Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 109
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità/illegittimità per omessa allegazione atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che, essendo la cartella di pagamento presupposta regolarmente notificata al contribuente, non fosse necessaria l'allegazione di atti presupposti all'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Inesistenza notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata al destinatario.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente in quanto l'atto impugnato riportava il numero identificativo della cartella di pagamento sottesa, la data di notifica e gli altri dettagli del debito, consentendo al contribuente di collegarlo alla cartella notificata.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che non fosse decorso il termine di prescrizione decennale ordinario, calcolato dalla data di notifica della cartella di pagamento (22/06/2018) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (10/01/2025).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 109
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo