Ordinanza cautelare 15 luglio 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01114/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2022, proposto da
Aslam HO, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Scutari e Paolo Gesualdo Procopio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Varese, prot. P-VA/L/N/2020/101492 del 22 marzo 2022, con cui è stata respinta l’istanza di emersione del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. CA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 23 giugno 2020 il ricorrente ha presentato un’istanza di emersione ex art. 103, comma 1, del d.l. 34/20, che è stata respinta, il 22 marzo 2022, sia a causa dell’incapienza reddituale del proprio datore di lavoro sia per via del fatto che la sua retribuzione non avrebbe raggiunto il livello minimo, individuato con riferimento all’importo dell’assegno sociale.
2. Con ricorso, notificato il 3 giugno 2022 e depositato il successivo 17 giugno, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. All’esito dell’udienza camerale del 15 luglio 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e, in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il proprio ricorso, il ricorrente censura il difetto di motivazione del provvedimento impugnato perché, a suo dire, al momento proposizione dell’istanza sussistevano tutti i requisiti per il suo accoglimento mentre il successivamente il fallimento del proprio datore di lavoro integrerebbe gli estremi di un’ipotesi di forza maggiore idonea, quanto meno, a fargli ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
5. Il ricorso è infondato.
Come noto, l’art. 103, comma 6, del d.l. 34/00 prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali devono essere individuati, tra l’altro, « i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro ».
Disposizione, questa, che è stata attuata con il d.m. 27 maggio 2020 il quale, all’art. 9 comma 2, ha sancito che « per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi», con la precisazione, a mente della quale, «Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi ».
Tale previsione è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare stabilità alla retribuzione che verrà erogata, posto che il reddito del datore di lavoro diventa la fonte di sostentamento del lavoratore, in vista del proficuo e pacifico inserimento di quest'ultimo nella realtà lavorativa e sociale italiana.
La capacità reddituale del datore di lavoro costituisce, quindi, uno dei presupposti essenziali per l'ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare; essa è, infatti, richiesta « al duplice scopo di garantire che non si tratti di assunzione fittizia mirante ad eludere le norme sull'immigrazione, e di assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo » ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5397; in terminis anche, T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 luglio 2019, n. 808).
Per quanto concerne, poi, l'ammontare della retribuzione da corrispondere al lavoratore, l'art. 103, comma 4, del D.L. 34/2020 prevede che « Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale » e la circolare del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2020 precisa che « La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l'orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale ».
Ebbene, nel caso di specie il rigetto dell’istanza si fonda sul parere dell'ITL, che ha accertato sia l’incapienza reddituale del datore di lavoro dello straniero sia che la sua retribuzione era comunque inferiore all’importo previsto dall’assegno sociale.
Tanto premesso, dall’esame degli atti di causa il Collegio ritiene che l’amministrazione procedente abbia correttamente applicato i suddetti principi.
In primo luogo, nell’istanza di emersione è stato chiaramente indicato che la famiglia anagrafica del datore di lavoro dello straniero da regolarizzare è composta dallo stesso e dal proprio coniuge e, pertanto, l’esito favorevole della procedura di emersione richiedeva il possesso di un reddito pari a 27.000,00 euro, posto che il lavoratore da regolarizzare doveva essere impiagato nel settore dell’assistenza alla persona.
Ebbene, il provvedimento impugnato ha evidenziato che nel 2019 il datore di lavoro del ricorrente aveva un reddito inferiore a tale somma mentre il ricorrente si è limitato ad affermare che la « documentazione prodotta dimostrava la capacità economica del signor Rodilosso, conti correnti pari ad €. 551.751,50 e numerose proprietà immobiliari ». Considerazione che però non ha nulla a che vedere con il reddito che, come noto, viene calcolato su parametri che esulano dalla mera consistenza del patrimonio in quanto funzionali ad assicurare il pagamento delle retribuzione del ricorrente, che non può certante avvenire con il capitale immobilizzato.
A ciò si deve aggiungere che il ricorrente non ha neppure dimostrato di aver percepito una retribuzione superiore all’importo dell’assegno sociale, che, si rammenta, nel 2019, anno precedente alla presentazione dell’istanza di emersione, era pari a 459,83 euro.
Mentre infatti egli si è limitato ad asserire che « come si può notare dei bollettini INPS inviati al datore di lavoro, la retribuzione oraria è pari ad €. 7,04, perfettamente in linea con il contratto di categoria » (sorvolando sul fatto che la contestazione riguardava proprio il fatto che l’inquadramento lavorativo del ricorrente non gli consentiva une retribuzione adeguata), dall’esame degli stessi bollettini de quibus emerge che lo straniero ha percepito una retribuzione pari a 343,20 euro, che è notevolmente inferiore all’importo previsto dall’assegno sociale (459,83 euro).
Accertato quindi che al momento della proposizione dell’istanza non sussistevano i requisiti per il suo accoglimento, il Collegio ritiene che non sussistano neppure i requisiti per la concessione di uno straordinario permesso di soggiorno per attesa occupazione. La fattispecie presuppone, infatti, la sussistenza, a monte, di un'istanza di emersione astrattamente accoglibile in ragione della sussistenza di tutti i presupposti richiesti ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 8 marzo 2023 n. 2472).
Principio, questo, che è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è « escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa...Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare » (Sentenza 24 novembre 2023 n. 209).
6. Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. Il Collegio ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
ST ST CO, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
CA IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IA | ST ST CO |
IL SEGRETARIO