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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 738/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezarn 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239009557027000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 738/2025, depositato in data 02/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120239009557027000, relativa ad IRPEF anno 2012, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 10/01/2025, relativa a IRPEF anno 2012.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Nullità/illegittimità dell'atto impugnato per omessa allegazione degli atti presupposti. Violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000;
2) Inesistenza della notifica degli atti presupposti;
3) Difetto di motivazione;
4) Estinzione della pretesa creditoria e prescrizione del diritto alla riscossione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 12/08/2025. Ritiene preliminarmente inammissibile il ricorso stante la tardività della sua proposizione e difetto del contraddittorio, per mancata citazione dell'Ente impositore. Eccepisce sul difetto di notifica degli atti prodromici e sulla relativa allegazione, nonché sull'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Rileva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva e contesta il decorso dei termini prescrizionali.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'impugnata intimazione di pagamento n. 29120239009557027000 è stata emessa sulla base della cartella di pagamento n. 29120180003667592000. La cartella è stata notificata in data 22/06/2018, con consegna a mani del destinatario, giusto referto di notifica prodotto in copia dalla parte resistente.
Essendo la cartella di pagamento regolarmente notificata e quindi a conoscenza del contribuente, nessuna allegazione di atto presupposto andava effettuata.
L' eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale
(Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'atto impugnato è riportato il numero identificativo della sottesa cartella di pagamento, la data di notifica, e gli altri dettagli del debito che costituiscono elementi idonei al collegamento con la cartella di pagamento della notificata il contribuente.
Per le imposte erariali trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale, ex articolo 2946 c. c. Dalla data del 22/06/2018 di notifica della cartella di pagamento alla data, del 10/01/2025, di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è decorso il termine di prescrizione ordinario decennale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se dovuti, in favore della parte resistente.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 738/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezarn 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239009557027000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 738/2025, depositato in data 02/04/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29120239009557027000, relativa ad IRPEF anno 2012, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Chiamato il ricorso all'udienza del 13 gennaio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 10/01/2025, relativa a IRPEF anno 2012.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Nullità/illegittimità dell'atto impugnato per omessa allegazione degli atti presupposti. Violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000;
2) Inesistenza della notifica degli atti presupposti;
3) Difetto di motivazione;
4) Estinzione della pretesa creditoria e prescrizione del diritto alla riscossione;
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 12/08/2025. Ritiene preliminarmente inammissibile il ricorso stante la tardività della sua proposizione e difetto del contraddittorio, per mancata citazione dell'Ente impositore. Eccepisce sul difetto di notifica degli atti prodromici e sulla relativa allegazione, nonché sull'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Rileva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva e contesta il decorso dei termini prescrizionali.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'impugnata intimazione di pagamento n. 29120239009557027000 è stata emessa sulla base della cartella di pagamento n. 29120180003667592000. La cartella è stata notificata in data 22/06/2018, con consegna a mani del destinatario, giusto referto di notifica prodotto in copia dalla parte resistente.
Essendo la cartella di pagamento regolarmente notificata e quindi a conoscenza del contribuente, nessuna allegazione di atto presupposto andava effettuata.
L' eccezione di difetto di motivazione degli atti impugnati è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale
(Cass. Sez. I n. 9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83). Nell'atto impugnato è riportato il numero identificativo della sottesa cartella di pagamento, la data di notifica, e gli altri dettagli del debito che costituiscono elementi idonei al collegamento con la cartella di pagamento della notificata il contribuente.
Per le imposte erariali trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale, ex articolo 2946 c. c. Dalla data del 22/06/2018 di notifica della cartella di pagamento alla data, del 10/01/2025, di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è decorso il termine di prescrizione ordinario decennale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 200,00 (euro duecento/00), oltre spese generali del 15%, IVA e CPA se dovuti, in favore della parte resistente.