifica effettuata presso Società_6 furono rilevate riguardo "Società_1 " (8 Gainsborough Way Daventry Northants NN11 OGE England, numero di identificazione nazionale è GB775964467) operazioni riconducibili alla Ricorrente_1 posto che la stessa era stata identificata nei files acquisiti sui personal computer della Società_6 . poiché destinataria, sul conto corrente inglese (IBAN Conto_Corrente_1) di bonifici disposti dalla Società_6. per il saldo di fatture ricevute dalla Società_1. Era inoltre presente presso Società_6 una cartella col nome della Ricorrente_1 e con 27 fatture che la Società_1 aveva emesso nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2019, nei confronti di Società_6.; dalle mail presso Società_6 risultava lo svolgimento di attività anche per Società_3 S.p.A. con compensi in provvigioni;
Ricorrente_1 era sconosciuta sia in Italia che all'estero in quanto la P.iva inglese era stata cancellata il 01/07/2001 ed a suo nome esisteva una nota datata 11 novembre 1998, con la quale si dava atto dell'avvenuto trasferimento in Italia;
- le società di cui la Ricorrente_1 era titolare in Italia (Società_4 di Castel Goffredo e J & Società_5 S.r.l. cessata nel 2017 in Calvisano) non avevano mai presentato dichiarazioni;
l'iva non era mai stata versata sulle fatture emesse e rinvenute presso la Società_6. e Società_3 S.p.a.;- l'ufficio aveva quindi accertato i relativi imponibili.
Trattasi di accertamento puntuale, logico, fondato su riscontri documentali e sulle stesse dichiarazioni della parte, che comprova l'omessa dichiarazione dei redditi e l'omesso versamento delle imposte iva in Italia ed in capo a Ricorrente_1 nei termini ricostruttivi (an e quantum) non seriamente contrastati con le ragioni oppositive.
Ed invero l'opponente, oltre che asserti teorici, ha contestato gli accertamenti dolendosi del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ufficio; rilevando che aveva un effettivo centro degli affari in Nottingham e contestando nel merito gli accertamenti. Ma a prescindere dalla natura teorica e generica degli asserti, si deve osservare che se è effettivamente vero (Cass. n. 2908 del 7 febbraio 2013) che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all'amministrazione finanziaria - nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova - dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria azionata, anche sulla base di presunzioni semplici, purché esse sappiano cogliere il reale senso economico dell'operazione, onde desumerne la ricaduta fiscale. Tuttavia (Cass. n. 11368 del 9 maggio 2017) nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, come nel caso, l'Ufficio delle imposte può servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, determinarlo anche con metodo induttivo ed utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto dell'inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, secondo un legame che non deve essere di necessarietà assoluta, essendo sufficiente che il fatto noto sia desumibile da quello ignoto sulla base di un giudizio di probabilità basato sull'“id quod plerumque accidit”. Tali regole anche in materia presuntiva risultano applicate correttamente. La contribuente non aveva emesso le relative dichiarazioni tanto che l'ufficio aveva determinato i redditi e le imposte omesse in forza di presunzioni gravi precise e concordanti ovverossia: aveva accertato che sul conto corrente inglese della opponente erano stati versati i bonifici disposti da Società_6 s.r.l. che addebitava i propri conti per il saldo di fatture emesse dalla Società_1; era stata rinvenuta documentazione col nome di battesimo della Ricorrente_1 non certo confondibile con altri nomi e persone neppure allegate dalla opponente a comprovare che la stessa aveva compiuto gli atti contestati;
era emerso poi lo svolgimento di attività lavorative da parte della contribuente in forza di corrispondenza tra la stessa e Società_6. e Società_3 ciò si deve aggiungere che la polizia tributaria inglese comunicava che: 1) agli atti dell'Ufficio Britannico esiste una nota d'archivio datata 11/11/1998 (record n. 66070 85924) da cui si rileva che la Società_1 sia stata chiusa poiché Ricorrente_1 era andata a vivere in Italia;
2) il VAT number n. P.IVA_1, pur essendo certamente riferibile ad un numero di P.IVA del Regno, è stato cancellato dal primo luglio 2001;3) non è stata rintracciata alcuna azienda registrata con il nome Società_1 . E' appena il caso di rilevare, quindi, che tali notizie ufficiali non possono essere intaccate dalla relazione presentata dal CT di parte avanti al GUP e citata nella sentenza prodotta. Peraltro nè in sede di accertamento in adesione ( ved. verbale depositato del 25 marzo 2024 ) nè nel presente giudizio tale relazione di parte è stata depositata nè sono state depositate le dichiarazioni dei redditi che la ricorrente assume di aver presentato nel Regno Unito pure citate nella sentenza del GUP emessa in data 15 febbraio 2024 e depositata il 22 marzo 2024. Dalla medesima sentenza si evince inoltre che si tratta di documentazione che era nel possesso della parte ricorrente già alla data delle udienze preliminari del 22 marzo 2022 e del 7 giugno 2022, quindi in data precedente il deposito del ricorso e l'istanza di accertamento in adesione. L'unico documento prodotto in giudizio ( e prima inoltrato via mail all'Ufficio nel corso dell'incontro avvenuto in seguito alla istanza di adesione come risulta dal verbale prodotto) è il documento che attesterebbe il versamento a titolo di imposte sui redditi dell'importo di £. 95.170,79. Al riguardo non si può condividere la tesi di parte ricorrente secondo la quale tale documento attestava "che la mancata presentazione del dichiarativo in Italia assurgeva ad omissione di carattere squisitamente formale non essendo dovute imposte in ossequio agli artt. 2, 7 e 24 della Legge 5 novembre 1990, n. 329 con cui
è stata ratificata la Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, la quale, perciò,
è stata oltremodo violata dall'Ufficio erariale.". Dalla disamina di tale documento emerge innanzitutto che lo stesso riporta come motivo del versamento un generico riferimento TAX 2017 Ricorrente_1 e come data di pagamento "To be paid on" il 22 febbraio 2024. A ciò deve aggiungersi che, come ha esattamente osservato l'Agenzia delle Entrate di Mantova, si tratta dell'attestazione di un pagamento privo di dettaglio in ordine alla natura dei redditi e dei tributi pagati nel Regno Unito mancando perciò totalmente la prova atta a ricollegare il suddetto pagamento alla fattispecie oggetto di controllo. Inoltre, dalla disamina delle disposizioni della invocata convezione sottoscritta fra lo Stato Italiano ed il Regno Unito per evitare le doppia imposizione prodotta in giudizio dall'Ufficio, si rileva che l'art. 4, definisce persona residente in uno Stato contraente quella che dispone nel medesimo Stato di un'abitazione permanente.
Ebbene in fatto sono emerse le seguenti circostanze debitamente sottolineate dalla Agenzia delle Entrate di Mantova e non contestate dalla ricorrente:
Ricorrente_1 risulta fiscalmente domiciliata in Italia dal 1991, e precisamente:
- dal 3 ottobre 1991, in Indirizzo_2, Guidizzolo (Mn);
- dal 22 settembre 2006, in Indirizzo_1, Castiglione delle Stiviere (Mn);
- dal 23 luglio 2020, in Indirizzo_3, a Pozzolengo (Bs). E' in Italia che la ricorrente ha da decenni la sede principale dei propri interessi patrimoniali, come si evince dai seguenti elementi di fatto:
esistenza di solidi e continuati rapporti di collaborazione con Società_6 Srl e Società_3 S.p.A., presso la cui ultima azienda la contribuente è risultata anche avere una postazione di lavoro fisica, oltre a riferire lei stessa, tramite il social professionale Linkedin, di esserne responsabile delle vendite;
la Ricorrente_1 è stata, ovvero è attualmente, rappresentante legale di società italiane quali la Società_5
, dal 1998 al 2017; dal 21 ottobre 2020, della società Società_6 ;
in Italia ha acquistato un immobile di proprietà in data 11 giugno 1999, precisamente nel Comune di Cavriana (MN), Indirizzo_4, oltre ad essere stata intestataria di veicoli immatricolati in Italia ed avere attualmente in uso veicoli immatricolati in Italia e locati all'odierno coniuge Nominativo_7.
Dunque la Ricorrente_1 anche ai fini della Convenzione citata doveva essere considerata residente in Italia nell'anno d'imposta 2017. In Italia, come emerge dalle indagini della GDF, la Ricorrente_1 aveva nell'anno considerato anche una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 5 della predetta Convenzione .Con riferimento agli utili delle imprese l'art. 7 della già menzionata Convenzione recita: << Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro
Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione>>. Ebbene, nel caso di specie, dagli accertamenti effettuati, è emerso con evidenza che gli “utili d'impresa” non dichiarati dalla Ricorrente_1 ed accertati in Italia derivassero da attività d'impresa svolta nello Stato Italiano e non in Gran Bretagna, dove non vi è prova alcuna che la Ricorrente_1 svolgesse la propria attività imprenditoriale od ivi vantasse quantomeno una stabile organizzazione.
Pertanto, a prescindere da ogni considerazione in merito all'asserito versamento di imposte nel Regno Unito
a fronte di dichiarazioni ivi presentate, le imposte accertate dall'Ufficio avrebbero comunque dovuto essere versate in Italia.
Ne consegue l'infondatezza del ricorso anche su questo punto.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate di Mantova le spese di lite che liquida in complessive euro 5000,00.
Il Presidente Est.
dottoressa RO Clara Pipponzi